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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 15709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15709 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 56235 /2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa IS NO
ha pronunziato, a scioglimento della riserva assunta ALudienza del 6 novembre 2025,
mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 56235 2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 06/11/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, Parte_1
rappresentata e difesa dALAvv LEPORE MIRELLA e l'Avv ANDREA C.F._1
NI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma in Via GREGORIO VII in virtù di procura in calce ALatto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione ALesecuzione
Parte Opponente- attrice
E
, in persona del legale rapp.te pro tempore in carica Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dALAvv IOZZI ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli in Via Domenico Fontana 81, in virtù di procura agli atti
Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da nota scritta depositata dalle parti per l'udienza del 6.11.2025 e atti difensivi.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615 e 617 , l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 e 617 cpc notificato via pec in data 17.12.2024, la
[...]
, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato in data 27.11.2024 , da con cui si intimava il Controparte_1
pagamento della somma complessiva di € 60.930,29 in forza del decreto ingiuntivo n.
12476/2023 (Rg 28561/23) del 21.07.2023 emesso dal Tribunale di Roma, reso provvisoriamente esecutivo, in data 11 settembre 2024, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. RG 44464/23.
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) Mancata allegazione della prova della notifica del titolo esecutivo
2) Mancata indicazione nel precetto della data di notifica del titolo esecutivo
3) Mancata indicazione del criterio per la determinazione del calcolo degli interessi e erroneità del conteggio degli interessi
Si costituiva tardivamente la contestando la fondatezza della Controparte_1
domanda avversaria e chiedendone il rigetto con condanna alle spese.
Concessi i termini di cui ALart. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 5.05.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 co. I c.p.c., per le motivazioni ivi contenute e da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, fissata l'udienza del 6 novembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva al momento della notifica dell'opposizione - che, in base ALart. 615, comma
1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d. opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità
formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione ALesecuzione
relativamente al terzo motivo sopra riportato con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposta e un'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc con i motivi 1 e 2 vertendo essi sulla regolarità formale dell'atto, cioè sul quomodo, opposizione peraltro ammissibile perché
proposta nei venti giorni dalla notifica del precetto.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 cod.
proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così,
tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti nell' opposizione, ad eccezione dei possibili rilievi d'ufficio riguardanti l'esistenza o meno del titolo.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate, la proposta opposizione va parzialmente accolta nei termini che si vanno ad illustrare.
Con riferimento ai due motivi di opposizione ex art 617 cpc occorre evidenziare che, nel caso in esame, trattasi di precetto su decreto ingiuntivo reso provvisoriamente esecutivo solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ex art 648 cpc, con ordinanza notificata unitamente al precetto e al decreto ingiuntivo, (già notificato in data 21.07.2023 come si evince dALatto
introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)o.
Ne consegue che l'atto di precetto opposto non risulta viziat da alcuna omissione e che dallo stesso emergono tutti gli elementi utili per la identificazione del titolo esecutivo azionato.
In relazione ai motivi ex art 617 c.p.c., va, inoltre, rimarcato che, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità
formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato (Cass. civ. sez. III, 12.02.2019 n. 3967).
Il sopraindicati motivi di opposizione ex art 617 cpc (1 e 2), peraltro ritenuti non meritevoli di accoglimento per quanto sopra illustrato, vanno, in altri termini, ritenuti inammissibili avendo la notifica del precetto raggiunto il suo fisiologico scopo, ovvero quello di invitare la società debitrice ad adempiere, rendendolo edotta del proposito della società creditrice di procedere ad esecuzione forzata in suo danno (Cass., sez. VI-III, ordinanza 15 dicembre 2016, n. 25900, Cassazione Sez III
, del 12.02.2019 n. 3967) senza aver arrecato alcun pregiudizio concreto.
E' ormai pacifico in Giurisprudenza che gli opponenti che si dolgono di un'irregolarità formale devono provare il concreto pregiudizio derivante dalla lamentata irregolarità, non ritenendo meritevole di tutela “un interesse ALastratta regolarità dell'attività giudiziaria”. Con il recente orientamento della Cassazione, qualora manchi la precisa allegazione del pregiudizio subito, le contestazioni formali effettuate a mezzo dell'art 617 cpc, devono ritenersi implicitamente sanate,
per il raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. civ. Sez VI- 3 Ord, 18/07/2018 n. 19105) e,
pertanto, inammissibili.
