CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 16/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente
d.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. CANINO ALDO, elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti;
-appellante-appellata in via incidentale-
e
, rappresentata e difesa da: avv. CALANDRA ANGELITA, Controparte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-appellante incidentale-
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 590/2024 del 16/10/2024, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 09/10/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17/01/2025 ha impugnato la sentenza indicata Parte_1 in oggetto, pronunciata il 16/10/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata respinta la domanda, proposta con ricorso del 28/09/2023, di accertamento della propria condizione di invalidità civile in misura pari o superiore al 67% ai fini del conseguimento del beneficio dell'esenzione dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: l'infondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione Cont passiva della convenuta e di improcedibilità della domanda per omessa proposizione di a.t.p., trattandosi di materia non ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 445 bis c.p.c.; l'infondatezza nel merito della domanda, essendo la ricorrente affetta, come concluso dal c.t.u. nominato, da quadro patologico determinante invalidità in misura del 55%.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione, essendosi il giudice di primo grado uniformato acriticamente alle conclusioni del c.t.u. nominato, senza indicare le ragioni per le quali aveva disatteso le osservazioni alla c.t.u. formulate dal c.t.p. di essa appellante, ed in particolare senza considerare che la patologia endoreattiva, da cui era affetta, andava valutata nel valore massimo tabellare, trattandosi di patologia grave e non potendosi prevedere a priori, come invece fatto dal c.t.u., l'efficacia di eventuali terapie farmacologiche,
e la fibromatosi uterina, da cui era affetta, non era stata valutata dal c.t.u., nonostante si trattasse di patologia invalidante con valutazione tabellare fino al 35%, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, le operazioni peritali andavano rinnovate in considerazione delle gravi omissioni in cui era incorso il c.t.u. e comunque la percentuale invalidante complessiva doveva ritenersi pari o superiore al 67%.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previo rinnovo della c.t.u., l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo CP_1 CP_1 appello incidentale avverso i capi della sentenza di primo grado con i quali erano state Cont rigettate le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva di essa e di improcedibilità del ricorso per omesso espletamento dell'a.t.p. obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., deducendo l'infondatezza dei motivi dell'appello principale e l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza, poiché: tutte le funzioni amministrative in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità sono state trasferite all' ex artt. 10 c. 1 d.l. n. 203/2005 e 20 d.l. n. 78/2009, sicché è l' l'unico soggetto CP_2 CP_2 legittimato passivo per tutti i procedimenti giurisdizionali in cui si controverta sull'accertamento dello stato di invalidità, indipendentemente dalla specifica prestazione richiesta;
la domanda di esenzione dalla spesa sanitaria attiene alla materia della disabilità ed
è perciò ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede, quale condizione di procedibilità nelle controversie in materia di invalidità civile, l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai fini della verifica delle condizioni sanitarie, sicché il ricorso di primo grado della introdotto nelle forme ordinarie ex Parte_1 artt. 442 segg. c.p.c., era improcedibile.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione Cont Non risultando che la appellata abbia tempestivamente notificato alla nei Parte_1 modi di cui all'art. 436 c.p.c., l'appello incidentale proposto, tale impugnazione è improcedibile, come pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. L. nn. 8595 del 03/04/2017 rv.
643895 – 01 e 24742 del 19/10/2017 rv. 646371 - 01; Cass. Sez. 3 n. 15726 del 17/05/2022 rv. 665100 - 01).
L'appello principale è inammissibile, per le seguenti considerazioni.
La presente controversia verte in materia di invalidità civile e disabilità, materia che, come ormai pacifico in giurisprudenza, comprende tutte le domande aventi ad oggetto il riconoscimento dello stato di invalidità psicofisica non riconosciuto in sede amministrativa, indipendentemente da quello che sia o possa essere il contenuto della prestazione in vista della quale tale accertamento è stato giudizialmente chiesto, e la relativa domanda va pertanto proposta nei modi di cui all'art. 445 bis c.p.c., essendo oggetto del relativo procedimento non il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma solo l'accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato (cfr. Cass. Sez. L. nn. 24953 del 15/09/2021 rv. 662268 – 01 e 31147 del 21/10/2022 rv. 666010 - 01).
