Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 2112 /2023 R.G. lavoro vertente
TRA
Parte_1
C. F. – p.i in persona del
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
, pro tempore, che agisce in virtù dei poteri ad Parte_2 esso spettanti ex articoli 16 e 17 del Decreto Legge n 29 del 3.2.1993 e sue successive modifiche ed integrazioni rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia Emai ( , PEC - – fax 0622798276 C.F._1 Email_1 presso i quali è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar di Napoli in data Per_1
18.06.2014 rep. n 17705 – Raccolta n 8545 – net fax 0622798276 APPELLANTE E
, nata a [...]/mare di Stabia (Na), il 07.01.44 (C.F. CP_1
), ivi residente a[...], n.q. di coniuge superstite C.F._2 del sig. (nato a [...]/mare di Stabia il 31.10.1939, ivi deceduto il Persona_2
18.05.2019 – C.F. , elett.te dom.ta in C/mare di Stabia (Na) C.F._3 al Viale Europa n. 127 presso lo studio degli Avv.ti Antonio Amodio (C.F.
) e Giulio Amodio (C.F. ) del Foro di C.F._4 C.F._5
Torre Annunziata, che la rappresentano e difendono, unitamente all'Avv. Mariana Di Martino (C.F. ) del Foro di Napoli, in virtù di procura in C.F._6 calce al presente atto, rilasciata su foglio separato (all. n. 1) e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative all'instaurando procedimento al numero di fax 0818723487 e all'indirizzo p.e.c. Email_3
e Email_4 Email_5
APPELLATA 1
Sezione Lavoro di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che il de cuius sig. era affetto da una malattia Per_2 professionale (“carcinoma intestinale con carcinosi peritoneale diffusa” in soggetto con asbestosi polmonare), contratta a causa dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze dell' , che lo ha condotto alla morte in data 18.05.2019; CP_2
2) accertare e di are il diritto della sig.ra , iure proprio, a percepire CP_1 dall' la rendita prevista in favore dei coni di vittime di amianto, con Pt_1 decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte del de cuius Per_2
(18.05.2019) o dalla diversa decorrenza che verrà ritenuta di giustiz l'assegno una tantum per spese funerarie;
3) per l'effetto, condannare l' al pagamento di tutte le somme che sarà tenuta Pt_1 ad erogare, oltre interessi legali, nonché oltre il maggior danno da svalutazione monetaria;
vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n.675/2023 pubbl. il 04/05/2023, il Giudice adito, all'esito di CTU medico-legale, condividendo le conclusioni peritali, accolse la domanda e dichiarò l'origine professionale della malattia
“adenocarcinoma del colon ascendente stenosante con diffusa carcinosi peritoneale in soggetto con asbestosi polmonare”; per l'effetto, condannò l' al pagamento, Pt_1 in favore della parte ricorrente, nella misura di legge, della rendita ai superstiti ed all'assegno funerario di cui all'art. 85 T.U. 1124/65, oltre interessi legali, spese di lite e di CTU. Con atto di appello depositato presso questa Corte in data 24.8.2023 l' ha Pt_1 tempestivamente impugnato la sentenza, contestando le conclusioni peritali recepite dal Tribunale. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'avverso ricorso;
vinte le spese del doppio grado. Si è costituito l'appellato che ha resistito ed ha concluso per il rigetto del gravame. La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato. E' stato dedotto in ricorso che l'istante - deceduto in data 18.05.2019 - aveva lavorato, in qualità di addetto al montaggio e alla manutenzione delle carrozze ferroviarie dal 01.01.1962 al 01.01.1992 alle dipendenze della CP_3
(attualmente fallita) presso la sede di Castellammare di Stabia (Na) alla Via Napoli, con esposizione all'asbesto; pertanto aveva contratto una malattia professionale, un “carcinoma intestinale giunto colon retto-sigma” (k colon), che ne aveva determinato il decesso. La ricorrente, in qualità di coniuge superstite, in data 04.12.2020 aveva proposto domanda all' per l'erogazione della rendita ai Pt_1 superstiti ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 1124/65 e ss. modd., respinta per la ritenuta insussistenza del nesso di causalità tra malattia e l'attività lavorativa espletata. Rimasta senza esito l'opposizione in sede amministrativa, la coniuge superstite aveva agito in giudizio.
2 Il Tribunale ha disposto lo svolgimento di attività istruttoria con riguardo all'ipotetica eziologia lavorativa della patologia denunciata ed ha conferito incarico peritale per l'accertamento medico necessario. Ha recepito le conclusioni del consulente, attinte oggi dalle contestazioni dell' in quanto rese all'esito di “una Pt_1 non convincente discussione medico legale”; nell'atto di appello è stata richiamata letteratura scientifica sull'argomento per concludere nel senso dell'insufficienza degli elementi addotti dal perito per motivare la sussistenza di una grave tecnopatia (neoplasia del colon ascendente) quale malattia ragionevolmente correlata al tipo di lavoro effettivamente svolto. Incontestata oltre che documentata l'esposizione ad amianto durante la vita lavorativa del de cuius, nella relazione peritale è stata condotta un'ampia discussione, con il conforto della letteratura scientifica e dei dati epidemiologici, riguardo ai criteri di valutazione ed alla sussistenza di eventuali concause per giungere ad un giudizio clinico motivato, recepito in sentenza. Osserva il collegio che il CTU, all'esito della valutazione della documentazione clinica agli atti relativa ai ricoveri (il primo dal 07.03.2019 al 13.03.2019 presso l'Ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia, il secondo dal 18.03.2019 all'11.04.2019 presso la Clinica “Stabia” di Castellammare di Stabia, con diagnosi di “Ascite neoplastica da Carcinosi peritoneale secondaria ad Adenocarcinoma G3 del colon ascendente), ha indicato ed applicato i criteri di valutazione che non sono stati contestati dell' . Pt_1
Il perito poi ha riportato la letteratura scientifica con riferimento dettagliato agli esiti di studi specialistici che hanno riconosciuto la correlazione del Tumore del colon all'esposizione all'amianto nel senso che il tumore intestinale ha una maggiore possibilità d'insorgenza nella popolazione esposta all'amianto rispetto alle probabilità di comparsa nelle coorti non esposte. Ha affermato che l'esposizione all'amianto, generando rischio incombente su persone esposte a carcinoma dell'intestino, determina un giudizio positivo causale di probabilità “ex ante” medico-legale di probabilità scientifica, e individuale oggettivo, vista l'attività lavorativa svolta e il riconoscimento dell'esposizione. Quindi Parte_1
“con giudizio di comparazione complessiva degli e confermativi/alternativi”, ha ritenuto “che non sia tecnicamente possibile escludere nessuno dei due fattori, professionale ed extra professionale: essi sono da considerare entrambi di probabile efficienza lesiva” ed hanno agito “in eguale misura di probabilità eziologica nel determinismo del carcinoma intestinale”. Anche con riguardo alla concorrenza di fattori causali ed alla natura probabilistica del giudizio clinico l' non ha avanzato contestazioni. Pt_1
Il perito ha concluso nel senso che “essendo soddisfatti i criteri cronologico, modale, di efficienza quali-quantitativa, nonché di continuità fenomenica, possa essere riconosciuto il nesso di causalità materiale tra la malattia diagnosticata che ha determinato il decesso del signor in data 10 maggio 2019 e le Persona_2 mansioni esercitate presso lo stab di Castellammare di Stabia di CP_2 lavoratore esposto ad amianto”. L'elaborato risulta ampiamente motivato nella discussione medico legale, rispetto alla quale risultano coerenti le conclusioni recepite nella sentenza dal Tribunale che pertanto resiste all'appello dell' , espresso con formule assertive e Pt_1 mediante una breve elencazione di letteratura scientifica di segno asseritamente opposto a quella esaminata dal perito. Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'appello, come genericamente formulato.
3 Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell' . Pt_1
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 3.473,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari, Avv. Antonio Amodio, Avv. Giulio Amodio ed Avv. Mariana Di Martino;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 10 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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