Passando ALesame dei motivi ex art 615 cpc, la questione sull'omessa indicazione del criterio del calcolo degli interessi e sull'interpretazione del titolo giudiziale in ordine al tasso di calcolo degli interessi .
In primis si ritiene non meritevole di accoglimento la doglianza relativa ALomessa
indicazione dei criteri di calcolo degli interessi posto che lo schema riportato nell'atto di precetto è
risultato chiaro ed esauriente, fatta eccezione per il tasso applicato agli interessi. La mancanza di qualsiasi riferimento esplicito, o implicito, al riconoscimento del tasso di interesse de quo, unita alla generica statuizione espressa in dispositivo (“oltre interessi come da domanda) , depone univocamente per la sola applicabilità del tasso di interesse legale di cui
ALart.1284 c.c. primo comma , stante la portata generale di tale precetto rispetto a tutte le altre ipotesi di interessi previste dalla legge. Del resto “la domanda”, ovvero il ricorso per ingiunzione, si limitava a richiedere gli interessi ex art 1284 c.c.
Vanno, pertanto, riconosciuti esclusivamente gli interessi di cui ALart 1284 c.c. primo comma , in ragione – ripetesi- della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dalla disposizione citata,
presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, ed ove dal titolo non emerga un siffatto accertamento non è consentita l'integrazione in sede esecutiva, ma è esperibile soltanto il rimedio dell'impugnazione.
Sul punto è, oramai, consolidato l'approdo giurisprudenziale per il quale, il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo.
Si tratta di un potere, in definitiva, che non è di accertamento (cognizione) in senso proprio,
ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando (Cass. Sez. U. 6 aprile 2023, n. 9479, Cass. S.U. 12449/24), e funzionale
ALespletamento dell'esecuzione stessa.
Diversamente opinando, si disattenderebbe il consolidato orientamento della Suprema
Corte di cassazione (come sopra richiamata da ultimo SSUU ) che impone di non trasmodare in un controllo intrinseco del titolo esecutivo giudiziale in sede di giudizio di opposizione, trattandosi di questione di merito rimessa esclusivamente al giudice naturale della causa in cui ha avuto origine la controversia. Precisato nei termini suindicati il tasso da applicare, va chiarito che, sulla base del solo dispositivo del titolo esecutivo azionato, l'importo di calcolo è la somma di € 49.529,67 (attesa l'irrilevanza della argomentazione di parte opponente in ordine ALIV ), la data di decorrenza è la data del deposito del ricorso (15.06.2023) sino alla data della notifica del precetto (27.11.2024).
In ragione di quanto precede il calcolo degli interessi legali di cui al primo comma dell'art
1284 c.c. è pari a € 2.476,48 a fronte dell'importo intimato di € 8.790,50 frutto del conteggio in base al quarto comma dell'art 1284 c.c.
Ne consegue che il diritto a procedere dell'opposta in danno dell'opponente, sulla base del precetto opposto, è da intendersi di € 49.529,67 oltre interessi pari a € 2.476,48, oltre le spese e i compensi liquidate con il decreto ingiuntivo (€ 286,00 e € 1305,00 ) oltre accessori e € 331,00 per onorario precetto (ritenuto da questo Giudice congruo ) oltre accessori, per un totale complessivo di € 54.616,27.
Questo Giudice, infine, ritiene irrilevanti ed estranee al thema decidendum, le deduzioni riportate da parte opponente nelle ultime memorie difensive relative alla procedura esecutiva presso terzi in corso e ALesito della procedura penale.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa,
nonché l'attività processuale effettivamente svolta, l'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Rigetta l'opposizione ex art 617 cpc
• Accoglie l'opposizione ex art 615 cpc e accerta il diritto a procedere ad esecuzione forzata della in danno della Ditta Controparte_1 Parte_1
per la minor somma (rispetto a quella portata in precetto di euro
[...]
60.930,29) di euro 54.616,27; dichiara pertanto la parziale inefficacia del precetto notificato in data 27.11.2024 su istanza della per la somma Controparte_1
complessiva di € 6.314,02
• Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, con deposito telematico 10/11/2025 Il Giudice
IS NO
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa IS NO
ha pronunziato, a scioglimento della riserva assunta ALudienza del 6 novembre 2025,
mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 56235 2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 06/11/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, Parte_1
rappresentata e difesa dALAvv LEPORE MIRELLA e l'Avv ANDREA C.F._1
NI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma in Via GREGORIO VII in virtù di procura in calce ALatto introduttivo dell'atto di citazione in opposizione ALesecuzione
Parte Opponente- attrice
E
, in persona del legale rapp.te pro tempore in carica Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dALAvv IOZZI ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli in Via Domenico Fontana 81, in virtù di procura agli atti
Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da nota scritta depositata dalle parti per l'udienza del 6.11.2025 e atti difensivi.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615 e 617 , l' comma c.p.c.)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 e 617 cpc notificato via pec in data 17.12.2024, la
[...]
, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato in data 27.11.2024 , da con cui si intimava il Controparte_1
pagamento della somma complessiva di € 60.930,29 in forza del decreto ingiuntivo n.
12476/2023 (Rg 28561/23) del 21.07.2023 emesso dal Tribunale di Roma, reso provvisoriamente esecutivo, in data 11 settembre 2024, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. RG 44464/23.
A sostegno di tale opposizione l'opponente lamentava la nullità ed illegittimità del precetto per i seguenti motivi :
1) Mancata allegazione della prova della notifica del titolo esecutivo
2) Mancata indicazione nel precetto della data di notifica del titolo esecutivo
3) Mancata indicazione del criterio per la determinazione del calcolo degli interessi e erroneità del conteggio degli interessi
Si costituiva tardivamente la contestando la fondatezza della Controparte_1
domanda avversaria e chiedendone il rigetto con condanna alle spese.
Concessi i termini di cui ALart. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 5.05.2025 veniva rigettata l'istanza di sospensione ex art. 615 co. I c.p.c., per le motivazioni ivi contenute e da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, fissata l'udienza del 6 novembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva al momento della notifica dell'opposizione - che, in base ALart. 615, comma
1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d. opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità
formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta un'opposizione ALesecuzione
relativamente al terzo motivo sopra riportato con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposta e un'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc con i motivi 1 e 2 vertendo essi sulla regolarità formale dell'atto, cioè sul quomodo, opposizione peraltro ammissibile perché
proposta nei venti giorni dalla notifica del precetto.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 cod.
proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così,
tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti nell' opposizione, ad eccezione dei possibili rilievi d'ufficio riguardanti l'esistenza o meno del titolo.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate, la proposta opposizione va parzialmente accolta nei termini che si vanno ad illustrare.
Con riferimento ai due motivi di opposizione ex art 617 cpc occorre evidenziare che, nel caso in esame, trattasi di precetto su decreto ingiuntivo reso provvisoriamente esecutivo solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ex art 648 cpc, con ordinanza notificata unitamente al precetto e al decreto ingiuntivo, (già notificato in data 21.07.2023 come si evince dALatto
introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)o.
Ne consegue che l'atto di precetto opposto non risulta viziat da alcuna omissione e che dallo stesso emergono tutti gli elementi utili per la identificazione del titolo esecutivo azionato.
In relazione ai motivi ex art 617 c.p.c., va, inoltre, rimarcato che, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità
formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato (Cass. civ. sez. III, 12.02.2019 n. 3967).
Il sopraindicati motivi di opposizione ex art 617 cpc (1 e 2), peraltro ritenuti non meritevoli di accoglimento per quanto sopra illustrato, vanno, in altri termini, ritenuti inammissibili avendo la notifica del precetto raggiunto il suo fisiologico scopo, ovvero quello di invitare la società debitrice ad adempiere, rendendolo edotta del proposito della società creditrice di procedere ad esecuzione forzata in suo danno (Cass., sez. VI-III, ordinanza 15 dicembre 2016, n. 25900, Cassazione Sez III
, del 12.02.2019 n. 3967) senza aver arrecato alcun pregiudizio concreto.
E' ormai pacifico in Giurisprudenza che gli opponenti che si dolgono di un'irregolarità formale devono provare il concreto pregiudizio derivante dalla lamentata irregolarità, non ritenendo meritevole di tutela “un interesse ALastratta regolarità dell'attività giudiziaria”. Con il recente orientamento della Cassazione, qualora manchi la precisa allegazione del pregiudizio subito, le contestazioni formali effettuate a mezzo dell'art 617 cpc, devono ritenersi implicitamente sanate,
per il raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. civ. Sez VI- 3 Ord, 18/07/2018 n. 19105) e,
pertanto, inammissibili.
Passando ALesame dei motivi ex art 615 cpc, la questione sull'omessa indicazione del criterio del calcolo degli interessi e sull'interpretazione del titolo giudiziale in ordine al tasso di calcolo degli interessi .
In primis si ritiene non meritevole di accoglimento la doglianza relativa ALomessa
indicazione dei criteri di calcolo degli interessi posto che lo schema riportato nell'atto di precetto è
risultato chiaro ed esauriente, fatta eccezione per il tasso applicato agli interessi. La mancanza di qualsiasi riferimento esplicito, o implicito, al riconoscimento del tasso di interesse de quo, unita alla generica statuizione espressa in dispositivo (“oltre interessi come da domanda) , depone univocamente per la sola applicabilità del tasso di interesse legale di cui
ALart.1284 c.c. primo comma , stante la portata generale di tale precetto rispetto a tutte le altre ipotesi di interessi previste dalla legge. Del resto “la domanda”, ovvero il ricorso per ingiunzione, si limitava a richiedere gli interessi ex art 1284 c.c.
Vanno, pertanto, riconosciuti esclusivamente gli interessi di cui ALart 1284 c.c. primo comma , in ragione – ripetesi- della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dalla disposizione citata,
presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, ed ove dal titolo non emerga un siffatto accertamento non è consentita l'integrazione in sede esecutiva, ma è esperibile soltanto il rimedio dell'impugnazione.
Sul punto è, oramai, consolidato l'approdo giurisprudenziale per il quale, il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudiziale, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo esecutivo medesimo, mediante un'attività che ha, sul punto, natura rigorosamente esecutiva. Si tratta pertanto di attività di interpretazione e non di integrazione, in quanto volta ad estrarre il contenuto precettivo già incluso nel titolo esecutivo.
Si tratta di un potere, in definitiva, che non è di accertamento (cognizione) in senso proprio,
ma di precisazione dell'oggetto del titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione al relativo comando (Cass. Sez. U. 6 aprile 2023, n. 9479, Cass. S.U. 12449/24), e funzionale
ALespletamento dell'esecuzione stessa.
Diversamente opinando, si disattenderebbe il consolidato orientamento della Suprema
Corte di cassazione (come sopra richiamata da ultimo SSUU ) che impone di non trasmodare in un controllo intrinseco del titolo esecutivo giudiziale in sede di giudizio di opposizione, trattandosi di questione di merito rimessa esclusivamente al giudice naturale della causa in cui ha avuto origine la controversia. Precisato nei termini suindicati il tasso da applicare, va chiarito che, sulla base del solo dispositivo del titolo esecutivo azionato, l'importo di calcolo è la somma di € 49.529,67 (attesa l'irrilevanza della argomentazione di parte opponente in ordine ALIV ), la data di decorrenza è la data del deposito del ricorso (15.06.2023) sino alla data della notifica del precetto (27.11.2024).
In ragione di quanto precede il calcolo degli interessi legali di cui al primo comma dell'art
1284 c.c. è pari a € 2.476,48 a fronte dell'importo intimato di € 8.790,50 frutto del conteggio in base al quarto comma dell'art 1284 c.c.
Ne consegue che il diritto a procedere dell'opposta in danno dell'opponente, sulla base del precetto opposto, è da intendersi di € 49.529,67 oltre interessi pari a € 2.476,48, oltre le spese e i compensi liquidate con il decreto ingiuntivo (€ 286,00 e € 1305,00 ) oltre accessori e € 331,00 per onorario precetto (ritenuto da questo Giudice congruo ) oltre accessori, per un totale complessivo di € 54.616,27.
Questo Giudice, infine, ritiene irrilevanti ed estranee al thema decidendum, le deduzioni riportate da parte opponente nelle ultime memorie difensive relative alla procedura esecutiva presso terzi in corso e ALesito della procedura penale.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, valutata complessivamente la vicenda processuale, la natura delle questioni giuridiche sollevate e la ridotta complessità della causa,
nonché l'attività processuale effettivamente svolta, l'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Rigetta l'opposizione ex art 617 cpc
• Accoglie l'opposizione ex art 615 cpc e accerta il diritto a procedere ad esecuzione forzata della in danno della Ditta Controparte_1 Parte_1
per la minor somma (rispetto a quella portata in precetto di euro
[...]
60.930,29) di euro 54.616,27; dichiara pertanto la parziale inefficacia del precetto notificato in data 27.11.2024 su istanza della per la somma Controparte_1
complessiva di € 6.314,02
• Compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, con deposito telematico 10/11/2025 Il Giudice
IS NO