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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 20/10/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2356/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2356/2025 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'avv. RITA Parte_1 C.F._1
CAVEZZUTI ed elettivamente domiciliata a San GI LD (AR), via Don Sturzo n. 25
e da
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
EL CU ed elettivamente domiciliato in Firenze, via del Corso n. 2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 30.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30.09.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato, con il ricorso, le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) Sulla responsabilità genitoriale e sull'affidamento della figlia minore Le parti, di comune accordo, manterranno l'affidamento condiviso della
Per_1 figlia , con collocamento prevalente della stessa presso la madre nell'immobile di proprietà
Per_1 di quest'ultima sito in Montevarchi, via Gramsci n. 114. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto anche della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno decise dal genitore con cui la figlia si trova in quel momento. 2) Sui tempi di permanenza della figlia con i genitori. Quanto alla
Per_1 regolamentazione dei diritti di visita le parti concordano che il padre potrà, previo accordo con la madre, trascorrere con – ove possibile – due fine settimana al mese (possibilmente alternati)
Per_1 presso il proprio domicilio di servizio;
fine settimana da concordare nei 10/15 giorni precedenti. Il tutto salvo diverse pattuizioni in deroga, che, di comune accordo, i genitori potranno stabilire anche tenendo conto degli impegni soprattutto lavorativi del padre. Andrà tenuto conto peraltro anche delle partite di campionato di basket cui non può derogare ed in proposito il padre concorderà
Per_1 anche con lei, come già oggi avviene, le più opportune modalità di visita e i trasferimenti della figlia presso il padre. Nel periodo delle vacanze estive, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e quello antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno successivo, trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive
Per_1 in periodo da concordarsi tra gli stessi entro il mese di marzo di ciascun anno, al fine di poter richiedere i relativi congedi feriali. Per le festività natalizie i genitori alterneranno ogni anno i periodi che vanno dal 23 al 30 dicembre sera con quello fra il 30.12 sera e il 6 gennaio. Per il periodo di Natale dell'anno in corso starà con il padre nel primo periodo e con la madre dal 30
Per_1 dicembre. Le festività pasquali saranno trascorse tutte ad anni alterni dai genitori. Il periodo pasquale del 2026 verrà trascorso da con la madre. Anche , se vorrà, potrà
Per_1 Per_2 trascorrere con il padre gli stessi periodi (anche relativi ai fine settimana) di . Restano salvi
Per_1 tutti i diversi accordi presi tra i genitori e con le figlie, specialmente riguardo a . 3) Sulla Per_2 ripartizione degli oneri di mantenimento della figlia La figlia Persona_3
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, frequenta il corso di Laurea in Per_2 giurisprudenza presso l'Università Cattolica di Milano. I genitori hanno reperito per la stessa un immobile in locazione dove la figlia si è trasferita dal mese di ottobre 2023. I genitori, pertanto, oltre a sostenere al 50% le ingenti spese di cui sopra nonché le altre spese straordinarie come da
Protocollo n. 228 del 22.12.2022 del Tribunale di Arezzo, verseranno mensilmente e direttamente a su carta prepagata, entro il 1° di ogni mese, a titolo di mantenimento della stessa, la somma Per_2 complessiva di € 250,00 da ciascun genitore per l'ordinario mantenimento ed oneri correnti, importi che si rivaluteranno annualmente secondo indici ISTAT (base agosto 2025). Ciascun genitore verserà inoltre ulteriori euro 500,00 annuali, di cui euro 250,00 nel primo semestre, entro il 24 aprile, ed euro 250,00 nel secondo semestre, entro il 24 ottobre. I genitori già dal 24 ottobre di quest'anno verseranno a detta somma. Il padre contribuirà anche al 50% all'acquisto dei biglietti A/R Per_2 del treno da Milano-Montevarchi una volta al mese, acquisto da programmare con congruo anticipo in modo da utilizzare una tariffa conveniente. 4) Sulla ripartizione degli oneri di mantenimento della figlia Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore Controparte_1
mediante il versamento mensile - direttamente sul conto corrente intestato alla madre, nella Per_1 sua qualità di genitore collocatario prevalente a partire dal mese di ottobre 2025 - la somma di €
400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (adeguamento base agosto 2025) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Entrambi i genitori sosterranno le spese straordinarie della minore, come da Protocollo n. 228 del 22.12.2022 del Tribunale di Arezzo, nella misura del 50% ciascuno. 5) Per entrambe le figlie: Il padre si assume il pagamento dei biglietti del treno per viaggi per raggiungerlo e rientro a casa. Tenuto conto dell'età delle figlie, i genitori concordano che contribuiranno al 50% alle spese necessarie per le vacanze e/o i viaggi delle stesse, quando essi saranno effettuati senza i genitori. Tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e sempre idoneamente documentate, come da protocollo di cui sopra. La detrazione delle spese straordinarie suindicate, subordinatamente all'effettivo adempimento del rimborso al genitore che le avrà anticipate, sarà operata, ai fini IRPEF nella misura del 50% ciascuno. I documenti fiscali relativi alle spese suddette dovranno essere quindi intestati alle figlie, al fine di poter usufruire di dette detrazioni. L'assegno unico e universale verrà percepito dai genitori al 50% come per legge.
Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio e concordano nella specifica e necessaria autorizzazione dell'altro genitore nella eventualità e volontà di portare fuori dal territorio italiano la figlia minore. I pregressi rapporti di dare/avere tra i genitori per spese ordinarie e/o straordinarie anticipate e/o sostenute nell'interesse delle figlie vengono definiti e transatti con il versamento alla madre di € 1.000,00 da parte del padre entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. Con il pagamento di quanto sopra nessuna altra somma sarà dovuta dall'una all'altra parte per il periodo pregresso, rinunciando le parti espressamente a domandarsi alcunché per qualsiasi ragione e/o titolo.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 16.10.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 30.09.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
• compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2356/2025 promossa congiuntamente da:
), rappresentata e difesa dall'avv. RITA Parte_1 C.F._1
CAVEZZUTI ed elettivamente domiciliata a San GI LD (AR), via Don Sturzo n. 25
e da
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
EL CU ed elettivamente domiciliato in Firenze, via del Corso n. 2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato in data 30.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30.09.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato, con il ricorso, le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) Sulla responsabilità genitoriale e sull'affidamento della figlia minore Le parti, di comune accordo, manterranno l'affidamento condiviso della
Per_1 figlia , con collocamento prevalente della stessa presso la madre nell'immobile di proprietà
Per_1 di quest'ultima sito in Montevarchi, via Gramsci n. 114. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto anche della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione verranno decise dal genitore con cui la figlia si trova in quel momento. 2) Sui tempi di permanenza della figlia con i genitori. Quanto alla
Per_1 regolamentazione dei diritti di visita le parti concordano che il padre potrà, previo accordo con la madre, trascorrere con – ove possibile – due fine settimana al mese (possibilmente alternati)
Per_1 presso il proprio domicilio di servizio;
fine settimana da concordare nei 10/15 giorni precedenti. Il tutto salvo diverse pattuizioni in deroga, che, di comune accordo, i genitori potranno stabilire anche tenendo conto degli impegni soprattutto lavorativi del padre. Andrà tenuto conto peraltro anche delle partite di campionato di basket cui non può derogare ed in proposito il padre concorderà
Per_1 anche con lei, come già oggi avviene, le più opportune modalità di visita e i trasferimenti della figlia presso il padre. Nel periodo delle vacanze estive, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e quello antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche dell'anno successivo, trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive
Per_1 in periodo da concordarsi tra gli stessi entro il mese di marzo di ciascun anno, al fine di poter richiedere i relativi congedi feriali. Per le festività natalizie i genitori alterneranno ogni anno i periodi che vanno dal 23 al 30 dicembre sera con quello fra il 30.12 sera e il 6 gennaio. Per il periodo di Natale dell'anno in corso starà con il padre nel primo periodo e con la madre dal 30
Per_1 dicembre. Le festività pasquali saranno trascorse tutte ad anni alterni dai genitori. Il periodo pasquale del 2026 verrà trascorso da con la madre. Anche , se vorrà, potrà
Per_1 Per_2 trascorrere con il padre gli stessi periodi (anche relativi ai fine settimana) di . Restano salvi
Per_1 tutti i diversi accordi presi tra i genitori e con le figlie, specialmente riguardo a . 3) Sulla Per_2 ripartizione degli oneri di mantenimento della figlia La figlia Persona_3
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, frequenta il corso di Laurea in Per_2 giurisprudenza presso l'Università Cattolica di Milano. I genitori hanno reperito per la stessa un immobile in locazione dove la figlia si è trasferita dal mese di ottobre 2023. I genitori, pertanto, oltre a sostenere al 50% le ingenti spese di cui sopra nonché le altre spese straordinarie come da
Protocollo n. 228 del 22.12.2022 del Tribunale di Arezzo, verseranno mensilmente e direttamente a su carta prepagata, entro il 1° di ogni mese, a titolo di mantenimento della stessa, la somma Per_2 complessiva di € 250,00 da ciascun genitore per l'ordinario mantenimento ed oneri correnti, importi che si rivaluteranno annualmente secondo indici ISTAT (base agosto 2025). Ciascun genitore verserà inoltre ulteriori euro 500,00 annuali, di cui euro 250,00 nel primo semestre, entro il 24 aprile, ed euro 250,00 nel secondo semestre, entro il 24 ottobre. I genitori già dal 24 ottobre di quest'anno verseranno a detta somma. Il padre contribuirà anche al 50% all'acquisto dei biglietti A/R Per_2 del treno da Milano-Montevarchi una volta al mese, acquisto da programmare con congruo anticipo in modo da utilizzare una tariffa conveniente. 4) Sulla ripartizione degli oneri di mantenimento della figlia Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore Controparte_1
mediante il versamento mensile - direttamente sul conto corrente intestato alla madre, nella Per_1 sua qualità di genitore collocatario prevalente a partire dal mese di ottobre 2025 - la somma di €
400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (adeguamento base agosto 2025) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Entrambi i genitori sosterranno le spese straordinarie della minore, come da Protocollo n. 228 del 22.12.2022 del Tribunale di Arezzo, nella misura del 50% ciascuno. 5) Per entrambe le figlie: Il padre si assume il pagamento dei biglietti del treno per viaggi per raggiungerlo e rientro a casa. Tenuto conto dell'età delle figlie, i genitori concordano che contribuiranno al 50% alle spese necessarie per le vacanze e/o i viaggi delle stesse, quando essi saranno effettuati senza i genitori. Tutte le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e sempre idoneamente documentate, come da protocollo di cui sopra. La detrazione delle spese straordinarie suindicate, subordinatamente all'effettivo adempimento del rimborso al genitore che le avrà anticipate, sarà operata, ai fini IRPEF nella misura del 50% ciascuno. I documenti fiscali relativi alle spese suddette dovranno essere quindi intestati alle figlie, al fine di poter usufruire di dette detrazioni. L'assegno unico e universale verrà percepito dai genitori al 50% come per legge.
Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio e concordano nella specifica e necessaria autorizzazione dell'altro genitore nella eventualità e volontà di portare fuori dal territorio italiano la figlia minore. I pregressi rapporti di dare/avere tra i genitori per spese ordinarie e/o straordinarie anticipate e/o sostenute nell'interesse delle figlie vengono definiti e transatti con il versamento alla madre di € 1.000,00 da parte del padre entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. Con il pagamento di quanto sopra nessuna altra somma sarà dovuta dall'una all'altra parte per il periodo pregresso, rinunciando le parti espressamente a domandarsi alcunché per qualsiasi ragione e/o titolo.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473- bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 16.10.2025, svolta con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 30.09.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
• compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni