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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/05/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Luisa INTINI ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12896/ 2020 R.G. ; promossa da:
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Carmelo Asero , in forza di procura speciale in atti;
-PARTE ATTRICE-
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Santo P.IVA_1
Spagnolo, in forza di procura speciale in atti;
contro
:
UI IA S.P.A (C.F. ) rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'Avv. Luca Raffaello Perfetti, in forza di procura speciale in atti;
-PARTE CONVENUTA-
1 e nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore (P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto P.IVA_3
Giannitto
-PARTE TERZA CHIAMATA-
avente per oggetto: merito possessorio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per Parte Attrice : come da note di udienza del 20.12.24
Per : come da comparsa di costituzione e risposta;
Controparte_1
Per come da note di udienza del 20.12.24; Controparte_3
Per come da note di udienza del 18.12.24 Controparte_2
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 703, comma 4, c.p.c. ritualmente notificato ha instaurato il giudizio di merito conseguente alla Parte_2
fase sommaria del giudizio promosso nei confronti di e Controparte_1
(già ai sensi degli artt. 703 c.p.c. e Controparte_3 CP_3
1168 c.c., conclusosi con ordinanza del 20.1.22 confermata in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 21.6.22.
La predetta fase sommaria traeva origine dal ricorso col quale il Pt_2
aveva rappresentato di essere imprenditore agricolo, proprietario e possessore degli agrumeti siti in Paternò, c.da Poggio Russello o
2 Capraia, censiti in catasto al fg. 97, p.lle 137, 136, 168, 180, 407,
409, 410, 48, 7, 85, 167, 168, 169, 15, 78, 163, 164, 165, 166, 173,
174, 171, 172, 38, 39, 16, 17, 74, 75, 88, 89, 176, come emerge dagli atti di acquisto allegati al ricorso sub docc. 2 e 3, e che una porzione di detti fondi – e segnatamente le p.lle 163, 165, 168, 170,
171, 75, 16, 17, 177, 74, 7, 89, 78 e 77 – erano state oggetto di espropriazione da parte di al fine di realizzare il Controparte_1
raddoppio dell'asse ferroviario Palermo-Catania-Messina.
Nel dare corso alla delimitazione del cantiere, tuttavia, da maggio
2020, la resistente aveva acquisito una porzione di fondo superiore a quella oggetto di espropriazione, così rendendo interclusa la porzione di fondo rimasta di proprietà del Pt_2
Per le ragioni sopra esposte quest'ultimo aveva, quindi, chiesto di essere reintegrato nel possesso del proprio fondo.
All'esito della fase sommaria predetta il Tribunale – previa riqualificazione dell'azione ex art. 1168 c.c. in azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. – aveva ordinato solidalmente a e a “di mantenere nel pieno Controparte_1 CP_3 Parte_2
e pacifico possesso del fondo agricolo ubicato in Paternò, contrada
Poggio Russello o Capraia, in catasto terreni al foglio 97, particelle
182, 15, 77, 7 e 169 e per l'effetto di eseguire a loro cura e spese, le opere indicate alle pagine da 25 a 27 della relazione principale di CTU,
datata 24.5.2021, e ciò entro il termine di giorni trenta dalla notifica della presente ordinanza” disponendo “che, nel caso di mancato e
3 spontaneo adempimento, all'esecuzione della presente ordinanza provveda il competente Ufficiale Giudiziario, su istanza dell'avente
diritto e con l'ausilio del C.T.U., ing. ”. Persona_1
A causa del mancato spontaneo adempimento dell'ordinanza predetta, si è dato corso all'esecuzione coattiva della stessa,
terminata a marzo 2024.
Tanto premesso, il ricorrente ha introdotto la presente fase di merito del giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno provocato al proprio agrumeto dalla lesione del possesso sopra rappresentata nelle more dell'esecuzione del provvedimento succitato;
la condotta illecita dei ricorrenti, infatti, aveva determinato l'interclusione del fondo, cui era conseguita l'impossibilità di dare corso alle attività di potatura, concimazione e raccolta dei frutti dell'agrumeto, sul quale erano impiantati (per come emerge dai capitoli di prova orale articolati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) 1.000 alberi di arance e 250 di limoni.
Un incendio verificatosi in data 8.5.21 aveva determinato, infine,
l'irreparabile perdita delle piante.
