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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di SC, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
dott. Daniela Fedele Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A nella causa civile n. 9/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 15/10/2025, promossa
OGGETTO: Altri istituti d a in materia di diritti reali
, c.f. , e Parte_1 C.F._1 Pt_1 possesso e trascrizioni
, c.f. , quali eredi di Pt_2 C.F._2 Per_1
, con il patrocinio dell'avv. BUFFOLI NICOLA e dell'avv.
[...]
OD PA, elettivamente domiciliati in VIA FERRAMOLA 4 -
25121 BRESCIA, presso il secondo dei menzionati difensori.
ATTORI IN RIASSUNZIONE
c o n tr o
, c.f. e Parte_3 C.F._3
, c.f. , con il patrocinio Parte_4 C.F._4 dell'avv. BOTTARELLI DAVIDE e dell'avv. BOTTARELLI
PIERGIORGIO, elettivamente domiciliati in PIAZZALE EUROPA, 5
-25081 BEDIZZOLE (BS), presso i menzionati difensori.
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
In punto: riassunzione a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione n. 28850/21, depositata il 19/10/2021, che ha cassato con rinvio la sentenza di questa Corte, pubblicata il 6/5/2016 con il n.
Pag. 1 di 13 409/2016, che ha provveduto sull'appello avverso la sentenza resa dal
Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, pubblicata il 7/05/2012 con il n. 59/2012.
CONCLUSIONI degli attori in riassunzione:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: in applicazione del principio di diritto e, comunque, di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 28850/21 in data
3.3.2021, depositata in data 19.10.2021, accertarsi che il sig. Per_2
(dante causa dei sigg.
[...] Parte_5 [...]
e , nel corso delle opere di rifacimento del Parte_3 Parte_4 tetto nel novembre del 1986, ha immesso illegittimamente una trave in legno di diametro 30x30 nel muro di proprietà della sig. Per_1
(oggi dei sigg. e ) e
[...] Parte_1 Parte_6 condannarsi, pertanto, in via tra di loro solidale, i sigg.
[...]
e in proprio e quali figli ed eredi legittimi Parte_3 Parte_4 della sig. , a ridurre in pristino stato, a proprie Parte_5
cure e spese, lo stato dei luoghi esistente anteriormente, mediante la rimozione della predetta trave, per i motivi in atti proposti;
conseguentemente, condannarsi, in via tra di loro solidale, i sigg.
e in proprio e quali figli ed eredi Parte_3 Parte_4 legittimi della sig. al risarcimento di tutti i Parte_5
danni subiti dalla sig. ex art. 2043 c.c., che verranno Persona_1 determinati in corso di causa, anche in via equitativa, oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria, per i motivi in atti proposti;
conseguentemente, rigettarsi le domande formulate dai sigg.
, e mediante Parte_5 Parte_7 Parte_4
l'appello incidentale promosso con “Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale nell'interesse di Parte_5
e in data 23.12.2012, e
[...] Parte_3 Parte_4
Pag. 2 di 13 condannarsi, in via tra di loro solidale, i sigg. e Parte_3
in proprio e quali figli ed eredi legittimi della sig. Parte_4
, alla restituzione di quanto ricevuto in forza Parte_5
della sentenza n. 409/2016 emessa dalla Corte d'Appello di SC, e cioè complessivamente € 14.621,22, oltre gli interessi legali dal
8.7.2016 sino al saldo effettivo, per i motivi in atti proposti.
Con vittoria di spese e compensi di causa, compresi quelli relativi al giudizio di primo grado ed al giudizio d'appello, oltre a quelli relativi al giudizio di Cassazione. dei convenuti in riassunzione:
IN VIA PRELIMINARE PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE
Accertarsi e dichiararsi la improponibilità, inammissibilità e integrale infondatezza, sotto ogni profilo, di tutte le domande di parte attrice, per i motivi, di fatto e di diritto, esposti in narrativa e/o ritenuti di giustizia, con loro integrale rigetto e integrale conferma dell'impugnata sentenza d'appello, anche per intervenuto giudicato. Nello specifico:
A. Accertarsi e confermarsi la già accertata piena legittimità dell'apposizione della trave nel muro di confine, con rigetto di ogni difforme domanda attorea, di pretesa illegittimità e di rimozione - in quanto inammissibile, improponibile e infondata, per i motivi, di fatto e di diritto, esposti in narrativa e/o ritenuti di giustizia – e con integrale conferma del relativo capo dell'impugnata sentenza d'appello, anche per intervenuto giudicato. Per l'effetto:
- accertarsi e confermarsi la piena applicabilità al caso specie degli artt.
880 e 884 c.c., data l'omogeneità fra gli immobili confinanti e l'assenza di sismicità del Comune di appartenenza;
- in ogni caso, accertarsi e confermarsi, in capo ai convenuti, la titolarità – ab origine o sopravvenuta - della comproprietà o esclusiva proprietà del muro de quo, ovvero comunque del diritto a mantenere la trave ove collocata, sulla base delle risultanze istruttorie e processuali, compresa, se del caso, l'intervenuta usucapione.
B. Accertarsi e confermarsi la già accertata insussistenza e Pag. 3 di 13 irrisarcibilità dell'ipotesi di danno (“rottura della parete e presenza di calcinacci”) già oggetto di appello (e di qualsiasi altra ipotesi di danno), con rigetto di ogni domanda risarcitoria attorea - in quanto inammissibile, improponibile e infondata, per i motivi, di fatto e di diritto, esposti in narrativa e/o ritenuti di giustizia - e con integrale conferma del relativo capo dell'impugnata sentenza d'appello, anche per intervenuto giudicato. Fatte salve, se del caso, le declaratorie di inammissibilità, improponibilità e infondatezza: a) per carenza di specifica domanda in merito;
b) per difetto di legittimazione passiva, in capo ai convenuti, e/o di legittimazione attiva, in capo agli attori;
c) per intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. o ex art. 2946 c.c.
C. Accertarsi e confermarsi la già accertata sussistenza della responsabilità per lite temeraria di parte attrice, con rigetto di ogni domanda restitutoria attorea - in quanto inammissibile, improponibile e infondata, per i motivi, di fatto e di diritto, esposti in narrativa e/o ritenuti di giustizia - e con integrale conferma del relativo capo dell'impugnata sentenza d'appello (oltreché di ogni precedente attribuzione delle spese processuali), anche per intervenuto giudicato.
IN OGNI CASO
→ Spese e competenze di tutti i gradi di giudizio rifuse.
Condannarsi gli appellanti al risarcimento dei danni ex artt. 96 e 97
c.p.c. per lite temeraria anche, e a maggior ragione, in relazione al presente giudizio di rinvio, ricorrendone tutti i presupposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come si ricava dalla lettura degli atti processuali e, per comodità di esposizione, dalla narrativa dell'ordinanza n. 28850/21 del 3 marzo/19 ottobre 2021, pronunciata inter partes dalla Suprema Corte di
Cassazione l'iter giudiziale : il Tribunale di Mantova -Sezione distaccata di Castiglione delle
Stiviere- con sentenza n. 39 del 2012, in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti diPersona_1 Parte_5
Pag. 4 di 13 e nella Parte_5 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di nonché in parziale accoglimento Persona_2 della riconvenzionale spiegata: I) rigettava la domanda attrice di condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi esistenti anteriormente alla realizzazione della tettoia di copertura del cavedio di confine, parzialmente demolita nel 2006, e di rimozione di una trave infissa nel muro di proprietà II) condannava i convenuti al Per_1 risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito della rottura della superficie del muro di proprietà della stessa per l'infissione della trave, determinati in euro 600,00; III) condannava l'attrice alla corresponsione di euro 1.500,00 a titolo di risarcimento dei danni per le infiltrazioni di acqua piovana provenienti dall'immobile di proprietà IV) Per_1 compensava per 1/3 le spese di lite, ponendole per il resto a carico di
Persona_1
Sul gravame interposto dall'originaria attrice, la Corte d'appello di
SC rigettava l'impugnazione principale e accoglieva quella incidentale proposta dagli eredi di revocando la Persona_2
condanna dei convenuti al pagamento del risarcimento dei danni, ponendo le spese processuali di entrambi i gradi interamente a carico di oltre la condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria Per_1
determinati in euro 5.000,00.
A sostegno della decisione, quanto alla domanda dell'appellante principale di risarcimento dei danni per violazione delle distanze, la
Corte distrettuale evidenziava che non vi era la prova dell'abusività della tettoia realizzata da smantellata nel 2006, Persona_2 rilevando, altresì, che l'immobile acquistato dalla originaria attrice nel
1986 era fatiscente, diroccato e quindi disabitato, per cui nessun danno poteva aver subito dall'eventuale abusività dei lavori in contestazione.
Né vi era la prova dell'inosservanza delle distanze legali quanto alla trave posta nel muro, da ritenersi comune ex art. 884 c.c. trattandosi di muro di confine, la cui violazione non era provata neanche attraverso la
Pag. 5 di 13 deposizione del teste sul punto non poteva disporsi c.t.u. che Tes_1
avrebbe avuto natura meramente esplorativa.
Confermava la pronuncia quanto al danno da infiltrazioni lamentato dagli eredi Pt_4 ricorreva per la cassazione della sentenza della Corte Persona_1
d'Appello di SC mentre gli intimati, e non Parte_5 Pt_4
svolgevano difese.
Con l'ordinanza in oggetto, la Corte regolatrice testualmente osservava e statuiva quanto segue.
“Va qui premesso che, come ha già affermato da questa Corte in altra occasione (cfr Cass. n. 50 del 2014), la presunzione relativa di comunione del muro, stabilita dall'art. 880 c.c., postulando la funzione divisoria di fondi omogenei, alla quale si ricollega l'utilità comune, è vinta dall'accertamento che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, con conseguente acquisto per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c.” […] “dall'esame della sentenza impugnata risulta che il giudice a quo ha fatto applicazione di una presunzione di secondo grado per affermare la natura comune del muro esistente a confine fra le rispettive proprietà delle parti, dal momento che, pur riconoscendo di non avere disposto consulenza tecnica sulla natura del muro de quo, definendola esplorativa, ha fondato il proprio convincimento sull'assunto, indimostrato, che comunque si tratti di aree omogenee. Infatti, non ha tenuto conto che siffatta circostanza ben poteva essere vinta da accertamento contrario, in particolare dal fatto che il muro confinante fosse costruito per intero su una sola delle aree confinanti, come dedotto dalla ricorrente la quale assume che si tratti di muro che divide un edificio, quello di proprietà della da un cortile, quello di proprietà dei Per_1 Pt_8 elementi che avrebbero dovuto essere riscontrati a mezzo di apposito accertamento tecnico.
In altri termini, al giudice del merito spetta di verificare se il muro in
Pag. 6 di 13 cui pacificamente si trova la trave della parete interna dell'edificio sia destinato a servire tutti o esclusivamente taluni dei Per_1 condividendi il muro di confine, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione (Cass. n. 9231 del
1991).
In tale logica è evidente che i giudici di merito non hanno correttamente concluso il loro ragionamento probatorio per la comunione della trave posta nel muro in assenza della prova della omogeneità delle aree, spettando siffatta comunione esclusivamente alla costruzione di un edificio, cioè di una struttura muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone e di cose, e non potendo, di converso, la presunzione di comunione essere invocata con riguardo ad opere diverse.
La Suprema Corte, quindi, accoglieva il secondo motivo quanto alla necessità di svolgere gli accertamenti relativi all'individuazione dei presupposti necessari per determinare la natura del muro di confine, demandando al giudice del rinvio la valutazione dell'ulteriore profilo della sismicità (o meno) della zona su cui si erge la costruzione in contestazione, poiché nelle zone soggette alla legge n. 1684 del 1962 non possono trovare applicazione le disposizioni di carattere generale contenute negli artt. 884, 874 e 876 c.c.
Rigettava il primo motivo di impugnazione riferito ai danni derivanti dalla tettoia abusiva;
riteneva assorbito il terzo motivo, inerente al danno subito per l'infissione della trave, nonché il quarto motivo, inerente alla condanna di per lite temeraria. Per_1
Cassava la sentenza con rinvio alla Corte distrettuale cui demandava la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
e eredi di Parte_1 Parte_6 Persona_1 riassumevano tempestivamente il giudizio.
Si costituivano e anche in qualità Parte_3 Parte_4 di eredi di Parte_5
Pag. 7 di 13 La causa veniva posta una prima volta in decisione all'udienza del
3.5.2023.
Con ordinanza del 18.10.2023, la causa veniva rimessa in istruttoria per l'espletamento della C.T.U. tecnica e nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 10/07/2024.
Con ordinanza del 6/11/2024, la causa era rimessa in istruttoria per ulteriori indagini tecniche.
All'udienza del 15/10/2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come statuito dalla pronuncia rescindente, a cui questa Corte deve uniformarsi, l'esame della domanda coltivata da e Pt_1 Parte_6 di rimozione della trave infissa nel 1986 da
[...] Persona_2 nel muro divisorio dei due fondi confinanti, presuppone l'accertamento della natura del muro che, se comune, anche per acquisto del diritto di proprietà o comproprietà per usucapione, legittimerebbe i convenuti in riassunzione a mantenere in opera la trave.
Gli accertamenti sulla proprietà del muro tramite CTU tecnica, affidata al Geom. si sono rivelati particolarmente complessi Persona_3
e non hanno dato un esito certo rendendo necessaria la loro valutazione tramite gli ulteriori elementi di prova assunti nel corso del giudizio.
