TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/04/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1395/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 1395/2023 tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Modena, via Vaciglio centro, n. 351, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ancarani, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del proprio difensore:
Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. , in persona del Ministro pro COroparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Modena, via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Teresa Figliomeni;
RESISTENTE
Oggi 08/04/2025, il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. Alessandro Ancarani ha depositato le note di trattazione Parte_1
scritta.
Per il nessuno da depositato le note di trattazione COroparte_1
scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1395/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Modena, via Vaciglio centro, n. 351, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ancarani, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del proprio difensore:
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Ministro pro COroparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Modena, via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Teresa Figliomeni;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 novembre 2023, insegnante di religione Parte_1
cattolica a tempo determinato in possesso di regolare titolo di idoneità all'insegnamento della religione cattolica rilasciato dal competente vescovo diocesano, premettendo di aver stipulato contratti di supplenza con l'amministrazione scolastica per gli anni 2015/2016-2023/2024, contratti
- a suo dire - conclusi per sopperire ad esigenze lavorative assolutamente non transitorie nonché ad un fabbisogno durevole, al fine di sopperire alle carenze strutturali e permanenti del comparto scuola, ha chiesto di: “in via principale, nel merito accertare in capo al ricorrente il diritto al risarcimento del danno da reiterazione abusiva dei contratti a termine di cui in premessa, e, per
CO l'effetto, condannare il in persona del ministro protempore a corrispondere, a ristoro di tale danno in relazione a tali contratti, il risarcimento che la giurisprudenza di legittimità (Cass.
SS.UU. 5072 del 2016) ha individuato per analogia in quello fissato dall'art. 32 comma 5 legge 183 del 2010 nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto come da ultimo contratto pari ad euro 1.731,94 mensili e/o, in alternativa/subordine, a quella ritenuta equa/giusta da codesto Tribunale, somma in ogni caso da non assoggettarsi ad imposte o altre trattenute in quanto avente carattere risarcitorio;
Oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo. Vinte competenze e spese di lite oltre 15% forfett., iva e cpa come per legge dovute da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituito il , deducendo l'infondatezza del ricorso e COroparte_3
chiedendone il rigetto.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Nel merito, ai fini dell'inquadramento della fattispecie, giova richiamare la decisione della Cda di
Roma, n. 3959/2018 del 22/11/2018 (est. ), le cui ragioni, sono qui condivise e vanno Per_1 riportate anche ex art. 118 disp att. c.p.c.: “(…) In primo luogo, l'excursus normativo che si riporta di seguito, porta ad escludere l'applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dal D.Lgs.
368/2001, di attuazione della direttiva 1999/70/CE, invocata dagli insegnanti in quanto il conferimento dei contratti a termine per l'insegnamento della religione è soggetto ad un regime specifico dettato dalla Legge 18 luglio 2003, n. 186.
4.1. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento deve prendere le mosse dall'art. 36 dei cd. ratificati con legge n. 810/1929, conclusi in attuazione dell'art. 7 Cost.. Il COroparte_4
citato art. 36 prevede che “L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa
Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'Ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare...”. L'art. 9, secondo comma, di cd. Accordi di Villa Madama, modificativi del
Concordato del 1929, ratificati con legge n 121/1985, stabilisce che “…La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.” Nel Protocollo addizionale allegato si legge che “5. In relazione all'articolo
9: a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo. b) con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza
Episcopale Italiana verranno determinati: 1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti. c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.” L'art.
2.6 bis del d.p.r. 751/1985, con il quale è stata recepita l'intesa in materia tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, così come modificato dal d.p.r. 202/1990, stabilisce che “Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinamento diocesano“. L'art. 309 del d.lgs. 297/1994 così disponeva: “1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado l'insegnamento della religione cattolica è disciplinato dall'accordo tra la Repubblica Italiana e la
Santa Sede e relativo protocollo addizionale, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera b).
2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1…”. Tale assetto è stato profondamente innovato dalla legge n. 186/2003, recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”. L'art. 1 dispone, infatti, quanto segue: “1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il CP_5
della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.
3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della
Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.”
Il successivo art. 2 dispone: “1. Con decreto del COroparte_6
, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
[...]
pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.” L'art. 3 stabilisce: “1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. 2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal
[...]
, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, COroparte_7
in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni.
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5.
Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.
7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.
8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3. 10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.” 5. Dal suesposto quadro normativo emerge che gli insegnati di religione cattolica hanno uno “statuto” in larga parte autonomo rispetto agli altri docenti in ragione delle esigenze del tutto peculiari che stanno alla base dell'insegnamento della loro disciplina. Tale “statuto” ha il suo tratto più qualificante nelle incisive prerogative attribuite all'autorità ecclesiastica, atteso che il riconoscimento di idoneità proveniente da quest'ultima è requisito di partecipazione al concorso per l'assunzione nell'apposito ruolo regionale e presupposto indispensabile per la stipula di tutte le assunzioni (a tempo determinato e indeterminato), il cui venir meno integra una condizione risolutiva del rapporto di lavoro eventualmente instaurato.
6. Ad avviso del Collegio, la legge n.186/2003, così come in precedenza l'art. 309 del d.lgs. 297/1994, detta per i docenti di religione, così come la legge n. 124/1999 rispetto agli altri insegnanti, giusta quanto di recente ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass., 7.11.2016, nn. 22552,
22553, 22554, 22555, 22556 e 22557), una disciplina relativa al reclutamento del personale a termine connotata da caratteri di autonomia e specialità, cui non si estendono le disposizioni del d.lgs. n. 368/2001. 6.1. Ne consegue che, trasponendo i principi affermati dalla Suprema Corte nelle sentenze in precedenza richiamate per il contiguo ambito delle supplenze conferiti agli altri insegnati del settore scolastico, non sussisteva la necessità di munire i contratti a termine conclusi con gli appellanti di specifica motivazione, poiché il sistema come sopra delineato è tale da rendere ipso iure giustificata l'assunzione a tempo determinato per il completamento annuale dei fabbisogni di organico nella materia.
------Rileva, inoltre, il Collegio che tale sistema, fermo restando il rispetto della soglia legale del
30%, neppure prevede alcun limite di tempo o di numero alla successione dei contratti a tempo determinato.
7. Analogo deficit vi era nel sistema scolastico generale, tant'è che con la sentenza n. 187 del 2016, la Corte Costituzionale, prendendo atto del pronunciamento della CG (v. sentenza 26.112014, nelle cause riunite C22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C418/13, ed altri), ha dichiarato Per_2
“l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
Il Giudice della leggi è pervenuto al predetto dispositivo riconoscendo il proprio obbligo di attenersi all'inequivocabile verdetto della Corte di Giustizia sulla non conformità alla clausola 5 comma 1 della Direttiva del 1999 delle disposizioni menzionate (punto 47), in tal modo dando seguito al fondamentale principio del primato del diritto comunitario, posto alla base della ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 207 del 2013 della Corte Costituzionale.
8. La CG nella sentenza citata ha affermato che “La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”. La CG ha, inoltre, ribadito che il rinnovo dei contratti a termine per rispondere ad una “ragione oggettiva” ai sensi della clausola 5 punto 1 lettera a) dell'accordo quadro deve servire a soddisfare esigenze di carattere provvisorio. Si legge ai punti 100 e 101 della sentenza: “100. Orbene, come la Corte ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata) 101 L'osservanza della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro richiede quindi che si verifichi concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale quale l'articolo 4, comma 1, della legge n. 124/1999, letta in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto n. 131/2007 non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (v., in tal senso, sentenza Kücük,
EU:C:2012:39, punto 39 e giurisprudenza ivi citata)”.
9. Ad avviso del Collegio, non vi è necessità di sottoporre anche la disciplina inerente gli insegnanti di religione al medesimo scrutinio di legittimità costituzionale, in considerazione del fondamentale principio del primato del diritto comunitario e dell'obbligo di interpretazione adeguatrice della legge nazionale alla normativa comunitaria, in forza del quale, nel caso di conflitto tra le disposizioni interne e quelle europee, occorra adottare una lettura delle prime che sia coerente con la fonte comunitaria, nel significato attribuitole dalla Corte di Giustizia Europea, cui è riservata l'interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 234 ( ex art. 177) del
Trattato CEE (oggi art. 267 TFUE), venendo così a svolgere una funzione nomofilattica nei confronti nei confronti degli organi giurisdizionali dei singoli Stati.
10. Rileva, d'altro canto, il Collegio che, a fronte di un sistema che non prevede limiti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato, il appellato ha aggiunto a tale carenza CP_1 una propria inadempienza, sicuramente funzionale (anche sotto il profilo causale) all'indebita reiterazione dei contratti a termine dedotti in giudizio, consistente nell'avere omesso di ottemperare alla regola legale di indizione triennale dei concorsi per gli inserimenti di ruolo stabilita dall'art. 3, co. 2, legge n. 186/2003. 10.1. Dunque, partendo pur da premesse corrette, erra il giudice del primo grado nel ritenere che – stante, per espressa previsione dettata dal L.
186/2003, la legittimità della stipula di molteplici contratti a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica contenuta nel limite legale del 30% della dotazione organica - gli insegnanti avrebbero dovuto dedurre il superamento di detta soglia da parte del e non CP_8
limitarsi a lamentare la reiterazione dei contratti a termine. Al contrario, questo Collegio ritiene che dal dedotto numero di contratti a termine succedutisi nel corso degli anni senza soluzione di continuità - numero di contratti e anni scolastici non contestati dal - emerga pacificamente CP_8 come dopo un primo concorso svolto dopo l'entrata in vigore della legge 186/2003, nel 2004, non siano stati più indetti i concorsi a cadenza triennale previsti dalla normativa da ultimo richiamata.
La mancata indizione dei concorsi per un periodo che, rispetto alla scadenza del triennio successivo al primo concorso, assomma a circa cinque anni già alla data del ricorso di primo grado e ad oggi ormai a circa 14 anni, ha certamente comportato il verificarsi di vacanze, anche rispetto al ruolo organico, fissato per legge, come si è visto, nel 70 % dei posti. I contratti a tempo determinato stipulati da ciascuno degli appellanti hanno nel loro complesso ampiamente superato il menzionato triennio di ipotetico (legale) svolgimento dei concorsi, in quanto, come si evince dalla documentazione in atti, anche dopo la legge di riforma del 2003, tutti hanno ricevuto incarichi annuali di insegnamento negli anni scolastici successivi e sino all'anno scolastico
2011/2012. 10. Può, quindi, ritenersi integrata la fattispecie di abuso, applicando i principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui «Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 d.lgs. 30 marzo 2001 n.
165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misure e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 e quindi nella misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di
12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604» “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs.
n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (v. Cass., Sez. un, 15.3.2016, n.5072).
Dunque, vertendosi in materia di lavoro pubblico contrattualizzato, pur dovendosi escludere per espressa previsione dell'art. 36, co. 5, d.lgs. 165/2001 la possibilità di riqualificazione dei dedotti rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato, deve certamente riconoscersi il diritto degli insegnanti al risarcimento del danno subito per la precarizzazione cui sono stati sottoposti. Nel caso di specie ricorre, in sostanza, l'indebita precarizzazione in cui consiste il c.d. danno comunitario da reiterazione dei contratti a termine e da ciò deriva, secondo i principi delineati dalle Sezioni Unite, l'esonero dalla prova del concreto pregiudizio.
11. Dalle argomentazioni e dai rilievi sviluppati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte emerge, che, nel caso in cui lo stesso lavoratore sia stato destinatario di plurime assunzioni a termine illegittime, non è possibile ipotizzare la liquidazione di una somma ex art. 32, comma 5, legge n.
183 del 2010 per ogni contratto illegittimo, in quanto il danno provocato dall'illegittima assunzione a tempo determinato è assistito da presunzione proprio perché si identifica nel pregiudizio consistito nell'esser stato il lavoratore “confinato in una situazione di precarizzazione”. Il che comporta necessariamente una valutazione unitaria dell'illegittima condotta posta in essere dalla P.A. Benché l'art. 32, comma 5, cit. richiami i criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604/1966, ritiene il Collegio che il numero e la durata dei singoli contratti a tempo determinato siano le circostanze di fatto cui soprattutto deve aversi riguardo nella liquidazione del danno in questione, sia pure entro il limite minimo di 2,5 ed il limite massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: tali circostanze, infatti, appaiono gli indici più significativi della “situazione di precarizzazione”. D'altro canto, esse valgono a specificare taluni dei criteri enunciati dall'art. della legge n. 604/1966, ossia quelli dell'anzianità di servizio, del comportamento delle parti e delle loro condizioni...”.
In accordo con quanto sopra, la S.C. più di recente ha statuito che “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla
L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. euro unitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, c. 5, L. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, c. 2,
D.Lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato” (Cass. civ. Sez. lavoro,
12/08/2022, n. 24760).
Tanto premesso in diritto, in fatto è pacifico che la ricorrente sia stata impiegata nel sistema scolastico, dall'a.s. 2015/2016 all'anno 2023/2024 con contratti di lavoro annuali, così superando il limen dei 36 mesi di matrice euro-unitaria.
Con memoria autorizzata del 6.03.2025, parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso, CO ha chiesto la condanna del al risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'art. 12, D.L. n.
131/2024, ovvero, in subordine, alla diversa somma ritenuta di giustizia.
Quanto alle conseguenze della condotta abusiva del convenuto, ritiene questo Giudice CP_1 che non debba trovare applicazione il disposto dell'articolo 12 del D.L. n. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024, il quale ha apportato modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d'infrazione n.
2014/4231.
Il decreto legge è intervenuto sulla norma a seguito della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
Al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione, è stato, dunque, adottato il D.L. sopra citato, il quale all'art. 12 ha previsto che all'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Non si può ritenere immediatamente applicabile l'art. 12 D.L. 131/2024, che introduce una specifica previsione sanzionatoria in caso di abuso di contratti a tempo determinato.
La norma in questione, secondo l'art. 11 delle Preleggi e in assenza di diverse indicazioni per il regime intertemporale, non può avere effetto retroattivo e quindi si applica agli abusi realizzati a decorrere dal 16 settembre 2024.
Il decreto, infatti, specifica che la propria entrata in vigore è il 16 settembre 2024, con deroghe solo per alcune norme (come l'art. 2 che contiene una norma di interpretazione autentica); inoltre, l'art. 17 stabilisce che “Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 14, comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Poiché dall'attuazione dell'art. 12 derivano, necessariamente, maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si deve ritenere confermato che la previsione indennitaria si applichi per il futuro.
Inoltre, in accordo con quanto affermato dalla Consulta (Corte Cost. sent. n. 303 del 2011) e dalla
Cassazione in ordine all'art. 32 della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, si ritiene che la predeterminazione del danno in misura minima in assenza di prova abbia “una chiara valenza sanzionatoria", essendo dovuta in ogni caso, anche in mancanza di danno e di offerta della prestazione.
La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. civ. 30 dicembre 2014, n. 27481 e Cass. civ. 3 luglio 2015, n. 13655;
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 15-03-2016, n. 5072).
In particolare, secondo le Sezioni Unite, ”In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito
La natura ontologicamente sanzionatoria comporta de plano la preclusione a una eventuale applicazione retroattiva.
La portata efficacemente dissuasiva della novella richiesta dal diritto eurounitario, peraltro, non può che indirizzarsi verso condotte ancora da compiersi.
Accertata, dunque, l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, si tratta di quantificare il danno subito dalla parte ricorrente, in applicazione del criterio indicato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 15/3/2016 n. 5072, vale a dire secondo i parametri dettati dall'art. 32 comma 5
L. 183/2010 (ora art. 28 comma 2 d.lgs. n. 81/2015).
Parte ricorrente ha quindi diritto al risarcimento del danno, secondo i criteri di cui all'art. 32 l.
183/2010 (oggi art. 28 d.lgs. 81/2015), da parametrarsi alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in considerazione dell'anzianità di servizio, da considerarsi nella fattispecie de qua come complessiva durata di tale abusiva reiterazione (solo questo periodo, infatti, deve considerarsi come produttivo di danno risarcibile).
Nel caso di specie la reiterazione abusiva ha avuto luogo, sino alla data della presente pronuncia, per sei anni scolastici completi, sicché, alla luce dei criteri sopra richiamati, si stima equo individuare l'indennità risarcitoria nella misura pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, attribuendo una mensilità risarcitoria ogni
12 mesi di abusiva reiterazione (oltre il trentaseiesimo mese).
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della soccombenza ex art. 91
c.p.c.; si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia
n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazioen e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00), e si determina in € 2.109,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.
55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine stipulati da Parte_1
e il a decorrere dall'a.s.
[...] COroparte_3
2018/2019;
2. Condanna il , in persona del COroparte_3 CP_9
tempore, al risarcimento del danno in favore di nella
[...] Parte_1
misura di n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre gli interessi legali dalla notificazione del ricorso al saldo;
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore COroparte_3 di parte ricorrente, che liquida nella somma di € 2.109,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Modena, 8 aprile 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni