Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 77
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica avviso di pignoramento

    Il Giudice ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'omessa notifica dell'avviso di pignoramento, richiamando il principio secondo cui l'omissione della notifica di un atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale. In particolare, ha evidenziato che l'atto di pignoramento presso terzi deve essere notificato sia al terzo che al debitore, e che la mancata notifica al debitore determina l'inesistenza del pignoramento, mancando l'atto iniziale del processo esecutivo.

  • Altro
    Difetto di legittimazione di GE PA

    La questione è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'omessa notifica.

  • Altro
    Difetto di motivazione dell'atto

    La questione è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'omessa notifica.

  • Altro
    Illegittimità del pignoramento

    La questione è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo all'omessa notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 77
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 77
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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