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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/06/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 2790/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso al N. 2790/2024 R.G. e promosso da
, con l'Avv. KRITZINGER ALEXANDER, giusta delega in atti;
Parte_1
ricorrente; nei confronti di
, con l'Avv. PAPPALARDO GIOVANNA M.R., giusta delega in atti;
Controparte_1
resistente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta;
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 7 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Vipiteno (BZ) il 12/11/2015 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...]; Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vipiteno (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 13, Parte I, Serie /, dell'anno 2015 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. disporre l'affido condiviso del figlio con collocazione dello stesso Persona_1
presso la madre, al cui indirizzo manterrà la residenza anagrafica;
2. stabilire che il figlio stia con il padre ogni mercoledì, ritirando il bambino dall'asilo alle 12.20
e tenendolo fino alla sera fino alle 19.30. Quando non ci fosse asilo, lo terrà dalla mattina ad ore
8.30 fino alle ore 19.30. Terrà poi il figlio almeno il primo sabato del mese (anche senza pagina 2 di 7 pernottamento- come riesce 08:30-19:30). Durante le vacanze scolastiche, il figlio starà con il padre due settimane anche non continuative durante l'estate, da concordarsi entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno;
durante le vacanze di Natale trascorrerà la Vigilia con un genitore e il 25 con l'altro, alternando di anno in anno. Inoltre trascorrerà con il padre almeno altri 4 giorni (2 per ciascuna settimana) durante le vacanze natalizie, da concordarsi ad inizio del mese di dicembre;
durante le altre vacanze (ognissanti, carnevale, Pasqua) troverà applicazione la turnazione ordinaria, salvo diverso miglior accordo. Il padre si occuperà di ritirare il minore e di riportare alla madre, salvo che la madre si trovi al Brennero per ragioni di lavoro e possa lei stessa ritirare il figlio. Anche i nonni paterni potranno provvedere a ritirare il bambino dall'asilo e riportarlo alla madre nei giorni di cui al presente punto;
.
3. porre a carico del padre il dovere di contribuire al mantenimento del figlio versando in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 250 mensili, importo soggetto a rivalutazione sulla base dell'indice Astat di Bolzano a far data da marzo 2026 su base marzo
2025; il padre parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, tra le quali le spese scolastiche (retta dell'asilo, acquisto di testi scolastici, corredo di inizio scuola, dizionari, tablet o pc e materiale e attrezzature scolastiche richieste dalla scuola, lezioni private consigliate dai docenti, gite scolastiche con pernottamento, studi universitari); spese mediche (quali visite specialistiche e fisioterapiche, acquisto di occhiali e lenti a contatto, spese dentistiche e odontoiatriche); patente di guida, vacanze e spese sportive e ricreative e relativa attrezzatura ed abbigliamento, con l'intesa che al bambino dovrà essere assicurata almeno un'attività sportiva durante l'intero anno solare;
il tutto con espresso rinvio al Protocollo d'intesa del Tribunale di
Bolzano in tema di mantenimento dei figli vigente che qui si allega e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti per ciò che attiene all'individuazione ed alle modalità di rimborso delle suddette spese straordinarie, che si allega;
4. disporre che l'assegno unico ed ogni altro contributo pubblico per il figlio e la famiglia spettino alla signora in misura integrale;
CP_1
5. disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Fortezza, via Parrocchia 10/e individuata pagina 3 di 7 tavolarmente con la p.m. 5 della p.ed. 152/3 in P.T. 270/II C.C. alla madre, che ne CP_2
diventerà proprietaria, come di seguito precisato;
6. con il trasferimento della quota di comproprietà a suo favore, la moglie si accollerà integralmente il mutuo residuo acceso per l'acquisto dell'immobile presso la Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. dd. 01.03.2019, compresi gli arretrati maturati alla data del presente accordo, liberando immediatamente il marito dal vincolo debitorio;
7. le parti prestano consenso reciproco al rilascio di documenti di identità valido per l'espatrio a fini turistici per sé e per il figlio;
8. le spese legali sono compensate, ciascuno paga il proprio legale. Con la sottoscrizione del presente atto, gli avv.ti Alexander Kritzinger e Giovanna Pappalardo rinunciano alla solidarietà professionale.
TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI PROPRIETÀ
1. nato a [...] il [...] codice fiscale e Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadino italiano, cede e trasferisce in favore della moglie , nata a [...] il [...] codice fiscale: Controparte_1
, residente in [...], C.F._2 CP_2
che accetta, con rinuncia all'ipoteca legale, la sua quota di proprietà pari ad ½ indiviso degli immobili, siti in Fortezza fraz. Mezzaselva o via Parrocchia n. 10/E consistenti in un appartamento ed un posto auto, identificati tavolarmente come segue:
p.m.5 p.ed. 152/3 in P.T. 270/IICC e così censiti presso il N.C.E.U. di Fortezza: CC CP_2
705, P.ed. 152/3, sub 5, foglio 12, p.m. 5, zona 1, cat. A/2, classe 1, vani 4,5, superficie 91 mq, rendita 385,79 (abitazione) e CC 705, P.ed. 152/3, sub 16, foglio 12, p.m. 5, zona 1, cat. C/6 classe 1, consistenza 26 mq, superficie 26 mq, rendita 79,22. (posto auto).
La quota di proprietà degli immobili viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui essa attualmente si trova, con le relative accessioni e pertinenze, con tutti gli eventuali diritti tavolarmente congiunti e le relative servitù attive e passive, e le utilità comuni, così come risultano tavolarmente iscritti e con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti. Sono compresi nella pagina 4 di 7 cessione tutti i proporzionali diritti di condominio così come previsti dall'art. 1117 del codice civile. garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità degli immobili oggetto Parte_1
del presente atto e la libertà degli stessi da garanzie reali, da vincoli derivanti da sequestro o da pignoramento, da oneri, da diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso, ad eccezione dei seguenti oneri, noti all'acquirente:
GN: 459/1 dd. 15.03.2016: intavolazione del diritto di ipoteca dell'importo di euro 165.000,00 per capitale e interessi a favore della Cassa Raiffeisen Wipptal Soc. Coop. Sede di Vipiteno;
G.N.: 1776/1 dd. 01.11.2016: annotazione del vincolo sociale ventennale ai sensi dell'art 62 L.P.
13/98
Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, previamente ammonito sulla responsabilità penale prevista dall'art. 76 del citato provvedimento per il caso di dichiarazioni mendaci, il signor in ottemperanza all'art. 40 della legge 28 Parte_1 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche nonché dell'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nel testo vigente dichiara che i fabbricati di cui fa parte l' unità immobiliare p.m. 5 in p.ed.
152/3 sono state realizzate in base a concessioni edilizie rilasciate dal Sindaco pro tempore del
Comune di Fortezza n.13/2022 Prat. Edilizia 09/2002/00 dd. 11.07.2002, n. 11/2004 Prat. Ed.
13/2004/01 dd. 09.06.2004 e 23/2004 Prat. Edilizia 23/2004/00 dd.
5.10.2004 e che i terreni trasferiti a mezzo del presente atto costituiscono pertinenze di edificio censiti presso il N.C.E.U. di superficie complessiva inferiore a m2 5000.
Allineamento catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 14, del D.L. n. 78/2010 Il signor Parte_1
dichiara che i dati catastali e tavolari sopra indicati e la planimetria allegata come doc.3) sub
Prot. 653.001.2004 dd. 27.12.2004 sono conformi allo stato di fatto.
Le suddette disposizioni di legge non si applicano, tuttavia, se trattasi di beni comuni non pagina 5 di 7 censibili (androni, scale, aree di passaggio, cortili, terrazzi ecc.) in quanto privi di autonoma capacità reddituale ovvero di beni comuni a più unità immobiliari di pe sé autonomamente censibili ma destinati a servizio od uso di più unità immobiliari, per i quali non è, conseguentemente, dovuta la redazione della planimetria catastale, in quanto insuscettibili di attribuzione di un'autonoma rendita catastale, ai sensi della Circolare dell'agenzia del territorio n.
3/T dell.11.04.2006 e della Circolare Min. Fin. N. 2 del 20.01.1984.
Certificazione energetica
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2-ter del decreto legislativo 19.08.2005 n. 192 e dell'art. 13 decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 le parti allegano al presente atto la certificazione energetica dell'immobile (appartamento) di cui sopra (doc.10).
Prezzo/conguaglio
A titolo di corrispettivo per il trasferimento di proprietà di cui sopra, la signora Controparte_1
verserà al signor il complessivo importo di euro 30.000.- (trentamila) che verrà Parte_1
corrisposto in un'unica soluzione entro e non oltre 60 giorni dall'avvenuta intavolazione della proprietà in capo alla signora CP_1
Dichiarazioni fiscali
Entrambe le parti dichiarano che i redditi delle unità immobiliari in oggetto sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi e che non si sono avvalsi dell'opera di alcun mediatore immobiliare.
Per la registrazione del presente atto di trasferimento di proprietà, le parti chiedono l'esenzione da tasse ed imposte ai sensi dell'art. 19 della legge del 6 marzo 1987, n. 74 e della Circ. Agenzia
Entrate n. 2/E del 21.02.2014.
La parte acquirente dichiara che il presente atto ha per oggetto l'acquisto della Controparte_1
quota pari a ½ indiviso della casa nella quale è residente e che costituisce prima casa, con applicazione, se e del caso, delle agevolazioni fiscali ivi previste.
Le parti chiedono che i documenti allegati n.1 e 2 (visure catastali e tavolari), n. 3 (planimetria),
n.5 (certificato energetico) concernenti gli immobili oggetto di trasferimento vengano inseriti pagina 6 di 7 nella sentenza come parte integrante della stessa ai fini della sua intavolabilità.
Tutte le eventuali spese e costi collegati o discendenti dalla cessione immobiliare saranno a carico della signora le spese legali del procedimento sub R.G. 2790/2024 sono CP_1
compensate, come da punto 8) del presente accordo.
***
Costituiscono parte integrante della presente sentenza gli allegati n. 3 e 5 depositati nel fascicolo telematico di parte resistente in data 05/05/2025.
29/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 2790/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso al N. 2790/2024 R.G. e promosso da
, con l'Avv. KRITZINGER ALEXANDER, giusta delega in atti;
Parte_1
ricorrente; nei confronti di
, con l'Avv. PAPPALARDO GIOVANNA M.R., giusta delega in atti;
Controparte_1
resistente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta;
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 7 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Vipiteno (BZ) il 12/11/2015 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...]; Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vipiteno (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 13, Parte I, Serie /, dell'anno 2015 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1. disporre l'affido condiviso del figlio con collocazione dello stesso Persona_1
presso la madre, al cui indirizzo manterrà la residenza anagrafica;
2. stabilire che il figlio stia con il padre ogni mercoledì, ritirando il bambino dall'asilo alle 12.20
e tenendolo fino alla sera fino alle 19.30. Quando non ci fosse asilo, lo terrà dalla mattina ad ore
8.30 fino alle ore 19.30. Terrà poi il figlio almeno il primo sabato del mese (anche senza pagina 2 di 7 pernottamento- come riesce 08:30-19:30). Durante le vacanze scolastiche, il figlio starà con il padre due settimane anche non continuative durante l'estate, da concordarsi entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno;
durante le vacanze di Natale trascorrerà la Vigilia con un genitore e il 25 con l'altro, alternando di anno in anno. Inoltre trascorrerà con il padre almeno altri 4 giorni (2 per ciascuna settimana) durante le vacanze natalizie, da concordarsi ad inizio del mese di dicembre;
durante le altre vacanze (ognissanti, carnevale, Pasqua) troverà applicazione la turnazione ordinaria, salvo diverso miglior accordo. Il padre si occuperà di ritirare il minore e di riportare alla madre, salvo che la madre si trovi al Brennero per ragioni di lavoro e possa lei stessa ritirare il figlio. Anche i nonni paterni potranno provvedere a ritirare il bambino dall'asilo e riportarlo alla madre nei giorni di cui al presente punto;
.
3. porre a carico del padre il dovere di contribuire al mantenimento del figlio versando in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 250 mensili, importo soggetto a rivalutazione sulla base dell'indice Astat di Bolzano a far data da marzo 2026 su base marzo
2025; il padre parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio, tra le quali le spese scolastiche (retta dell'asilo, acquisto di testi scolastici, corredo di inizio scuola, dizionari, tablet o pc e materiale e attrezzature scolastiche richieste dalla scuola, lezioni private consigliate dai docenti, gite scolastiche con pernottamento, studi universitari); spese mediche (quali visite specialistiche e fisioterapiche, acquisto di occhiali e lenti a contatto, spese dentistiche e odontoiatriche); patente di guida, vacanze e spese sportive e ricreative e relativa attrezzatura ed abbigliamento, con l'intesa che al bambino dovrà essere assicurata almeno un'attività sportiva durante l'intero anno solare;
il tutto con espresso rinvio al Protocollo d'intesa del Tribunale di
Bolzano in tema di mantenimento dei figli vigente che qui si allega e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti per ciò che attiene all'individuazione ed alle modalità di rimborso delle suddette spese straordinarie, che si allega;
4. disporre che l'assegno unico ed ogni altro contributo pubblico per il figlio e la famiglia spettino alla signora in misura integrale;
CP_1
5. disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Fortezza, via Parrocchia 10/e individuata pagina 3 di 7 tavolarmente con la p.m. 5 della p.ed. 152/3 in P.T. 270/II C.C. alla madre, che ne CP_2
diventerà proprietaria, come di seguito precisato;
6. con il trasferimento della quota di comproprietà a suo favore, la moglie si accollerà integralmente il mutuo residuo acceso per l'acquisto dell'immobile presso la Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A. dd. 01.03.2019, compresi gli arretrati maturati alla data del presente accordo, liberando immediatamente il marito dal vincolo debitorio;
7. le parti prestano consenso reciproco al rilascio di documenti di identità valido per l'espatrio a fini turistici per sé e per il figlio;
8. le spese legali sono compensate, ciascuno paga il proprio legale. Con la sottoscrizione del presente atto, gli avv.ti Alexander Kritzinger e Giovanna Pappalardo rinunciano alla solidarietà professionale.
TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI PROPRIETÀ
1. nato a [...] il [...] codice fiscale e Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadino italiano, cede e trasferisce in favore della moglie , nata a [...] il [...] codice fiscale: Controparte_1
, residente in [...], C.F._2 CP_2
che accetta, con rinuncia all'ipoteca legale, la sua quota di proprietà pari ad ½ indiviso degli immobili, siti in Fortezza fraz. Mezzaselva o via Parrocchia n. 10/E consistenti in un appartamento ed un posto auto, identificati tavolarmente come segue:
p.m.5 p.ed. 152/3 in P.T. 270/IICC e così censiti presso il N.C.E.U. di Fortezza: CC CP_2
705, P.ed. 152/3, sub 5, foglio 12, p.m. 5, zona 1, cat. A/2, classe 1, vani 4,5, superficie 91 mq, rendita 385,79 (abitazione) e CC 705, P.ed. 152/3, sub 16, foglio 12, p.m. 5, zona 1, cat. C/6 classe 1, consistenza 26 mq, superficie 26 mq, rendita 79,22. (posto auto).
La quota di proprietà degli immobili viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui essa attualmente si trova, con le relative accessioni e pertinenze, con tutti gli eventuali diritti tavolarmente congiunti e le relative servitù attive e passive, e le utilità comuni, così come risultano tavolarmente iscritti e con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti. Sono compresi nella pagina 4 di 7 cessione tutti i proporzionali diritti di condominio così come previsti dall'art. 1117 del codice civile. garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità degli immobili oggetto Parte_1
del presente atto e la libertà degli stessi da garanzie reali, da vincoli derivanti da sequestro o da pignoramento, da oneri, da diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso, ad eccezione dei seguenti oneri, noti all'acquirente:
GN: 459/1 dd. 15.03.2016: intavolazione del diritto di ipoteca dell'importo di euro 165.000,00 per capitale e interessi a favore della Cassa Raiffeisen Wipptal Soc. Coop. Sede di Vipiteno;
G.N.: 1776/1 dd. 01.11.2016: annotazione del vincolo sociale ventennale ai sensi dell'art 62 L.P.
13/98
Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, previamente ammonito sulla responsabilità penale prevista dall'art. 76 del citato provvedimento per il caso di dichiarazioni mendaci, il signor in ottemperanza all'art. 40 della legge 28 Parte_1 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche nonché dell'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nel testo vigente dichiara che i fabbricati di cui fa parte l' unità immobiliare p.m. 5 in p.ed.
152/3 sono state realizzate in base a concessioni edilizie rilasciate dal Sindaco pro tempore del
Comune di Fortezza n.13/2022 Prat. Edilizia 09/2002/00 dd. 11.07.2002, n. 11/2004 Prat. Ed.
13/2004/01 dd. 09.06.2004 e 23/2004 Prat. Edilizia 23/2004/00 dd.
5.10.2004 e che i terreni trasferiti a mezzo del presente atto costituiscono pertinenze di edificio censiti presso il N.C.E.U. di superficie complessiva inferiore a m2 5000.
Allineamento catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 14, del D.L. n. 78/2010 Il signor Parte_1
dichiara che i dati catastali e tavolari sopra indicati e la planimetria allegata come doc.3) sub
Prot. 653.001.2004 dd. 27.12.2004 sono conformi allo stato di fatto.
Le suddette disposizioni di legge non si applicano, tuttavia, se trattasi di beni comuni non pagina 5 di 7 censibili (androni, scale, aree di passaggio, cortili, terrazzi ecc.) in quanto privi di autonoma capacità reddituale ovvero di beni comuni a più unità immobiliari di pe sé autonomamente censibili ma destinati a servizio od uso di più unità immobiliari, per i quali non è, conseguentemente, dovuta la redazione della planimetria catastale, in quanto insuscettibili di attribuzione di un'autonoma rendita catastale, ai sensi della Circolare dell'agenzia del territorio n.
3/T dell.11.04.2006 e della Circolare Min. Fin. N. 2 del 20.01.1984.
Certificazione energetica
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2-ter del decreto legislativo 19.08.2005 n. 192 e dell'art. 13 decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 le parti allegano al presente atto la certificazione energetica dell'immobile (appartamento) di cui sopra (doc.10).
Prezzo/conguaglio
A titolo di corrispettivo per il trasferimento di proprietà di cui sopra, la signora Controparte_1
verserà al signor il complessivo importo di euro 30.000.- (trentamila) che verrà Parte_1
corrisposto in un'unica soluzione entro e non oltre 60 giorni dall'avvenuta intavolazione della proprietà in capo alla signora CP_1
Dichiarazioni fiscali
Entrambe le parti dichiarano che i redditi delle unità immobiliari in oggetto sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi e che non si sono avvalsi dell'opera di alcun mediatore immobiliare.
Per la registrazione del presente atto di trasferimento di proprietà, le parti chiedono l'esenzione da tasse ed imposte ai sensi dell'art. 19 della legge del 6 marzo 1987, n. 74 e della Circ. Agenzia
Entrate n. 2/E del 21.02.2014.
La parte acquirente dichiara che il presente atto ha per oggetto l'acquisto della Controparte_1
quota pari a ½ indiviso della casa nella quale è residente e che costituisce prima casa, con applicazione, se e del caso, delle agevolazioni fiscali ivi previste.
Le parti chiedono che i documenti allegati n.1 e 2 (visure catastali e tavolari), n. 3 (planimetria),
n.5 (certificato energetico) concernenti gli immobili oggetto di trasferimento vengano inseriti pagina 6 di 7 nella sentenza come parte integrante della stessa ai fini della sua intavolabilità.
Tutte le eventuali spese e costi collegati o discendenti dalla cessione immobiliare saranno a carico della signora le spese legali del procedimento sub R.G. 2790/2024 sono CP_1
compensate, come da punto 8) del presente accordo.
***
Costituiscono parte integrante della presente sentenza gli allegati n. 3 e 5 depositati nel fascicolo telematico di parte resistente in data 05/05/2025.
29/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 7 di 7