Tale danno è stato quantificato in € 448.740,00 complessivi, poi rideterminato in corso di causa in € 498.000,00.
e si sono costituite in giudizio eccependo Controparte_1 CP_3
entrambe, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva,
contestando la quantificazione dei danni subiti in quanto eccessiva e chiedendo, in caso di ritenuta responsabilità delle odierne resistenti,
4 la riduzione del risarcimento da corrispondere al ai sensi Pt_2
dell'art. 1227 c.c., atteso il ritenuto concorso di responsabilità dello stesso nella causazione dell'evento dannoso.
inoltre, ha contestato l'interclusione del fondo del Controparte_3
a seguito della condotta lesiva del possesso sopra meglio Pt_2
specificata e ha, in ogni caso, chiesto di chiamare in manleva
Controparte_4
Nessuna delle convenute, per contro, ha contestato che sul fondo oggetto di causa fossero impiantati 1000 alberi di arance e 250 alberi di limoni, né l'effettiva verificazione dell'incendio, cui è conseguita la perdita definitiva delle piante.
La terza chiamata costituitasi in Controparte_4
giudizio, ha innanzitutto dedotto che il danno oggetto della domanda non era coperto dalla polizza assicurativa e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda del Pt_2
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del
20.12.24 le parti hanno precisato le conclusioni.
Tanto premesso, in primo luogo, devono essere disattese le eccezioni di difetto di legittimazione passiva di e di Controparte_1 CP_3
in proposito si rileva che la legittimatio ad causam, in quanto
[...]
condizione dell'azione, consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge nella correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti tra cui può essere ammessa la statuizione
5 giudiziale;
essa sussiste, quindi, per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale dal lato attivo e dal lato passivo. Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire le questioni relative all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale, che attengono al merito.
In altri termini, la legittimazione attiva e passiva si determinano non in base all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è invocata la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del diritto che si assume violato.
Precipitato logico del suddetto principio è che le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle convenute e Controparte_1
devono essere ritenute attinenti al merito. Controparte_3
Esse, peraltro, si appalesano infondate a fronte del concorso di e nella lesione del possesso del Controparte_1 Controparte_3
fondo in capo al Pt_2
Con riguardo ad si evidenzia che committente Controparte_1 CP_5
dell'opera ferroviaria oggetto di causa, aveva conferito alla prima: a)
un mandato con rappresentanza (cfr. art. 29 della convenzione allegata sub doc. 3 alla costituzione di nella fase Controparte_1
sommaria) a svolgere tutte le attività propedeutiche “all'inizio dei
lavori ed utili alla esecuzione dei lavori stessi, come descritti nel progetto a base di gara tra i quali, a titolo esemplificativo gli atti
6 necessari all'ottenimento della disponibilità delle aree interessate dagli interventi ed individuate nei piani di esproprio, ivi compresa la intera
gestione delle procedure di 21 esproprio ovvero l'acquisizione "bonaria" delle stesse mediante contratti di diritto privato, che dovranno, comunque, essere stipulati nel rispetto delle procedure che saranno
Contr C Contr convenute tra ed . assisterà nella stipula delle CP_1
convenzioni con terzi enti pubblici o privati terzi in qualunque modo
interessati alla realizzazione dell'opera (ad esempio, i gestori di strade od autostrade, di elettrodotti, gasdotti o reti di altra natura destinate ad essere interessate dalla realizzazione della linea ferroviaria)”; b) la predisposizione del progetto definitivo di appalto;
c) la direzione dei lavori.
Le superiori considerazioni, e segnatamente il conferimento del mandato con rappresentanza alla gestione dell'appalto e dell'incarico di direzione dei lavori, dimostrano la responsabilità della mandataria-direttrice dei lavori per i danni conseguenti alla cattiva esecuzione delle opere;
infatti, non avrebbe dovuto Controparte_1
consentire la prosecuzione dell'attività oggetto dell'appalto in caso di accertata non conformità delle opere al progetto e ai limiti di cui agli atti di esproprio.
A conforto di tale conclusione depone anche il contenuto del contratto di appalto stipulato tra e ove è CP_5 Controparte_3
espressamente previsto, al punto 3.2. che “Con la dizione
“Committente”, riportata all'art. 30 delle Condizioni Generali di
7 Contratto (ed. 2012), si intende, oltre al soggetto per conto del quale
l'Opera viene realizzata, anche ” (cfr. doc. 4 allegato alla CP_1
costituzione di nella fase sommaria del giudizio). CP_3
Ebbene, a fronte, di una recinzione di una porzione di fondo del Pt_2
superiore a quella prevista dagli atti ablativi sopra citati operata da avrebbe comunque dovuto Controparte_3 Controparte_1
impedire la prosecuzione delle opere.
