Rigetto
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/06/2025, n. 5381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5381 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 05381/2025REG.PROV.COLL.
N. 04252/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4252 del 2022, proposto dal signor TO IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gennari, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria n. 792/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Ranalli e Paolo Gennari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor TO IN ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il suo ricorso volto all’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune di Terni il 6. Ottobre 2017.
2. L’ordinanza di demolizione contestata riguardava un manufatto con struttura portante in legno, composto da due blocchi comunicanti con copertura definita da assito in legno formante due tetti a padiglione con soprastante impermeabilizzazione, realizzata sull’area di proprietà dell’appellante e pertinenza dell’attività esistente.
3. La sentenza ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e il ricorso perché, essendo stata presentata un’istanza di sanatoria, qualunque fosse l’esito della richiesta, il Comune doveva adottare un nuovo provvedimento che rendeva non più efficace l’originaria ordinanza di demolizione.
4. L’appello è affidato a tre motivi.
4.1. Il primo censura la ritenuta improcedibilità del ricorso dovendosi aderire ad un diverso orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale l’ordinanza di demolizione, in pendenza di procedimento di accertamento di conformità, è solo quiescente e dunque non da rinnovare ove la sanatoria non fosse concessa.
4.2. Il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione dell’ingiunzione di demolizione, poiché si dovrebbe tener conto dell’affidamento ingenerato nel privato, quale diretta conseguenza del lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza.
4.3. Il terzo motivo deduce in primo luogo che il manufatto oggetto dell’ordine demolitorio non richiederebbe il previo rilascio del titolo edilizio in ragione della sua natura pertinenziale ex art. 118, comma 1, l.r. 1/2015.
In secondo luogo l’opera risulterebbe ad ogni modo riqualificabile quale “tensostruttura”, in quanto tale sottratta all’obbligo del previo rilascio del titolo edilizio a seguito dell’istanza di rilascio del permesso di costruire.
5. Il Comune di Terni si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato ma il rigetto non dipende dall’inammissibilità del ricorso di primo grado sentenza, ma dalla legittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata.
6.1. Infatti il primo motivo deve essere accolto in quanto l’inammissibilità dell’originario ricorso si fonda su un orientamento giurisprudenziale un tempo maggioritario, ma attualmente sottoposto a critica, in virtù del quale una domanda di condono o una richiesta di sanatoria successiva all’emanazione di un’ordinanza di demolizione comportava una reiterazione dell’ordinanza medesima laddove le istanze di sanatoria o condono non fossero state accolte.
Attualmente il Consiglio di Stato ha in più occasioni affermato che la presentazione di una istanza di accertamento di conformità non determina l'improcedibilità dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza di demolizione ma solo un arresto temporaneo della misura (Consiglio di Stato sez. VI, 2 dicembre 2022, n.10590; sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 1432; sez. VI, 10/03/2023, n. 2567) per cui laddove la sanatoria sia respinta l’ordinanza diventa di nuovo esecutiva.
Pertanto l’impugnazione non diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per il fatto che il privato dovrà impugnare la nuova ordinanza che sarà emanata all’esito del diniego di sanatoria.
6.2. Il secondo motivo non è fondato perché all’esito della pronuncia dell’Adunanza Plenaria con la sentenza 9/2017 anche laddove l’abuso edilizio sia molto risalente nel tempo non si crea nessun affidamento tutelabile per il trasgressore cosicché non è necessario motivare sull’interesse pubblico alla demolizione poiché si ritiene che in questo caso il ripristino della legalità urbanistico-edilizia deve essere sempre assicurata.
6.3. Il terzo motivo non merita accoglimento perché la definizione di pertinenza in ambito edilizia ha un campo di applicazione molto più limitato rispetto all’analogo istituto in campo civileistico.
Ma nel caso di specie si tra di un locale con impianto di climatizzazione, impianto luce, impianto idrico e impianto di video sorveglianza e pertanto nonostante su un piano funzionale sia subordinato al locale bar, la dimensione eccede quella di una pertinenza ed incrementa il carico urbanistico; non serve a concludere in senso diverso circa la non necessità di un titolo edilizio la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie poiché le strutture tecnologiche presenti hanno un’utilizzazione stabile.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Terni le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO