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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2383 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VIZZOLESI ANNAMARIA e SEMINA DAVIDE parte ricorrente contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
parte resistente contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 26/07/2024 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge CP_2
unione celebrata a Langhirano il 09/12/2006 dalla quale in data 8/12/2010
[...]
era nato il figlio;
la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto Per_1
pagina 1 di 3 coniugale e della intollerabilità della convivenza, svolgendo domanda di addebito nei confronti del marito;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione del figlio e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati nei confronti del resistente, il quale non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 15/03/2025, resa all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconcilia- zione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti di propria com- petenza, dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio.
La causa veniva, quindi, assegnata al Collegio per la pronuncia di sentenza parzia- le sul vincolo e discussa nella camera di consiglio del 17/03/2025.
§
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di al- cuna istruttoria orale, le circostanze dedotte dalla ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione del convenuto alla prima udienza - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - ed il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimo- niale.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti parentali ed economici fra le par- ti, occorre rimettere la causa in istruttoria
Ogni determinazione in merito alla regolamentazione delle spese di lite viene rin- viata alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
PARMA (PR) il 17/06/1976) e (nato in [...] il CP_1
04/07/1983) che hanno contratto matrimonio in data 09/12/2006 a Langhira-
pagina 2 di 3 no, come risulta dall'atto n. 14 – Parte 1 – Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Langhirano;
2. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Langhi- rano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudi- zio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 17/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2383 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VIZZOLESI ANNAMARIA e SEMINA DAVIDE parte ricorrente contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
parte resistente contumace
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: separazione giudiziale
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 26/07/2024 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge CP_2
unione celebrata a Langhirano il 09/12/2006 dalla quale in data 8/12/2010
[...]
era nato il figlio;
la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto Per_1
pagina 1 di 3 coniugale e della intollerabilità della convivenza, svolgendo domanda di addebito nei confronti del marito;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione del figlio e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano ritualmente notificati nei confronti del resistente, il quale non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 15/03/2025, resa all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconcilia- zione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti di propria com- petenza, dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio.
La causa veniva, quindi, assegnata al Collegio per la pronuncia di sentenza parzia- le sul vincolo e discussa nella camera di consiglio del 17/03/2025.
§
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Invero, sebbene la causa giunga all'esame del collegio senza l'esperimento di al- cuna istruttoria orale, le circostanze dedotte dalla ricorrente nei suoi atti difensivi - che denotano l'esistenza di una crisi coniugale -, la mancata comparizione del convenuto alla prima udienza - il cui momento centrale consiste proprio nell'espletamento del tentativo di conciliazione - ed il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimo- niale.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti parentali ed economici fra le par- ti, occorre rimettere la causa in istruttoria
Ogni determinazione in merito alla regolamentazione delle spese di lite viene rin- viata alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
PARMA (PR) il 17/06/1976) e (nato in [...] il CP_1
04/07/1983) che hanno contratto matrimonio in data 09/12/2006 a Langhira-
pagina 2 di 3 no, come risulta dall'atto n. 14 – Parte 1 – Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Langhirano;
2. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Langhi- rano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudi- zio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 17/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3