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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 31/07/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3781/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3781/2021 reg. gen. lavoro, procedimento cui è stato riunito quello n. 1458/2023 reg. gen. lav., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Parte_1 C.F._1
Giovanna Serafino e Meri Pizzata ed elettivamente domiciliata in Locri alla via Marconi n. 25 giusta procura in atti Ricorrente
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, domiciliato in Locri Via G. Matteotti n. 48,
Agenzia , presso l'avv. Rita Pisanu, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale CP_2 alle liti in data 21.07.2015, a rogito del notaio in Roma Persona_1 Resistente
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato - iscrizione negli elenchi anagrafici per l'agricoltura - indennità di malattia.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.12.2021, deduceva: - di aver prestato attività Parte_1 lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricola nel 2020, presso l'azienda agricola di
MI OV con sede in Caraffa del Bianco;
- di aver lavorato dal 26/08/2020 al 31/12/2020 per un totale di 102 giornate lavorative;
- che l'attività agricola prestata regolarmente retribuita, nei suddetti periodi, si è svolta sui terreni che si trovano nella disponibilità della azienda MI;
- che la consistenza rilevata dai registri di stalla storici dalla BDN era, per l'anno 2020, pari a 792 ovicaprini e 8 bovini;
- che all'interno della azienda era presente un piccolo caseificio adibito alla trasformazione di una parte del latte prodotto ed alla conseguente stagionatura all'interno di una cella frigo, mentre altra parte veniva conferita presso alcuni caseifici ricadenti nella provincia di Reggio Calabria;
- che vi era anche un terreno adibito alla produzione di colture orticole varie e a pascolo sul quale insistevano delle recinzioni elettrificate;
- che sussisteva una superficie seminabile di proprietà destinata alla produzione di foraggio;
- che svolgeva la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato, per circa 7 ore giornaliere, dalle ore 07.00 alle ore 15.00, con pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore
13.00; - che per l'attività giornaliera prestata, era prevista una retribuzione di circa 45,00 euro, che il datore di lavoro versava in piccoli acconti ogni 14 giorni circa;
- che in particolare si occupava della pulizia e della concimazione del terreno, della pulizia degli alberi, della raccolta delle pietre, della sistemazione della recinzione, della pulizia e della raccolta delle sterpaglie, della sistemazione delle balle di fieno all'interno del capannone, del pascolo degli animali e della mungitura a seconda delle indicazioni impartite dal titolare;
- che a seguito della pubblicazione dell'elenco nominativo annuale dei braccianti agricoli relativo all'anno 2020 del Comune di residenza, veniva a conoscenza della mancata iscrizione negli elenchi anzidetti, subendo il disconoscimento di n. 102 giornate lavorative annue;
- che in data 17.06.2021 avverso tale provvedimento proponeva ricorso alla Commissione
Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) tramite la sede di Reggio Calabria senza CP_2 tuttavia ottenerne riscontro;
- che il disconoscimento era da considerarsi illegittimo in quanto era in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2020 per n. 102 gg. lavorative. Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di MI OV nel 2020 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di MI OV nel 2020 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
3)ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza per l'anno 2020 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
4)ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione CP_2 di legge;
5)condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_2 delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati, procuratori antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo il disconoscimento del CP_2 rapporto lavorativo a seguito di accertamento ispettivo stante la natura fittizia dello stesso.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze.
In data 25.04.2023, la medesima ricorrente, proponeva un secondo ricorso chiedendo a questo
Tribunale di: « ..Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di MI OV nel 2020 per un totale di 51 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza per l'anno 2020 per 51 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3)ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione CP_2 di legge;
4)accertare e dichiarare che il ricorrente, per il periodo 18/012021 – 15/03/2021, 6/04/2021
- 16/05/2021, è stato colpito da evento morboso e conseguentemente riconoscere il diritto dello stesso alla percezione dell'indennità di malattia relativa al predetto periodo;
5)per l'effetto condannare
l' al pagamento della relativa indennità di malattia in favore del ricorrente;
6)condannare CP_2
l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di CP_2 giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Si costituiva altresì l' eccependo la mancanza dei presupposti di legge per l'accoglimento delle CP_2 domande di erogazione dell'indennità di malattia, concludendo per il rigetto del ricorso. Con provvedimento del 02.05.2024, questo Giudicante, disponeva la riunione al presente procedimento del fascicolo RGL 1458/23 considerati i profili di connessione tra i suddetti procedimenti.
La causa veniva quindi istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del 16.05.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
I ricorsi qui riuniti sono infondati e deve essere rigettati per i motivi di seguito esposti.
Secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La mancata prova dei suddetti fatti comporta la soccombenza della parte che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Nel caso di specie oggetto delle controversie è il disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda MI OV per l'anno 2020, il mancato riconoscimento delle giornate agricole ai fini delle prestazioni previdenziali ed il conseguente rigetto dell'istanza di erogazione dell'indennità di malattia per i periodi di interesse.
Presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi suddetti nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali, è la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indica in 51.
Il rapporto di lavoro subordinato, seppure connotato delle peculiarità della materia agricola, è comunque riconducibile all'art. 2094 c.c. essendo quindi basato: 1) sulla prestazione in favore del datore di lavoro, 2) sull'obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo 3) sull'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (v. Cass., sent. n.
13677/2018).
Sul punto, peraltro, merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000) e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per l'anno 2020 è scaturita da un verbale ispettivo a seguito dei controlli effettuati presso l'azienda agricola MI OV. CP_2
Dall'esame di detto verbale, prodotto in atti, si evince che, all'esito dell'attività svolta, gli ispettori hanno concluso per la non corrispondenza tra l'attività denunciata dal datore di lavoro e la realtà aziendale effettiva, con particolare riferimento al numero dei lavoratori impiegati, con conseguente cancellazione dei rapporti di lavoro dichiarati, compreso anche quello tra l'odierna ricorrente e l'azienda MI OV per l'anno 2020 (v. verbale allegato alla memoria di costituzione ). CP_2
Sul punto merita peraltro precisare che seppure l'attività ispettiva si sia concentrata sui rapporti di lavoro in essere tra il 2011 ed il 30.06.2020, il disconoscimento dei rapporti lavorativi è stato esteso anche nei confronti dei lavoratori del III e IV trimestre 2020, alla luce delle risultanze dell'attività ispettiva condotta sino al dicembre 2020 e stante la mancata presenza in loco dei lavoratori interessati, tra i quali anche la ricorrente, al momento dell'accesso degli ispettori in data 03.09.2020.
Precisato quanto sopra, a fronte delle risultanze del verbale ispettivo, la cui rilevanza probatoria trova conferma anche nelle pronunce della giurisprudenza della Suprema Corte, parte ricorrente non ha invece provato in maniera univoca la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento per l'anno di interesse (v. sul punto ord. Cass. n. 11934/2019 – Cass. ord. n.
4182/2021).
Nello specifico, non è emerso dall'istruttoria che la ricorrente abbia lavorato per l'azienda MI
OV, per 51/102 giornate nell'anno 2020; nei ricorsi depositati peraltro in un caso si dice che ha lavorato per 102 giornate e nell'altro per 51. Parte_1
Merita in particolare evidenziare che non vi sono stati riscontri testimoniali esaustivi ed attendibili alle deduzioni della parte ricorrente e che si può attribuire mero valore indiziario alla documentazione versata in atti stante la provenienza da soggetto di cui è contestata l'effettiva qualifica di datore di lavoro.
In particolare, deve osservarsi che sia la teste che la teste hanno Testimone_1 Tes_2 dichiarato di avere a loro volta una causa pendente nei confronti dell' , per le medesime ragioni, CP_2 riferita all'attività lavorativa svolta presso l'azienda MI OV nel medesimo periodo della ricorrente.
Ciò considerato, seppure nel caso di specie non si configuri un'ipotesi di vera e propria incapacità a rendere testimonianza ai sensi dell'art. 246 c.p.c., le testimoni indicate non possono ritenersi del tutto terze rispetto ai fatti ed all'oggetto di causa e conseguentemente le dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza del 15.11.2023 non superano il vaglio di piena attendibilità che consente di ritenere provato quanto riferito.
Visto quanto sopra esposto, l'onere della prova a carico della parte ricorrente non può dirsi soddisfatto, non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di MI OV, presupposto dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli né ha altrimenti dimostrato l'illegittimità del disconoscimento operato.
Risultando indimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'anno 2020, alle dipendenze dell'azienda MI, non può trovare accoglimento la domanda volta all'accertamento del rapporto in questione ed al reinserimento/iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di residenza.
Conseguentemente non potrà essere accolta neppure la domanda di accertamento del diritto a percepire l'indennità di malattia per i periodi denunciati nell'anno 2021. Difetta infatti il presupposto stesso dell'accoglimento, dato dall'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa subordinata di bracciante agricola per il 2020.
Ciò premesso, ogni ulteriore questione e/o eccezione è da ritenersi assorbita ed i ricorsi riuniti devono essere rigettati.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, secondo i valori tariffari minimi applicata una riduzione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità.
Sul punto si precisa che non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att.
c.p.c. (Cass. civ. sent. n. 16676/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da R.G. n. 3781/2021 cui è riunito il procedimento n. R.G. 1458/2023, Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' resistente liquidate in CP_1 complessivi € 3.246,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 31.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3781/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3781/2021 reg. gen. lavoro, procedimento cui è stato riunito quello n. 1458/2023 reg. gen. lav., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Parte_1 C.F._1
Giovanna Serafino e Meri Pizzata ed elettivamente domiciliata in Locri alla via Marconi n. 25 giusta procura in atti Ricorrente
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, domiciliato in Locri Via G. Matteotti n. 48,
Agenzia , presso l'avv. Rita Pisanu, che lo rappresenta e difende in forza di procura generale CP_2 alle liti in data 21.07.2015, a rogito del notaio in Roma Persona_1 Resistente
Oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato - iscrizione negli elenchi anagrafici per l'agricoltura - indennità di malattia.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.12.2021, deduceva: - di aver prestato attività Parte_1 lavorativa a tempo determinato quale bracciante agricola nel 2020, presso l'azienda agricola di
MI OV con sede in Caraffa del Bianco;
- di aver lavorato dal 26/08/2020 al 31/12/2020 per un totale di 102 giornate lavorative;
- che l'attività agricola prestata regolarmente retribuita, nei suddetti periodi, si è svolta sui terreni che si trovano nella disponibilità della azienda MI;
- che la consistenza rilevata dai registri di stalla storici dalla BDN era, per l'anno 2020, pari a 792 ovicaprini e 8 bovini;
- che all'interno della azienda era presente un piccolo caseificio adibito alla trasformazione di una parte del latte prodotto ed alla conseguente stagionatura all'interno di una cella frigo, mentre altra parte veniva conferita presso alcuni caseifici ricadenti nella provincia di Reggio Calabria;
- che vi era anche un terreno adibito alla produzione di colture orticole varie e a pascolo sul quale insistevano delle recinzioni elettrificate;
- che sussisteva una superficie seminabile di proprietà destinata alla produzione di foraggio;
- che svolgeva la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato, per circa 7 ore giornaliere, dalle ore 07.00 alle ore 15.00, con pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore
13.00; - che per l'attività giornaliera prestata, era prevista una retribuzione di circa 45,00 euro, che il datore di lavoro versava in piccoli acconti ogni 14 giorni circa;
- che in particolare si occupava della pulizia e della concimazione del terreno, della pulizia degli alberi, della raccolta delle pietre, della sistemazione della recinzione, della pulizia e della raccolta delle sterpaglie, della sistemazione delle balle di fieno all'interno del capannone, del pascolo degli animali e della mungitura a seconda delle indicazioni impartite dal titolare;
- che a seguito della pubblicazione dell'elenco nominativo annuale dei braccianti agricoli relativo all'anno 2020 del Comune di residenza, veniva a conoscenza della mancata iscrizione negli elenchi anzidetti, subendo il disconoscimento di n. 102 giornate lavorative annue;
- che in data 17.06.2021 avverso tale provvedimento proponeva ricorso alla Commissione
Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) tramite la sede di Reggio Calabria senza CP_2 tuttavia ottenerne riscontro;
- che il disconoscimento era da considerarsi illegittimo in quanto era in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2020 per n. 102 gg. lavorative. Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di MI OV nel 2020 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di MI OV nel 2020 per un totale di 102 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
3)ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza per l'anno 2020 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
4)ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione CP_2 di legge;
5)condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_2 delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati, procuratori antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo il disconoscimento del CP_2 rapporto lavorativo a seguito di accertamento ispettivo stante la natura fittizia dello stesso.
Concludeva pertanto per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze.
In data 25.04.2023, la medesima ricorrente, proponeva un secondo ricorso chiedendo a questo
Tribunale di: « ..Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di MI OV nel 2020 per un totale di 51 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2)ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza per l'anno 2020 per 51 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3)ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione CP_2 di legge;
4)accertare e dichiarare che il ricorrente, per il periodo 18/012021 – 15/03/2021, 6/04/2021
- 16/05/2021, è stato colpito da evento morboso e conseguentemente riconoscere il diritto dello stesso alla percezione dell'indennità di malattia relativa al predetto periodo;
5)per l'effetto condannare
l' al pagamento della relativa indennità di malattia in favore del ricorrente;
6)condannare CP_2
l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di CP_2 giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Si costituiva altresì l' eccependo la mancanza dei presupposti di legge per l'accoglimento delle CP_2 domande di erogazione dell'indennità di malattia, concludendo per il rigetto del ricorso. Con provvedimento del 02.05.2024, questo Giudicante, disponeva la riunione al presente procedimento del fascicolo RGL 1458/23 considerati i profili di connessione tra i suddetti procedimenti.
La causa veniva quindi istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del 16.05.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
I ricorsi qui riuniti sono infondati e deve essere rigettati per i motivi di seguito esposti.
Secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La mancata prova dei suddetti fatti comporta la soccombenza della parte che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Nel caso di specie oggetto delle controversie è il disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda MI OV per l'anno 2020, il mancato riconoscimento delle giornate agricole ai fini delle prestazioni previdenziali ed il conseguente rigetto dell'istanza di erogazione dell'indennità di malattia per i periodi di interesse.
Presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi suddetti nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali, è la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indica in 51.
Il rapporto di lavoro subordinato, seppure connotato delle peculiarità della materia agricola, è comunque riconducibile all'art. 2094 c.c. essendo quindi basato: 1) sulla prestazione in favore del datore di lavoro, 2) sull'obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo 3) sull'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (v. Cass., sent. n.
13677/2018).
Sul punto, peraltro, merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000) e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per l'anno 2020 è scaturita da un verbale ispettivo a seguito dei controlli effettuati presso l'azienda agricola MI OV. CP_2
Dall'esame di detto verbale, prodotto in atti, si evince che, all'esito dell'attività svolta, gli ispettori hanno concluso per la non corrispondenza tra l'attività denunciata dal datore di lavoro e la realtà aziendale effettiva, con particolare riferimento al numero dei lavoratori impiegati, con conseguente cancellazione dei rapporti di lavoro dichiarati, compreso anche quello tra l'odierna ricorrente e l'azienda MI OV per l'anno 2020 (v. verbale allegato alla memoria di costituzione ). CP_2
Sul punto merita peraltro precisare che seppure l'attività ispettiva si sia concentrata sui rapporti di lavoro in essere tra il 2011 ed il 30.06.2020, il disconoscimento dei rapporti lavorativi è stato esteso anche nei confronti dei lavoratori del III e IV trimestre 2020, alla luce delle risultanze dell'attività ispettiva condotta sino al dicembre 2020 e stante la mancata presenza in loco dei lavoratori interessati, tra i quali anche la ricorrente, al momento dell'accesso degli ispettori in data 03.09.2020.
Precisato quanto sopra, a fronte delle risultanze del verbale ispettivo, la cui rilevanza probatoria trova conferma anche nelle pronunce della giurisprudenza della Suprema Corte, parte ricorrente non ha invece provato in maniera univoca la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento per l'anno di interesse (v. sul punto ord. Cass. n. 11934/2019 – Cass. ord. n.
4182/2021).
Nello specifico, non è emerso dall'istruttoria che la ricorrente abbia lavorato per l'azienda MI
OV, per 51/102 giornate nell'anno 2020; nei ricorsi depositati peraltro in un caso si dice che ha lavorato per 102 giornate e nell'altro per 51. Parte_1
Merita in particolare evidenziare che non vi sono stati riscontri testimoniali esaustivi ed attendibili alle deduzioni della parte ricorrente e che si può attribuire mero valore indiziario alla documentazione versata in atti stante la provenienza da soggetto di cui è contestata l'effettiva qualifica di datore di lavoro.
In particolare, deve osservarsi che sia la teste che la teste hanno Testimone_1 Tes_2 dichiarato di avere a loro volta una causa pendente nei confronti dell' , per le medesime ragioni, CP_2 riferita all'attività lavorativa svolta presso l'azienda MI OV nel medesimo periodo della ricorrente.
Ciò considerato, seppure nel caso di specie non si configuri un'ipotesi di vera e propria incapacità a rendere testimonianza ai sensi dell'art. 246 c.p.c., le testimoni indicate non possono ritenersi del tutto terze rispetto ai fatti ed all'oggetto di causa e conseguentemente le dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza del 15.11.2023 non superano il vaglio di piena attendibilità che consente di ritenere provato quanto riferito.
Visto quanto sopra esposto, l'onere della prova a carico della parte ricorrente non può dirsi soddisfatto, non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di MI OV, presupposto dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli né ha altrimenti dimostrato l'illegittimità del disconoscimento operato.
Risultando indimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'anno 2020, alle dipendenze dell'azienda MI, non può trovare accoglimento la domanda volta all'accertamento del rapporto in questione ed al reinserimento/iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di residenza.
Conseguentemente non potrà essere accolta neppure la domanda di accertamento del diritto a percepire l'indennità di malattia per i periodi denunciati nell'anno 2021. Difetta infatti il presupposto stesso dell'accoglimento, dato dall'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa subordinata di bracciante agricola per il 2020.
Ciò premesso, ogni ulteriore questione e/o eccezione è da ritenersi assorbita ed i ricorsi riuniti devono essere rigettati.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, secondo i valori tariffari minimi applicata una riduzione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità.
Sul punto si precisa che non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att.
c.p.c. (Cass. civ. sent. n. 16676/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da R.G. n. 3781/2021 cui è riunito il procedimento n. R.G. 1458/2023, Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' resistente liquidate in CP_1 complessivi € 3.246,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 31.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli