Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01987/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2025, proposto da
SV SA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di AT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Ravi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
AS di EN, non costituita in giudizio
per l'annullamento
1) della nota prot n. 0012967-2025 del 16/1/25, avente ad oggetto “notifica delibera n. 17 del 16 gennaio 2025” dell’Azienda Sanitaria Provinciale di AT – U.O.C. Provveditorato e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato1, ivi inclusa la delibera n. 17 del 16 gennaio 2025 della stessa Azienda Sanitaria Provinciale di AT, avente ad oggetto “rettifica delibera n. 1107 del 5/7/2024 presa d’atto deliberazione n. 809 del 13 giugno 2024 dell’AS EN avente ad oggetto <<autorizzazione alla stipula di un contratto ponte sino al 31/12/2024 per la fornitura di ausili per incontinenti con consegna diretta al domicilio degli utenti aventi diritto e successive assistenza post vendita, nelle more dell’espletamento della gara regionale>> per le Aziende insistenti nel bacino Sicilia Orientale e autorizzazione adeguamento prezzi ex art. 115 D.Lgs n. 163/2006”, solo nella parte in cui il richiamo alla revisione dei prezzi per il periodo da gennaio 2016 a gennaio 2024, nonché da febbraio ad aprile 2024, fosse inteso quale modificativo della precedente deliberazione n. 1107 del 5/7/2024 , in termini di non riconoscimento del diritto a tale revisione prezzi per il detto periodo;
2) di ogni altro atto e/o provvedimento, preordinato, connesso e/o conseguente, se e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusa la proposta di deliberazione n. 1/W pervenuta il 10/1/2025 (relativa alla delibera AS AT n. 17/2025), la nota prot n. 186664 del 28/8/2024, le note prot nn. 215584 e 215611 del 3/10/2024 indirizzate all’AS EN (di cui si ignora l’esatto contenuto), l’allegato 1 della detta delibera n. 17/2025 avente ad oggetto “comunicazione ex art. 6 Regolamento per la gestione dell’albo pretorio on line” e la richiamata proposta n. 1/W del 7/1/2025, nonché gli altresì richiamati “allegati parte integrante” (deliberazione n. 809 del 13 giugno 2024 – AS EN, deliberazione n. 1107 del 5 luglio 2024 – AS AT, nota prot n. 0072306 del 4 luglio 2024 - AS EN, nota prot n. 186664 del 28 agosto 2024 – AS AT, pec del 23 settembre 2024 – SV SA Spa, nota prot. 0109795 del 14 ottobre 2024 – AS EN), nonché ancora i richiamati “allegati non parte integrante” (pec del 25 giugno 2024 – SV SA Spa e ricorso al TAR AT di SV SA Spa, solo se e qualora ritenuti lesivi degli interessi della ricorrente), nonché poi le note dell’AS EN prot n. 0072306 del 4/7/2024 e prot n. 0109795 del 14/10/2024 e tutto quanto in esse rilevato e/o allegato, di cui si ignora l’esatto contenuto; l’attività istruttoria che ha condotto all’adozione dei provvedimenti gravati, di cui si ignorano estremi e contenuto, la delibera n. 1107 del 5/7/24, se e solo qualora intesa in termini pregiudizievoli per la ricorrente, la delibera n. 809 del 13/6/24 dell’AS EN, la nota [0026270-2025] Rettifica Delibera n. 1107 del 05.07.2024 "Presa atto deliberazione n. 809 del 13 giugno 2024 dell' AS EN avente ad oggetto <<Autorizzazione alla stipula di un contratto ponte sino al 31/12/2024 per la fornitura di ausili per incontinenti con consegna diretta al domicilio degli utenti aventi diritto e successiva assistenza post vendita, nelle more dell’espletamento della gara regionale>> per le Aziende insistenti nel Bacino Sicilia Orientale e autorizzazione adeguamento prezzi ex art. 115 D.Lgs n. 163/2006” del 31/1/25 dell’AS AT e tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la delibera n. 17 del 16/1/25, la “dichiarazione – flussi”, se e per quanto di interesse e nei termini in cui sia lesiva degli interessi della ricorrente, le deliberazioni nn. 140 del 31/1/2023, 670 del 26/4/23, 1615 del 16/10/2023, 484 del 29/3/24 dell’AS EN, solo se e qualora dovessero intendersi in termini lesivi alla ricorrente, le note dell’AS EN prot n. 0005694 del 16/10/2023, n. 0012069 del 1/2/23, n. 0030448 del 17/3/23, n. 34835 del 28/3/23, n. 0045327 del 26/4/23, solo se e qualora lesive;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In base ad una gara indetta nel 2011 (deliberazione n. 1322 del 23/6/2011), distinta in 5 lotti1, di cui 3 (AT, ME e IR) sono stati aggiudicati a SV, giusta deliberazione n. 640 del 12/4/12 dell’AS di EN (capofila), tra i quali il lotto n. 2 per l’AS di AT, con cui nel 2014 (29/10/14) è stato sottoscritto il relativo contratto (rep n. 1366), registrato in pari dati alla competente Agenzia delle Entrate. Negli anni la scadenza contrattuale è stata più volte differita e/o comunque la fornitura è proseguita in forza di “contratti ponte”, necessitati dalla mancata indizione della gara regionale, affidata alla CUC della Regione Siciliana.
A seguito dell’ennesima scadenza del termine contrattuale (fissato per il 30/4/24), in mancanza di un dato certo sui tempi per l’indizione della gara regionale affidata alla CUC siciliana, con nota pec prot n. 42055 del 16/4/24 l’AS di EN ha chiesto agli operatori economici già propria controparte negoziale (tra cui SV SA s.p.a.) di confermare la volontà di stipulare “contratti ponte”; richiesta riscontrata positivamente dalla ricorrente con nota prot n. 43145 del 18/4/24. Ne è seguita la deliberazione n. 719 del 28/5/2024, con cui l’AS di EN, capofila delle AS del Bacino Orientale della Sicilia, ha approvato gli atti della gara (ID n. 4396065), autorizzandone l’indizione da aggiudicarsi con procedura negoziata senza bando (art. 76, comma 2, lett c) del D.Lgs. n. 36/23), con decorrenza dal 1/5/2024 al 31/12/2024, utilizzando la piattaforma acquisti in rete di Consip, anche per il lotto n. 2 (CIG: B1E5141BB5), relativo a “fornitura di ausili per incontinenti con consegna diretta a domicilio degli utenti aventi diritto e successiva assistenza post vendita” per le AA.SS.PP. di IR, AT e ME.
Con nota prot n. 57995 del 28/5/2024 l’AS di EN ha trasmesso la lettera di invito per il lotto n. 2 con richiesta di migliore offerta, riscontrata da SV SA s.p.a., che (per affermazione della stessa nei successivi atti di gravame) avrebbe offerto per l’AS di AT un prezzo pro-capite di € 0,82566, con miglioria (riduzione) dello 0,5%. Con deliberazione n. 809 del 13/6/2024 l’AS di EN ha approvato gli atti della procedura, allegando però solo l’offerta sul prezzo complessivo e non anche il dettaglio dei singoli prezzi offerti dagli operatori economici per ciascuna delle AA.SS.PP. interessate. Con nota del 25/6/24 SV SA s.p.a. ha chiesto all’AS di AT di procedere alla stipula contrattuale, tenendo conto del prezzo offerto e approvato dalla capofila, all’uopo allegando la relativa offerta economica.
Posto il riconoscimento della rivalutazione prezzi, giusta deliberazione n. 1281/2020, n. 905/21, n. 1005/22, n. 1991/23, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2022 (importi pure corrisposti), l’AS AT ha istruito la pratica per il riconoscimento della rivalutazione prezzi anche per il “fatturato anno 2023”, stabilendo dunque, che il nuovo corrispettivo fosse di € 0,82566 pro capite/die a far data dal 1° gennaio 2016 e sino al 1° gennaio 2024, come da richiesta di SV. Con deliberazione n. 1107 del 3/7/24 l’AS AT ha preso atto della deliberazione n. 809/24 dell’AS EN di aggiudicazione del lotto n. 2 a SV, autorizzando la revisione prezzi per il periodo gennaio 2016 – gennaio 2024 per € 0,82566, su cui è poi stato calcolato lo sconto dello 0,50% stabilito in sede della nuova gara dell’AS EN a far data dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024; il tutto per un prezzo pro capite/die di € 0,82153.
Tuttavia in data 4/7/2024 è intervenuta la nota prot n. 0072306 dell’AS EN che ha comunicato che il prezzo aggiudicato nella gara ponte era quello originario di € 0,695 per l’AS AT; prezzo pro capite/die su cui andava calcolato lo sconto dello 0,50%. A questo punto, vista la diversa determinazione dell’AS ME (che ha riconosciuto alla ricorrente il prezzo oggetto di adeguamento di cui anche all’offerta nella citata gara ponte) ed il ricorso proposto da SV contro l’AS IR (che invece aveva proceduto senza alcun riconoscimento del prezzo offerto nella predetta gara ponte), l’AS AT ha chiesto alla capofila con nota del 28/8/24 (prot n. 186664) di chiarire i termini della questione. Vista la deliberazione n. 1107 del 3/7/24, con nota del 23/9/24 SV ha chiesto all’AS AT la sottoscrizione del nuovo contratto alle condizioni ed ai prezzi ivi indicati. Preso atto della richiesta di SV, delle contraddittorie determinazioni dell’AS ME e di IR, unitamente al ricorso pendente innanzi il TAR AT, con nota del 3/10/24 l’AS AT ha chiesto nuovamente all’AS capofila di riscontrare la propria richiesta di agosto 2024, al fine delle dovute determinazioni. Nelle more, con ulteriore nota del 4/10/24 SV ha altresì richiesto all’AS AT di corrispondere l’importo della revisione prezzi per il periodo dal 1/1/23 al 30/4/24.
Con nota del 14/10/24 – sconosciuta a SV SA s.p.a. (e soltanto riferita con la comunicazione della deliberazione del 16/1/25) - l’AS EN ha comunicato all’AS AT che il prezzo pro capite/die era di € 0,695, rilevando di non aver tenuto conto in sede di gara della dichiarazione dell’offerta economica prodotta da SV al diverso prezzo pro capite/die di € 0,82566. Sulla base di quanto riferito dall’AS EN, con la deliberazione n. 17 del 16/1/2025 l’AS AT ha rettificato la precedente deliberazione n. 1107/24, nella parte in cui veniva fissato il prezzo pro capite/die in € 0,82566, anzicchè nell’originario di € 0,695 su cui è stato poi applicato lo sconto dello 0,50%; il tutto per € 0,691 pro capite/die, per il solo periodo 1/5/24 – 31/12/24
La SVAS SA s.p.a., agendo a mezzo del proprio legale rappresentante, impugnava il provvedimento menzionato da ultimo - in uno con ulteriori atti ad esso prodromici; fra i quali, più in particolare, la delibera n. 1107 del 5/7/2024, se e solo qualora intesa in termini pregiudizievoli per la ricorrente, e la delibera n. 809 del 13/6/24 dell’AS EN - con un ricorso notificato il 12/02/2025, al cui interno deduceva vizi di:
violazione e falsa applicazione dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e del Capitolato speciale d’Appalto, nonché di eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, carenza d’istruttoria e dei presupposti, difetto di motivazione e travisamento in relazione al diritto alla revisione dei prezzi per il periodo dal 01/01/2023 al 30/04/2029;
1) violazione e falsa applicazione dei D.Lgs. n. 163/2006 e 36/2023 e della legge di gara, nonché di eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta, carenza d’istruttoria e dei presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione e travisamento, violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa di cui alla L. n. 241/1990 e all’art. 97 Cost. e di leale collaborazione in relazione alla (postulata) assenza e/o illegittimità di atti impeditivi alla revisione dei prezzi per il periodo dal 01/01/2023 al 30/04/2029.
Si Costituivano in giudizio tanto l’intimata AS di AT – subito eccependo, all’interno della propria memoria di costituzione, il difetto di giurisdizione del giudice adito, come già da precedente sentenza n. 829/2025 di questa stessa Sezione in un caso analogo -, quanto l’intimata Regione Siciliana – anche se soltanto per eccepire il proprio difetto di legittimazione processuale passiva in ordine alla presente controversia, stante il sussistere della stessa unicamente per le distinte branche Assessoriali della sua organizzazione amministrativa, ed in ogni caso la mancanza, in relazione alla presente controversia, di poteri amministrativi concretamente esercitati dall’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Non si costituiva invece in giudizio la parimenti intimata AS di EN.
In data 19 giugno 2025 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione dopo aver dato avviso ai difensori delle parti., a norma dell’art. 73 c.pa., di una possibile causa di inammissibilità del ricorso in epigrafe per carenza d’interesse a ricorrere.
I - In gravame la società ricorrente ha affermato che “ con la deliberazione gravata n. 17 del 16/1/2025 l’AS AT ha rettificato la precedente deliberazione n. 1107/24, nella parte in cui veniva fissato il prezzo pro capite/die in € 0,82566, anzicchè nell’originario di € 0,695 su cui è stato poi applicato lo sconto dello 0,50%; il tutto per € 0,691 pro capite/die, per il solo periodo 1/5/24 – 31/12/24. Di qui l’interesse di SV al presente ricorso, per ottenere il pieno riconoscimento del diritto alla revisione prezzi per il precedente periodo da gennaio 2023 ad aprile 2024 (incluso)”.
E ciò è della massima importanza ai fini della preliminare, indefettibile verifica circa il sussistere o meno della giurisdizione del giudice adito in ordine alla presente controversia.
Infatti, nella propria precedente sentenza n. 829/2025, la Sezione aveva ritenuto che “ malgrado sia stato richiesto al (giudice adito) (anche) l’annullamento di una nutrita serie di atti –taluni, peraltro, assolutamente privi di una propria immediata lesività, così come appare ictu oculi per tutti quelli impugnati con il ricorso per motivi aggiunti … -, ciò risulta meramente strumentale rispetto all’accertamento di un “diritto … alla stipula del contratto con l’AS di IR” “ avente ad oggetto la “fornitura di ausili per incontinenti con consegna diretta a domicilio degli utenti aventi diritto e successiva assistenza post vendita” per il periodo dal 01/05/2024 al 31/12/2024. Sicchè, in definitiva, la presente controversia concerne “l'interpretazione di diritti e di obblighi derivanti dal contratto”, con conseguente giurisdizione dell’organo dell’A.G.O. competente per materia, valore e territorio; mentre gli atti della cd. “serie pubblicistica” impugnati, ove condizionanti la esistenza stessa del contratto e/o il suo specifico contenuto e ritenuti illegittimi, potranno sempre esser fatti oggetto di disapplicazione da parte di tale organo a norma dell’art. 5 della l. n. 2248/1865, Allegato E ”. Ma nel caso di specie la società ricorrente non ha chiesto “l’accertamento di un “ diritto … alla stipula del contratto con l’AS di (qui, AT)”, bensì la esatta determinazione del primo dei tre elementi che rilevano ai fini del calcolo della revisione prezzi, ovvero:
1) l’importo del contratto base;
2) il periodo di revisione;
3) l’indice di revisione.
Poiché dunque, a norma della lettera e) dell’art. 133 c.p.a. risultano attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie:
a) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;
b) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;
il Collegio ritiene che il caso di specie si rientri pienamente nell’ipotesi sub b), con conseguente giurisdizione del giudice adito.
II – Sempre in rito, il Collegio concorda sulla erronea evocazione in giudizio, in termini assolutamente generici, della Regione Siciliana (piuttosto che della Presidenza della stessa): dato che, per la Regione Siciliana, non ha mai agito spendendo poteri di amministrazione attiva il proprio Assessorato alla Salute – oltretutto neppure mai evocato in giudizio, come invece sarebbe stato necessario giusta la distinta legittimazione processuale passiva dei singoli assessorati regionali [cfr., in termini, C.G.A.R.S., sentenza n. 371 del 19 maggio 2011, secondo la quale “ deve osservarsi che nel vigente ordinamento isolano (v. gli artt. 6 e 8 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana) la legittimazione processuale, attiva e passiva, rispetto a giudizi involgenti questioni (atti o rapporti) di interesse regionale spetta unicamente alla Presidenza della Regione siciliana e ai singoli Assessorati sulla base delle rispettive attribuzioni ”].
III – Tutte le censure di cui al secondo motivo di ricorso sono state proposte dalla società ricorrente “ per mero tuziorismo, nella denegata ipotesi in cui da tale ultima deliberazione n. 17/2025 possa derivare una qualche lesione, al fine di tutelare il buon diritto di SV alla revisione prezzi per il periodo dal 01/01/2023 al 30/4/2024 ”. Tuttavia, come risulta dalla narrativa della delibera n. 1107 del 03/07/2024 dell’AS AT, la società ricorrente ha chiesto la revisione prezzi in relazione al fatturato dell’anno 2023, e comunque in relazione al periodo gennaio 2016 – gennaio 2024 (e quindi: non anche per il periodo sino al 30 aprile). D’altra parte, come risulta dallo stesso atto di gravame, la revisione prezzi era stata già riconosciuta dalle deliberazioni dell’AS di AT n. 1281/2020, n. 905/21, n. 1005/22, n. 1991/23 relativamente al periodo dal 1/1/2016 fino al 31/12/22.
L’unico interesse della società ricorrente sarebbe dunque stato – anche se soltanto in astratto, in base a quello che era invece concretamente il contenuto delle richieste rivolte alla AS di AT - quello a veder riconosciuto il proprio diritto alla revisione prezzi per il periodo dall’1 gennaio 2024 al 30 aprile 2024.
Ma in realtà il timore di un pregiudizio per tale periodo non sussiste ab origine , a fronte della lettura (certo non particolarmente agevole, ma) che appare più verosimile delle delibere n. 17 del 16/01/2025 e n. 1107 del 03/07/2024 dell’AS AT. Infatti la seconda ha determinato l’importo del contratto base per il periodo sino al 31/12/2024, in perfetta e necessaria simmetria con il periodo preso in considerazione dalla AS capofila di EN nella determina n. 809 del 13/06/2024. La rettifica al ribasso – da 00,82153 euro pro capite pro die a 0,691 euro oltre IVA al 4% pro capite pro die – non poteva quindi riguardare che il periodo dal 01/05/2024 al 31/12/2024, cui espressamente si riferiva la delibera n. 17 del 16/01/2025 dell’Asp AT. Quest’ultima ha pertanto riconosciuto il diritto della società ricorrente ad essere remunerata secondo il “prezzo revisionato fino ad aprile del 2024 ” come da importi stabiliti con la precedente delibera n. 1107 del 03/07/2024; come altresì discende da una piana applicazione del principio di cui all’art. 1363 c.c. – secondo il quale “ le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto ” -, qui con riguardo alla mancanza, all’interno della delibera n. 17 del 16/01/2025 dell’Asp AT, di una espressa riserva circa il futuro esercizio di un poteri di intervento in autotutela sulle proprie precedenti deliberazioni n. 1281/2020, n. 905/21, n. 1005/22, n. 1991/23 – con le quali la revisione prezzi era stata riconosciuta per gli stessi importi di cui alla delibera n. 1107 del 03/07/2024 relativamente al periodo dal 1/1/2016 fino al 31/12/22 -, e su quella menzionata da ultimo per il periodo dall’1 gennaio 2024 al 30 aprile 2024.
Di conseguenza tutte le censure proposte con il secondo motivo di ricorso, stante il tenore degli atti sopra indicati, devono ritenersi inammissibili per carenza di interesse a ricorrere, giusta l’assenza di una lesione attuale della sfera giuridica della società ricorrente ad opera della delibera n. 17 del 16/01/2025 dell’Asp AT.
IV – Tutte le censure di cui al primo motivo di ricorso sono state proposte dalla società ricorrente per persuadere il giudice adito circa “ il (proprio) diritto … al riconoscimento del prezzo revisionato fino ad aprile del 2024, in quanto anche in questo periodo vi è stata solo una formale proroga dei termini contrattuali, senza alcuna innovazione e/o rinegoziazione (cfr. delibere dell’AS EN n. 140 del 31/1/2023, n. 670 del 26/4/23, n. 1615 del 16/10/2023, n. 484 del 29/3/24), ovvero un differimento del termine fino ad aprile del 2024 ”; ovvero, con riferimento alla parte narrativa del gravame, “ per ottenere il pieno riconoscimento del diritto alla revisione prezzi per il precedente periodo da gennaio 2023 ad aprile 2024 (incluso )”.
Ma in base alle considerazioni di cui al precedente paragrafo, la delibera n. 17 del 16/01/2025 dell’Asp AT produrrà, come effetto, quella della riduzione del prezzo delle prestazioni erogande – da € 0,82566, pro capite/die a € 0,691 pro capite/die – soltanto per il periodo dall’1/5/24 al 31/12/24. Anche in questo caso, dunque, è escluso ab origine e per tabulas che la misura della revisione prezzi riconosciuta dalla delibera n. 1107 del 03/07/2024 della AS di AT possa pregiudicare il “ diritto alla revisione prezzi (della società ricorrente) per il precedente periodo da gennaio 2023 ad aprile 2024 (incluso)”.
Deve pertanto ritenersi che (anche) tutte le censure proposte con il primo motivo di ricorso risultino inammissibili per carenza di interesse a ricorrere, giusta l’assenza di una lesione attuale della sfera giuridica della società ricorrente ad opera della delibera n. 17 del 16/01/2025 dell’Asp AT.
V – Il Collegio, conclusivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di interesse a ricorrere il ricorso in epigrafe.
Tenuto conto del fatto che la non chiarissima individuazione dei periodi di riferimento all’interno della delibera impugnata può aver determinato la – invece allo stato non necessaria, ed oltretutto non possibile – scelta della società ricorrente ad agire in giudizio, il Collegio ritiene di dover interamente compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Seconda) dichiara inammissibile per carenza di interesse a ricorrere il ricorso in epigrafe, in quanto deve escludersi la immediata lesività della impugnata delibera n. 17 del 16/01/2025 della AS di AT, che non è tale da pregiudicare il Diritto della società ricorrente al ottenere la revisione prezzi per il periodo dal 01/01/2024 al 30/04/2024 alle stesse condizioni economiche di cui alla delibera n. 1107 del 03/07/2024 dell’AS AT.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO