Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il dottor Giuseppe Alfonso, Giudice Designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 24.3.2001 n. 89 nel procedimento camerale iscritto al n.
1069/2023 V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
ivi elettivamente domiciliato in Via Vittorio Emanuele n. 8, presso lo
[...] studio dell'Avv. Domenico Acciarito che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
RICORRENTE CONTRO il , in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_1
rappresentato ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1 di Catania
RESISTENTE
**********
Letto il ricorso depositato in data 16.10.2023 con cui Parte_1 ha chiesto la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 2 bis della legge 24.3.2001 n. 89 per l'irragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti il Giudice Unico del Tribunale di Catania in funzione di G.L. (R.G. n.
1360/2014);
Esaminati gli atti, la documentazione allegata e quella successivamente depositata in forza delle ordinanze dei 22.2 – 11.3.2024 e dei 20 – 21.8.2024;
Ritenuta la competenza dell'ufficio e la tempestività del ricorso;
Rilevato che il giudizio è iniziato il 20.10.2014 e si è concluso il
13.9.2022, sicché ha avuto una durata complessiva di otto anni (periodo così arrotondato ex art. 2 bis, comma 1, della legge 24.3.2001 n. 89); Considerato che il processo si è protratto oltre il limite di durata ragionevole di tre anni fissato per il primo grado dall'art. 2, comma 2 bis, della legge 24.3.2001 n. 89 ed ha avuto un'eccedenza temporale ingiustificata di cinque anni;
Valutati l'oggetto ed il valore della causa, il comportamento delle parti e del giudice durante il processo, nonché quello degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
Ritenuto che sulla base degli interessi coinvolti nel processo e dell'esito finale, avuto riguardo ai criteri fissati dall'art. 2 bis della legge 24.3.2001 n. 89 come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n. 134, in mancanza di allegazioni specifiche ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, appare congruo ed equo liquidare, ai sensi dell'art. 2056 cod. civ., la somma di €
400,00 per ogni anno di ritardo;
Ritenuto tuttavia che, essendosi il giudizio presupposto definito con pronunzia d'integrale rigetto delle domande avanzate dal ricorrente, appare congruo ed equo ridurre l'indennizzo di un terzo così come previsto dell'art. 2 bis, comma 1 ter, della legge 24.3.2001 n. 89, sicché la somma da liquidare va definitivamente determinata in € 267,00 (€ 400,00 – € 133,00 = € 267,00) per ogni anno di ritardo, e così complessivamente in € 1.335,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ma senza la chiesta rivalutazione monetaria
(Cass. 19.12.2016 n. 26206; Cass.
5.9.2011 n. 18150);
Considerato tra l'altro la stessa Corte europea ha riconosciuto la possibilità di derogare agli ordinari criteri di liquidazione dell'indennizzo su base annua dalla stessa individuati, mentre la Corte di Cassazione, nella vigenza della precedente disciplina, ha ritenuto che il discostamento da tali parametri non è di per sé irragionevole e inidoneo ad assicurare un adeguato ristoro (Cass. 16.4.2018 n. 9284; Cass. 27.10.2014 n. 22772);
Ritenuto, infine, che vanno riconosciute al ricorrente le spese ed i compensi del procedimento che, sulla base della tabella 8 allegata al D.M.
13.8.2022 n. 147 per i procedimenti monitori (Cass. 31.7.2020 n. 16512), si quantificano ridotti della metà stante la non particolare complessità della questione trattata (Cass. 12.11.2019 n. 29212) in complessivi € 264,00, di cui
€ 27,00 per spese vive (marca iscrizione a ruolo), oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Visto l'art. 3 della legge 24.3.2001 n. 89, come sostituito dall'art. 55, comma
- 2 - 1, del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012
n. 134
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, a titolo di Controparte_1 equa riparazione per il superamento di durata ragionevole del giudizio di cui in premessa, il pagamento senza dilazione in favore di della Parte_1 complessiva somma di € 1.335,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese e dei compensi del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 264,00, di cui € 27,00 per spese vive, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Domenico Acciarito che si è dichiarato antistatario, ed autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione.
Così deciso in Catania, 10 aprile 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
Giuseppe Alfonso
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