Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 06/02/2026, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02386/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02908/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2908 del 2025, proposto da
TI AS, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Viti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Banca D’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Adriana Frisullo, Michelino Villani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del bando prot. 2505301/2024 del 23 dicembre, pubblicato il 27 dicembre successivo, con il quale la Banca d’Italia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 2 assistenti – profilo tecnico con esperienza nel campo edile, nella parte in cui preclude la partecipazione al concorso agli aspiranti in possesso di laurea magistrale in architettura, privi del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, conseguito con un voto di almeno 80/100 o 48/60 rilasciato da un istituto tecnico, settore tecnologico, con indirizzo “costruzioni ambiente e territorio”;
del provvedimento di cui alla e.mail del 28 gennaio 2025, con la quale il Servizio Gestione del personale – Divisione selezioni e reclutamento - ha ribadito che “anche per coloro che facciano valere l’assorbenza è necessario che il titolo di studio di scuola secondaria superiore effettivamente conseguito rientri nella votazione minima richiesta”;
dell’articolo 2 del bando di concorso nella parte in cui prevede che la domanda debba essere presentata, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia e che “non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione al concorso”;
di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e conseguenziale, ivi, compreso, ove emesso, l’eventuale provvedimento di esclusione dal concorso. Nonché, ove necessario e per quanto di ragione, l’articolo 12 regolamento del personale dell’area operativa della Banca d’Italia, ove interpretato nel senso di precludere la partecipazione ai concorsi per la assunzione nei profili amministrativo e tecnico agli aspiranti in possesso di un titolo di studio superiore ed assorbente rispetto al diploma di scuola secondaria di secondo grado richiesto dal bando e degli ulteriori titoli e/o requisiti professionali richiesti dal bando medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Banca D’Italia;
Vista la dichiarazione in atti con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. LE La MA OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Collegio ritiene di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente depositata al fascicolo del giudizio, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis : Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968).
Il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione può dichiarare di non avervi più interesse, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo che possa consentire la prosecuzione del processo.
Si ritiene, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Le spese del giudizio possano essere equamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FF CI, Presidente FF
LE La MA OL, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE La MA OL | FF CI |
IL SEGRETARIO