CA
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Michele De Maria Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 443 R.G.A. 2023, promossa in grado d'appello D A
in persona del legale rappresentante pro tempore, appresentato e difeso dagli Pt_1
Avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59 appellante C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Walter Parte_2
Gulotta, presso il cui studio sito in Palermo, nella Via Nicolò Turrisi n. 38/a, è elettivamente domiciliato Appellato all'udienza del 17 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso depositato il 22.07.2022 innanzi al Tribunale G.L. di Palermo,
[...]
convenne in giudizio l' chiedendo l'annullamento del Parte_2 Pt_1 provvedimento del 17.09.2021 con il quale il detto gli aveva riliquidato l'assegno CP_1 sociale (cat. AS n. 04033003) e contestualmente richiesto la restituzione della somma di
€29.322,43 per il periodo compreso tra gennaio 2015 e novembre 2021. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 26.10.2022, si costituì in giudizio l' ponendo a fondamento della propria pretesa restitutoria il superamento dei limiti Pt_1 reddituali da parte del , in ragione del godimento di altra pensione estera e del Parte_2 cumulo dei redditi da locazione della coniuge. Il Giudice di primo grado, con una prima ordinanza del 9.11.2022, onerò le parti “di depositare in atti documenti relativi ai redditi del ricorrente e del coniuge relativi al periodo dal 2017 in poi” e, con successiva ordinanza del 25.01.2023, onerò parte attrice di dedurre e/o documentare in ordine alla separazione dalla coniuge;
all'esito di tale istruttoria, venivano
Pag.1 prodotte dal , unitamente alle proprie note conclusive, l'attestazione della Parte_2 propria pensione tedesca, dal 2000 in poi, pari dal 2017 a €2.500,00 annui circa, oltre alla documentazione relativa all'assegno sociale inviatagli dall' nonché copia del Pt_1 provvedimento di omologa della separazione personale dalla coniuge Persona_1 datato 23.03.2007. Con sentenza n.1133/2023, emessa il 31.03.2023, il Tribunale accolse il ricorso, dichiarando l'insussistenza dell'indebito e condannando l' alla restituzione delle Pt_1 somme eventualmente trattenute in ragione del contestato indebito. Richiamati gli speciali principi di settore, il primo Giudice ritenne che “il ricorrente” fosse “legalmente separato fino dal 2007 e” che “pertanto, il reddito percepito dalla coniuge non” fosse “computabile col reddito personale del ricorrente”; che “il reddito del ricorrente – non coniugato
–” era stato “pari a complessivi €2.500,00 annui circa, derivanti dalla pensione tedesca documentata” e che, quindi, egli aveva “certamente diritto all'assegno sociale”, in ragione del mancato superamento dei limiti reddituali previsti;
osservava altresì che il , “soggetto Parte_2 legalmente separato dal 2007”, percepiva “redditi personali i cui modesti importi erano conosciuti dall' per essere stati comunicati dal titolare e/o verificabili dall'Istituto, tramite accesso informatico, Pt_1 come nel caso del modesto trattamento pensionistico erogato dalla Germania, che l' stesso ha Pt_1 provato esistente e verificabile, producendo in atti la visura storica online dell'assicurato”. Per la riforma della predetta decisione ha interposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato il 12.5.2023, dolendosi della violazione ed erronea applicazione degli artt. 2 697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché della “omessa, erronea, illogica motivazione su punti decisi della controversia” e della “violazione ed erronea applicazione dei principi che regolano l'indebito relativo all'assegno sociale”. Rileva, infatti, che controparte, soltanto con le proprie note conclusive e su impulso del primo Giudice, aveva documentato la percezione della pensione estera e lo stato di separazione dalla coniuge, non avendo, invece, nulla contestato dopo la costituzione in giudizio dell'ente previdenziale. In relazione al profilo dello stato di separazione tra i coniugi, infine, l'Istituto appellante ne rileva la sua modificabilità e, in particolare, il superamento in punto di fatto in ragione dell'attestata convivenza dei coniugi, risultando dagli archivi dell'anagrafe la condivisione del medesimo indirizzo di residenza. Si è costituito in giudizio , con memoria del 02.07.2025, Parte_2 resistendo al gravame. Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
1) L'appello è infondato. Anzitutto, prive di pregio risultano le censure mosse in ordine al non corretto esercizio da parte del primo Giudice dei propri poteri istruttori, ritenuti violativi degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. Sul punto, deve rilevarsi che l'art. 421 c.p.c., rubricato “poteri istruttori del giudice”, dispone, al suo secondo comma, che il decidente “Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi
Pag.2 momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio (…)”. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 cod. proc. civ. è del tutto discrezionale e, come tale, sottratto al sindacato di legittimità, in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – che consente l'esercizio dei suddetti poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte e di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura;
ciò è consentito anche successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie ed ove reputi insufficienti le prove già acquisite, potendo disporre d'ufficio l'ammissione di nuovi mezzi di prova per l'accertamento degli elementi allegati o contestati dalle parti od emersi dall'istruttoria (ex multis, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 48 del 02/01/2024; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 23605 del 27/10/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17683 del 25/08/2020). Infatti, “È carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove già acquisite non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti” (Cass. n.13063/2022, Cass. n.13195/2019, Cass. n.3822/2019, Cass. n.24350/2018, Cass. n.22305/2007), al punto che “i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.)” (cfr. Cass. n.28380/2024, Cass. n.32265/2019). Applicando tali principi al caso di specie, in alcun modo l'esercizio del potere-dovere officioso di cui all'art. 421 c.p.c. da parte del primo Giudice ha determinato un'inversione dell'onere della prova, in violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., né la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., configurabile solo allorquando il G.L. abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014)” (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024, cit.); siffatte ipotesi non sono ravvisabili nel caso di specie, essendosi il G.L. limitato ad onerare le parti di produrre documentazione dirimente circa le controverse circostanze della percezione di una pensione estera e della
Pag.3 intervenuta separazione coniugale ai fini della non cumulabilità dei redditi della coniuge col reddito personale del quale beneficiario dell'assegno sociale cat. AS Parte_2
n.04033003. Deve, altresì, essere disattesa la doglianza dell' che si appunta sulla ritenuta non Pt_1 persistenza dello stato di separazione (in realtà documentalmente provato dal provvedimento giudiziale di omologa risalente al 23.03.2007 – cfr. all. 7 fasc. di parte appellata), in ragione della attuale convivenza di fatto dei coniugi (entrambi residenti a [...]), per come risulta dalla consultazione da parte dell'Istituto della banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (cfr. all. 7 della produzione di primo grado di parte appellante, relativo allo stato di famiglia, e allegati prodotti in sede di gravame denominati
“ConsultazioneCONS”, “residenza Giunta TERESA Cattura”, residenza ). Parte_2
Al riguardo, è appena il caso di richiamare l'autorevole e consolidato insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “La cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione "quo ante", ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione” (cfr. Cass. n. 28655/2013, Cass. n.11885/2015); la stessa giurisprudenza, per altro e in senso difforme rispetto alle argomentazioni di parte appellante, ha precisato che “La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale” (cfr. Cass. n.17596/2023, Cass. n.9839/2023, Cass. n.19535/2014). Ad ogni evidenza, la mera coabitazione (o la semplice coincidenza della residenza anagrafica), pur potendo costituire un indice in grado di deporre a favore del superamento dello stato di separazione, non può, tuttavia, ritenersi, di per sé, sufficiente a dimostrare la riconciliazione tra i coniugi e la ricomposizione della comunione coniugale di vita, non essendo idonea, tale situazione di fatto, a comprovare quel necessario ripristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, posto alla base del vincolo coniugale;
prova, rileva questa Corte, che nel caso di specie, manca del tutto. Esclusa, dunque, la prova della sussistenza del ripristino del rapporto coniugale e dimostrata, di contro, l'esistenza dello stato di separazione (cfr. decreto di omologa in atti), deve escludersi che i redditi dell'ex coniuge potessero cumularsi con Persona_1 quelli del , ai fini della verifica del superamento dei limiti reddituali per la Parte_2 percezione da parte di quest'ultimo dell'assegno sociale (circostanza posta a fondamento della pretesa a titolo di indebito dell'Istituto appellante). Né, si osserva, il modesto reddito derivante dal trattamento pensionistico tedesco (unico reddito personale computabile, di complessivi €2.500,00 annui circa – cfr. all. 6 di parte appellata e all. 9 di parte appellante) era ostativo al godimento della prestazione in quanto si collocava ben al di sotto delle soglie di legge annualmente previste in relazione al periodo oggetto di causa.
Pag.4 A nulla rileva, l'omessa comunicazione da parte del pensionato della pensione estera goduta, trattandosi di situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, e agevolmente conoscibile dall' tramite accesso informatico Pt_1 alle relative banche dati (come effettivamente è accaduto, tenuto conto che il modesto trattamento pensionistico tedesco è stato documentato dallo stesso I. in allegato alla CP_2 memoria costitutiva di primo grado). Infatti, per come già correttamente ricostruito dal primo Giudice (richiamando puntuale giurisprudenza sul punto: Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12608 del 2020), tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciute o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica, grazie all'intervento Pt_1 del legislatore attraverso le seguenti previsioni normative: l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 (che consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali); l'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (che prevede che, dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei bendarti, sono tenute a fornire all' in via Pt_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia); l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del Pt_1
"Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;” ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione Pt_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria). Ne discende che i titolari di prestazioni previdenziali o assistenziali non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente Controparte_3 dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, in quanto l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere espressamente dichiarati all' ché altrimenti non ne avrebbe Pt_1 conoscenza. Sulla scorta di quanto sopra esposto, pertanto, l'appello deve essere disatteso con conseguente conferma della sentenza impugnata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell' e si liquidano come Pt_1 da dispositivo in favore di parte appellata. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a
Pag.5 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1133/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 31.3.2023. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi € 3.473,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo, 17 luglio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
Pag.6