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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/11/2025, n. 4146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4146 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
18 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'art. 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1171 / 2025 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. CL GO come da procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 05/02/2025 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di avere presentato in data 28.02.2024 all' , Commissione Controparte_2
Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile, domanda amministrativa n.
3930992005393 per il riconoscimento del proprio stato invalidante, con conseguente diritto ad ottenere i benefici previsti dalla legge;
- di essere stato sottoposto in data 25.03.2024 ad accertamento sanitario, a seguito del quale era stato riconosciuto lo status di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa 70%;
- di risultare affetto da: “WA con resezione VIII costa per neoformazione, ipertensione arteriosa, dislipidemia, cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA” ed altre patologie meglio descritte nella documentazione medica versata in atti;
- di avere diritto, pertanto, sulla scorta del complessivo quadro clinico descritto, al riconoscimento di un grado di invalidità almeno pari al 74% con diritto a percepire l'assegno di assistenza o la pensione di inabilità ex lege n. 118/71 a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla data di eventuale successiva maturazione del relativo diritto, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli ratei scaduti;
- di avere presentato in data 07.08.2024 presso il Tribunale di Catania, sez. Lavoro, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., rubricato al n. 7846/2024 R.G;
- che all'esito degli accertamenti espletati in ATP il consulente riteneva che il ricorrente “ può ritenersi affetto da esiti chirurgici di resezione costale dx (viii) con impianto di protesi per neurinoma in soggetto con ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico. Può ritenersi invalido nella misura del 67% (sessantasettepercento)”;
- di avere proposto formale dissenso avverso le conclusioni del CTU le quali dovevano reputarsi errate perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente;
- che, in particolare la relazione peritale doveva reputarsi viziata in assenza di un riscontro in percentuale delle diverse patologie accertate elaborato in applicazione delle vigenti tabelle ministeriali;
- che, ulteriormente. : 1) pur riconoscendo che l'odierno opponente è affetto da “esiti chirurgici di resezione costale dx (VIII) con impianto di protesi per neurinoma in soggetto con ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico”, tuttavia il CTU concludeva che:
“la lesività oncologica sofferta è da ascriversi ad una condizione di natura benigna che, allo stato attuale, come da esami diagnostici radiologici, non mostra segni di complicanze e disfunzionalità respiratorie” tanto non corrispondendo al vero che gli esiti dell'intervento chirurgico per WA (tumore della parete toracica) non avevano determinato delle complicazioni anche a livello respiratorio, anche in ragione delle pregresse fratture costali subite, essendo peraltro il ricorrente affetto da OSAS, elemento trascurato dal CTU sebbene documentato e tale da incidere negativamente sulle prestazioni psicofisiche del soggetto;
2) non risultava condivisibile l'attribuzione della I classe NYHA, giudizio a cui l'ausiliario perviene ritenendo che “lo stato ipertensivo è ben dominato da terapia con aceinibitore ed in uso di statine per la dislipidemia. All'ecocardiogramma è lievemente ipertrofico il ventricolo sinistro e la F.E. è ai limiti bassi della norma tale da giustificarsi globalmente la 1^ classe
NYHA” avendo il consulente, senza neppure chiedere ulteriori accertamenti, deciso di discostarsi dalla certificazione medica cardiologica rilasciata in data 08.02.2024 dall'ASP
Catania 1 nella quale era stato diagnosticato un quadro clinico di “ipertensione arteriosa,
Dislipidemia - OSAS - Classe NYHA II- (FE 48%). Alla luce della certificata condizione clinica, la patologia in questione avrebbe dovuto essere collocata nell'ambito del codice 6442
e 6443 delle tabelle di invalidità, inquadrandosi all'interno delle "miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata o grave", con il conseguente riconoscimento di una percentuale oscillante tra il 41% e 50% e tra il 71% e l'80%.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni: “ disporre la rinnovazione della consulenza tecnica
d'ufficio alla luce delle superiori deduzioni, nominando altro C.T.U.; - per l'effetto accertare
l'esistenza in capo al ricorrente di patologie tali da determinare un grado di invalidità non inferiore al 74% con diritto a percepire l'assegno di assistenza o la pensione di inabilità ex lege n. 118/71, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla successiva data di maturazione del relativo diritto;
- condannare, altresì, l' , in persona del Controparte_3
Presidente pro-tempore, alla refusione di spese e compensi anche della fase di A.T.P.”
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, CP_3 venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C.”. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 18 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza. ___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta individuando un grado complessivo di invalidità pari al
67%.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni del tutto analoghe ritenendo “ Diagnosi clinica conclusiva e patologie riscontrate: Cardiopatia ipertensiva in II Classe NYHA, sindrome delle apnee del sonno, pregresso intervento per rimozione neoformazione VIII costa per Schwannoma. La valutazione percentualistica di quanto in diagnosi viene effettuata secondo quanto contenuto nelle Tabelle di cui al D.M.S.
5.2.1992, pertanto: la patologia cardiaca - miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II Classe NYHA), assimilabile al codice 6442 (range valutativo 41-50), viene valutata nella misura del 50%; la patologia respiratoria - bronchite asmatica cronica, assimilabile al codice
6407 (fisso 45), viene valutata nella misura del 35%. Pertanto, applicando la formula riduzionistica di Balthazard, la valutazione globale è del 67%. Giudizio medico legale in base al contenuto della domanda giudiziale: Da tutto quanto sopra, si può ritenere che il sig. sia portatore Parte_1 di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 67% (sessantasette per cento). Alla luce di quanto sopra non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno”.
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha rilevato “ Il signor , nato a [...]
OV (EN) il 08/12/1959 (già IC 67% nel 2023), in data 28/02/2024 presentava domanda di aggravamento dell'invalidità civile. In data 25/03/2024 veniva sottoposto a visita da parte della
Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della
Sordità dell'ASL di , riscontrato affetto da Cardiopatia ipertensiva, giudicato invalido con CP_2 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL
509/88), del 70%, con decorrenza 28/02/2024. Avverso tale giudizio il sig. adiva le Parte_1 vie legali presentando ricorso per ATP presso il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro;
giudizio portante il N. di R.G. 7846/2024. In data 25/11/2024, su disposizione del G.I. della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, Dott.ssa Amoroso, veniva sottoposto a visita medico legale dal Dott.
che lo riscontrava affetto da “.. esiti chirurgici di resezione costale dx (VIII) con Persona_1 impianto di protesi per neurinoma in soggetto con ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico ..” e, concludeva: “.. invalido nella misura del 67% ..”.Avverso tale decisione, il sig.
, dopo dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU, a mezzo dell'Avv. Parte_1
CL GO, proponeva ricorso di merito ex art.445 bis comma 6 c.p.c. in opposizione ad ATP e giungeva alla nostra osservazione lamentando disturbi a carico dell'apparato respiratorio e cardiaco.Dal 25/04/2022 al 01/05/2022 è stato degente presso l'U.O.C. di Chirurgia Toracica del
P.O. BA SI, per neoformazione emitorace dx e, sottoposto in data 26/04/2022 ad intervento chirurgico di asportazione della lesione per via toracotomica. A carico dell'apparato respiratorio: Nulla a carico dell'orofaringe. Torace simmetrico, espansibile. Nulla all'ispezione.
F.V.T. normo-trasmesso. Non si rilevano punti dolenti. Alla percussione suono chiaro polmonare.
All'ascoltazione . Frequenza respiratoria media 20 atti m'. A carico Testimone_1 dell'apparato cardio-vascolare: L'aia di ottusità cardiaca è nella norma. Toni cardiaci ritmici, a frequenza media di 70 al m'. P.A. 110/80 mm/Hg”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Le conclusioni del CTU, all'esito della disamina dei rilievi critici di parte sono state, peraltro, confermate.
Non vi è luogo, infatti, per disporre il rinnovo o il richiamo del consulente, come chiesto da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 12/11/2025. In particolare, il consulente ha già esaminato gli esiti dell'intervento chirurgico per “ WA” subito dal ricorrente, non ritenendo che gli stessi potessero dirsi tali da incidere modificando la percentuale complessiva di invalidità attribuita. Tanto, peraltro, in concorde giudizio rispetto alle valutazioni già effettuate in sede di ATP.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il presente ricorso va rigettato.
Avuto riguardo all'ammissione del ricorrente al patrocino a spese dello Stato le spese di entrambe le fasi del giudizio possono ritenersi irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico di le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e CP_1 della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che vengono liquidate come da separati decreti.
Catania, 18/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
18 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'art. 127 ter c.p.c la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1171 / 2025 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. CL GO come da procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 05/02/2025 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di avere presentato in data 28.02.2024 all' , Commissione Controparte_2
Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile, domanda amministrativa n.
3930992005393 per il riconoscimento del proprio stato invalidante, con conseguente diritto ad ottenere i benefici previsti dalla legge;
- di essere stato sottoposto in data 25.03.2024 ad accertamento sanitario, a seguito del quale era stato riconosciuto lo status di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa 70%;
- di risultare affetto da: “WA con resezione VIII costa per neoformazione, ipertensione arteriosa, dislipidemia, cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA” ed altre patologie meglio descritte nella documentazione medica versata in atti;
- di avere diritto, pertanto, sulla scorta del complessivo quadro clinico descritto, al riconoscimento di un grado di invalidità almeno pari al 74% con diritto a percepire l'assegno di assistenza o la pensione di inabilità ex lege n. 118/71 a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla data di eventuale successiva maturazione del relativo diritto, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli ratei scaduti;
- di avere presentato in data 07.08.2024 presso il Tribunale di Catania, sez. Lavoro, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., rubricato al n. 7846/2024 R.G;
- che all'esito degli accertamenti espletati in ATP il consulente riteneva che il ricorrente “ può ritenersi affetto da esiti chirurgici di resezione costale dx (viii) con impianto di protesi per neurinoma in soggetto con ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico. Può ritenersi invalido nella misura del 67% (sessantasettepercento)”;
- di avere proposto formale dissenso avverso le conclusioni del CTU le quali dovevano reputarsi errate perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente;
- che, in particolare la relazione peritale doveva reputarsi viziata in assenza di un riscontro in percentuale delle diverse patologie accertate elaborato in applicazione delle vigenti tabelle ministeriali;
- che, ulteriormente. : 1) pur riconoscendo che l'odierno opponente è affetto da “esiti chirurgici di resezione costale dx (VIII) con impianto di protesi per neurinoma in soggetto con ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico”, tuttavia il CTU concludeva che:
“la lesività oncologica sofferta è da ascriversi ad una condizione di natura benigna che, allo stato attuale, come da esami diagnostici radiologici, non mostra segni di complicanze e disfunzionalità respiratorie” tanto non corrispondendo al vero che gli esiti dell'intervento chirurgico per WA (tumore della parete toracica) non avevano determinato delle complicazioni anche a livello respiratorio, anche in ragione delle pregresse fratture costali subite, essendo peraltro il ricorrente affetto da OSAS, elemento trascurato dal CTU sebbene documentato e tale da incidere negativamente sulle prestazioni psicofisiche del soggetto;
2) non risultava condivisibile l'attribuzione della I classe NYHA, giudizio a cui l'ausiliario perviene ritenendo che “lo stato ipertensivo è ben dominato da terapia con aceinibitore ed in uso di statine per la dislipidemia. All'ecocardiogramma è lievemente ipertrofico il ventricolo sinistro e la F.E. è ai limiti bassi della norma tale da giustificarsi globalmente la 1^ classe
NYHA” avendo il consulente, senza neppure chiedere ulteriori accertamenti, deciso di discostarsi dalla certificazione medica cardiologica rilasciata in data 08.02.2024 dall'ASP
Catania 1 nella quale era stato diagnosticato un quadro clinico di “ipertensione arteriosa,
Dislipidemia - OSAS - Classe NYHA II- (FE 48%). Alla luce della certificata condizione clinica, la patologia in questione avrebbe dovuto essere collocata nell'ambito del codice 6442
e 6443 delle tabelle di invalidità, inquadrandosi all'interno delle "miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata o grave", con il conseguente riconoscimento di una percentuale oscillante tra il 41% e 50% e tra il 71% e l'80%.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni: “ disporre la rinnovazione della consulenza tecnica
d'ufficio alla luce delle superiori deduzioni, nominando altro C.T.U.; - per l'effetto accertare
l'esistenza in capo al ricorrente di patologie tali da determinare un grado di invalidità non inferiore al 74% con diritto a percepire l'assegno di assistenza o la pensione di inabilità ex lege n. 118/71, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla successiva data di maturazione del relativo diritto;
- condannare, altresì, l' , in persona del Controparte_3
Presidente pro-tempore, alla refusione di spese e compensi anche della fase di A.T.P.”
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, CP_3 venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C.”. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 18 novembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza. ___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta individuando un grado complessivo di invalidità pari al
67%.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni del tutto analoghe ritenendo “ Diagnosi clinica conclusiva e patologie riscontrate: Cardiopatia ipertensiva in II Classe NYHA, sindrome delle apnee del sonno, pregresso intervento per rimozione neoformazione VIII costa per Schwannoma. La valutazione percentualistica di quanto in diagnosi viene effettuata secondo quanto contenuto nelle Tabelle di cui al D.M.S.
5.2.1992, pertanto: la patologia cardiaca - miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II Classe NYHA), assimilabile al codice 6442 (range valutativo 41-50), viene valutata nella misura del 50%; la patologia respiratoria - bronchite asmatica cronica, assimilabile al codice
6407 (fisso 45), viene valutata nella misura del 35%. Pertanto, applicando la formula riduzionistica di Balthazard, la valutazione globale è del 67%. Giudizio medico legale in base al contenuto della domanda giudiziale: Da tutto quanto sopra, si può ritenere che il sig. sia portatore Parte_1 di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 67% (sessantasette per cento). Alla luce di quanto sopra non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno”.
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha rilevato “ Il signor , nato a [...]
OV (EN) il 08/12/1959 (già IC 67% nel 2023), in data 28/02/2024 presentava domanda di aggravamento dell'invalidità civile. In data 25/03/2024 veniva sottoposto a visita da parte della
Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della
Sordità dell'ASL di , riscontrato affetto da Cardiopatia ipertensiva, giudicato invalido con CP_2 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL
509/88), del 70%, con decorrenza 28/02/2024. Avverso tale giudizio il sig. adiva le Parte_1 vie legali presentando ricorso per ATP presso il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro;
giudizio portante il N. di R.G. 7846/2024. In data 25/11/2024, su disposizione del G.I. della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, Dott.ssa Amoroso, veniva sottoposto a visita medico legale dal Dott.
che lo riscontrava affetto da “.. esiti chirurgici di resezione costale dx (VIII) con Persona_1 impianto di protesi per neurinoma in soggetto con ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico ..” e, concludeva: “.. invalido nella misura del 67% ..”.Avverso tale decisione, il sig.
, dopo dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU, a mezzo dell'Avv. Parte_1
CL GO, proponeva ricorso di merito ex art.445 bis comma 6 c.p.c. in opposizione ad ATP e giungeva alla nostra osservazione lamentando disturbi a carico dell'apparato respiratorio e cardiaco.Dal 25/04/2022 al 01/05/2022 è stato degente presso l'U.O.C. di Chirurgia Toracica del
P.O. BA SI, per neoformazione emitorace dx e, sottoposto in data 26/04/2022 ad intervento chirurgico di asportazione della lesione per via toracotomica. A carico dell'apparato respiratorio: Nulla a carico dell'orofaringe. Torace simmetrico, espansibile. Nulla all'ispezione.
F.V.T. normo-trasmesso. Non si rilevano punti dolenti. Alla percussione suono chiaro polmonare.
All'ascoltazione . Frequenza respiratoria media 20 atti m'. A carico Testimone_1 dell'apparato cardio-vascolare: L'aia di ottusità cardiaca è nella norma. Toni cardiaci ritmici, a frequenza media di 70 al m'. P.A. 110/80 mm/Hg”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Le conclusioni del CTU, all'esito della disamina dei rilievi critici di parte sono state, peraltro, confermate.
Non vi è luogo, infatti, per disporre il rinnovo o il richiamo del consulente, come chiesto da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 12/11/2025. In particolare, il consulente ha già esaminato gli esiti dell'intervento chirurgico per “ WA” subito dal ricorrente, non ritenendo che gli stessi potessero dirsi tali da incidere modificando la percentuale complessiva di invalidità attribuita. Tanto, peraltro, in concorde giudizio rispetto alle valutazioni già effettuate in sede di ATP.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il presente ricorso va rigettato.
Avuto riguardo all'ammissione del ricorrente al patrocino a spese dello Stato le spese di entrambe le fasi del giudizio possono ritenersi irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico di le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e CP_1 della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che vengono liquidate come da separati decreti.
Catania, 18/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
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