CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8875/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San US Vesuviano - Piazza Elena D' Aosta 80047 San US Vesuviano NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Soges Spa - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO EX n. 202500000000113698 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 05/01/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la GE PA e il Comune di S. US
Vesuviano. Il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio il 22/4/25.
GE PA si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il Comune di S. US Vesuviano è rimasto contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dapprima alla sez. XXII e successivamente, per identità di oggetto con il procedimento n. 7648/25, a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 9/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato due memorie illustrative.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'atto di pignoramento presso terzi di cui in epigrafe eseguito presso la banca Banca_1 PA deducendo l'omessa notifica del relativo avviso e degli atti prodromici;
evidenzia, inoltre, l'inesistenza della notifica effettuata all'istituto bancario in formato .pdf anzichè
.p7m, il difetto di legittimazione di GE PA, il difetto di motivazione dell'atto e l'illegittimità del pignoramento.
GE PA eccepisce il difetto di giurisdizione di questo Giudice Tributario;
nel merito, deduce la ritualità della notifica alla banca e l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento sotteso;
infine, osserva che l'atto è adeguatamente motivato.
Con due memorie illustrative il ricorrente insiste nei motivi di impugnazione, chiedendo il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione di questo Giudice tributario. Invero, il problema del riparto della giurisdizione con riferimento alle opposizioni avverso le procedure esecutive per il recupero coattivo dei crediti fiscali è stato risolto dalla Suprema Corte
SS.UU con l'ordinanza n. 7822/20, laddove ha chiarito che sussiste la cognizione del Giudice tributario su ogni questione che attiene a fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento o fino al momento dell'atto esecutivo. Rientra invece, nella competenza del giudice ordinario la cognizione delle questioni relative alla forma e alla legittimità formale dell'atto esecutivo. Non vi è dubbio, quindi che sussiste la giurisdizione del Giudice tributario quando, come nel caso che occupa, oggetto del contenzioso è l'accertamento della mancata notifica degli atti presupposti all'atto esecutivo.
Fondata, invece, è la doglianza relativa all'omessa notifica dell'avviso di pignoramento. Al riguardo, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)".
In particolare, l'art. 72-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973 dispone che “l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede…”. La Corte Costituzionale ha espressamente qualificato quella di cui all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973 come “modalità di esecuzione forzata presso terzi” che l'agente della riscossione può scegliere ai fini della riscossione coattiva delle somme che gli sono state affidate (ordinanza n. 393 del 2008). L'art. 49, comma 2, del citato decreto, prevede inoltre che: “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili…”. Pertanto, all'atto di pignoramento di cui al richiamato art. 72-bis del DPR n. 602/1973 si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina processuale civilistica dell'esecuzione presso terzi, tra cui l'art. 543, primo comma, c.p.c. che dispone che “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esige mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.”. Ne consegue che anche l'atto di pignoramento disciplinato dall'art. 72-bis del DPR n. 602/1973 deve essere notificato sia al terzo che al debitore. Il fatto che l'esecuzione forzata abbia inizio col pignoramento ex art. 491 c.p.c., e che quello presso terzi debba essere notificato tanto al terzo che al debitore, secondo uno schema a formazione progressiva, impone di valutare se il procedimento esecutivo possa dirsi iniziato ove sia mancato il compimento dell'atto che il legislatore prevede come il suo inizio: infatti, nel pignoramento presso terzi la notificazione dell'atto al debitore costituisce l'inizio del processo, mentre la dichiarazione positiva del terzo ne costituisce il perfezionamento. Al riguardo, la Suprema Corte ha sancito che “la mancata notifica del pignoramento presso terzi al debitore determina l'inesistenza del pignoramento, mancando l'atto iniziale del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 491 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 32804/2023). Tale pronuncia richiama l'insegnamento di Cass. n. 2473/2009, secondo cui “nell'atto di pignoramento presso terzi, sia l'ingiunzione al debitore esecutato (che, ex art. 492 cod. proc. civ., fa acquistare certezza e rilevanza giuridica all'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole), sia l'intimazione rivolta al terzo, ex art. 543 cod. proc. civ., di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o cose da lui dovute al debitore esecutato, costituiscono elementi essenziali dell'atto; ne consegue che, anche se non sono necessarie formule sacramentali, la mancanza anche di uno solo di tali elementi implica l'inesistenza del pignoramento, non ammettendosi equipollenti”. Pur senza ribadire la conclusione della inesistenza del pignoramento, si pone nel solco della suddetta pronuncia la successiva Cass. n. 6835/2015, che, dopo aver precisato che "l'atto di pignoramento presso terzi consta di due parti: a) l'ingiunzione al debitore a norma dell'art. 492 c.p.c., che è opera del l'ufficiale giudiziario, il quale, di solito, la documenta nella relazione di notificazione dell'intero atto;
b) l'atto sottoscritto dalla parte o dal suo difensore munito di procura, che contiene l'intimazione al terzo di non disporre, senza ordine del giudice, delle cose o delle somme da esso terzo dovute al debitore", conclude che “l'ingiunzione al debitore e l'intimazione al terzo non possono comunque mancare: non importa chi le formuli (si tratti del creditore o dell'ufficiale giudiziario), purché esse giungano ai relativi destinatari. ..." (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 32804/2023 del 27-11-2023).
Ebbene, nel caso di specie non risulta documentata la notifica al debitore dell'avviso di pignoramento, per cui (assorbita ogni altra questione) si impone l'annullamento dell'atto impugnato
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo e ch si pongono a carico della sola GE PA, concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune di S. US Vesuviano.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna GE PA al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 450,00, oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato), da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Spese compensate con il comune di S. US Vesuviano.
Così deciso in Napoli, il 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
LI IS
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8875/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San US Vesuviano - Piazza Elena D' Aosta 80047 San US Vesuviano NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Soges Spa - 95008090631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO EX n. 202500000000113698 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 05/01/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la GE PA e il Comune di S. US
Vesuviano. Il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio il 22/4/25.
GE PA si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il Comune di S. US Vesuviano è rimasto contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dapprima alla sez. XXII e successivamente, per identità di oggetto con il procedimento n. 7648/25, a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 9/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato due memorie illustrative.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'atto di pignoramento presso terzi di cui in epigrafe eseguito presso la banca Banca_1 PA deducendo l'omessa notifica del relativo avviso e degli atti prodromici;
evidenzia, inoltre, l'inesistenza della notifica effettuata all'istituto bancario in formato .pdf anzichè
.p7m, il difetto di legittimazione di GE PA, il difetto di motivazione dell'atto e l'illegittimità del pignoramento.
GE PA eccepisce il difetto di giurisdizione di questo Giudice Tributario;
nel merito, deduce la ritualità della notifica alla banca e l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento sotteso;
infine, osserva che l'atto è adeguatamente motivato.
Con due memorie illustrative il ricorrente insiste nei motivi di impugnazione, chiedendo il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione di questo Giudice tributario. Invero, il problema del riparto della giurisdizione con riferimento alle opposizioni avverso le procedure esecutive per il recupero coattivo dei crediti fiscali è stato risolto dalla Suprema Corte
SS.UU con l'ordinanza n. 7822/20, laddove ha chiarito che sussiste la cognizione del Giudice tributario su ogni questione che attiene a fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento o fino al momento dell'atto esecutivo. Rientra invece, nella competenza del giudice ordinario la cognizione delle questioni relative alla forma e alla legittimità formale dell'atto esecutivo. Non vi è dubbio, quindi che sussiste la giurisdizione del Giudice tributario quando, come nel caso che occupa, oggetto del contenzioso è l'accertamento della mancata notifica degli atti presupposti all'atto esecutivo.
Fondata, invece, è la doglianza relativa all'omessa notifica dell'avviso di pignoramento. Al riguardo, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)".
In particolare, l'art. 72-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973 dispone che “l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede…”. La Corte Costituzionale ha espressamente qualificato quella di cui all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973 come “modalità di esecuzione forzata presso terzi” che l'agente della riscossione può scegliere ai fini della riscossione coattiva delle somme che gli sono state affidate (ordinanza n. 393 del 2008). L'art. 49, comma 2, del citato decreto, prevede inoltre che: “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili…”. Pertanto, all'atto di pignoramento di cui al richiamato art. 72-bis del DPR n. 602/1973 si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina processuale civilistica dell'esecuzione presso terzi, tra cui l'art. 543, primo comma, c.p.c. che dispone che “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esige mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.”. Ne consegue che anche l'atto di pignoramento disciplinato dall'art. 72-bis del DPR n. 602/1973 deve essere notificato sia al terzo che al debitore. Il fatto che l'esecuzione forzata abbia inizio col pignoramento ex art. 491 c.p.c., e che quello presso terzi debba essere notificato tanto al terzo che al debitore, secondo uno schema a formazione progressiva, impone di valutare se il procedimento esecutivo possa dirsi iniziato ove sia mancato il compimento dell'atto che il legislatore prevede come il suo inizio: infatti, nel pignoramento presso terzi la notificazione dell'atto al debitore costituisce l'inizio del processo, mentre la dichiarazione positiva del terzo ne costituisce il perfezionamento. Al riguardo, la Suprema Corte ha sancito che “la mancata notifica del pignoramento presso terzi al debitore determina l'inesistenza del pignoramento, mancando l'atto iniziale del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 491 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 32804/2023). Tale pronuncia richiama l'insegnamento di Cass. n. 2473/2009, secondo cui “nell'atto di pignoramento presso terzi, sia l'ingiunzione al debitore esecutato (che, ex art. 492 cod. proc. civ., fa acquistare certezza e rilevanza giuridica all'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole), sia l'intimazione rivolta al terzo, ex art. 543 cod. proc. civ., di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o cose da lui dovute al debitore esecutato, costituiscono elementi essenziali dell'atto; ne consegue che, anche se non sono necessarie formule sacramentali, la mancanza anche di uno solo di tali elementi implica l'inesistenza del pignoramento, non ammettendosi equipollenti”. Pur senza ribadire la conclusione della inesistenza del pignoramento, si pone nel solco della suddetta pronuncia la successiva Cass. n. 6835/2015, che, dopo aver precisato che "l'atto di pignoramento presso terzi consta di due parti: a) l'ingiunzione al debitore a norma dell'art. 492 c.p.c., che è opera del l'ufficiale giudiziario, il quale, di solito, la documenta nella relazione di notificazione dell'intero atto;
b) l'atto sottoscritto dalla parte o dal suo difensore munito di procura, che contiene l'intimazione al terzo di non disporre, senza ordine del giudice, delle cose o delle somme da esso terzo dovute al debitore", conclude che “l'ingiunzione al debitore e l'intimazione al terzo non possono comunque mancare: non importa chi le formuli (si tratti del creditore o dell'ufficiale giudiziario), purché esse giungano ai relativi destinatari. ..." (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 32804/2023 del 27-11-2023).
Ebbene, nel caso di specie non risulta documentata la notifica al debitore dell'avviso di pignoramento, per cui (assorbita ogni altra questione) si impone l'annullamento dell'atto impugnato
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo e ch si pongono a carico della sola GE PA, concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune di S. US Vesuviano.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna GE PA al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 450,00, oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato), da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Spese compensate con il comune di S. US Vesuviano.
Così deciso in Napoli, il 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
LI IS