Evidentemente sussiste anche la responsabilità di CP_3
società cui è stato aggiudicato l'appalto per la progettazione
[...]
esecutiva e per la realizzazione delle opere di raddoppio della rete ferroviaria.
In quanto correttamente individuate all'esito della fase sommaria del giudizio possessorio responsabili del pregiudizio al diritto del Pt_2
quindi, entrambe le convenute sono da ritenersi responsabili anche del danno che dalla condotta illecita è derivato.
Non è, infatti, contestato tra le parti che il fondo rimasto di proprietà
del fosse coltivato fino al mese di giugno 2020 ad agrumeto e Pt_2
che, segnatamente, sullo stesso fossero impiantate 1.000 piante di arance e 250 di limoni, così come non è contestato che l'agrumeto fosse in buono stato vegetativo e produttivo, nonché adeguatamente curato.
Non è infine contestato neppure l'incendio del giorno 8.5.21, peraltro dimostrato anche dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti per
8 spegnere lo stesso (cfr. doc. 1 allegato all'atto introduttivo della fase di merito).
Ebbene tali elementi dimostrano inequivocabilmente la responsabilità di e di atteso che Controparte_1 Controparte_3
l'acquisizione di una porzione di fondo superiore rispetto a quella espropriata aveva reso intercluso l'agrumeto del Pt_2
Non si condivide, invero, la valutazione del giudice che ha emesso l'ordinanza del 15.1.22, sottesa alla riqualificazione dell'azione di spoglio in azione di manutenzione, laddove ha ritenuto che l'accesso al fondo non fosse precluso, ma semplicemente non ugualmente agevole rispetto a quanto lo era prima della predisposizione del cantiere.
Dalla CTU datata 24.5.21, le cui motivazioni logiche e coerenti si condividono, emerge, infatti, l'interclusione dell'agrumeto del Pt_2
intesa come limitazione e/o impossibilità di accedervi per un duplice ordine di cause.
Il primo era costituito dall'assetto geomorfologico dei luoghi, contraddistinto dalla presenza di un unico accesso carrabile in direzione del confine sud e ricadente sulla p.lla 175 sulla quale esisteva un cancello prospiciente la strada interpoderale, che serviva
“le particelle adiacenti proseguendo in aderenza al canale consortile identificato dalle part.lle 165 e 168, lungo i terreni identificati dalla
part.lle 166, 167 e 172 sino al congiungimento con il sovrappasso posto a superamento del canale, per poi proseguire lungo i terreni
9 identificati dalle part.lle 169, 7, 74 sino alla part.lla 15 che coincide con la stradella interna al terreno identificato dalla part.lla 182.
Nonostante l'articolata situazione rilevata dalle immagini (vedi Allegato
C pag. 17 e 18) negli anni precedenti tale viabilità minima ha reso possibile l'attività di produzione agricola”.
Il secondo era dato da limitazioni fisiche “imposte dalla presenza di una area destinata a cantiere su parti del fondo agricolo originario, che
rendono le particelle destinate alla attività agricola intercluse, rispetto al sopra indicato accesso originario e documentato dalle immagini satellitari (All. C pag. 17 e 18) in quanto le stesse non risultano dotate di altro accesso dalla pubblica via trovandosi escluso il collegamento
con la part.lla 175; in particolare si evidenzia quali limiti fisici, oltre alla perimetrazione ed alle attività di cantiere la pre esistente linea
ferroviaria lungo il confine nord che con la presenza dei canali consortili che attraversano i medesimi sia lungo il confine ovest della part.lla 182 (ex 164) che in zona baricentrica lungo il confine sud/est
delle part.lle 182, 169, rendono difficoltosa ed avvolte limitata
l'accessibilità in particolare all'agrumeto identificato dalla part.lla 182 ed in parte con le adiacenti 7, 77 e 169” (cfr. CTU del 24.5.21).
Sulla scorta delle superiori considerazioni il CTU aveva, quindi, individuato le opere necessarie per ripristinare l'accesso del con Pt_2
mezzi meccanici e agricoli agli agrumeti contraddistinti con la p.lla
182 e quelle adiacenti 7, 77 e 169 evidentemente precluso dalla condotta delle parti oggi convenute.
10 Orbene è evidente che la procurata impossibilità al ricorrente di accedere all'agrumeto con mezzi meccanici ordinari e agricoli ha reso impossibile la cura delle colture e le attività necessarie alla prevenzione dell'incendio di cui sopra.
e devono, quindi, essere ritenute Controparte_1 Controparte_3
responsabili del danno determinato dalle spese necessarie per il taglio, l'estirpazione e la distruzione delle piante rovinate, dai costi necessari al reimpianto e dagli esborsi occorrenti per le successive spese colturali, nonché per il ripristino dell'impianto di irrigazione.
Per quanto riguarda la quantificazione degli stessi, si ritiene plausibile la stima eseguita dal CTP del ricorrente pari a complessivi
€ 106.250,00, in quanto in linea coi costi medi rilevabili sul mercato.
Il costo necessario per il taglio, l'estirpazione e distruzione delle piante rovinate e per il ripristino dell'impianto irriguo, infatti, è stato correttamente stimato in € 35,00 per ciascuna pianta, mentre i maggiori costi per il reimpianto e le ulteriori spese colturali è stato stimato in € 50,00 per pianta. Le spese necessarie per il ripristino dell'agrumeto, quindi, sono pari ad € 85,00 per pianta, che moltiplicati per 1.250 piante determinano un esborso complessivo di
€ 106.250,00.
Non si ritiene, per contro che possano essere riconosciuti gli ulteriori danni da perdita della produttività del fondo e quelli da perdita dei frutti pendenti.
11 Con riguardo alla prima delle due voci di danno, infatti, si rileva che essa può essere riconosciuta limitatamente alla mancata percezione dell'utile e che, al fine di consentirne la determinazione, il Pt_2
avrebbe dovuto, innanzitutto, produrre la documentazione comprovante i costi strumentali alla produzione, affermati solo apoditticamente.
Si osserva, peraltro, che il ricorrente ha stimato una produttività a pieno regime delle piante pari a circa € 40.000,00 annui per gli alberi di arancio e a € 27.000,00 per gli alberi di limone. Tale stima non trova riscontro nella documentazione versata in atti e, segnatamente, nella fattura 2 del 2.4.20 allegata sub doc. 2 bis alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., dalla quale si evince che l'intero raccolto di arance era stato venduto per € 36.538,00; somma dalla quale,
evidentemente, - per determinare l'utile - devono essere detratte le spese da sostenere per la cura dell'agrumeto e per la produzione.
Allo stesso modo non si ritiene possa essere determinato il danno da perdita del frutto pendente, atteso che non è stata dimostrata la quantità di limoni ed arance ancora sugli alberi al momento dell'intervenuta interclusione del fondo.
In sintesi, quindi, al deve essere riconosciuto un risarcimento Pt_2
pari ad € 106.250,00.
Ora, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale e il debito che viene in considerazione è di valore, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle
12 voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema
Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre,
da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Si perviene così alla conclusione per cui il danno derivante dall'interclusione del fondo a fare data dal mese di maggio 2020
13 va quantificato in € 115.945,04, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Non si ritiene, infine, possa essere accolta la domanda di manleva spiegata da nei confronti di Controparte_3
Controparte_2
Il contratto versato in atti, infatti, ha ad oggetto l'assicurazione per “danni involontariamente cagionati a terzi” con esclusione dei “danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui” (cfr. artt. 9 e 12, lett. F) del contratto allegato alla comparsa della Compagnia di Assicurazioni). È evidente, infatti,
che, nel caso di specie, il danno subito dal è Pt_2
eziologicamente connesso alle condotte illecite perpetrate da e da Controparte_1 Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza;
e Controparte_1 CP_3
devono, quindi, essere condannate solidalmente al
[...]
pagamento in favore di delle spese di lite, come Parte_2
liquidate in dispositivo.
Ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c., inoltre, deve Controparte_3
essere condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore di come determinate nel dispositivo. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania,
definitivamente pronunciando,
14 - in parziale accoglimento della domanda attorea condanna in via solidale in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore e in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di € 115.945,04, Parte_2
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna in via solidale in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore e in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore di delle spese di lite, Parte_2
che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre rimborso delle spese al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- condanna in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in Controparte_2
complessivi € 14.103,00, oltre rimborso delle spese al
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Catania, 15.5.25 il giudice
Dott.ssa Luisa Intini
15
IN NOME DEL POPOLO IANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Luisa INTINI ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12896/ 2020 R.G. ; promossa da:
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Carmelo Asero , in forza di procura speciale in atti;
-PARTE ATTRICE-
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Santo P.IVA_1
Spagnolo, in forza di procura speciale in atti;
contro
:
UI IA S.P.A (C.F. ) rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'Avv. Luca Raffaello Perfetti, in forza di procura speciale in atti;
-PARTE CONVENUTA-
1 e nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore (P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto P.IVA_3
Giannitto
-PARTE TERZA CHIAMATA-
avente per oggetto: merito possessorio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per Parte Attrice : come da note di udienza del 20.12.24
Per : come da comparsa di costituzione e risposta;
Controparte_1
Per come da note di udienza del 20.12.24; Controparte_3
Per come da note di udienza del 18.12.24 Controparte_2
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 703, comma 4, c.p.c. ritualmente notificato ha instaurato il giudizio di merito conseguente alla Parte_2
fase sommaria del giudizio promosso nei confronti di e Controparte_1
(già ai sensi degli artt. 703 c.p.c. e Controparte_3 CP_3
1168 c.c., conclusosi con ordinanza del 20.1.22 confermata in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 21.6.22.
La predetta fase sommaria traeva origine dal ricorso col quale il Pt_2
aveva rappresentato di essere imprenditore agricolo, proprietario e possessore degli agrumeti siti in Paternò, c.da Poggio Russello o
2 Capraia, censiti in catasto al fg. 97, p.lle 137, 136, 168, 180, 407,
409, 410, 48, 7, 85, 167, 168, 169, 15, 78, 163, 164, 165, 166, 173,
174, 171, 172, 38, 39, 16, 17, 74, 75, 88, 89, 176, come emerge dagli atti di acquisto allegati al ricorso sub docc. 2 e 3, e che una porzione di detti fondi – e segnatamente le p.lle 163, 165, 168, 170,
171, 75, 16, 17, 177, 74, 7, 89, 78 e 77 – erano state oggetto di espropriazione da parte di al fine di realizzare il Controparte_1
raddoppio dell'asse ferroviario Palermo-Catania-Messina.
Nel dare corso alla delimitazione del cantiere, tuttavia, da maggio
2020, la resistente aveva acquisito una porzione di fondo superiore a quella oggetto di espropriazione, così rendendo interclusa la porzione di fondo rimasta di proprietà del Pt_2
Per le ragioni sopra esposte quest'ultimo aveva, quindi, chiesto di essere reintegrato nel possesso del proprio fondo.
All'esito della fase sommaria predetta il Tribunale – previa riqualificazione dell'azione ex art. 1168 c.c. in azione di manutenzione ex art. 1170 c.c. – aveva ordinato solidalmente a e a “di mantenere nel pieno Controparte_1 CP_3 Parte_2
e pacifico possesso del fondo agricolo ubicato in Paternò, contrada
Poggio Russello o Capraia, in catasto terreni al foglio 97, particelle
182, 15, 77, 7 e 169 e per l'effetto di eseguire a loro cura e spese, le opere indicate alle pagine da 25 a 27 della relazione principale di CTU,
datata 24.5.2021, e ciò entro il termine di giorni trenta dalla notifica della presente ordinanza” disponendo “che, nel caso di mancato e
3 spontaneo adempimento, all'esecuzione della presente ordinanza provveda il competente Ufficiale Giudiziario, su istanza dell'avente
diritto e con l'ausilio del C.T.U., ing. ”. Persona_1
A causa del mancato spontaneo adempimento dell'ordinanza predetta, si è dato corso all'esecuzione coattiva della stessa,
terminata a marzo 2024.
Tanto premesso, il ricorrente ha introdotto la presente fase di merito del giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno provocato al proprio agrumeto dalla lesione del possesso sopra rappresentata nelle more dell'esecuzione del provvedimento succitato;
la condotta illecita dei ricorrenti, infatti, aveva determinato l'interclusione del fondo, cui era conseguita l'impossibilità di dare corso alle attività di potatura, concimazione e raccolta dei frutti dell'agrumeto, sul quale erano impiantati (per come emerge dai capitoli di prova orale articolati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) 1.000 alberi di arance e 250 di limoni.
Un incendio verificatosi in data 8.5.21 aveva determinato, infine,
l'irreparabile perdita delle piante.
Tale danno è stato quantificato in € 448.740,00 complessivi, poi rideterminato in corso di causa in € 498.000,00.
e si sono costituite in giudizio eccependo Controparte_1 CP_3
entrambe, in primo luogo, il difetto di legittimazione passiva,
contestando la quantificazione dei danni subiti in quanto eccessiva e chiedendo, in caso di ritenuta responsabilità delle odierne resistenti,
4 la riduzione del risarcimento da corrispondere al ai sensi Pt_2
dell'art. 1227 c.c., atteso il ritenuto concorso di responsabilità dello stesso nella causazione dell'evento dannoso.
inoltre, ha contestato l'interclusione del fondo del Controparte_3
a seguito della condotta lesiva del possesso sopra meglio Pt_2
specificata e ha, in ogni caso, chiesto di chiamare in manleva
Controparte_4
Nessuna delle convenute, per contro, ha contestato che sul fondo oggetto di causa fossero impiantati 1000 alberi di arance e 250 alberi di limoni, né l'effettiva verificazione dell'incendio, cui è conseguita la perdita definitiva delle piante.
La terza chiamata costituitasi in Controparte_4
giudizio, ha innanzitutto dedotto che il danno oggetto della domanda non era coperto dalla polizza assicurativa e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda del Pt_2
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del
20.12.24 le parti hanno precisato le conclusioni.
Tanto premesso, in primo luogo, devono essere disattese le eccezioni di difetto di legittimazione passiva di e di Controparte_1 CP_3
in proposito si rileva che la legittimatio ad causam, in quanto
[...]
condizione dell'azione, consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge nella correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti tra cui può essere ammessa la statuizione
5 giudiziale;
essa sussiste, quindi, per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale dal lato attivo e dal lato passivo. Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire le questioni relative all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale, che attengono al merito.
In altri termini, la legittimazione attiva e passiva si determinano non in base all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è invocata la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del diritto che si assume violato.
Precipitato logico del suddetto principio è che le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle convenute e Controparte_1
devono essere ritenute attinenti al merito. Controparte_3
Esse, peraltro, si appalesano infondate a fronte del concorso di e nella lesione del possesso del Controparte_1 Controparte_3
fondo in capo al Pt_2
Con riguardo ad si evidenzia che committente Controparte_1 CP_5
dell'opera ferroviaria oggetto di causa, aveva conferito alla prima: a)
un mandato con rappresentanza (cfr. art. 29 della convenzione allegata sub doc. 3 alla costituzione di nella fase Controparte_1
sommaria) a svolgere tutte le attività propedeutiche “all'inizio dei
lavori ed utili alla esecuzione dei lavori stessi, come descritti nel progetto a base di gara tra i quali, a titolo esemplificativo gli atti
6 necessari all'ottenimento della disponibilità delle aree interessate dagli interventi ed individuate nei piani di esproprio, ivi compresa la intera
gestione delle procedure di 21 esproprio ovvero l'acquisizione "bonaria" delle stesse mediante contratti di diritto privato, che dovranno, comunque, essere stipulati nel rispetto delle procedure che saranno
Contr C Contr convenute tra ed . assisterà nella stipula delle CP_1
convenzioni con terzi enti pubblici o privati terzi in qualunque modo
interessati alla realizzazione dell'opera (ad esempio, i gestori di strade od autostrade, di elettrodotti, gasdotti o reti di altra natura destinate ad essere interessate dalla realizzazione della linea ferroviaria)”; b) la predisposizione del progetto definitivo di appalto;
c) la direzione dei lavori.
Le superiori considerazioni, e segnatamente il conferimento del mandato con rappresentanza alla gestione dell'appalto e dell'incarico di direzione dei lavori, dimostrano la responsabilità della mandataria-direttrice dei lavori per i danni conseguenti alla cattiva esecuzione delle opere;
infatti, non avrebbe dovuto Controparte_1
consentire la prosecuzione dell'attività oggetto dell'appalto in caso di accertata non conformità delle opere al progetto e ai limiti di cui agli atti di esproprio.
A conforto di tale conclusione depone anche il contenuto del contratto di appalto stipulato tra e ove è CP_5 Controparte_3
espressamente previsto, al punto 3.2. che “Con la dizione
“Committente”, riportata all'art. 30 delle Condizioni Generali di
7 Contratto (ed. 2012), si intende, oltre al soggetto per conto del quale
l'Opera viene realizzata, anche ” (cfr. doc. 4 allegato alla CP_1
costituzione di nella fase sommaria del giudizio). CP_3
Ebbene, a fronte, di una recinzione di una porzione di fondo del Pt_2
superiore a quella prevista dagli atti ablativi sopra citati operata da avrebbe comunque dovuto Controparte_3 Controparte_1
impedire la prosecuzione delle opere.
Evidentemente sussiste anche la responsabilità di CP_3
società cui è stato aggiudicato l'appalto per la progettazione
[...]
esecutiva e per la realizzazione delle opere di raddoppio della rete ferroviaria.
In quanto correttamente individuate all'esito della fase sommaria del giudizio possessorio responsabili del pregiudizio al diritto del Pt_2
quindi, entrambe le convenute sono da ritenersi responsabili anche del danno che dalla condotta illecita è derivato.
Non è, infatti, contestato tra le parti che il fondo rimasto di proprietà
del fosse coltivato fino al mese di giugno 2020 ad agrumeto e Pt_2
che, segnatamente, sullo stesso fossero impiantate 1.000 piante di arance e 250 di limoni, così come non è contestato che l'agrumeto fosse in buono stato vegetativo e produttivo, nonché adeguatamente curato.
Non è infine contestato neppure l'incendio del giorno 8.5.21, peraltro dimostrato anche dal verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti per
8 spegnere lo stesso (cfr. doc. 1 allegato all'atto introduttivo della fase di merito).
Ebbene tali elementi dimostrano inequivocabilmente la responsabilità di e di atteso che Controparte_1 Controparte_3
l'acquisizione di una porzione di fondo superiore rispetto a quella espropriata aveva reso intercluso l'agrumeto del Pt_2
Non si condivide, invero, la valutazione del giudice che ha emesso l'ordinanza del 15.1.22, sottesa alla riqualificazione dell'azione di spoglio in azione di manutenzione, laddove ha ritenuto che l'accesso al fondo non fosse precluso, ma semplicemente non ugualmente agevole rispetto a quanto lo era prima della predisposizione del cantiere.
Dalla CTU datata 24.5.21, le cui motivazioni logiche e coerenti si condividono, emerge, infatti, l'interclusione dell'agrumeto del Pt_2
intesa come limitazione e/o impossibilità di accedervi per un duplice ordine di cause.
Il primo era costituito dall'assetto geomorfologico dei luoghi, contraddistinto dalla presenza di un unico accesso carrabile in direzione del confine sud e ricadente sulla p.lla 175 sulla quale esisteva un cancello prospiciente la strada interpoderale, che serviva
“le particelle adiacenti proseguendo in aderenza al canale consortile identificato dalle part.lle 165 e 168, lungo i terreni identificati dalla
part.lle 166, 167 e 172 sino al congiungimento con il sovrappasso posto a superamento del canale, per poi proseguire lungo i terreni
9 identificati dalle part.lle 169, 7, 74 sino alla part.lla 15 che coincide con la stradella interna al terreno identificato dalla part.lla 182.
Nonostante l'articolata situazione rilevata dalle immagini (vedi Allegato
C pag. 17 e 18) negli anni precedenti tale viabilità minima ha reso possibile l'attività di produzione agricola”.
Il secondo era dato da limitazioni fisiche “imposte dalla presenza di una area destinata a cantiere su parti del fondo agricolo originario, che
rendono le particelle destinate alla attività agricola intercluse, rispetto al sopra indicato accesso originario e documentato dalle immagini satellitari (All. C pag. 17 e 18) in quanto le stesse non risultano dotate di altro accesso dalla pubblica via trovandosi escluso il collegamento
con la part.lla 175; in particolare si evidenzia quali limiti fisici, oltre alla perimetrazione ed alle attività di cantiere la pre esistente linea
ferroviaria lungo il confine nord che con la presenza dei canali consortili che attraversano i medesimi sia lungo il confine ovest della part.lla 182 (ex 164) che in zona baricentrica lungo il confine sud/est
delle part.lle 182, 169, rendono difficoltosa ed avvolte limitata
l'accessibilità in particolare all'agrumeto identificato dalla part.lla 182 ed in parte con le adiacenti 7, 77 e 169” (cfr. CTU del 24.5.21).
Sulla scorta delle superiori considerazioni il CTU aveva, quindi, individuato le opere necessarie per ripristinare l'accesso del con Pt_2
mezzi meccanici e agricoli agli agrumeti contraddistinti con la p.lla
182 e quelle adiacenti 7, 77 e 169 evidentemente precluso dalla condotta delle parti oggi convenute.
10 Orbene è evidente che la procurata impossibilità al ricorrente di accedere all'agrumeto con mezzi meccanici ordinari e agricoli ha reso impossibile la cura delle colture e le attività necessarie alla prevenzione dell'incendio di cui sopra.
e devono, quindi, essere ritenute Controparte_1 Controparte_3
responsabili del danno determinato dalle spese necessarie per il taglio, l'estirpazione e la distruzione delle piante rovinate, dai costi necessari al reimpianto e dagli esborsi occorrenti per le successive spese colturali, nonché per il ripristino dell'impianto di irrigazione.
Per quanto riguarda la quantificazione degli stessi, si ritiene plausibile la stima eseguita dal CTP del ricorrente pari a complessivi
€ 106.250,00, in quanto in linea coi costi medi rilevabili sul mercato.
Il costo necessario per il taglio, l'estirpazione e distruzione delle piante rovinate e per il ripristino dell'impianto irriguo, infatti, è stato correttamente stimato in € 35,00 per ciascuna pianta, mentre i maggiori costi per il reimpianto e le ulteriori spese colturali è stato stimato in € 50,00 per pianta. Le spese necessarie per il ripristino dell'agrumeto, quindi, sono pari ad € 85,00 per pianta, che moltiplicati per 1.250 piante determinano un esborso complessivo di
€ 106.250,00.
Non si ritiene, per contro che possano essere riconosciuti gli ulteriori danni da perdita della produttività del fondo e quelli da perdita dei frutti pendenti.
11 Con riguardo alla prima delle due voci di danno, infatti, si rileva che essa può essere riconosciuta limitatamente alla mancata percezione dell'utile e che, al fine di consentirne la determinazione, il Pt_2
avrebbe dovuto, innanzitutto, produrre la documentazione comprovante i costi strumentali alla produzione, affermati solo apoditticamente.
Si osserva, peraltro, che il ricorrente ha stimato una produttività a pieno regime delle piante pari a circa € 40.000,00 annui per gli alberi di arancio e a € 27.000,00 per gli alberi di limone. Tale stima non trova riscontro nella documentazione versata in atti e, segnatamente, nella fattura 2 del 2.4.20 allegata sub doc. 2 bis alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., dalla quale si evince che l'intero raccolto di arance era stato venduto per € 36.538,00; somma dalla quale,
evidentemente, - per determinare l'utile - devono essere detratte le spese da sostenere per la cura dell'agrumeto e per la produzione.
Allo stesso modo non si ritiene possa essere determinato il danno da perdita del frutto pendente, atteso che non è stata dimostrata la quantità di limoni ed arance ancora sugli alberi al momento dell'intervenuta interclusione del fondo.
In sintesi, quindi, al deve essere riconosciuto un risarcimento Pt_2
pari ad € 106.250,00.
Ora, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale e il debito che viene in considerazione è di valore, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle
12 voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema
Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre,
da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Si perviene così alla conclusione per cui il danno derivante dall'interclusione del fondo a fare data dal mese di maggio 2020
13 va quantificato in € 115.945,04, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Non si ritiene, infine, possa essere accolta la domanda di manleva spiegata da nei confronti di Controparte_3
Controparte_2
Il contratto versato in atti, infatti, ha ad oggetto l'assicurazione per “danni involontariamente cagionati a terzi” con esclusione dei “danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui” (cfr. artt. 9 e 12, lett. F) del contratto allegato alla comparsa della Compagnia di Assicurazioni). È evidente, infatti,
che, nel caso di specie, il danno subito dal è Pt_2
eziologicamente connesso alle condotte illecite perpetrate da e da Controparte_1 Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza;
e Controparte_1 CP_3
devono, quindi, essere condannate solidalmente al
[...]
pagamento in favore di delle spese di lite, come Parte_2
liquidate in dispositivo.
Ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.c., inoltre, deve Controparte_3
essere condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore di come determinate nel dispositivo. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania,
definitivamente pronunciando,
14 - in parziale accoglimento della domanda attorea condanna in via solidale in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore e in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di di € 115.945,04, Parte_2
oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- condanna in via solidale in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore e in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione in favore di delle spese di lite, Parte_2
che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre rimborso delle spese al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- condanna in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore alla rifusione in favore di delle spese di lite, che liquida in Controparte_2
complessivi € 14.103,00, oltre rimborso delle spese al
15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Catania, 15.5.25 il giudice
Dott.ssa Luisa Intini
15