TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NA Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4224/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4224 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 17 gennaio 2025, avente ad oggetto:
Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F .: Parte_1
residente in [...]di NA (NA) alla C.F._1
via Delle Gardenie 27 ed elettivamente domiciliato in Aversa
(CE), alla via Diaz 28 presso lo studio dell'Avv. Mario Tozzi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E nata a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , residente in [...]di NA (NA) C.F._2
alla via Delle Gardenie 27, ed elettivamente domiciliata in Nola
(NA) alla via Mario De Sena presso lo studio degli Avv .ti
Massimo Vincenti e Anna Maria Napoletano che la rappresentano e difendono giusta in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso per l 'accoglimento del ricorso alle condizioni di cui all'accordo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. depositato il 5 novembre
2024, i ricorrenti, come sopra generalizzati , premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata la figlia (nata a [...] il [...]), Persona_1
regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM con visto del 21.1.2025 nulla opponeva.
Pag. 2 di 7 I ricorrenti comparivano innanzi alla Giudice relatrice in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni di cui al ricorso congiunto e la relatrice, con provvedimento depositato il 17.1.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
Responsabilità genitoriale
Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare a responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni della figlia.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Tempi_di_permanenza .
resterà collocata anagraficamente e in via preferenziale Per_1
presso la madre;
il padre, salvo diverse modalità concordate, di| volta in volta , tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della figlia, potrà vedere e tenere con sé la figlia: nei
Pag. 3 di 7 giorni infrasettimanali di Martedì Giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 20,00, quando la domenica non sta con il padre, in questo ultimo caso, i giorni saranno la domenica, come di seguito verrà specificato, ed il giovedì dalle 18:00 alle 20,00; a domeniche alterne dalle 10 alle 18,00 fino al compimento dei 4 anni e, successivamente, con diritto a tenerla con sé il fine settimana in modo alternato dalle ore 16:00 del sabato fino alle ore 17:00 della domenica;
in caso di impedimento verrà fatta comunicazione anticipatamente, dal compimento dei 5 anni, nel periodo estivo, per 1 settimana ad agosto, da concordarsi tra genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia;
durante le vacanze natalizie, Per_1
trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di
Natale con l'altro, questo anche per la vigilia di Capodanno e
Capodanno, ad anni i alterni fino al raggiungimento dei 5 anni;
successivamente. trascorrerà il giorno 24/12 ed il giorno 25/12 con un genitore ed i giorni 31/12 e 01/0 con l'altro genitore ad anni alterni, per l'anno in corso 2024 il giorno 24 ed il giorno
25 lo trascorrerà con la mamma;
durante le vacanze Per_1
pasquali, trascorrerà il giorno di Pasqua con un Per_1
genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni, per l'anno 2025, il giorno di Pasqua lo trascorrerà con la Per_1
mamma;
Pag. 4 di 7 ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e /o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori;
Assegnazione casa familiare.
I Sigg.ri e genitori del Controparte_2 CP_3
ricorrente , concedono, in comodato d'uso Parte_1
gratuito per 4 anni, rinnovabili per altri 4 anni, la casa di loro proprietà sita in Melito di NA, via Delle Gardenie n. 27/D, con tutti gli arredi, alla sig.ra , giusto Controparte_1
contratto di comodato d'uso gratuito che si allega.
Ripartizione degli oneri di mantenimento
Il padre contribuirà al mantenimento di , Per_1
a) versando alla madre, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese,
l'importo mensile di Euro 400,0 0 (quattrocentoeuro) per la figlia sino al raggiungimento dell'autonomia economica e con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso. importo sottoposto rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, il suddetto importo dovrà
essere corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico su cc bancario intestato alla sig.ra con IBAN Controparte_1
[...] conto Controparte_4
b) il padre contribuirà nella misura del 50% per il costo della
Scuola privata che attualmente la bimba frequenta, fino a
Pag. 5 di 7 quando la stessa non andrà in I elementare ad una scuola pubblica;
c) oltre il del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di NA Nord.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto. dal Per_1
compimento dei 12 anni .
Il ricorso è meritevole di accogli mento nei termini che seguono.
Quanto al punto nominato “assegnazione della casa familiare ” e quanto in esso disposto in ordine al contratto di comod ato d'uso gratuito a favore di il Tribunale si limita a una CP_3
presa d'atto, trattandosi di accordi estranei all 'oggetto del presente procedimento.
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della figlia minore (il cui ascolto non è, pertanto, necessario) possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Pag. 6 di 7 Trattandosi di procedimento su istanza congiunta, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da Parte_1
nato a [...] il [...] e da
[...] CP_1
nata a [...] il [...] alle
[...]
condizioni e con le precisazioni di cui in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 28/1/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NA Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4224/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4224 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 17 gennaio 2025, avente ad oggetto:
Ricorso congiunto ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F .: Parte_1
residente in [...]di NA (NA) alla C.F._1
via Delle Gardenie 27 ed elettivamente domiciliato in Aversa
(CE), alla via Diaz 28 presso lo studio dell'Avv. Mario Tozzi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E nata a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: , residente in [...]di NA (NA) C.F._2
alla via Delle Gardenie 27, ed elettivamente domiciliata in Nola
(NA) alla via Mario De Sena presso lo studio degli Avv .ti
Massimo Vincenti e Anna Maria Napoletano che la rappresentano e difendono giusta in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso per l 'accoglimento del ricorso alle condizioni di cui all'accordo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter c.c. depositato il 5 novembre
2024, i ricorrenti, come sopra generalizzati , premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata la figlia (nata a [...] il [...]), Persona_1
regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM con visto del 21.1.2025 nulla opponeva.
Pag. 2 di 7 I ricorrenti comparivano innanzi alla Giudice relatrice in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni di cui al ricorso congiunto e la relatrice, con provvedimento depositato il 17.1.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
Responsabilità genitoriale
Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare a responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale delle aspirazioni della figlia.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Tempi_di_permanenza .
resterà collocata anagraficamente e in via preferenziale Per_1
presso la madre;
il padre, salvo diverse modalità concordate, di| volta in volta , tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della figlia, potrà vedere e tenere con sé la figlia: nei
Pag. 3 di 7 giorni infrasettimanali di Martedì Giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 20,00, quando la domenica non sta con il padre, in questo ultimo caso, i giorni saranno la domenica, come di seguito verrà specificato, ed il giovedì dalle 18:00 alle 20,00; a domeniche alterne dalle 10 alle 18,00 fino al compimento dei 4 anni e, successivamente, con diritto a tenerla con sé il fine settimana in modo alternato dalle ore 16:00 del sabato fino alle ore 17:00 della domenica;
in caso di impedimento verrà fatta comunicazione anticipatamente, dal compimento dei 5 anni, nel periodo estivo, per 1 settimana ad agosto, da concordarsi tra genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia;
durante le vacanze natalizie, Per_1
trascorrerà la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di
Natale con l'altro, questo anche per la vigilia di Capodanno e
Capodanno, ad anni i alterni fino al raggiungimento dei 5 anni;
successivamente. trascorrerà il giorno 24/12 ed il giorno 25/12 con un genitore ed i giorni 31/12 e 01/0 con l'altro genitore ad anni alterni, per l'anno in corso 2024 il giorno 24 ed il giorno
25 lo trascorrerà con la mamma;
durante le vacanze Per_1
pasquali, trascorrerà il giorno di Pasqua con un Per_1
genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro, ad anni alterni, per l'anno 2025, il giorno di Pasqua lo trascorrerà con la Per_1
mamma;
Pag. 4 di 7 ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e /o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori;
Assegnazione casa familiare.
I Sigg.ri e genitori del Controparte_2 CP_3
ricorrente , concedono, in comodato d'uso Parte_1
gratuito per 4 anni, rinnovabili per altri 4 anni, la casa di loro proprietà sita in Melito di NA, via Delle Gardenie n. 27/D, con tutti gli arredi, alla sig.ra , giusto Controparte_1
contratto di comodato d'uso gratuito che si allega.
Ripartizione degli oneri di mantenimento
Il padre contribuirà al mantenimento di , Per_1
a) versando alla madre, nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese,
l'importo mensile di Euro 400,0 0 (quattrocentoeuro) per la figlia sino al raggiungimento dell'autonomia economica e con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso. importo sottoposto rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, il suddetto importo dovrà
essere corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico su cc bancario intestato alla sig.ra con IBAN Controparte_1
[...] conto Controparte_4
b) il padre contribuirà nella misura del 50% per il costo della
Scuola privata che attualmente la bimba frequenta, fino a
Pag. 5 di 7 quando la stessa non andrà in I elementare ad una scuola pubblica;
c) oltre il del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di NA Nord.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto. dal Per_1
compimento dei 12 anni .
Il ricorso è meritevole di accogli mento nei termini che seguono.
Quanto al punto nominato “assegnazione della casa familiare ” e quanto in esso disposto in ordine al contratto di comod ato d'uso gratuito a favore di il Tribunale si limita a una CP_3
presa d'atto, trattandosi di accordi estranei all 'oggetto del presente procedimento.
Per il resto, non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della figlia minore (il cui ascolto non è, pertanto, necessario) possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Pag. 6 di 7 Trattandosi di procedimento su istanza congiunta, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da Parte_1
nato a [...] il [...] e da
[...] CP_1
nata a [...] il [...] alle
[...]
condizioni e con le precisazioni di cui in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) nulla dispone per le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 28/1/2025
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 7 di 7