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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1080/2023 RG, vertente
TRA
on sede legale in Genova, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta su foglio separato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Stefano Castaldo, Alberto Esposito e Fabio Cadeddu, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, alla via Ruggiero Giordano n. 8;
APPELLANTE- appellata incidentale
E
(già , con sede in Genova, in persona del suo CP_1 Controparte_2
amministratore pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Napoli, al Vico CP_3
1 Tutti i santi n. 3, presso lo studio dell'avv. Paolo Rinaldi, che la rappresentata e difende in virtù
di procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di risposta;
APPELLATA-appellante incidentale
NONCHE'
Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia
[...] Controparte_8
(NA), al C.so V. Emanuele n. 33, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ruggiero, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1267/2023 del 22/3/2023, pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno;
in materia di risarcimento danni da vacanza rovinata;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 6/2/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 20/10/2023, la
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 1267/2023 del 22/3/2023 (pubblicata Parte_1
in pari data), con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così
provvedeva:
1. Accoglie la domanda come proposta dai ricorrenti nei confronti di
[...]
e 2. Per l'effetto condanna i convenuti in solido al Parte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai ricorrenti in conseguenza
dell'inadempimento contrattuale, determinati nell'importo di €. 5.000,00 per il cosiddetto
“danno da vacanza rovinata” a cui vanno aggiunte le spese sostenute dagli stessi per un
2 importo di euro 6.251,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda e sino
all'integrale soddisfo dei soli esborsi che gli attori sono stati costretti ad effettuare. 3.
Condanna inoltre i convenuti in solido al pagamento, in favore dei ricorrenti e con attribuzione
agli avv.ti Ruggiero Salvatore e Falivena Anna quale antistatari, delle spese di lite che liquida
complessivamente, e per l'intero, in €. 3.838,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso
forfettario spese generali (15%), IVA e CPA>.
In effetti, con atto di citazione ritualmente notificato il 22/4/2014, Controparte_6
, nonchè e in proprio e nella qualità di esercenti
[...] Controparte_4 CP_5
la potestà sui figli minori, e Controparte_7 Controparte_8
rappresentavano di aver acquistato presso l'agenzia turistica un Controparte_2
pacchetto viaggio per una crociera turistica per il periodo dal 29/6/13 all'11/7/13 al prezzo complessivo di € 2.370,00 (regolarmente pagato con bonifico del 10/6/13); che la suddetta agenzia di viaggi confermava il buon esito della pratica e li informava di verificare i documenti riportati nella tabella ministeriale, dalla quale sarebbe risultata sufficiente per l'imbarco la sola carta d'identità; che procedevano ad effettuare il check-in on line per l'imbarco, inserendo i dati delle sole carte d'identità dei partecipanti alla crociera, e la procedura veniva completata regolarmente, tanto che in data 17/6/2013 l'Agenzia provvedeva a inviare agli istanti i biglietti necessari per l'imbarco; che, tuttavia, il giorno fissato per la partenza gli stessi, muniti dei regolari biglietti rilasciati dall'agenzia, si recavano al porto di Savona per l'imbarco e lì
apprendevano che non potevano partire in quanto privi di passaporto;
che, di conseguenza, gli attori dovevano pernottare a proprio spese a Savona per tre giorni durante i quali, tramite la questura di Savona, riuscivano a ottenere i passaporti;
che, noleggiata un'auto per raggiungere l'aeroporto di Milano, con un volo fino a Mikonos riuscivano ad imbarcarsi sulla nave da crociera, perdendo comunque tre giorni di vacanza;
che, risultando vane le richieste bonarie di risarcimento (cfr. diffida inviata a mezzo raccomandata a/r del 17/7/2013 sia nei confronti della he della , erano costretti ad adire l'Autorità Controparte_2 Parte_1
3 Giudiziaria per conseguire il risarcimento dei danni patiti, in ragione delle spese ulteriori sostenute e del mancato godimento di tre giorni di vacanza, con relativi disagi.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel giudizio di primo grado la Parte_1
contestando le richieste attoree ed indicando come unico responsabile la
[...] [...]
in quanto, seppur onerata, non aveva fornito le necessarie informazioni agli attori. CP_2
Con autonoma comparsa, si costituiva anche la eccependo Controparte_2
l'infondatezza della pretesa attorea e concludendo per il rigetto della proposta domanda.
Quindi, rigettate le richieste di prova formulate dalle parti (cfr. ordinanza del 9/5/2017), la causa era decisa all'udienza del 23/11/2022 ex art. 281 sexies c.p.c. con la sentenza qui gravata, con la quale il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti in solido al risarcimento della somma di € 5.000,00 per il danno da vacanza rovinata ed € 6.251,00 per le spese ulteriori sostenute, oltre accessori e spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure accertava l'inadempimento dei convenuti agli obblighi derivanti dal contratto di viaggio, ossia quello di offrire agli ospiti una vacanza di giorni 12
sulla nave da crociera Costa Delicious, determinato dall'omessa specifica informazione, con apposito modulo, dei documenti necessari per l'imbarco. Il Tribunale, quindi, riconosceva il diritto degli attori al risarcimento dei danni subiti, liquidando in via equitativa la somma di €
5.000,00 per il cosiddetto risarcimento del “danno da vacanza rovinata”, a cui aggiungeva le spese ulteriori sostenute (pernottamento necessario per ottenere i passaporti, noleggio auto e acquisto biglietto aereo) per un importo di € 6.251,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino all'integrale soddisfo. Al pagamento di dette somme il primo giudice condannava in solido i convenuti, in quanto la quale Controparte_9
organizzatore del viaggio, era a conoscenza dei documenti di viaggio in possesso degli attori già al momento del check–in via web, effettuato dagli stessi ben 15 gg prima della partenza, e la SEMPLICE VIAGGI spa, quale venditore del pacchetto, per non aver informato i ricorrenti dei documenti necessari per l'imbarco.
4 Con l'impugnazione in esame, la censurava la sentenza di primo grado Parte_1
per i seguenti motivi:
- Il giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione delle prove acquisite, atteso che dalla documentazione inviata all'agenzia di viaggi in data 15/6/2013 (cfr. doc. 1 prod.
[...]
e regolarmente consegnata ai sigg.ri era espressamente Parte_1 Parte_2
previsto nella sezione relativa ai documenti per la partenza la necessità del passaporto, a prescindere da qualsiasi web check-in. Anche nel catalogo infatti, era Parte_1
indicato che “Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti al momento della partenza, vi
preghiamo di controllare anticipatamente la data di scadenza del vostro documento. Per
effettuare la crociera che avete prenotato è necessario il passaporto valido. Anche i minori di
15 anni dovranno essere muniti di passaporto proprio” (cfr. doc. 2 prod. , pagina Parte_1
219 relativa al viaggio/crociera scelto dagli attori), con la precisazione che “… nel caso in cui
un Ospite non sia in possesso del documento richiesto, non potrà imbarcarsi e non avrà diritto
al rimborso del biglietto crociera …” (cfr. pag. 273 del doc. 3 prod. ). Peraltro, Parte_1
a detta di parte appellante, anche nella tabella ministeriale era specificato che “per i Paesi non
presenti in elenco dovranno essere applicate le disposizioni precedentemente note”, come per l'Ucraina, con la conseguenza che l'agenzia di viaggi avrebbe dovuto comunicare agli attori quali fossero le disposizioni precedentemente note. Quindi, l'appellante chiedeva di imputare la responsabilità in capo agli attori e, in subordine, all'agenzia di viaggi;
- Il giudice di primo grado avrebbe, inoltre, proceduto alla quantificazione del risarcimento del danno patrimoniale in maniera eccessiva e spropositata, in assenza di adeguata documentazione. Mentre, a detta della in rapporto ai pretesi danni Parte_1
non patrimoniali, il mero disagio non è tutelabile mediante risarcimento danni, se non comporti una lesione di un diritto inviolabile della persona.
Pertanto, l'odierna appellante così concludeva: <
1. rigettare la domanda attrice perché
improponibile, inammissibile e/o comunque infondata sia in fatto sia in diritto;
2. in via
5 subordinata, ridurre l'importo dovuto ai Sig.ri nonché Controparte_6
e in proprio e nella qualità di esercenti la potestà Controparte_4 CP_5
genitoriale di e 3. per l'effetto, condannare Controparte_7 Controparte_8
i Sig.ri nonché e in Controparte_6 Controparte_4 CP_5
proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale di e Controparte_7
in solido tra loro, alla restituzione delle somme corrisposte in Controparte_8
virtù della sentenza di primo grado, pari a complessivi €8.859,66, ovvero il diverso importo
che sarà determinato in accoglimento dell'appello, nonché interessi alla data dell'effettivo
pagamento.
4. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di
giudizio>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva la già CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello, visto che nelle more della Controparte_2
impugnazione e erano divenuti Controparte_7 Controparte_8
maggiorenni e contestando nel merito l'atto di appello. La roponeva, altresì, CP_1
appello incidentale tardivo con i seguenti motivi:
- Nullità e\o illegittimità della sentenza per omessa, apparente e\o erronea motivazione in relazione alla valutazione delle prove, non essendo stata in alcun modo dimostrata la ricostruzione dei fatti, come descritti nell'atto introduttivo e sempre contestata dalla convenuta in primo grado, perchè l'unico dato certo sarebbe il reclamo sporto in data 19\7\2013, ossia dopo la fine della crociera (11\7\2013), così determinando per l' Parte_3
l'impossibilità di verificare nell'immediato la genuinità delle dedotte motivazioni poste a sostegno del negato imbarco sulla nave di . Inoltre, per l'appellante incidentale, CP_9
dall'esame del compendio documentale di I° emergerebbe l'assenza di responsabilità
dell'agenzia di viaggio per avere adempiuto correttamente agli obblighi informativi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1710 c.c. (Diligenza del mandatario), 37 (Informazioni al turista) e 38 (Opuscolo informativo) del D.Lgs 79/2011, comunicando agli attori la necessità di
6 un passaporto valido (anche per i minori di 15 anni), come da catalogo (cfr. doc. Parte_1
2 prod. ) per effettuare la suddetta tratta di crociera;
Parte_1
-Violazione e/o falsa applicazione delle norme dettate in tema di danno patrimoniale, non patrimoniale e/o da vacanza rovinata, erronea valutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni. Con riferimento al danno non patrimoniale si sarebbe dovuto rilevare che gli istanti avrebbero comunque usufruito della vacanza dal 2 all'11\7\2013 e che la gravità
della lesione dell'interesse sarebbe inferiore alla soglia minima di tollerabilità, non avendo compromesso la finalità turistica e, in ogni caso, perché gli attori non avrebbero né allegato, né
provato di aver subito alcun danno da vacanza rovinata. Inoltre, a detta della CP_1
il primo giudice non avrebbe valutato il concorso colposo dei danneggiati i quali, non sporgendo immediatamente reclamo, hanno precluso all'allora di prestare Controparte_2
assistenza, in qualità di intermediario specializzato nel settore, nella ricerca di mezzi di trasporto alternativi e di soggiorno che avrebbero consentito di raggiungere Mykonos
determinando l'aggravamento dei danni ai sensi dell'art. 1227 co. II c.c.