Dalla CTU depositata il 20/05/2024 si ricava che gli immobili Pt_6
e sono situati nel centro storico della frazione di Fontanella Pt_4
Grazioli del Comune di Casalromano (MN) ove sono situate case di cortina di antica formazione.
La planimetria del catasto Asburgico dell'anno 1878 consente di far risalire almeno a tale data il fabbricato che, nella parte qui in Pt_6
esame -dal pozzo di luce a tutta la larghezza del porticato era Pt_4
già costruito e rappresentato al di qua del confine senza che vi fosse altro fabbricato dall'altra parte, ma solo un cortile (all. 4 CTU -note di chiarimento del 20/06/2025).
Era già evidente la disomogeneità delle aree a confine che il CTU ha
Pag. 8 di 13 constatato anche nell'attuale stato, poiché “il fabbricato di proprietà
è stato una casa di civile abitazione” costituita da un Pt_6
“fabbricato di 2 piani fuori terra […]” con “una porzione ormai quasi totalmente crollata di cui restano solo i muri perimetrali”, mentre “la proprietà contigua a quella su descritta, è un portico” avente Pt_4
“le fattezze della “barchessa” (fabbricato agricolo adibito al ricovero degli attrezzi) di copertura di una porzione del cortile posto al confine.
Non sono emersi elementi che possano indicare che il muro sia stato trasformato con successivi interventi edilizi, al di fuori di quelli attribuibili a con la realizzazione del porticato, anzi, Persona_2
al contrario, i rilievi tecnici consentono di affermare che il muro sia unico e che ad esso non sia stato posto in aderenza alcun altro muro che possa aver mutato l'aspetto originale (CTU supplemento del
17/03/2025 pg. 5).
In esso il CTU ha riscontrato “diversi fori” attribuiti a residui di costruzione per erigere ponti di servizio al cantiere, mediante travetti di legno e camminamenti, per le costruzioni di imponente quota in elevato
(CTU del 20/05/2024 pg. 10 e Supplemento CTU del 17/03/2025 pg. 9) nonché “due mattoni fuoriuscenti dal paramento, posati in modo ortogonale” che stanno a significare la proprietà del muro di Pt_6
Né depongono in senso contrario: I) l'entità della sporgenza di tre centimetri delle “pietre testimone”, trattandosi di una consuetudine dei capomastri che non prevedeva specifiche misure, soprattutto su muri in mattoni pieni a “faccia-vista”; II) la circostanza che le “pietre testimone” fossero due su un muro di circa 50 metri di lunghezza: la parte di muro lunga 13 metri in cui le pietre sono state rinvenute, nel pozzo di luce, è l'unica rimasta libera dagli interventi edilizi del confinante he ha, dapprima costruito il rustico in aderenza, e, Pt_4 successivamente, ha intonacato la restante parte di muro, così coprendo la maggior parte del fronte ed eventuali altri segni.
Deve aggiungersi che, sulla stessa porzione di muro ove sono state
Pag. 9 di 13 rinvenute le “pietre testimone” vi sono “due finestre di pari dimensioni, rispettivamente, una del piano terra e una del piano primo e un finestrello più piccolo al piano primo in corrispondenza della scala di collegamento interna del fabbricato ossia luci dell'originario Pt_6 fabbricato Pt_6
In ultimo deve porsi rilievo alla ulteriore circostanza che Per_2
nel 1988, aveva inoltrato al Comune di Casalromano un
[...] progetto di ristrutturazione -mai realizzato- che prevedeva la costruzione in aderenza al muro controverso e non in appoggio, come sarebbe stato naturale laddove il muro fosse stato in comproprietà tra i due confinanti.
Dalle superiori considerazioni deve affermarsi la proprietà esclusiva degli attori in riassunzione del muro perimetrale.
Ciò impone l'esame della domanda riproposta da e Parte_3 [...] di usucapione del diritto di proprietà esclusiva, o Pt_4
comproprietà, della porzione di muro su cui insiste la trave per averla posseduta uti dominus da tempo immemorabile e, comunque, dal 1965 ovvero dalla primavera del 1986 allorquando ha Persona_2 immesso la trave nel muro durante le opere di Controparte_1 ristrutturazione del tetto.
Su tale domanda, esplicitamente dichiarata assorbita dal primo giudice e riproposta da nel grado d'appello, non si è formato alcun Pt_4
giudicato implicito non trovando applicazione l'art. 346 c.p.c. nel giudizio di cassazione.
La domanda è infondata.
L'appoggio di una fabbrica al muro di proprietà esclusiva del vicino per il tempo necessario ad usucapire fa acquistare all'appoggiante solo la comunione della parte di muro da lui utilizzata.
Ai fini della determinazione del dies a quo per l'usucapione era onere, non assolto, di e che assumono di aver Parte_3 Pt_4 sostituito una trave preesistente, dimostrare la sussistenza degli
Pag. 10 di 13 elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, vale a dire l'assoluta identità di collocazione fra la nuova e la vecchia trave per il tempo indicato dalla legge.
Su questa circostanza i testi escussi non hanno saputo riferire, essendosi limitati a confermare la “sostituzione” della trave senza aggiungere altro in ordine all'assoluta identità della profondità di collocazione nel muro.
Pertanto, il dies a quo va ricondotto alla metà di novembre 1986, momento in cui è stata palese l'esatta profondità di infissione della trave all'interno del muro e pubblico lo stato di fatto coincidente con l'esercizio del corrispondente diritto di proprietà o comproprietà.
Il teste , precedente proprietario dell'immobile Testimone_2 acquistato da nel 1987 (ora dei , riferiva di Persona_1 Pt_6
“essere stato nell'immobile di mia proprietà verso metà novembre
1986 e in quell'occasione vidi che in una stanza posta al primo piano
c'erano dei calcinacci per terra e ho visto la trave nel muro” “l'ultima volta che avevo visto l'immobile era l'anno precedente, o comunque parecchi mesi prima” “ho visto solo la trave e il buco nel muro […] che prima non c'era”.
Il termine ventennale, decorrente dalla metà di novembre 1986, è stato interrotto da dante causa con l'atto di Persona_1 Pt_6 citazione depositato in cancelleria il 27.10.2006 con la conseguenza che la domanda di usucapione del diritto di proprietà esclusiva o comproprietà del muro di confine proposta da e Parte_3
deve essere rigettata perché carente dei presupposti Parte_4 previsti dall'art. 1158 c.c.
Per quanto fin qui ritenuto ed assorbita ogni altra questione,
[...]
e vanno condannati a rimuovere la trave Parte_3 Parte_4 infissa nel muro di proprietà di Pt_6
La domanda di risarcimento dei danni patiti per l'illegittima infissione della trave non può trovare accoglimento.
Pag. 11 di 13 In presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa che, nel caso di specie non è riscontrabile trattandosi di un edificio fortemente diroccato, non abitabile e, comunque, disabitato fin dal suo acquisto da parte di nel 1987. Persona_1
L'accoglimento della domanda di riduzione in pristino proposta da e comporta la revoca della loro Parte_1 Parte_6
condanna per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo alcuno dei presupposti della responsabilità aggravata che giustifichi tale condanna.
Questa Corte deve procedere alla regolamentazione delle spese dei quattro gradi secondo il principio dettato da SSUU n. 32061/2022 secondo il quale è configurabile reciproca soccombenza tra le parti
“esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
e sono vittoriosi sulla domanda di rimozione Parte_1 Pt_6
della trave e soccombenti rispetto alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla collocazione della trave e dalla costruzione abusiva.
e sono vittoriosi sulla domanda di Parte_3 Pt_4
risarcimento dei danni da infiltrazioni e soccombenti rispetto alla domanda di usucapione.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio che esclude ogni giudizio di prevalenza, le spese dell'intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti attesa la totale reciproca soccombenza e
Pag. 12 di 13 l'assenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma,
c.p.c..
La somma di € 14.621,22 versata dagli attori in riassunzione in esecuzione della sentenza cassata, decurtata di quanto pagato a titolo di risarcimento del danno da infiltrazioni -capo passato in giudicato-, costituisce indebito oggettivo;
in accoglimento della domanda proposta i convenuti in riassunzione vanno condannati alla restituzione dell'importo ricevuto (debito di valuta) maggiorato degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di pagamento (8/7/2016) al saldo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di
Cassazione sull'impugnazione avverso la sentenza n. 59/2012, emessa dal Tribunale di Mantova il 7/05/2012, così provvede:
-condanna e a rimuovere la trave Parte_3 Parte_4
infissa nel muro di proprietà e;
Parte_1 Parte_6
-rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da Parte_1
e ; Parte_6
-revoca la condanna di e al pagamento Parte_1 Parte_6 in favore di e anche quali eredi di Parte_3 Parte_4
, la somma di € 5.000 a titolo di lite temeraria;
Persona_1
-condanna e in solido, alla Parte_3 Parte_4
restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di secondo grado, fatta eccezione dei danni da infiltrazione, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data del pagamento (8/7/2016) al saldo;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite dei quattro gradi.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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