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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL 7734/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7734/24 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Boldrini e dall'avv. Parte_1
IA CA parte ricorrente C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Salvatore Dimartino parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
dichiarare che parte ricorrente è stata esposta nel periodo dedotto in lite al rischio di CP_ malattia professionale con il connesso rapporto di assicurazione obbligatorio con l' dichiarare tenuto e condannare l' in persona del suo Direttore pro tempore a CP_1 corrispondere a favore di parte ricorrente la rendita per inabilità permanente ovvero la somma a titolo di danno biologico che risulterà spettante in base alla retribuzione annua, all'età e al grado percentuale di inabilità. Con gli accessori di legge e con vittoria di spese da distrarsi a favore dell'avv. Silvia Boldrini.
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
nel merito rigettare il ricorso sicccome infondato in fatto e in diritto …
1 RGL 7734/24
Con vittoria di spese
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I
Con ricorso depositato in data 19 settembre 2024 ha Parte_1 chiesto l'accertamento della natura professionale della malattia da cui è affetto e la conseguente condanna dell' al pagamento dell'indennizzo nella CP_1 misura spettante;
a fondamento della propria domanda il ricorrente espone che:
- ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta Lattes sps dal marzo 1995;
- nei primi quindici anni di attività, in qualità di operario, è stato addetto al carico e scarico di telai in alluminio e pistoni;
- in particolare si occupava di prelevare i componenti da appositi cassoni e di riempire le cd “macchinette” utilizzate per il procedimento di ossidazione;
- inoltre era addetto ai telai del peso di circa 15 kg che erano traportati a mano per una ventina di metri e collocati su apposite sbarre collocate a circa 2 mt di altezza.
- gli è stata diagnosticata una la rottura atraumatica completa della cuffia dei rotatori della spalla destra;
- l' ha respinto la domanda volta al riconoscimento della CP_1 malattia professionale;
- anche il ricorso in opposizione è stato rigettato.
Costituendosi in giudizio parte convenuta chiede il rigetto della domanda. II
E' stata esperita l'istruttoria testimoniale all'esito della quale è risultato che:
- … Poi dal 1995 sono entrato in Lattes dove lavoro tuttora. In Lattes lavoriamo corpi metallici per fare automobili, ma anche per fare case. Io ero un montatore, nei primi anni, mi occupavo dell'ossidazione dei pistoni per camion, dovevo mettere i pistoni nelle macchine che facevano l'ossidazione. Io prendevo i pistoni da cassoni e li mettevo nella macchina, li prendevo a mano, i pistoni pesavano circa 3 kg;
questa mansione l'ho fatta per 15 anni. Oltre ad occuparmi dei pistoni montavo telai, che erano strutture rettangolari lunghe un metro per 40 cm. Erano in alluminio. Noi con del filo metallico fissavamo a questi telai dei cilindri lunghi circa 30 cm per 15 cm. Poi mettevamo i telai su delle barre che trasportavamo all'ossidazione. Finito il ciclo li portavamo al collaudo a mano;
i telai finiti pesavano circa 15 kg. Questa è ancora la mia attuale mansione anche se io nel 2022 so o stato operato alla spalla destra e quindi ho delle limitazioni.… ADR conv: i telai erano movimentati da soli fino ai 12 kg se più pesanti con un collega. ADR ric.: le barre su cui appoggiavamo i telai erano la più alta a circa 2 mt e poi
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sotto c'erano altre 4 barre;
in tutto erano cinque piani di barre. Da circa 7 o 8 anni hanno introdotto dei carrelli per il trasporto dei telai, prima li spostavamo a mano per circa 20 metri (interrogatorio libero del ricorrente, ud 15 aprile 2025);
- Siamo stati colleghi di lavoro in Lattes dove io ho lavorato dal febbraio 2013 al novembre 2022; in quel periodo il ricorrente ha sempre lavorato in Lattes. Io sono entrato come operaio, poi sono diventato capo turno. Io lavoravo con il per un certo periodo avevamo il banco vicino. Il ricorrente si Pt_1 occupava della cd “ossidazione dura”, cioè dell'ossidazione di pezzi di alluminio, l'ossidazione è un processo chimico che asporta una parte dell'alluminio, mediante un bagno galvanico. Il prendeva dei pezzi di Pt_1 alluminio che potevano avere varia destinazione comunque di tipo meccanico;
i pezzi potevano essere di dimensione da pochi centimetri a piastre anche lunghe un metro e mezzo. I pezzi erano portati dal mulettista vicino al banco dove il li montava sul telaio per poi metterli su una Pt_1 barra trasportatrice per portarli nei bagni galvanici. Nella maggior parte dei casi i pezzi venivamo movimentati a mano. I pezzi più grandi tipo le piastre potevano pesare anche fino a 30 kg nel qual caso li si movimentava in due operai, ci sono anche state delle lavorazioni di componenti militari , siluri, che arrivavano a pesare anche 500/600 kg e in qual caso si usava il carro ponte. Negli anni in cui ho lavorato in Lattes il è sempre stato adibito Pt_1 a questa mansione. Noi facevamo i turni dalle 6 alle 14 o dalle 14 alle 22; oppure si faceva giornata che vuol dire dalle 8 alle 15. Nell'ambito degli orari c'erano le pause pranzo di mezz'ora per i turni e di un ora per la giornata, inoltre c'erano le cd pause caffè di dieci minuti, circa una ogni due ore. ADR ric.: le barre sui cui mettevamo i pezzi erano fino a due metri, sulle quali si agganciavano i telai che andavo fissati. Le barre erano a circa 20 metri di distanza dei tavoli. I telai erano fissati sulle barre con dei morsetti fissati con delle viti a mano;
il pezzo sul telaio era fissato con fili di alluminio, con delle pinze (teste , ud. 15 aprile 2025). Testimone_1 III
In seguito all'istruttoria testimoniale è stata disposta CTU per l'espletamento della quale è stata nominata la dott.ssa secondo la Persona_1 quale:
- Dalla disamina del caso emerge come il ricorrente sia affetto sostanzialmente da lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra sottoposta a febbraio 2023 a artroscopia con tenotomia del CLB, acromionplastica e sutura del tendine sovraspinato con un'ancora a doppio filo Y L'attività di lavoro svolta CP_2 dal ricorrente quantomeno dal 1995 a tutt'oggi prevede sovraccarico funzionale degli arti superiori ed anche le prove testimoniali emerse nell'istruttoria sono coerenti nel descrivere un'attività lavorativa pesante, svolta con ausili in casi particolari ma normalmente a mano, con ritmi prefissati e con movimenti ripetuti degli arti superiori. Posto che i fattori di rischio per lo sviluppo di malattie osteomuscolari degli arti superiori lavoro-correlate sono: frequenza dell'azione, ripetitività
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dell'azione, forza, assenza di congrui periodi di recupero e posture incongrue, nel caso in esame plurimi sono i fattori riconoscibili tra quelli elencati ed è indubbio che si tratti di una manualità pesante. Pertanto risulta sufficientemente comprovata, sia a livello istruttorio che anamnestico, l'allegata correlazione in termini quali-quantitativi tra l'attività lavorativa svolta e la patologia lamentata. Infatti, dalla descrizione delle mansioni svolte dal confermate dal teste , da Pt_1 Tes_1 ritenere rilevanti ris all'eventualità che es iano contribuito all'insorgenza della patologia in diagnosi, pur ammettendo come sostenuto dall' che “tale patologia è di CP_1 riscontro piuttosto comune in so di pari età anagrafica”, nel caso di specie emergono elementi che consentono di affermare con criterio di ragionevolezza che egli abbia svolto in modo continuativo e ripetitivo mansioni comportanti un rischio significativo di tecnopatia.
- … si può affermare che la patologia accertata trovi origine quantomeno concausale nell'attività lavorativa espletata dal ricorrente così come ricostruita anamnesticamente ed escussa dai testimoni e pertanto sia inquadrabile nella tecnopatia denunciata. Secondo i baremes correnti (Tabelle allegate al DM 38/2001), a stabilizzazione ormai definitivamente raggiunta, la minorazione a carattere permanente riconoscibile complessivamente in capo al ricorrente sig. è Parte_1 pari al 10% (dieci per cento), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e a tutt'oggi, senza soluzione di continuità.
A fronte delle osservazione del CTP di parte convenuta il CTU ha poi rilevato che:
- … il medico competente evidenziava delle prescrizioni proprio sull'arto superiore destro, che comprendevano il divieto di lavoro con arto superiore oltre il piano delle spalle e la movimentazione dei carichi inferiore a 8 kg. Proprio queste prescrizioni confermano la presenza del rischio di sovraccarico funzionale dell'arto superiore destro e che lo stesso, anche sulla base delle dichiarazioni dei testi, era assolutamente presente e reiterato durante l'attività lavorativa.
- Anche l'analisi delle schede mansione e il calcolo dell'indice OCRA evidenzia la presenza di lavorazioni con arti superiori oltre il piano delle spalle, quindi in posizioni estreme che, protratte come in effetti sembrerebbe essersi verificato nel caso di specie secondo quanto riferito dai testi escussi, possono portare allo sviluppo di patologie della cuffia dei rotatori, ed
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anche lavorazioni con sovraccarico funzionale degli arti. … si conferma che l'esposizione lavorativa, soddisfacendo il criterio medico legale cronologico e anatomico, possa essere stata sufficiente a provocare la patologia in questione, quantomeno concausalmente posto che è pur vero che tale patologia è di frequente riscontro in soggetti di pari età anagrafica.
Le ragioni svolte dalla dott. appaiono congrue, condivisibili e replicano Per_1 puntualmente ed in modo argomentato alle osservazioni del consulente di parte convenuta che sono quindi da ritenere superate.
IV All'esito del giudizio la domanda appare fondata poiché nel corso dell'istruttoria testimoniale è stata accertata l'esposizione professionale al rischio lavorativo del ricorrente e il consulente tecnico ha accertato la sussistenza della patologia ed ha quantificato il danno biologico con valutazioni che sono condivise dal giudice. V In conclusione deve essere accertata la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente, nella misura indicata all'esito delle operazioni peritali. Le spese del giudizio e quelle peritali sono poste a carico di parte convenuta, con distrazione a favore del procuratore legale anticipatario.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta che il ricorrente, a causa di malattia professionale, ha subito una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari al 10%; dichiara tenuto e condanna l' all'immediato pagamento CP_1 dell'indennizzo nella misura del 10%, oltre interessi e rivalutazione, con decorrenza di legge;
dichiara tenuta e condanna la parte convenuta CP_1 all'immediato pagamento a favore dell'avv. Silvia Boldrini, anticipataria, della somma di €. 5.391,00, a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese del giudizio, dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al CP_1 pagamento delle spese di CTU liquidate con separato
5 RGL 7734/24
decreto in data 23 ottobre 2025.
Torino, 28 ottobre 2025
Il giudice del lavoro Marco Nigra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 7734/24 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Boldrini e dall'avv. Parte_1
IA CA parte ricorrente C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Salvatore Dimartino parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
dichiarare che parte ricorrente è stata esposta nel periodo dedotto in lite al rischio di CP_ malattia professionale con il connesso rapporto di assicurazione obbligatorio con l' dichiarare tenuto e condannare l' in persona del suo Direttore pro tempore a CP_1 corrispondere a favore di parte ricorrente la rendita per inabilità permanente ovvero la somma a titolo di danno biologico che risulterà spettante in base alla retribuzione annua, all'età e al grado percentuale di inabilità. Con gli accessori di legge e con vittoria di spese da distrarsi a favore dell'avv. Silvia Boldrini.
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
nel merito rigettare il ricorso sicccome infondato in fatto e in diritto …
1 RGL 7734/24
Con vittoria di spese
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I
Con ricorso depositato in data 19 settembre 2024 ha Parte_1 chiesto l'accertamento della natura professionale della malattia da cui è affetto e la conseguente condanna dell' al pagamento dell'indennizzo nella CP_1 misura spettante;
a fondamento della propria domanda il ricorrente espone che:
- ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta Lattes sps dal marzo 1995;
- nei primi quindici anni di attività, in qualità di operario, è stato addetto al carico e scarico di telai in alluminio e pistoni;
- in particolare si occupava di prelevare i componenti da appositi cassoni e di riempire le cd “macchinette” utilizzate per il procedimento di ossidazione;
- inoltre era addetto ai telai del peso di circa 15 kg che erano traportati a mano per una ventina di metri e collocati su apposite sbarre collocate a circa 2 mt di altezza.
- gli è stata diagnosticata una la rottura atraumatica completa della cuffia dei rotatori della spalla destra;
- l' ha respinto la domanda volta al riconoscimento della CP_1 malattia professionale;
- anche il ricorso in opposizione è stato rigettato.
Costituendosi in giudizio parte convenuta chiede il rigetto della domanda. II
E' stata esperita l'istruttoria testimoniale all'esito della quale è risultato che:
- … Poi dal 1995 sono entrato in Lattes dove lavoro tuttora. In Lattes lavoriamo corpi metallici per fare automobili, ma anche per fare case. Io ero un montatore, nei primi anni, mi occupavo dell'ossidazione dei pistoni per camion, dovevo mettere i pistoni nelle macchine che facevano l'ossidazione. Io prendevo i pistoni da cassoni e li mettevo nella macchina, li prendevo a mano, i pistoni pesavano circa 3 kg;
questa mansione l'ho fatta per 15 anni. Oltre ad occuparmi dei pistoni montavo telai, che erano strutture rettangolari lunghe un metro per 40 cm. Erano in alluminio. Noi con del filo metallico fissavamo a questi telai dei cilindri lunghi circa 30 cm per 15 cm. Poi mettevamo i telai su delle barre che trasportavamo all'ossidazione. Finito il ciclo li portavamo al collaudo a mano;
i telai finiti pesavano circa 15 kg. Questa è ancora la mia attuale mansione anche se io nel 2022 so o stato operato alla spalla destra e quindi ho delle limitazioni.… ADR conv: i telai erano movimentati da soli fino ai 12 kg se più pesanti con un collega. ADR ric.: le barre su cui appoggiavamo i telai erano la più alta a circa 2 mt e poi
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sotto c'erano altre 4 barre;
in tutto erano cinque piani di barre. Da circa 7 o 8 anni hanno introdotto dei carrelli per il trasporto dei telai, prima li spostavamo a mano per circa 20 metri (interrogatorio libero del ricorrente, ud 15 aprile 2025);
- Siamo stati colleghi di lavoro in Lattes dove io ho lavorato dal febbraio 2013 al novembre 2022; in quel periodo il ricorrente ha sempre lavorato in Lattes. Io sono entrato come operaio, poi sono diventato capo turno. Io lavoravo con il per un certo periodo avevamo il banco vicino. Il ricorrente si Pt_1 occupava della cd “ossidazione dura”, cioè dell'ossidazione di pezzi di alluminio, l'ossidazione è un processo chimico che asporta una parte dell'alluminio, mediante un bagno galvanico. Il prendeva dei pezzi di Pt_1 alluminio che potevano avere varia destinazione comunque di tipo meccanico;
i pezzi potevano essere di dimensione da pochi centimetri a piastre anche lunghe un metro e mezzo. I pezzi erano portati dal mulettista vicino al banco dove il li montava sul telaio per poi metterli su una Pt_1 barra trasportatrice per portarli nei bagni galvanici. Nella maggior parte dei casi i pezzi venivamo movimentati a mano. I pezzi più grandi tipo le piastre potevano pesare anche fino a 30 kg nel qual caso li si movimentava in due operai, ci sono anche state delle lavorazioni di componenti militari , siluri, che arrivavano a pesare anche 500/600 kg e in qual caso si usava il carro ponte. Negli anni in cui ho lavorato in Lattes il è sempre stato adibito Pt_1 a questa mansione. Noi facevamo i turni dalle 6 alle 14 o dalle 14 alle 22; oppure si faceva giornata che vuol dire dalle 8 alle 15. Nell'ambito degli orari c'erano le pause pranzo di mezz'ora per i turni e di un ora per la giornata, inoltre c'erano le cd pause caffè di dieci minuti, circa una ogni due ore. ADR ric.: le barre sui cui mettevamo i pezzi erano fino a due metri, sulle quali si agganciavano i telai che andavo fissati. Le barre erano a circa 20 metri di distanza dei tavoli. I telai erano fissati sulle barre con dei morsetti fissati con delle viti a mano;
il pezzo sul telaio era fissato con fili di alluminio, con delle pinze (teste , ud. 15 aprile 2025). Testimone_1 III
In seguito all'istruttoria testimoniale è stata disposta CTU per l'espletamento della quale è stata nominata la dott.ssa secondo la Persona_1 quale:
- Dalla disamina del caso emerge come il ricorrente sia affetto sostanzialmente da lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra sottoposta a febbraio 2023 a artroscopia con tenotomia del CLB, acromionplastica e sutura del tendine sovraspinato con un'ancora a doppio filo Y L'attività di lavoro svolta CP_2 dal ricorrente quantomeno dal 1995 a tutt'oggi prevede sovraccarico funzionale degli arti superiori ed anche le prove testimoniali emerse nell'istruttoria sono coerenti nel descrivere un'attività lavorativa pesante, svolta con ausili in casi particolari ma normalmente a mano, con ritmi prefissati e con movimenti ripetuti degli arti superiori. Posto che i fattori di rischio per lo sviluppo di malattie osteomuscolari degli arti superiori lavoro-correlate sono: frequenza dell'azione, ripetitività
3 RGL 7734/24
dell'azione, forza, assenza di congrui periodi di recupero e posture incongrue, nel caso in esame plurimi sono i fattori riconoscibili tra quelli elencati ed è indubbio che si tratti di una manualità pesante. Pertanto risulta sufficientemente comprovata, sia a livello istruttorio che anamnestico, l'allegata correlazione in termini quali-quantitativi tra l'attività lavorativa svolta e la patologia lamentata. Infatti, dalla descrizione delle mansioni svolte dal confermate dal teste , da Pt_1 Tes_1 ritenere rilevanti ris all'eventualità che es iano contribuito all'insorgenza della patologia in diagnosi, pur ammettendo come sostenuto dall' che “tale patologia è di CP_1 riscontro piuttosto comune in so di pari età anagrafica”, nel caso di specie emergono elementi che consentono di affermare con criterio di ragionevolezza che egli abbia svolto in modo continuativo e ripetitivo mansioni comportanti un rischio significativo di tecnopatia.
- … si può affermare che la patologia accertata trovi origine quantomeno concausale nell'attività lavorativa espletata dal ricorrente così come ricostruita anamnesticamente ed escussa dai testimoni e pertanto sia inquadrabile nella tecnopatia denunciata. Secondo i baremes correnti (Tabelle allegate al DM 38/2001), a stabilizzazione ormai definitivamente raggiunta, la minorazione a carattere permanente riconoscibile complessivamente in capo al ricorrente sig. è Parte_1 pari al 10% (dieci per cento), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e a tutt'oggi, senza soluzione di continuità.
A fronte delle osservazione del CTP di parte convenuta il CTU ha poi rilevato che:
- … il medico competente evidenziava delle prescrizioni proprio sull'arto superiore destro, che comprendevano il divieto di lavoro con arto superiore oltre il piano delle spalle e la movimentazione dei carichi inferiore a 8 kg. Proprio queste prescrizioni confermano la presenza del rischio di sovraccarico funzionale dell'arto superiore destro e che lo stesso, anche sulla base delle dichiarazioni dei testi, era assolutamente presente e reiterato durante l'attività lavorativa.
- Anche l'analisi delle schede mansione e il calcolo dell'indice OCRA evidenzia la presenza di lavorazioni con arti superiori oltre il piano delle spalle, quindi in posizioni estreme che, protratte come in effetti sembrerebbe essersi verificato nel caso di specie secondo quanto riferito dai testi escussi, possono portare allo sviluppo di patologie della cuffia dei rotatori, ed
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anche lavorazioni con sovraccarico funzionale degli arti. … si conferma che l'esposizione lavorativa, soddisfacendo il criterio medico legale cronologico e anatomico, possa essere stata sufficiente a provocare la patologia in questione, quantomeno concausalmente posto che è pur vero che tale patologia è di frequente riscontro in soggetti di pari età anagrafica.
Le ragioni svolte dalla dott. appaiono congrue, condivisibili e replicano Per_1 puntualmente ed in modo argomentato alle osservazioni del consulente di parte convenuta che sono quindi da ritenere superate.
IV All'esito del giudizio la domanda appare fondata poiché nel corso dell'istruttoria testimoniale è stata accertata l'esposizione professionale al rischio lavorativo del ricorrente e il consulente tecnico ha accertato la sussistenza della patologia ed ha quantificato il danno biologico con valutazioni che sono condivise dal giudice. V In conclusione deve essere accertata la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente, nella misura indicata all'esito delle operazioni peritali. Le spese del giudizio e quelle peritali sono poste a carico di parte convenuta, con distrazione a favore del procuratore legale anticipatario.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta che il ricorrente, a causa di malattia professionale, ha subito una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari al 10%; dichiara tenuto e condanna l' all'immediato pagamento CP_1 dell'indennizzo nella misura del 10%, oltre interessi e rivalutazione, con decorrenza di legge;
dichiara tenuta e condanna la parte convenuta CP_1 all'immediato pagamento a favore dell'avv. Silvia Boldrini, anticipataria, della somma di €. 5.391,00, a titolo di compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA, se dovuta, e CPA, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese del giudizio, dichiara tenuta e condanna la parte convenuta al CP_1 pagamento delle spese di CTU liquidate con separato
5 RGL 7734/24
decreto in data 23 ottobre 2025.
Torino, 28 ottobre 2025
Il giudice del lavoro Marco Nigra
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