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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 139/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est.
dott.ssa AL Pesci Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 13/01/2025 e presentato dai coniugi con l'avv. BAU' ALESSIO, e Parte_1
con l'avv. BARBISAN SILVIA Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 13.06.2004 a TREVIGNANO (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
14.03.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 24.02.2025,
hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 139/2025:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 13.06.2004
da (C.F. ) n. a TREVIGNANO (TV) Parte_1 C.F._1
il 30/01/1960, e (C.F. n. in UCRAINA Parte_2 C.F._2
il 01/05/1981, e trascritto al n. 8, Parte I, Anno 2004 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVIGNANO alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano: “1) L'abitazione familiare sita in Trevignano (TV) Vicolo Favotto
n. 17, di proprietà esclusiva del signor , rimarrà Parte_1
assegnato a quest'ultimo. Egli continuerà ivi a dimorare unitamente ai figli e AL. Le spese ordinarie e straordinarie Per_1
relative alla predetta abitazione rimarranno pertanto in capo esclusivo al signor ivi comprese le utenze. Parte_1
2) La minore avrà residenza stabile e Persona_2
prevalente presso l'abitazione del padre, sita in Vicolo Favotto n.
17 a Trevignano (TV) atteso il benestare dei Servizi Sociali al rientro della minore presso la casa di famiglia. La minore potrà
vedere e stare con la madre quando vorrà e potrà e, previo parere favorevole dei Servizi Sociali, permanere presso l'abitazione della stessa, anche per il pernotto.
3) Con riferimento al concorso al mantenimento dei figli e Per_1
AL, la signora corrisponderà al signor Parte_2
a titolo di mantenimento ordinario dei figli, Parte_1
la somma mensile di € 100,00 per il figlio ed € 150,00 per Per_1
la figlia AL, per un totale di € 250,00 mensili da versarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario,
alle coordinate già comunicate dal signor in Parte_1
occasione della procedura di separazione. L'assegno di mantenimento verrà aggiornato annualmente secondo le variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
4) I coniugi si faranno carico reciprocamente delle spese straordinarie relative ai figli nella misura del 60% quanto al signor e del 40% quanto alla signora Parte_1 Parte_2
Quanto alla tipologia e contenuto delle spese straordinarie, le parti dichiarano di rifarsi integralmente al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso. Le spese straordinarie verranno restituite dal coniuge onerato al coniuge che ha provveduto ad anticiparle con cadenza mensile ed in particolare verranno corrisposte il mese successivo a quello di comunicazione della fattura, della ricevuta,
dello scontrino fiscale o dell'ulteriore pezza giustificativa, con le stesse modalità di cui al pagamento dell'assegno ordinario;
5) I coniugi confermano la propria indipendenza economica e pertanto reciprocamente rinunciano alla corresponsione di un assegno quale concorso al proprio mantenimento.
6) I coniugi confermano altresì di avere ciascuno un proprio conto corrente a sé stesso intestato e di aver già estinto ogni precedente conto corrente cointestato.
7) I coniugi concordano che sarà diritto del signor
[...]
trattenere l'interezza dell'assegno unico universale che Parte_1
verrà utilizzato per il benessere del nucleo familiare.
8) Spese legali interamente compensate tra le parti.
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVIGNANO (TV)
di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Susanna Menegazzi