La domanda proposta dall'odierna appellata in primo grado, erroneamente introdotta con ricorso ex art. 442 c.p.c., era pertanto improcedibile ex art. 445 bis c. 2 c.p.c.. Cont L'improcedibilità, come pacifico, pur tempestivamente eccepita dalla odierna appellata, non è stata rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado e non è più rilevabile, essendo pacifico che la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo espletamento di procedimento amministrativo o tentativo obbligatorio di conciliazione è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 c.p.c., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga (come nella fattispecie) rilevata dal giudice entro detto termine e non sia stato fissato il termine perentorio per la richiesta del tentativo o per la conclusione del procedimento amministrativo,
l'azione giudiziaria prosegue, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111 c.
2 Cost., e la questione stessa non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio (cfr. Cass. Sez. L. nn. 13394 del 19/07/2004 rv. 574687 – 01, 21012 del 28/10/2005 rv. 585018 –
01 e 15103 del 10/09/2012 rv. 624450 - 01).
Il differente precedente orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cass. Sez. L. n. 23899 del 03/09/2021 rv. 662121 - 01) deve ritenersi superato essendo le relative pronunce state rese in fattispecie in cui il giudizio di merito non era soggetto, ratione temporis, all'art. 445 bis c.p.c. (cfr. Cass. n. 31147/2022 cit., pag. 10 della motivazione).
L'impugnata sentenza è però inappellabile, ex art. 445 bis u.c. c.p.c..
Pertanto, l'appello principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale va dichiarato improcedibile.
Le spese di lite del grado possono essere compensate stante la soccombenza reciproca, e comunque non sono ripetibili nei confronti dell'appellante, essendo egli titolare di redditi inferiori ai limiti di cui all'art. 152 d.a. c.p.c..
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 590/2024 in data 16/10/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: dichiara inammissibile l'appello principale;
dichiara improcedibile l'appello incidentale;
compensa tra le parti le spese di lite del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 09/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente
d.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. CANINO ALDO, elettivamente Parte_1 domiciliata come in atti;
-appellante-appellata in via incidentale-
e
, rappresentata e difesa da: avv. CALANDRA ANGELITA, Controparte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-appellante incidentale-
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria. Appello avverso la sentenza n. 590/2024 del 16/10/2024, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 09/10/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17/01/2025 ha impugnato la sentenza indicata Parte_1 in oggetto, pronunciata il 16/10/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata respinta la domanda, proposta con ricorso del 28/09/2023, di accertamento della propria condizione di invalidità civile in misura pari o superiore al 67% ai fini del conseguimento del beneficio dell'esenzione dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: l'infondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione Cont passiva della convenuta e di improcedibilità della domanda per omessa proposizione di a.t.p., trattandosi di materia non ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 445 bis c.p.c.; l'infondatezza nel merito della domanda, essendo la ricorrente affetta, come concluso dal c.t.u. nominato, da quadro patologico determinante invalidità in misura del 55%.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione, essendosi il giudice di primo grado uniformato acriticamente alle conclusioni del c.t.u. nominato, senza indicare le ragioni per le quali aveva disatteso le osservazioni alla c.t.u. formulate dal c.t.p. di essa appellante, ed in particolare senza considerare che la patologia endoreattiva, da cui era affetta, andava valutata nel valore massimo tabellare, trattandosi di patologia grave e non potendosi prevedere a priori, come invece fatto dal c.t.u., l'efficacia di eventuali terapie farmacologiche,
e la fibromatosi uterina, da cui era affetta, non era stata valutata dal c.t.u., nonostante si trattasse di patologia invalidante con valutazione tabellare fino al 35%, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, le operazioni peritali andavano rinnovate in considerazione delle gravi omissioni in cui era incorso il c.t.u. e comunque la percentuale invalidante complessiva doveva ritenersi pari o superiore al 67%.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata e previo rinnovo della c.t.u., l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo CP_1 CP_1 appello incidentale avverso i capi della sentenza di primo grado con i quali erano state Cont rigettate le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva di essa e di improcedibilità del ricorso per omesso espletamento dell'a.t.p. obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., deducendo l'infondatezza dei motivi dell'appello principale e l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza, poiché: tutte le funzioni amministrative in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità sono state trasferite all' ex artt. 10 c. 1 d.l. n. 203/2005 e 20 d.l. n. 78/2009, sicché è l' l'unico soggetto CP_2 CP_2 legittimato passivo per tutti i procedimenti giurisdizionali in cui si controverta sull'accertamento dello stato di invalidità, indipendentemente dalla specifica prestazione richiesta;
la domanda di esenzione dalla spesa sanitaria attiene alla materia della disabilità ed
è perciò ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede, quale condizione di procedibilità nelle controversie in materia di invalidità civile, l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai fini della verifica delle condizioni sanitarie, sicché il ricorso di primo grado della introdotto nelle forme ordinarie ex Parte_1 artt. 442 segg. c.p.c., era improcedibile.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione Cont Non risultando che la appellata abbia tempestivamente notificato alla nei Parte_1 modi di cui all'art. 436 c.p.c., l'appello incidentale proposto, tale impugnazione è improcedibile, come pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. L. nn. 8595 del 03/04/2017 rv.
643895 – 01 e 24742 del 19/10/2017 rv. 646371 - 01; Cass. Sez. 3 n. 15726 del 17/05/2022 rv. 665100 - 01).
L'appello principale è inammissibile, per le seguenti considerazioni.
La presente controversia verte in materia di invalidità civile e disabilità, materia che, come ormai pacifico in giurisprudenza, comprende tutte le domande aventi ad oggetto il riconoscimento dello stato di invalidità psicofisica non riconosciuto in sede amministrativa, indipendentemente da quello che sia o possa essere il contenuto della prestazione in vista della quale tale accertamento è stato giudizialmente chiesto, e la relativa domanda va pertanto proposta nei modi di cui all'art. 445 bis c.p.c., essendo oggetto del relativo procedimento non il riconoscimento del diritto al singolo beneficio o alla specifica prestazione, ma solo l'accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato (cfr. Cass. Sez. L. nn. 24953 del 15/09/2021 rv. 662268 – 01 e 31147 del 21/10/2022 rv. 666010 - 01).
La domanda proposta dall'odierna appellata in primo grado, erroneamente introdotta con ricorso ex art. 442 c.p.c., era pertanto improcedibile ex art. 445 bis c. 2 c.p.c.. Cont L'improcedibilità, come pacifico, pur tempestivamente eccepita dalla odierna appellata, non è stata rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado e non è più rilevabile, essendo pacifico che la questione della procedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo espletamento di procedimento amministrativo o tentativo obbligatorio di conciliazione è sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice del merito, da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 c.p.c., solo nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità, ancorché segnalata, non venga (come nella fattispecie) rilevata dal giudice entro detto termine e non sia stato fissato il termine perentorio per la richiesta del tentativo o per la conclusione del procedimento amministrativo,
l'azione giudiziaria prosegue, in ossequio al principio di speditezza di cui agli artt. 24 e 111 c.
2 Cost., e la questione stessa non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio (cfr. Cass. Sez. L. nn. 13394 del 19/07/2004 rv. 574687 – 01, 21012 del 28/10/2005 rv. 585018 –
01 e 15103 del 10/09/2012 rv. 624450 - 01).
Il differente precedente orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cass. Sez. L. n. 23899 del 03/09/2021 rv. 662121 - 01) deve ritenersi superato essendo le relative pronunce state rese in fattispecie in cui il giudizio di merito non era soggetto, ratione temporis, all'art. 445 bis c.p.c. (cfr. Cass. n. 31147/2022 cit., pag. 10 della motivazione).
L'impugnata sentenza è però inappellabile, ex art. 445 bis u.c. c.p.c..
Pertanto, l'appello principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale va dichiarato improcedibile.
Le spese di lite del grado possono essere compensate stante la soccombenza reciproca, e comunque non sono ripetibili nei confronti dell'appellante, essendo egli titolare di redditi inferiori ai limiti di cui all'art. 152 d.a. c.p.c..
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 590/2024 in data 16/10/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: dichiara inammissibile l'appello principale;
dichiara improcedibile l'appello incidentale;
compensa tra le parti le spese di lite del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 09/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -