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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 487/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 487 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avvocato Antonella Ciocca presso il cui studio professionale in Campobasso P.zza Venezia n. 6 è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in CP_1 calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Stefano Di Girolamo presso il cui studio professionale in Campobasso via Umberto n. 43 è elettivamente domiciliato;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 48/2022 (R.G. Ing. 109/2022) emesso in data 23.01.2022, il
Tribunale di Campobasso ingiungeva a su istanza di , di pagare Parte_1 CP_1
a quest'ultimo la somma capitale di euro 11.343,75, oltre interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, credito fondato su un effetto cambiario. proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, notificatogli in Parte_1 data 7.2.2022, evidenziando ed eccependo l'inammissibilità del ricorso monitorio, essendo l'effetto cambiario già munito di efficacia di titolo esecutivo, e nel merito l'insussistenza della pretesa creditoria perché frutto di pressione psicologica che l'aveva indotto a firmare l'effetto cambiario in bianco, dopo le continue ed insistenti richieste di danaro del CP_1
Sulla base di tali allegazioni, dunque, l'opponente chiedeva sospendersi preliminarmente l'esecuzione del decreto ingiuntivo, sospendersi il giudizio di opposizione fino alla definizione del procedimento pagina 1 di 5 penale in ragione della querela proposta nei confronti dell'opposto e, infine di dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, siccome illegittimo ed infondato in fatto come in diritto.
si costituiva in giudizio e, nel prendere posizione sui motivi di opposizione, rilevava CP_1 come la somma portata dall'effetto cambiario costituiva il corrispettivo, da esso opposto versato al
[...]
, per la cessione del 50% delle quote dell'Associazione Sportiva Mad CL, come da Parte_1 contratto preliminare stipulato nell'anno 2018 e mai formalizzato con atto pubblico;
che l'opponente versava diversi acconti in danaro contante utilizzato per la sistemazione dell'insegna dell'autolavaggio dell'opposto, tuttavia, non provvedendo al pagamento della somma ancora dovuta, in data 15.12.2021 sottoscriveva la cambiale con scadenza il 17.12.2021 di importo pari ad euro 11.240,00, oggetto del ricorso monitorio;
che a seguito della notifica in data 11.3.2022 di un atto di pignoramento presso terzi,
l'opponente proponeva una proposta transattiva, che non aveva avuto seguito.
Il convenuto - opposto, quindi, concludeva per il rigetto delle preliminari richieste di sospensione dell'esecuzione e del giudizio e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Disattese le richieste di sospensione dell'esecuzione e del giudizio di opposizione ed espletata la negoziazione assistita, la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ed introitata a sentenza sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Quanto alla eccezione preliminare di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, perché la cambiale costituirebbe già un titolo esecutivo, la stessa è infondata.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “in tema di decreto ingiuntivo fondato su titolo cambiario, nella richiesta di ingiunzione è implicita la proposizione anche dell'azione causale derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., specialmente quando il creditore si riferisce alla cambiale come mera prova documentale del credito facendo ampio riferimento al rapporto sottostante. In caso di esercizio cumulativo di azione cambiaria e azione causale, non trova applicazione l'art. 66, comma 3, L. camb. sull'offerta del titolo in restituzione, non sussistendo il pericolo di doppio pagamento per il debitore.
Tale onere di offerta, che costituisce un requisito per l'esame nel merito della domanda in relazione ad esigenze disponibili del debitore, può essere comunque assolto mediante la produzione della cambiale in sede monitoria, stante il vincolo di indisponibilità ex artt. 641 e 643 c.p.c. fino alla scadenza del termine per l'opposizione, o nel corso del giudizio di primo o secondo grado” (cfr. Cass. 373/2023).
Nella specie l'opposto ha dato ampio risalto nella comparsa di costituzione e risposta al rapporto sottostante ed ha prodotto in sede monitoria l'effetto cambiario.
pagina 2 di 5 Ciò premesso, costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
Ritiene il Tribunale che parte opposta abbia fornito prova della propria pretesa creditoria avendo provveduto a ricostruire, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, il rapporto sottostante che ha originato l'emissione del titolo cambiario, costituente riconoscimento di debito a favore di colui che ha ricevuto il titolo.
Inoltre, nell'odierno giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su di una ricognizione di debito (quale è quella insita nell'emissione della cambiale), l'opponente è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante all'emissione della cambiale e, quindi, anche la denunciata non autenticità della sottoscrizione, atteso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: "La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di opposizione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito, incombe sull'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento ... " (cfr Cass. n. 21950/2019; Cass. n. 13506/2014).
Nel caso in esame, parte opponente non ha nè tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione della cambiale in questione né ha provato in altro modo l'inesistenza del credito vantato dal
[...]
, essendo stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale per tardivo deposito delle Parte_1
memorie n. 2 ex art. 183 c.p.c.
Al contrario, l'opposto, non avendo mai manifestato una inequivoca volontà abdicativa al vantaggio rappresentato dalla dispensa di provare il rapporto sottostante, conseguente l'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ha anche assolto all'onere di provare il rapporto sottostante. Infatti, avendo chiesto di fornire la prova dell'avvenuta sottoscrizione della cambiale e del rapporto sottostante, è stato ascoltato il sig. , padre Testimone_1
pagina 3 di 5 dell'opponente, il quale all'udienza del 20.10.2023, sentito a prova contraria sulle circostanze articolate dall'apposto nella seconda memoria ex art. 183 cpcp, alla domanda se è “Vero che essendo stato adempiuto il contratto preliminare di cessione e corrisposto quanto dovuto, il sig. Parte_1
nel mese di dicembre 2021 firmava una cambiale pari ad euro 11.240,00 a titolo di
[...]
restituzione di parte di quanto ricevuto dal sig. per la cessione del 50% delle quote CP_1 dell'associazione sportiva Mad CL sita in Campobasso alla via Scardocchia”, il teste ha così risposto: “non lo so personalmente ma me lo ha riferito mio figlio dopo qualche tempo”.
Sebbene trattasi di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, essa può essere “liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio” (cfr. Cass.
29316/2008; Cass. 25468/2010).
Ebbene, il rapporto sottostante e la sottoscrizione della cambiale, considerato il tenore della confessione resa dal al genitore, non possono essere messi in discussione tenuto conto Parte_1
anche delle seguenti ulteriori circostanza: 1) le sottoscrizioni della cambiale e della scrittura privata di cessione delle quote non sono state disconosciute dal;
2) la scrittura privata di cessione Parte_1 del 50% delle quote dell'associazione sportiva Mad CL, pur in difetto di alcuni elementi, aveva funzione meramente preparatoria per la futura stipula dell'atto pubblico, poi mai avvenuta;
3) il comportamento delle parti successivo alla stipula di tale impegno dà ragione alla tesi sostenuta dall'opposto e non a quella dell'opponente: i testi e il sig. della cui Testimone_2 Testimone_3
attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno entrambi riferito della effettiva presenza dell'opposto nel locale Mad CL non come mero avventore ma quale vero e proprio gestore, come riferito dal sig.
“posso riferire di averlo visto varie volte anche se non era sempre presente nel Testimone_3 locale….mi ricordo che abbiamo effettuato una prima fornitura di bevande all'apertura del locale e sapevo che il locale era stato aperto dal e che in quella occasione avevano CP_1 Parte_1
ricevuto le forniture che avevano ordinato. Conosco la circostanza in quanto ero dipendente dell'azienda Pistilli Distribuzione”.
In definitiva, l'opposto, tramite la documentazione depositata, tra cui la proposta di transazione ad oggetto il credito per cui è causa inviata dallo stesso opponente alla parte opposta, e la testimonianza resa dai testi nel corso del giudizio, ha provato l'avvenuta sottoscrizione della cambiale da parte del
[...]
, mai disconosciuta da questi, la sussistenza del suo diritto di credito nonché il motivo per Parte_1
cui la cambiale era stata emessa (restituzione somma versata per la cessione delle quote).
Detti riscontri probatori non sono stati contrastati dall'opponente con alcuna prova contraria non rilevando a tal fine né la proposizione della querela, depositata dopo la notifica del decreto ingiuntivo,
pagina 4 di 5 dalla quale non possono trarsi elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda per cui è causa, né il CD, nelle modalità con il quale è stato depositato, può assurgere a prova legale non essendo stato prodotto il supporto materiale dal quale poter estrarre il contenuto ai fini della verifica della paternità dei messaggi e della veridicità di quanto in essi contenuto. Peraltro, dal contenuto del CD non è possibile ricavare elementi necessari per affermare l'inesistenza del credito vantato dall'opposto.
In definitiva, l'opposto ha fornito ampia prova del credito in punto di an e di quantum debeatur, mentre l'opponente non ha né allegato né provato di avere esattamente adempiuto.
L'opposizione è risultata dunque infondata e deve essere rigettata con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 48/2022 del
24.1.2022, proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, in favore dell'avv. Stefano Di Girolamo Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che determina in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% , I.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge.
Così deciso in Campobasso il 24 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 487 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avvocato Antonella Ciocca presso il cui studio professionale in Campobasso P.zza Venezia n. 6 è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in CP_1 calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Stefano Di Girolamo presso il cui studio professionale in Campobasso via Umberto n. 43 è elettivamente domiciliato;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 48/2022 (R.G. Ing. 109/2022) emesso in data 23.01.2022, il
Tribunale di Campobasso ingiungeva a su istanza di , di pagare Parte_1 CP_1
a quest'ultimo la somma capitale di euro 11.343,75, oltre interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria, credito fondato su un effetto cambiario. proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, notificatogli in Parte_1 data 7.2.2022, evidenziando ed eccependo l'inammissibilità del ricorso monitorio, essendo l'effetto cambiario già munito di efficacia di titolo esecutivo, e nel merito l'insussistenza della pretesa creditoria perché frutto di pressione psicologica che l'aveva indotto a firmare l'effetto cambiario in bianco, dopo le continue ed insistenti richieste di danaro del CP_1
Sulla base di tali allegazioni, dunque, l'opponente chiedeva sospendersi preliminarmente l'esecuzione del decreto ingiuntivo, sospendersi il giudizio di opposizione fino alla definizione del procedimento pagina 1 di 5 penale in ragione della querela proposta nei confronti dell'opposto e, infine di dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, siccome illegittimo ed infondato in fatto come in diritto.
si costituiva in giudizio e, nel prendere posizione sui motivi di opposizione, rilevava CP_1 come la somma portata dall'effetto cambiario costituiva il corrispettivo, da esso opposto versato al
[...]
, per la cessione del 50% delle quote dell'Associazione Sportiva Mad CL, come da Parte_1 contratto preliminare stipulato nell'anno 2018 e mai formalizzato con atto pubblico;
che l'opponente versava diversi acconti in danaro contante utilizzato per la sistemazione dell'insegna dell'autolavaggio dell'opposto, tuttavia, non provvedendo al pagamento della somma ancora dovuta, in data 15.12.2021 sottoscriveva la cambiale con scadenza il 17.12.2021 di importo pari ad euro 11.240,00, oggetto del ricorso monitorio;
che a seguito della notifica in data 11.3.2022 di un atto di pignoramento presso terzi,
l'opponente proponeva una proposta transattiva, che non aveva avuto seguito.
Il convenuto - opposto, quindi, concludeva per il rigetto delle preliminari richieste di sospensione dell'esecuzione e del giudizio e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Disattese le richieste di sospensione dell'esecuzione e del giudizio di opposizione ed espletata la negoziazione assistita, la causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali ed introitata a sentenza sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Quanto alla eccezione preliminare di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, perché la cambiale costituirebbe già un titolo esecutivo, la stessa è infondata.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “in tema di decreto ingiuntivo fondato su titolo cambiario, nella richiesta di ingiunzione è implicita la proposizione anche dell'azione causale derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., specialmente quando il creditore si riferisce alla cambiale come mera prova documentale del credito facendo ampio riferimento al rapporto sottostante. In caso di esercizio cumulativo di azione cambiaria e azione causale, non trova applicazione l'art. 66, comma 3, L. camb. sull'offerta del titolo in restituzione, non sussistendo il pericolo di doppio pagamento per il debitore.
Tale onere di offerta, che costituisce un requisito per l'esame nel merito della domanda in relazione ad esigenze disponibili del debitore, può essere comunque assolto mediante la produzione della cambiale in sede monitoria, stante il vincolo di indisponibilità ex artt. 641 e 643 c.p.c. fino alla scadenza del termine per l'opposizione, o nel corso del giudizio di primo o secondo grado” (cfr. Cass. 373/2023).
Nella specie l'opposto ha dato ampio risalto nella comparsa di costituzione e risposta al rapporto sottostante ed ha prodotto in sede monitoria l'effetto cambiario.
pagina 2 di 5 Ciò premesso, costituisce principio pacifico della giurisprudenza di legittimità che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
Ritiene il Tribunale che parte opposta abbia fornito prova della propria pretesa creditoria avendo provveduto a ricostruire, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, il rapporto sottostante che ha originato l'emissione del titolo cambiario, costituente riconoscimento di debito a favore di colui che ha ricevuto il titolo.
Inoltre, nell'odierno giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su di una ricognizione di debito (quale è quella insita nell'emissione della cambiale), l'opponente è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante all'emissione della cambiale e, quindi, anche la denunciata non autenticità della sottoscrizione, atteso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: "La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di opposizione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito, incombe sull'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento ... " (cfr Cass. n. 21950/2019; Cass. n. 13506/2014).
Nel caso in esame, parte opponente non ha nè tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione della cambiale in questione né ha provato in altro modo l'inesistenza del credito vantato dal
[...]
, essendo stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale per tardivo deposito delle Parte_1
memorie n. 2 ex art. 183 c.p.c.
Al contrario, l'opposto, non avendo mai manifestato una inequivoca volontà abdicativa al vantaggio rappresentato dalla dispensa di provare il rapporto sottostante, conseguente l'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., ha anche assolto all'onere di provare il rapporto sottostante. Infatti, avendo chiesto di fornire la prova dell'avvenuta sottoscrizione della cambiale e del rapporto sottostante, è stato ascoltato il sig. , padre Testimone_1
pagina 3 di 5 dell'opponente, il quale all'udienza del 20.10.2023, sentito a prova contraria sulle circostanze articolate dall'apposto nella seconda memoria ex art. 183 cpcp, alla domanda se è “Vero che essendo stato adempiuto il contratto preliminare di cessione e corrisposto quanto dovuto, il sig. Parte_1
nel mese di dicembre 2021 firmava una cambiale pari ad euro 11.240,00 a titolo di
[...]
restituzione di parte di quanto ricevuto dal sig. per la cessione del 50% delle quote CP_1 dell'associazione sportiva Mad CL sita in Campobasso alla via Scardocchia”, il teste ha così risposto: “non lo so personalmente ma me lo ha riferito mio figlio dopo qualche tempo”.
Sebbene trattasi di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, essa può essere “liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio” (cfr. Cass.
29316/2008; Cass. 25468/2010).
Ebbene, il rapporto sottostante e la sottoscrizione della cambiale, considerato il tenore della confessione resa dal al genitore, non possono essere messi in discussione tenuto conto Parte_1
anche delle seguenti ulteriori circostanza: 1) le sottoscrizioni della cambiale e della scrittura privata di cessione delle quote non sono state disconosciute dal;
2) la scrittura privata di cessione Parte_1 del 50% delle quote dell'associazione sportiva Mad CL, pur in difetto di alcuni elementi, aveva funzione meramente preparatoria per la futura stipula dell'atto pubblico, poi mai avvenuta;
3) il comportamento delle parti successivo alla stipula di tale impegno dà ragione alla tesi sostenuta dall'opposto e non a quella dell'opponente: i testi e il sig. della cui Testimone_2 Testimone_3
attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno entrambi riferito della effettiva presenza dell'opposto nel locale Mad CL non come mero avventore ma quale vero e proprio gestore, come riferito dal sig.
“posso riferire di averlo visto varie volte anche se non era sempre presente nel Testimone_3 locale….mi ricordo che abbiamo effettuato una prima fornitura di bevande all'apertura del locale e sapevo che il locale era stato aperto dal e che in quella occasione avevano CP_1 Parte_1
ricevuto le forniture che avevano ordinato. Conosco la circostanza in quanto ero dipendente dell'azienda Pistilli Distribuzione”.
In definitiva, l'opposto, tramite la documentazione depositata, tra cui la proposta di transazione ad oggetto il credito per cui è causa inviata dallo stesso opponente alla parte opposta, e la testimonianza resa dai testi nel corso del giudizio, ha provato l'avvenuta sottoscrizione della cambiale da parte del
[...]
, mai disconosciuta da questi, la sussistenza del suo diritto di credito nonché il motivo per Parte_1
cui la cambiale era stata emessa (restituzione somma versata per la cessione delle quote).
Detti riscontri probatori non sono stati contrastati dall'opponente con alcuna prova contraria non rilevando a tal fine né la proposizione della querela, depositata dopo la notifica del decreto ingiuntivo,
pagina 4 di 5 dalla quale non possono trarsi elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda per cui è causa, né il CD, nelle modalità con il quale è stato depositato, può assurgere a prova legale non essendo stato prodotto il supporto materiale dal quale poter estrarre il contenuto ai fini della verifica della paternità dei messaggi e della veridicità di quanto in essi contenuto. Peraltro, dal contenuto del CD non è possibile ricavare elementi necessari per affermare l'inesistenza del credito vantato dall'opposto.
In definitiva, l'opposto ha fornito ampia prova del credito in punto di an e di quantum debeatur, mentre l'opponente non ha né allegato né provato di avere esattamente adempiuto.
L'opposizione è risultata dunque infondata e deve essere rigettata con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla scorta del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 48/2022 del
24.1.2022, proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, in favore dell'avv. Stefano Di Girolamo Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che determina in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% , I.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge.
Così deciso in Campobasso il 24 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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