Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
Dott. Sergio Carnimeo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa con ricorso depositato in data 5.9.2024
da
(C.F. ), rappresentata e RT C.F._1
difesa dall'avvocato Claudio Rivellini del foro di Udine e presso il suo studio in Pasian
di Prato elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto di appello appellante
contro
(CF , rappresentata e difesa dall'avvocato CP C.F._2
Pina Rifiorati del Foro di Udine e presso il suo studio in Udine elettivamente domiciliata, giusta mandato allegato alla memoria di costituzione in appello appellata
e nei confronti di
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero, giusta procura generale alle liti appellato
Conclusioni delle parti costituite per RT
contrariis rejectis, rideterminarsi le rispettive quote di reversibilità della pensione del de cuius nella misura del 60% in favore dell' appellante Persona_1 [...]
e del 40% in favore dell'appellata o, in subordine, nelle RT CP
diverse motivate misure che la Corte riterrà eque e giuste in relazione ai criteri di determinazione richiamati in premesse. Per l'effetto, ordinarsi all' di provvedere CP_2
alla liquidazione e al pagamento di quanto in conseguenza loro spettante. Spese di lite rifuse sia con riguardo al primo sia con riguardo al secondo grado del giudizio
Per CP
Voglia la Corte d'Appello di Trieste per tutti i motivi esposti in narrativa rigettare l'atto di appello in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Udine n. 805/2024 di data 5.08.2024 Voglia la
Corte d'Appello condannare la signora alla rifusione delle spese RT
legali di primo e secondo grado
Per l' CP_2 si rimette alla decisione che l'Ecc.mo Collegio vorrà assumere circa le quote divorzili spettanti alle due signore superstiti del de cuius . Nel caso venga Persona_1
ridotta la quota di pensione di reversibilità in capo a una delle due coniugi si chiede la condanna di quest'ultima alla restituzione all' delle somme ricevute in eccesso CP_2
rispetto alla pronuncia di prime cure. Spese rifuse.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato in data 30.5.2024 agiva nei confronti di CP [...]
, coniuge superstite di , deceduto il 13.4.2024, per RT Persona_1
l'accertamento del diritto a beneficiare di una quota della pensione di reversibilità in morte dell'ex coniuge, quota che indicava nella misura del 90% o diversa di giustizia,
con ordine all' di corrisponderle la somma così determinata, con decorrenza dal CP_2
mese successivo al decesso.
Si costituivano in giudizio che chiedeva il rigetto della RT
domanda e l' che si rimetteva alla decisione del giudice. CP_2
Con sentenza in data 1.8.2024, il tribunale di Udine attribuiva la pensione per il 90% a
, per il restante 10% a . CP RT
Richiamati i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia, il tribunale rilevava la ben maggiore estensione temporale del rapporto di coniugio tra il e la RT CP
durato 53 anni fino al divorzio, rispetto ai 5 anni di durata legale del matrimonio tra il
de cuius e la , differenza che rimaneva significativa anche RT
considerando la convivenza prematrimoniale della seconda moglie, che il tribunale riteneva provata con decorrenza dal 2008; teneva poi in considerazione età, condizioni personali e familiari, situazione patrimoniale delle due parti, rimarcando, quanto alla
, il mancato svolgimento di attività lavorativa malgrado la ancor RT
relativamente giovane età e l'assenza di particolari problematiche fisiche.
3. Avverso la decisione ha interposto appello , che chiede RT
rideterminarsi le quote rispettive della pensione di reversibilità, con attribuzione in proprio favore del 60% o diversa misura ravvisata equa e giusta, per le seguenti ragioni:
i) il matrimonio di fatto era già finito negli anni 90 e nel gennaio Persona_2
2006 era iniziata la relazione di con si trattava quindi di una RT Pt_1
'comunione di vita quasi ventennale'; inoltre, a proprio dire nei dieci anni prima dell'inizio della convivenza con il 'stava con un'altra donna', non Pt_1 RT
con la moglie;
il tribunale aveva trascurato tale elemento, ripartendo la pensione in misura esattamente corrispondente alla proporzione aritmetica tra le durate legali dei rispettivi matrimoni;
ii) il tribunale non aveva tratto le debite conseguenze della complessiva situazione patrimoniale della già percettrice di pensione di invalidità di euro 532, di CP
assegno divorzile di euro 1.752 all'attualità, di indennità di accompagnamento di euro
280,00, nonché titolare di una abitazione sita in Cave del Predil (Udine), di ampia metratura, nella sua disponibilità dal 2019, che avrebbe perciò potuto essere messa a reddito;
iii) quanto alla propria situazione ed in particolare in relazione al mancato svolgimento di attività lavorativa, il tribunale non aveva considerato che da diversi anni Pt_1
aveva lasciato il lavoro nell'azienda moscovita gestita in comune con il e RT chiusa nel 2016 a seguito delle sanzioni economiche contro la Russia, per dedicarsi esclusivamente alla assistenza del coniuge, le cui condizioni erano via via peggiorate a partire dal 2016, oltrechè alla educazione della loro figlia, al cui sostentamento provvedeva tuttora;
che non svolgeva attività lavorativa non lavora per problemi di salute.
4. Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente CP
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
della questione, prospettata per la prima volta in sede di gravame, riguardante l'impedimento alla salute dedotto al fine di giustificare lo stato di disoccupazione della
, nonché dei documenti nuovi prodotti con l'atto d'appello. RT
Nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello, a tal fine deducendo: - quanto alla durata del matrimonio, che andava tenuta in considerazione la durata legale dello stesso, comprensiva del periodo di separazione personale, mentre non rilevava il preteso periodo di convivenza prematrimoniale tra e non essendo RT Pt_1
stata data prova che si fosse trattato di comunione di vita stabile e duratura e comunque trattandosi di relazione intrattenuta in costanza di matrimonio e ad insaputa della moglie, sicchè il relativo periodo temporale andava computato alla relazione familiare legale;
- quanto alle proprie condizioni di salute ed economiche, che non vi era prova della percezione di redditi ulteriori rispetto alla pensione di invalidità, mentre la messa a reddito dell'appartamento di Cave del Predil avrebbe richiesto interventi di manutenzione per i quali mancavano le risorse economiche;
- quanto alla condizione economica della che l'assistenza prestata al era irrilevante ai fini Pt_1 RT dell'attribuzione della pensione e comunque per tale assistenza la aveva Pt_1
ricevuto un sussidio pubblico in Russia pari a circa 289 euro mensili;
che le problematiche di salute della erano state dedotte tardivamente ed Pt_1
inammissibilmente per la prima volta in appello, né comunque rilevavano ai fini della decisione, non essendovi prova di un suo effettivo ed attuale impedimento a svolgere attività lavorativa;
che attualmente la si è trasferita con la figlia in Italia e Pt_1
risiedeva presso una villetta di Udine caduta nell'eredità in morte del e dalla RT
ereditata pro quota. Pt_1
5. L a propria volta si è costituito in giudizio rimettendosi alla decisione del CP_2
giudice.
6. L'appello è fondato per quanto di ragione.
La ripartizione delle quote della pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite del de cuius va effettuata, oltre che sulla base del criterio della «durata» dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza «more uxorio» non una semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale,
bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale e tenendo conto di ulteriori indicatori quali le condizioni economiche delle parti e l'entità dell'assegno divorzile spettante all'ex coniuge (tra le altre, Cass. 15.4.2025, n. 9879; Cass. 5.6.2020,
n. 5268; Cass. 28.4.2020, n. 8263). In linea di fatto, deve ritenersi provata la convivenza prematrimoniale, connotata da rapporto di stabilità ed effettività, tra il e la seconda moglie, quantomeno a RT
partire dal 2008, come si desume dalla nascita nel maggio di quell'anno della figlia della coppia e dall'attestazione del Consolato Generale d'Italia a Mosca che dà atto dell'iscrizione del nucleo familiare nell'anagrafe consolare (doc. 2 appellante).
Complessivamente, il rapporto si è protratto per 16 anni, dei quali 11 di convivenza stabile.
Di detto periodo di convivenza il tribunale non ha, disattendendo l'orientamento giurisprudenziale di cui si è dato conto sopra, tenuto conto, come attestano le quote percentuali – rispettivamente del 90% e 10% - secondo le quali è stata ripartita la pensione, strettamente proporzionali alla durata legale dei rispettivi matrimoni.
Accanto alla durata dei rispettivi rapporti - va considerata, seppure non costituisca limite insuperabile per la determinazione della quota di pensione a favore dell'ex coniuge, l'entità dell'assegno divorzile ad essa riconosciuto, da ultimo pari di circa euro 1.750,00, largamente inferiore all'importo corrispondente al 90% della pensione di reversibilità, pari a netti euro 2942 secondo quanto accertato nella sentenza di primo grado;
va tenuto conto, inoltre, delle ulteriori provvidenze, di cui beneficia l'appellata in conseguenza delle proprie condizioni fisiche, che la rendono invalida civile al 100%.
In tale quadro, considerato che non risultano e comunque non assumono significativa rilevanza ulteriori entrate e/o disponibilità patrimoniali delle parti - non vi è, in particolare, evidenza che l'immobile in proprietà della sito in Cave del Predil CP sia idoneo ad essere messo a reddito – si ritiene equo rideterminare le rispettive quote di pensione nella misura del 70% in favore dell'ex coniuge ed in misura CP
del 30% in favore del coniuge superstite . RT
Va, di conseguenza, ordinato all' di liquidare all'appellante la quota attribuitale CP_2
della pensione di reversibilità in morte di , con decorrenza dalla data Persona_1
indicata in sentenza di primo grado.
5. L'esito complessivo del giudizio, che ha registrato la parziale reciproca soccombenza delle parti appellante ed appellata , giustifica RT
l'integrale compensazione delle spese del giudizio. Compensate le spese tra le altre parti e l' stante la posizione assunta dall' nel giudizio. CP_2 CP_2
p.q.m.
definitivamente pronunziando, così provvede:
1) In riforma per quanto di ragione della sentenza appellata, ridetermina nella misura del 70% in favore di ed in misura del 30% in favore di CP
, le quote di pensione di reversibilità in morte di RT
, ordinando all' di corrispondere alle predette parti le Persona_1 CP_2
somme di loro spettanza in corrispondenza della disposta ripartizione, dalla data indicata nella sentenza di primo grado;
2) Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti costituite.
Trieste, 20maggio 2025
Il Presidente Il Consigliere estensore
Alberto Valle
Arturo Picciotto