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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 6645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6645 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 6 giugno
2025
SENTENZA
nelle causa iscritta al n. 20171 del R.G. per l'anno 2023,
da
Parte 1
con l'Avv. Ester Ferrari Morandi
ricorrente contro
CP 1
con l'Avv. Maria Carla Attanasio
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte attrice negli atti di causa, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso Parte 1 promuoveva un procedimento ex art. 445 bis c.p.c. finalizzato alla verifica dei requisiti sanitari dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 Legge 18 del 1980 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa avvenuta in data 2 maggio 2022 con condanna dell' CP_2 resistente al pagamento dei relativi ratei.
Premettendo di non aver ottenuto soddisfacimento della predetta pretesa in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo, la ricorrente ha contestato, specificandone i motivi, le conclusioni cui era pervenuto il CTU. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per l'accertamento.
.CP Costituitosi l' si procedeva alla nomina del CTU.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione. Il ricorso va rigettato.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che "Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, questo Giudice ha ritenuto che le doglianze della parte motivassero la scelta di rinnovare la consulenza tecnica.
Rispondendo al quesito postogli, il CTU, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria e delle visite mirate effettuate e seguendo un iter logico sorretto da retti criteri tecnici e pertanto completo, preciso e persuasivo, ha concluso, rispondendo anche alle osservazioni espresse dal perito di parte: "La ricorrente,
Sig.ra affetta dal complesso morboso riportato in diagnosi, all'epoca dio presentazione Parte 1 '
della domanda amministrativa di invalidità civile (2/5/2022) e allo stato attuale era da considerare invalido ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età gravi, non ricorrendo né allora né attualmente i requisiti medico legali utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento (art.1,L.18/80)".
Nulla va disposto in relazione alle spese legali stante la dichiarazione della parte ricorrente risultata soccombente di trovarsi nella condizione di esenzione dalle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese.
Roma, 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott.sa Paola Lucarelli
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 6 giugno
2025
SENTENZA
nelle causa iscritta al n. 20171 del R.G. per l'anno 2023,
da
Parte 1
con l'Avv. Ester Ferrari Morandi
ricorrente contro
CP 1
con l'Avv. Maria Carla Attanasio
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte attrice negli atti di causa, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso Parte 1 promuoveva un procedimento ex art. 445 bis c.p.c. finalizzato alla verifica dei requisiti sanitari dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 Legge 18 del 1980 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa avvenuta in data 2 maggio 2022 con condanna dell' CP_2 resistente al pagamento dei relativi ratei.
Premettendo di non aver ottenuto soddisfacimento della predetta pretesa in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo, la ricorrente ha contestato, specificandone i motivi, le conclusioni cui era pervenuto il CTU. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per l'accertamento.
.CP Costituitosi l' si procedeva alla nomina del CTU.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione. Il ricorso va rigettato.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che "Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, questo Giudice ha ritenuto che le doglianze della parte motivassero la scelta di rinnovare la consulenza tecnica.
Rispondendo al quesito postogli, il CTU, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria e delle visite mirate effettuate e seguendo un iter logico sorretto da retti criteri tecnici e pertanto completo, preciso e persuasivo, ha concluso, rispondendo anche alle osservazioni espresse dal perito di parte: "La ricorrente,
Sig.ra affetta dal complesso morboso riportato in diagnosi, all'epoca dio presentazione Parte 1 '
della domanda amministrativa di invalidità civile (2/5/2022) e allo stato attuale era da considerare invalido ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età gravi, non ricorrendo né allora né attualmente i requisiti medico legali utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento (art.1,L.18/80)".
Nulla va disposto in relazione alle spese legali stante la dichiarazione della parte ricorrente risultata soccombente di trovarsi nella condizione di esenzione dalle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Nulla per le spese.
Roma, 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott.sa Paola Lucarelli