Quindi, la rassegnava le seguenti conclusioni:
1. in via preliminare, CP_1
dichiararsi l'inammissibilità dell'appello principale per le motivazioni tutte di cui alla
comparsa con vittoria di spese e compensi;
2. in subordine, rigettarsi l'appello principale nella
parte in cui ipotizza una responsabilità dell'agenzia di viaggi con vittoria di spese e compensi.
3. In subordine, per l'ipotesi in cui l'appello principale dovesse trovare ingresso nel presente
giudizio previa declaratoria di ammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto dalla
e in accoglimento dello stesso, la Corte di Appello adita Voglia riformare la Controparte_1
sentenza impugnata del Tribunale di Salerno n. 1267/2023 pubblicata il 22.03.2023 e, previa
declaratoria di nullità della stessa, Voglia così così provvedere:
4. in via preliminare, si chiede
dichiararsi la nullità, inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di citazione;
5. nel merito,
in via preliminare, si chiede accertarsi e dichiararsi che la ha svolto l'attività Controparte_2
di intermediaria di viaggi nella vendita del pacchetto turistico per cui è causa e, per l'effetto,
7 dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della stessa;
6. in via subordinata, dichiararsi la
domanda attorea infondata in fatto ed in diritto, sia sull'an sia sul quantum e/o infondata
perché nessuna responsabilità è ascrivibile alla ovvero perché la stessa non Controparte_2
risulta provata;
7. in via gradata, accertarsi e dichiararsi la condotta colposa degli istanti nella
causazione degli eventi per cui è causa;
8. in via ulteriormente gradata, ridurre l'importo
dovuto ai sig.ri , , , CP_5 Controparte_6 Controparte_8 CP_7
e in ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale spiegato;
[...] Controparte_4
9. per l'effetto, condannare i sig.ri , CP_5 Controparte_6 [...]
, e in solido tra loro alla restituzione CP_8 Controparte_7 Controparte_4
delle somme corrisposte dalla in esecuzione della sentenza di primo grado € CP_1
8.859,66 ovvero il diverso importo che sarà determinato in accoglimento dell'appello
incidentale, oltre interessi come per legge;
10. con vittoria di spese e compensi professionali,
IVA e CPA e rimborso spese come per legge del doppio grado di giudizio>.
Si costituivano, altresì, Controparte_4 CP_5 Controparte_6
e impugnando e contestando tutto quanto Controparte_7 Controparte_8
ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiedendo il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e rigettate le richieste istruttorie (cfr.
ordinanza del 29/2/2024), la causa veniva rinviata all'udienza del 6/2/2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento dell'11/2/2025 la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc.
8 Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello principale e l'appello incidentale siano fondati e che vadano, pertanto, accolti nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Per inciso, va rilevato che i due minori, divenuti maggiorenni nelle more dell'appello, risultano costituitisi personalmente, ragion per cui la preliminare eccezione della eve CP_1
ritenersi superata.
A. Responsabilità da vacanza rovinata.
Con l'impugnazione che qui ci occupa sia l'appellante principale che l'appellante incidentale lamentavano l'errata valutazione delle prove e la conseguente errata attribuzione della responsabilità per stigmatizzata mancata informazione in merito ai documenti necessari per il tipo di crociera prenotata.
Ritiene codesta Corte che la doglianza è fondata.
In via preliminare, occorre ricordare che all'epoca dei fatti (2013) la responsabilità del fornitore di pacchetti turistici “tutto compreso” era disciplinata dagli artt. 32 e ss del Dlgs n. 79\2011 (in seguito modificato dal Dlgs n. 62\2018), che riproponeva in un testo unico le norme previgenti di cui agli artt. 83 e ss del Codice del Consumo (Dlgs n. 206\2005), a loro volta mutuate dagli artt. 3 e 4 del Dlgs n. 111\1995, emanato in attuazione della Direttiva 90\314\CEE del 13\6\1990
(oggi anch'essa abrogata e sostituita dalla Direttiva UE 2015\2302 del 25\11\2015). Da sempre,
comunque, la disciplina normativa distingue la figura dell'organizzatore di viaggio, il quale combina gli elementi (trasporto, albergo, ecc.) e li offre al pubblico sotto forma di “pacchetto tutto compreso”, dalla figura del venditore (intermediario o agenzia) di viaggi, che si limita a vendere i pacchetti realizzati da terzi.
L'agenzia di viaggi, infatti, agisce al contempo come mandataria all'acquisto per conto del cliente e come mandataria alla vendita per conto del tour operator, ed in tale veste assicura la conclusione, tra i predetti mandanti, del contratto di viaggio. Ciò, tuttavia, non determina una responsabilità solidale tra agente e tour operator nei confronti del cliente finale, atteso che a
9 norma dell'art. 43, primo comma, del Dlgs n. 79\2011, ratione tempore applicabile,
“l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive
responsabilità”. In altri termini, l'agenzia di viaggi risponde delle obbligazioni tipiche di un
mandatario o venditore: scegliere con oculatezza l'organizzatore (tour operator), trasmettere
tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento.
L'intermediario (o venditore che dir si voglia), invece, non è responsabile degli inadempimenti
dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e
pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto
conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere,
facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata (art. 1176, comma 2,
c.c.), l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà
delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate> (cfr. Cass. n. 3150\2022; Cass. n.
696\2010; nello stesso senso, Cass. n. 26694\2020, in motivazione).
Vero è che tra gli obblighi posti a carico dell'intermediario o dell'organizzatore la normativa all'eoca vigente poneva anche quello di fornire per iscritto al turista le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione
europea in materia di passaporto e visto (cfr. art. 37 Dlgs n. 79\2011).
Ma è altrettanto vero che, nel caso che qui ci occupa, detto obbligo risulta assolto: ad opinione di codesta Corte, premesso che il pacchetto turistico acquistato prevedeva come sosta l'Ucraina, paese per il cui accesso era richiesto come documento di identità il passaporto,
difetta, nel caso di specie, la dedotta responsabilità per omessa informazione sia della
[...]
(tour operator) sia dell'agenzia di viaggi (già Parte_1 CP_1 [...]
. CP_2
Per quanto riguarda la prima, infatti, emerge in maniera palese che nelle “Condizioni generali contratto di pacchetto turistico” di cui al catalogo, la prevedeva Parte_1
espressamente all'art. 10.1 che Il Passeggero dovrà essere munito di passaporto individuale
10 o di altro documento valido, in funzione della sua nazionalità, per tutti i paesi toccati
dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti…>. Obbligo di verifica che veniva, poi, ribadito dalla
[...]
nella documentazione di viaggio consegnata agli attori in data 15\6\2013, Parte_1
nella cui sezione “Informazioni prima di partire” era specificato che per la crociera prenotata era necessario il passaporto valido, anche per i minori di anni 15.
Condizioni generali che, peraltro, gli odierni appellati\viaggiatori con la sottoscrizione del contratto dichiaravano espressamente di aver stampato e letto, impegnandosi al contempo a verificare quali erano i documenti necessari a beneficiare del pacchetto turistico acquistato presso le autorità competenti per tutti i partecipanti (cfr. contratti dell'8\6\2013). D'altra parte, con la mail inviata in data 10\6\2013 per la conferma della prenotazione l'agenzia di viaggi invitava i clienti ancora una volta a verificare la validità dei documenti richiesti per la crociera presso le autorità competenti per tutti i partecipanti, allegando, a titolo informativo,
una tabella ministeriale aggiornata al 27\1\2011 nella quale vi era un riassunto dei documenti necessari per l'imbarco.
Da tale excusus appare evidente che la mancata verifica dei documenti indispensabili per il viaggio prenotato è ascrivibile alla negligenza degli stessi partecipanti alla crociera, cui era demandato il relativo onere.
Né tampoco, può riconoscersi alcuna valenza probatoria in senso contrario al web check-in per l'imbarco, effettuato dai viaggiatori on line prima della partenza, mediante l'inserzione dei loro dati anagrafici e delle sole carte d'identità (cfr. moduli di imbarco). In primo luogo,
vale notare che il predetto modulo viene espressamente indicato allo scopo di facilitare le operazioni di imbarco, ma non prevede una verifica della veridicità dei dati, in assenza della spedizione anche di una copia del documento di identità. Inoltre, un semplice modulo di imbarco, di valore interno, non può sostituire mai il documento necessario per l'accesso o il transito in un paese estero.
11 In conclusione, in ragione di quanto sin qui esposto, gli appelli, principale ed incidentale,
vanno accolti per quanto di ragione e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata,
deve rigettarsi la domanda di risarcimento avanzata da Controparte_4 CP_5
e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di appello non esaminati.
B. Spese processuali
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate,
così come in dispositivo, con riduzione, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della (già Parte_1 CP_10 [...]
, nonché nei confronti di CP_2 Controparte_4 CP_5 [...]
, e e sull'appello incidentale CP_6 Controparte_7 Controparte_8
proposto dalla (già , ogni altra istanza, eccezione e CP_10 Controparte_2
deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE sia l'appello principale che l'appello incidentale e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 1267/2023, pubblicata in data 22/3/2023 dal Tribunale di Salerno, RIGETTA la domanda di risarcimento avanzata da Controparte_4 CP_5 [...]
, e CP_6 Controparte_7 Controparte_8
2. ON gli odierni appellati, Controparte_4 CP_5 [...]
, e al pagamento in favore CP_6 Controparte_7 Controparte_8
dell'appellante principale, delle spese processuali del primo grado, Parte_1
che liquida nella somma di € 1.800,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
12 3. ON gli odierni appellati, Controparte_4 CP_5 [...]
, e al pagamento in favore CP_6 Controparte_7 Controparte_8
dell'appellante principale, delle spese processuali del secondo grado, Parte_1
che liquida nella somma di € 1.700,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
4. ON gli odierni appellati, Controparte_4 CP_5 [...]
, e al pagamento in favore CP_6 Controparte_7 Controparte_8
dell'appellante incidentale, delle spese processuali del primo grado, che CP_1
liquida nella somma di € 1.800,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
5. ON gli odierni appellati, Controparte_4 CP_5 [...]
, e al pagamento in favore CP_6 Controparte_7 Controparte_8
dell'appellante incidentale, delle spese processuali del secondo grado, che CP_1
liquida nella somma di € 1.700,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Salerno in camera di consiglio in data 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi-
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1080/2023 RG, vertente
TRA
on sede legale in Genova, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta su foglio separato in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Stefano Castaldo, Alberto Esposito e Fabio Cadeddu, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, alla via Ruggiero Giordano n. 8;
APPELLANTE- appellata incidentale
E
(già , con sede in Genova, in persona del suo CP_1 Controparte_2
amministratore pro tempore, sig. , elettivamente domiciliata in Napoli, al Vico CP_3
1 Tutti i santi n. 3, presso lo studio dell'avv. Paolo Rinaldi, che la rappresentata e difende in virtù
di procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di risposta;
APPELLATA-appellante incidentale
NONCHE'
Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia
[...] Controparte_8
(NA), al C.so V. Emanuele n. 33, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ruggiero, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1267/2023 del 22/3/2023, pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno;
in materia di risarcimento danni da vacanza rovinata;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 6/2/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 20/10/2023, la
[...]
proponeva appello avverso la sentenza n. 1267/2023 del 22/3/2023 (pubblicata Parte_1
in pari data), con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, così
provvedeva:
1. Accoglie la domanda come proposta dai ricorrenti nei confronti di
[...]
e 2. Per l'effetto condanna i convenuti in solido al Parte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai ricorrenti in conseguenza
dell'inadempimento contrattuale, determinati nell'importo di €. 5.000,00 per il cosiddetto
“danno da vacanza rovinata” a cui vanno aggiunte le spese sostenute dagli stessi per un
2 importo di euro 6.251,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda e sino
all'integrale soddisfo dei soli esborsi che gli attori sono stati costretti ad effettuare. 3.
Condanna inoltre i convenuti in solido al pagamento, in favore dei ricorrenti e con attribuzione
agli avv.ti Ruggiero Salvatore e Falivena Anna quale antistatari, delle spese di lite che liquida
complessivamente, e per l'intero, in €. 3.838,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso
forfettario spese generali (15%), IVA e CPA>.
In effetti, con atto di citazione ritualmente notificato il 22/4/2014, Controparte_6
, nonchè e in proprio e nella qualità di esercenti
[...] Controparte_4 CP_5
la potestà sui figli minori, e Controparte_7 Controparte_8
rappresentavano di aver acquistato presso l'agenzia turistica un Controparte_2
pacchetto viaggio per una crociera turistica per il periodo dal 29/6/13 all'11/7/13 al prezzo complessivo di € 2.370,00 (regolarmente pagato con bonifico del 10/6/13); che la suddetta agenzia di viaggi confermava il buon esito della pratica e li informava di verificare i documenti riportati nella tabella ministeriale, dalla quale sarebbe risultata sufficiente per l'imbarco la sola carta d'identità; che procedevano ad effettuare il check-in on line per l'imbarco, inserendo i dati delle sole carte d'identità dei partecipanti alla crociera, e la procedura veniva completata regolarmente, tanto che in data 17/6/2013 l'Agenzia provvedeva a inviare agli istanti i biglietti necessari per l'imbarco; che, tuttavia, il giorno fissato per la partenza gli stessi, muniti dei regolari biglietti rilasciati dall'agenzia, si recavano al porto di Savona per l'imbarco e lì
apprendevano che non potevano partire in quanto privi di passaporto;
che, di conseguenza, gli attori dovevano pernottare a proprio spese a Savona per tre giorni durante i quali, tramite la questura di Savona, riuscivano a ottenere i passaporti;
che, noleggiata un'auto per raggiungere l'aeroporto di Milano, con un volo fino a Mikonos riuscivano ad imbarcarsi sulla nave da crociera, perdendo comunque tre giorni di vacanza;
che, risultando vane le richieste bonarie di risarcimento (cfr. diffida inviata a mezzo raccomandata a/r del 17/7/2013 sia nei confronti della he della , erano costretti ad adire l'Autorità Controparte_2 Parte_1
3 Giudiziaria per conseguire il risarcimento dei danni patiti, in ragione delle spese ulteriori sostenute e del mancato godimento di tre giorni di vacanza, con relativi disagi.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva nel giudizio di primo grado la Parte_1
contestando le richieste attoree ed indicando come unico responsabile la
[...] [...]
in quanto, seppur onerata, non aveva fornito le necessarie informazioni agli attori. CP_2
Con autonoma comparsa, si costituiva anche la eccependo Controparte_2
l'infondatezza della pretesa attorea e concludendo per il rigetto della proposta domanda.
Quindi, rigettate le richieste di prova formulate dalle parti (cfr. ordinanza del 9/5/2017), la causa era decisa all'udienza del 23/11/2022 ex art. 281 sexies c.p.c. con la sentenza qui gravata, con la quale il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti in solido al risarcimento della somma di € 5.000,00 per il danno da vacanza rovinata ed € 6.251,00 per le spese ulteriori sostenute, oltre accessori e spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure accertava l'inadempimento dei convenuti agli obblighi derivanti dal contratto di viaggio, ossia quello di offrire agli ospiti una vacanza di giorni 12
sulla nave da crociera Costa Delicious, determinato dall'omessa specifica informazione, con apposito modulo, dei documenti necessari per l'imbarco. Il Tribunale, quindi, riconosceva il diritto degli attori al risarcimento dei danni subiti, liquidando in via equitativa la somma di €
5.000,00 per il cosiddetto risarcimento del “danno da vacanza rovinata”, a cui aggiungeva le spese ulteriori sostenute (pernottamento necessario per ottenere i passaporti, noleggio auto e acquisto biglietto aereo) per un importo di € 6.251,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino all'integrale soddisfo. Al pagamento di dette somme il primo giudice condannava in solido i convenuti, in quanto la quale Controparte_9
organizzatore del viaggio, era a conoscenza dei documenti di viaggio in possesso degli attori già al momento del check–in via web, effettuato dagli stessi ben 15 gg prima della partenza, e la SEMPLICE VIAGGI spa, quale venditore del pacchetto, per non aver informato i ricorrenti dei documenti necessari per l'imbarco.
4 Con l'impugnazione in esame, la censurava la sentenza di primo grado Parte_1
per i seguenti motivi:
- Il giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione delle prove acquisite, atteso che dalla documentazione inviata all'agenzia di viaggi in data 15/6/2013 (cfr. doc. 1 prod.
[...]
e regolarmente consegnata ai sigg.ri era espressamente Parte_1 Parte_2
previsto nella sezione relativa ai documenti per la partenza la necessità del passaporto, a prescindere da qualsiasi web check-in. Anche nel catalogo infatti, era Parte_1
indicato che “Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti al momento della partenza, vi
preghiamo di controllare anticipatamente la data di scadenza del vostro documento. Per
effettuare la crociera che avete prenotato è necessario il passaporto valido. Anche i minori di
15 anni dovranno essere muniti di passaporto proprio” (cfr. doc. 2 prod. , pagina Parte_1
219 relativa al viaggio/crociera scelto dagli attori), con la precisazione che “… nel caso in cui
un Ospite non sia in possesso del documento richiesto, non potrà imbarcarsi e non avrà diritto
al rimborso del biglietto crociera …” (cfr. pag. 273 del doc. 3 prod. ). Peraltro, Parte_1
a detta di parte appellante, anche nella tabella ministeriale era specificato che “per i Paesi non
presenti in elenco dovranno essere applicate le disposizioni precedentemente note”, come per l'Ucraina, con la conseguenza che l'agenzia di viaggi avrebbe dovuto comunicare agli attori quali fossero le disposizioni precedentemente note. Quindi, l'appellante chiedeva di imputare la responsabilità in capo agli attori e, in subordine, all'agenzia di viaggi;
- Il giudice di primo grado avrebbe, inoltre, proceduto alla quantificazione del risarcimento del danno patrimoniale in maniera eccessiva e spropositata, in assenza di adeguata documentazione. Mentre, a detta della in rapporto ai pretesi danni Parte_1
non patrimoniali, il mero disagio non è tutelabile mediante risarcimento danni, se non comporti una lesione di un diritto inviolabile della persona.
Pertanto, l'odierna appellante così concludeva: <
1. rigettare la domanda attrice perché
improponibile, inammissibile e/o comunque infondata sia in fatto sia in diritto;
2. in via
5 subordinata, ridurre l'importo dovuto ai Sig.ri nonché Controparte_6
e in proprio e nella qualità di esercenti la potestà Controparte_4 CP_5
genitoriale di e 3. per l'effetto, condannare Controparte_7 Controparte_8
i Sig.ri nonché e in Controparte_6 Controparte_4 CP_5
proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale di e Controparte_7
in solido tra loro, alla restituzione delle somme corrisposte in Controparte_8
virtù della sentenza di primo grado, pari a complessivi €8.859,66, ovvero il diverso importo
che sarà determinato in accoglimento dell'appello, nonché interessi alla data dell'effettivo
pagamento.
4. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di
giudizio>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva la già CP_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello, visto che nelle more della Controparte_2
impugnazione e erano divenuti Controparte_7 Controparte_8
maggiorenni e contestando nel merito l'atto di appello. La roponeva, altresì, CP_1
appello incidentale tardivo con i seguenti motivi:
- Nullità e\o illegittimità della sentenza per omessa, apparente e\o erronea motivazione in relazione alla valutazione delle prove, non essendo stata in alcun modo dimostrata la ricostruzione dei fatti, come descritti nell'atto introduttivo e sempre contestata dalla convenuta in primo grado, perchè l'unico dato certo sarebbe il reclamo sporto in data 19\7\2013, ossia dopo la fine della crociera (11\7\2013), così determinando per l' Parte_3
l'impossibilità di verificare nell'immediato la genuinità delle dedotte motivazioni poste a sostegno del negato imbarco sulla nave di . Inoltre, per l'appellante incidentale, CP_9
dall'esame del compendio documentale di I° emergerebbe l'assenza di responsabilità
dell'agenzia di viaggio per avere adempiuto correttamente agli obblighi informativi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1710 c.c. (Diligenza del mandatario), 37 (Informazioni al turista) e 38 (Opuscolo informativo) del D.Lgs 79/2011, comunicando agli attori la necessità di
6 un passaporto valido (anche per i minori di 15 anni), come da catalogo (cfr. doc. Parte_1
2 prod. ) per effettuare la suddetta tratta di crociera;
Parte_1
-Violazione e/o falsa applicazione delle norme dettate in tema di danno patrimoniale, non patrimoniale e/o da vacanza rovinata, erronea valutazione della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni. Con riferimento al danno non patrimoniale si sarebbe dovuto rilevare che gli istanti avrebbero comunque usufruito della vacanza dal 2 all'11\7\2013 e che la gravità
della lesione dell'interesse sarebbe inferiore alla soglia minima di tollerabilità, non avendo compromesso la finalità turistica e, in ogni caso, perché gli attori non avrebbero né allegato, né
provato di aver subito alcun danno da vacanza rovinata. Inoltre, a detta della CP_1
il primo giudice non avrebbe valutato il concorso colposo dei danneggiati i quali, non sporgendo immediatamente reclamo, hanno precluso all'allora di prestare Controparte_2
assistenza, in qualità di intermediario specializzato nel settore, nella ricerca di mezzi di trasporto alternativi e di soggiorno che avrebbero consentito di raggiungere Mykonos
determinando l'aggravamento dei danni ai sensi dell'art. 1227 co. II c.c.
Quindi, la rassegnava le seguenti conclusioni:
1. in via preliminare, CP_1
dichiararsi l'inammissibilità dell'appello principale per le motivazioni tutte di cui alla
comparsa con vittoria di spese e compensi;
2. in subordine, rigettarsi l'appello principale nella
parte in cui ipotizza una responsabilità dell'agenzia di viaggi con vittoria di spese e compensi.
3. In subordine, per l'ipotesi in cui l'appello principale dovesse trovare ingresso nel presente
giudizio previa declaratoria di ammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto dalla
e in accoglimento dello stesso, la Corte di Appello adita Voglia riformare la Controparte_1
sentenza impugnata del Tribunale di Salerno n. 1267/2023 pubblicata il 22.03.2023 e, previa
declaratoria di nullità della stessa, Voglia così così provvedere:
4. in via preliminare, si chiede
dichiararsi la nullità, inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di citazione;
5. nel merito,
in via preliminare, si chiede accertarsi e dichiararsi che la ha svolto l'attività Controparte_2
di intermediaria di viaggi nella vendita del pacchetto turistico per cui è causa e, per l'effetto,
7 dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della stessa;
6. in via subordinata, dichiararsi la
domanda attorea infondata in fatto ed in diritto, sia sull'an sia sul quantum e/o infondata
perché nessuna responsabilità è ascrivibile alla ovvero perché la stessa non Controparte_2
risulta provata;
7. in via gradata, accertarsi e dichiararsi la condotta colposa degli istanti nella
causazione degli eventi per cui è causa;
8. in via ulteriormente gradata, ridurre l'importo
dovuto ai sig.ri , , , CP_5 Controparte_6 Controparte_8 CP_7
e in ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale spiegato;
[...] Controparte_4
9. per l'effetto, condannare i sig.ri , CP_5 Controparte_6 [...]
, e in solido tra loro alla restituzione CP_8 Controparte_7 Controparte_4
delle somme corrisposte dalla in esecuzione della sentenza di primo grado € CP_1
8.859,66 ovvero il diverso importo che sarà determinato in accoglimento dell'appello
incidentale, oltre interessi come per legge;
10. con vittoria di spese e compensi professionali,
IVA e CPA e rimborso spese come per legge del doppio grado di giudizio>.
Si costituivano, altresì, Controparte_4 CP_5 Controparte_6
e impugnando e contestando tutto quanto Controparte_7 Controparte_8
ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiedendo il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e rigettate le richieste istruttorie (cfr.
ordinanza del 29/2/2024), la causa veniva rinviata all'udienza del 6/2/2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento dell'11/2/2025 la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc.
8 Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello principale e l'appello incidentale siano fondati e che vadano, pertanto, accolti nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Per inciso, va rilevato che i due minori, divenuti maggiorenni nelle more dell'appello, risultano costituitisi personalmente, ragion per cui la preliminare eccezione della eve CP_1
ritenersi superata.
A. Responsabilità da vacanza rovinata.
Con l'impugnazione che qui ci occupa sia l'appellante principale che l'appellante incidentale lamentavano l'errata valutazione delle prove e la conseguente errata attribuzione della responsabilità per stigmatizzata mancata informazione in merito ai documenti necessari per il tipo di crociera prenotata.
Ritiene codesta Corte che la doglianza è fondata.
In via preliminare, occorre ricordare che all'epoca dei fatti (2013) la responsabilità del fornitore di pacchetti turistici “tutto compreso” era disciplinata dagli artt. 32 e ss del Dlgs n. 79\2011 (in seguito modificato dal Dlgs n. 62\2018), che riproponeva in un testo unico le norme previgenti di cui agli artt. 83 e ss del Codice del Consumo (Dlgs n. 206\2005), a loro volta mutuate dagli artt. 3 e 4 del Dlgs n. 111\1995, emanato in attuazione della Direttiva 90\314\CEE del 13\6\1990
(oggi anch'essa abrogata e sostituita dalla Direttiva UE 2015\2302 del 25\11\2015). Da sempre,
comunque, la disciplina normativa distingue la figura dell'organizzatore di viaggio, il quale combina gli elementi (trasporto, albergo, ecc.) e li offre al pubblico sotto forma di “pacchetto tutto compreso”, dalla figura del venditore (intermediario o agenzia) di viaggi, che si limita a vendere i pacchetti realizzati da terzi.
L'agenzia di viaggi, infatti, agisce al contempo come mandataria all'acquisto per conto del cliente e come mandataria alla vendita per conto del tour operator, ed in tale veste assicura la conclusione, tra i predetti mandanti, del contratto di viaggio. Ciò, tuttavia, non determina una responsabilità solidale tra agente e tour operator nei confronti del cliente finale, atteso che a
9 norma dell'art. 43, primo comma, del Dlgs n. 79\2011, ratione tempore applicabile,
“l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive
responsabilità”. In altri termini, l'agenzia di viaggi risponde delle obbligazioni tipiche di un
mandatario o venditore: scegliere con oculatezza l'organizzatore (tour operator), trasmettere
tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento.
L'intermediario (o venditore che dir si voglia), invece, non è responsabile degli inadempimenti
dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e
pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto
conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere,
facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata (art. 1176, comma 2,
c.c.), l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà
delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate> (cfr. Cass. n. 3150\2022; Cass. n.
696\2010; nello stesso senso, Cass. n. 26694\2020, in motivazione).
Vero è che tra gli obblighi posti a carico dell'intermediario o dell'organizzatore la normativa all'eoca vigente poneva anche quello di fornire per iscritto al turista le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione
europea in materia di passaporto e visto (cfr. art. 37 Dlgs n. 79\2011).
Ma è altrettanto vero che, nel caso che qui ci occupa, detto obbligo risulta assolto: ad opinione di codesta Corte, premesso che il pacchetto turistico acquistato prevedeva come sosta l'Ucraina, paese per il cui accesso era richiesto come documento di identità il passaporto,
difetta, nel caso di specie, la dedotta responsabilità per omessa informazione sia della
[...]
(tour operator) sia dell'agenzia di viaggi (già Parte_1 CP_1 [...]
. CP_2
Per quanto riguarda la prima, infatti, emerge in maniera palese che nelle “Condizioni generali contratto di pacchetto turistico” di cui al catalogo, la prevedeva Parte_1
espressamente all'art. 10.1 che Il Passeggero dovrà essere munito di passaporto individuale
10 o di altro documento valido, in funzione della sua nazionalità, per tutti i paesi toccati
dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti…>. Obbligo di verifica che veniva, poi, ribadito dalla
[...]
nella documentazione di viaggio consegnata agli attori in data 15\6\2013, Parte_1
nella cui sezione “Informazioni prima di partire” era specificato che per la crociera prenotata era necessario il passaporto valido, anche per i minori di anni 15.
Condizioni generali che, peraltro, gli odierni appellati\viaggiatori con la sottoscrizione del contratto dichiaravano espressamente di aver stampato e letto, impegnandosi al contempo a verificare quali erano i documenti necessari a beneficiare del pacchetto turistico acquistato presso le autorità competenti per tutti i partecipanti (cfr. contratti dell'8\6\2013). D'altra parte, con la mail inviata in data 10\6\2013 per la conferma della prenotazione l'agenzia di viaggi invitava i clienti ancora una volta a verificare la validità dei documenti richiesti per la crociera presso le autorità competenti per tutti i partecipanti, allegando, a titolo informativo,
una tabella ministeriale aggiornata al 27\1\2011 nella quale vi era un riassunto dei documenti necessari per l'imbarco.
Da tale excusus appare evidente che la mancata verifica dei documenti indispensabili per il viaggio prenotato è ascrivibile alla negligenza degli stessi partecipanti alla crociera, cui era demandato il relativo onere.
Né tampoco, può riconoscersi alcuna valenza probatoria in senso contrario al web check-in per l'imbarco, effettuato dai viaggiatori on line prima della partenza, mediante l'inserzione dei loro dati anagrafici e delle sole carte d'identità (cfr. moduli di imbarco). In primo luogo,
vale notare che il predetto modulo viene espressamente indicato allo scopo di facilitare le operazioni di imbarco, ma non prevede una verifica della veridicità dei dati, in assenza della spedizione anche di una copia del documento di identità. Inoltre, un semplice modulo di imbarco, di valore interno, non può sostituire mai il documento necessario per l'accesso o il transito in un paese estero.
11 In conclusione, in ragione di quanto sin qui esposto, gli appelli, principale ed incidentale,
vanno accolti per quanto di ragione e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata,
deve rigettarsi la domanda di risarcimento avanzata da Controparte_4 CP_5
e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di appello non esaminati.
B. Spese processuali
Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate,
così come in dispositivo, con riduzione, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della (già Parte_1 CP_10 [...]
, nonché nei confronti di CP_2 Controparte_4 CP_5 [...]
, e e sull'appello incidentale CP_6 Controparte_7 Controparte_8
proposto dalla (già , ogni altra istanza, eccezione e CP_10 Controparte_2
deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE sia l'appello principale che l'appello incidentale e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 1267/2023, pubblicata in data 22/3/2023 dal Tribunale di Salerno, RIGETTA la domanda di risarcimento avanzata da Controparte_4 CP_5 [...]
, e CP_6 Controparte_7 Controparte_8
2. ON gli odierni appellati, Controparte_4 CP_5 [...]
, e al pagamento in favore CP_6 Controparte_7 Controparte_8
dell'appellante principale, delle spese processuali del primo grado, Parte_1
che liquida nella somma di € 1.800,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
12 3. ON gli odierni appellati, Controparte_4 CP_5 [...]
, e al pagamento in favore CP_6 Controparte_7 Controparte_8
dell'appellante principale, delle spese processuali del secondo grado, Parte_1
che liquida nella somma di € 1.700,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
4. ON gli odierni appellati, Controparte_4 CP_5 [...]
, e al pagamento in favore CP_6 Controparte_7 Controparte_8
dell'appellante incidentale, delle spese processuali del primo grado, che CP_1
liquida nella somma di € 1.800,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
5. ON gli odierni appellati, Controparte_4 CP_5 [...]
, e al pagamento in favore CP_6 Controparte_7 Controparte_8
dell'appellante incidentale, delle spese processuali del secondo grado, che CP_1
liquida nella somma di € 1.700,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
Così deciso in Salerno in camera di consiglio in data 8 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi-
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