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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3288/2021 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
e , in qualità di eredi del de cuius Parte_1 Controparte_1 [...]
, rappresentate e difese dall'avv.to Lucio Annunziata, elettivamen- Persona_1
te domiciliate come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Controparte_2
sentato e difeso dagli avv.ti Francesco Califano e Anna Pia Cavallaro, elettiva- mente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO -
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Losco, elettivamente domiciliata come in atti;
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA –
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sen- tenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplifica- ta), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questio- ni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problema- tiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la con- seguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato, le odierne attrici, in qualità di eredi del de cuius, sig. , evocavano in giudizio il Controparte_4 CP_2
convenuto, al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, iu- re proprio e iure hereditas, a seguito del sinistro che in data 11 aprile 2016 alle ore
20.00 circa, ha visto coinvolto il sig. . Controparte_4
Le attrici precisavano che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, il de cuius, nell'uscire dal portoncino di ingresso del ca- Controparte_2
deva al suolo, a causa dello zerbino posto all'esterno, il quale, non essendo ben fissato al pavimento, scivolava sotto il piede del Vicedomini facendolo CP_4
rovinare al suolo.
Le attrici precisavano altresì che, a seguito della caduta, il Vicedomini CP_4
veniva soccorso e trasportato a mezzo 118 presso l'Ospedale di Nocera Inferiore
“Umberto I” con diagnosi “trauma cranico con flc sopraccigliare sx” e immedia- to ricovero presso il reparto di Chirurgia. Le attrici ritenevano che le lesioni ripor- tate dal avessero contribuito ad aggravare il quadro clinico Controparte_4
2 dello stesso, affetto da Fibrosi polmonare e HCV positivo, tant'è che il 23 maggio
2016 ne veniva constatato il decesso.
Si costituiva quindi in giudizio il convenuto il quale, chiedeva, in via CP_2
preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa
; ancora preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di cita- Controparte_3
zione, ai sensi dell'art.164 c.p.c. e l'assoluta inammissibilità ed improponibilità delle domande formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, atteso che la caduta in questione si era verificata per esclusiva responsabilità e negligenza del de cuius.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'acquisizione dei filmati di video- sorveglianza, veniva successivamente rinviata per le conclusioni in quanto il GU rilevava sia la non ammissibilità della prova per testi e, riteneva altresì non acco- glibile la richiesta di CTU tecnica e CMU medica in quanto la dinamica del sini- stro non necessitava di specifiche cognizioni tecniche e l'accertamento del nesso di causa tra il sinistro e l'evento morte appariva del tutto superfluo.
Precisate le conclusioni, il Giudice, all'udienza del 3 aprile 2024, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò brevemente detto sulle difese delle parti e lo svolgimento del processo occor- re passare al merito della vicenda.
Invero, parte attrice chiede affermarsi la responsabilità del in rela- CP_2
zione alla caduta verificatasi ed alle lesioni riportate dal in Controparte_4
conseguenza della stessa, in quanto custode del luogo in cui si è verificato l'infor- tunio.
Risulta applicabile al caso di specie l'art 2051 c.c.
Tale disposizione obbliga il custode a risarcire i danni provocati dalla cosa di cui ha la custodia, indipendentemente dal ricorrere di profili colposi della sua condot- ta, fatto salvo il caso fortuito, che incidendo sulla sequenza causale recide il nesso tra la cosa in custodia ed il danno. L'ipotesi normativa delinea un regime d'impu-
3 tazione della responsabilità a carattere oggettivo. Nel delineare i caratteri della re- sponsabilità oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte ha affermato: che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamen- to del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
che sussiste per tutti i danni cagiona- ti dalla cosa sia per la sua intrinseca natura che per l'insorgenza di agenti dannosi essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento danno- so o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudi- zio;
che, pertanto, è più corretto parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) giacché la responsabilità in questione non esige una condotta colposa del custode;
che la norma ha la funzione di imputare la responsabilità a chi, traen- do profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni di doverne sopportare gli incom- moda e di controllarne i rischi, cosicché deve considerarsi custode chi di fatto chi ne governa le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il pro- prietario;
che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso for- tuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psico- logico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno imprevedibile ed inevitabile;
che al danneggiato compete provare, anche con pre- sunzioni, il verificarsi dell'evento dannoso ed il rapporto di causalità con il bene in custodia mentre spetta al custode di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni che se- guono.
L'istruttoria espletata, esaminata congiuntamente a tutta la documentazione in at- ti, non è idonea a sostenere la fondatezza della avanzata pretesa.
4 Difetta, la prova della verificazione del sinistro secondo le modalità descritte dal- le attrici e non risulta possibile sostenere che le lesioni subite dal de cuius e il successivo decesso siano effettiva conseguenza del sinistro stesso.
Invero, nell'atto introduttivo si legge che “il de cuius nell'uscire dal portoncino di ingresso del cadeva al suolo a causa dello zerbino Controparte_2
posto all'esterno, che, non essendo ben fissato al pavimento scivolava sotto il piede del facendolo rovinare al suolo”. Controparte_4
Tale affermazione risulta infondata.
Dai filmati di videosorveglianza prodotti in giudizio dal convenuto CP_2
emerge che la caduta in questione è stata provocata esclusivamente dal cedimento del piede e della gamba di appoggio, non dal tappetino/zerbino che, nel mentre, è rimasto saldamente ancorato al suolo e non ha subito alcuno slittamento in avanti.
Tale ultima circostanza, in fase stragiudiziale, è stata accertata anche dal fiducia- rio della compagnia l'Ing. (cfr. perizia ing. ), che ha CP_3 Pt_2 Pt_2
avuto modo di constatare che “il tappetino in questione si è palesato in ottime condizioni e il materiale in PVC, con cui è realizzato, fa sì che lo stesso aderisca al suolo impedendo il benché minimo slittamento, mentre la struttura alveolare consente il drenaggio di qualsiasi eventuale sostanza possa cadere su di esso im- pedendo qualsiasi effetto di scivolo”.
Inoltre, come evidenziato dalla documentazione medica prodotta in atti, il sig.
[...]
, al momento dell'evento per cui è causa, versava in gravi Parte_3
condizioni di salute: lo stesso, infatti, era affetto da “sarcopenia cirrogena”, ovve- ro da una malattia che ne aveva determinato la completa privazione di massa e della forza muscolare e che lo costringeva ad un allettamento prolungato e, in quanto tale, era impossibilitato a deambulare autonomamente, se non a bordo di carrozzina e con al seguito la valigetta dell'ossigeno.
Dai predetti filmati, infatti, si evince che, dopo aver percorso il corridoio che col- lega la scala B con l'androne condominiale, in prossimità del portoncino
5 d'ingresso al , nel mentre si accingeva a scendere dal gradino esterno, CP_2
privo di qualsivoglia sostegno, perdeva improvvisamente l'equilibrio e la moglie stessa, finiva con il sospingerlo a terra, nel vano tentativo di sorreggerlo.
In definitiva, sulla base di quanto detto, la domanda risarcitoria proposta dalle at- trici deve essere rigettata in quanto infondata, atteso che la caduta in questione si
è verificata per esclusiva responsabilità e negligenza del sig. Controparte_5
[...
e, altresì, stante l'inesistenza di qualsivoglia nesso di causalità tra la caduta in questione e l'evento morte, avvenuto a causa delle gravi pregresse condizioni di salute in cui versava il de cuius.
Ogni ulteriore questione resta assorbita da tutto quanto sinora osservato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del disposto del D.M. n. 55 del 2014, secondo i parametri minimi per tutte le fasi e previa riduzione del 30% stante l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Rigetta la domanda attorea in quanto infondata;
b) Condanna le attrici al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore del in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., liquidate in euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge con attribuzione agli avvocati antistatari;
c) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., liquidate in euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
Manda la cancelleria.
6 Nocera Inferiore, 18/3/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3288/2021 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto lesioni personali e vertente
TRA
e , in qualità di eredi del de cuius Parte_1 Controparte_1 [...]
, rappresentate e difese dall'avv.to Lucio Annunziata, elettivamen- Persona_1
te domiciliate come in atti;
- ATTORE -
in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Controparte_2
sentato e difeso dagli avv.ti Francesco Califano e Anna Pia Cavallaro, elettiva- mente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO -
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Losco, elettivamente domiciliata come in atti;
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA –
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indi- cazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sen- tenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplifica- ta), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questio- ni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problema- tiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la con- seguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato, le odierne attrici, in qualità di eredi del de cuius, sig. , evocavano in giudizio il Controparte_4 CP_2
convenuto, al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, iu- re proprio e iure hereditas, a seguito del sinistro che in data 11 aprile 2016 alle ore
20.00 circa, ha visto coinvolto il sig. . Controparte_4
Le attrici precisavano che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, il de cuius, nell'uscire dal portoncino di ingresso del ca- Controparte_2
deva al suolo, a causa dello zerbino posto all'esterno, il quale, non essendo ben fissato al pavimento, scivolava sotto il piede del Vicedomini facendolo CP_4
rovinare al suolo.
Le attrici precisavano altresì che, a seguito della caduta, il Vicedomini CP_4
veniva soccorso e trasportato a mezzo 118 presso l'Ospedale di Nocera Inferiore
“Umberto I” con diagnosi “trauma cranico con flc sopraccigliare sx” e immedia- to ricovero presso il reparto di Chirurgia. Le attrici ritenevano che le lesioni ripor- tate dal avessero contribuito ad aggravare il quadro clinico Controparte_4
2 dello stesso, affetto da Fibrosi polmonare e HCV positivo, tant'è che il 23 maggio
2016 ne veniva constatato il decesso.
Si costituiva quindi in giudizio il convenuto il quale, chiedeva, in via CP_2
preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa
; ancora preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di cita- Controparte_3
zione, ai sensi dell'art.164 c.p.c. e l'assoluta inammissibilità ed improponibilità delle domande formulate con l'atto introduttivo del presente giudizio;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree, atteso che la caduta in questione si era verificata per esclusiva responsabilità e negligenza del de cuius.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'acquisizione dei filmati di video- sorveglianza, veniva successivamente rinviata per le conclusioni in quanto il GU rilevava sia la non ammissibilità della prova per testi e, riteneva altresì non acco- glibile la richiesta di CTU tecnica e CMU medica in quanto la dinamica del sini- stro non necessitava di specifiche cognizioni tecniche e l'accertamento del nesso di causa tra il sinistro e l'evento morte appariva del tutto superfluo.
Precisate le conclusioni, il Giudice, all'udienza del 3 aprile 2024, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò brevemente detto sulle difese delle parti e lo svolgimento del processo occor- re passare al merito della vicenda.
Invero, parte attrice chiede affermarsi la responsabilità del in rela- CP_2
zione alla caduta verificatasi ed alle lesioni riportate dal in Controparte_4
conseguenza della stessa, in quanto custode del luogo in cui si è verificato l'infor- tunio.
Risulta applicabile al caso di specie l'art 2051 c.c.
Tale disposizione obbliga il custode a risarcire i danni provocati dalla cosa di cui ha la custodia, indipendentemente dal ricorrere di profili colposi della sua condot- ta, fatto salvo il caso fortuito, che incidendo sulla sequenza causale recide il nesso tra la cosa in custodia ed il danno. L'ipotesi normativa delinea un regime d'impu-
3 tazione della responsabilità a carattere oggettivo. Nel delineare i caratteri della re- sponsabilità oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte ha affermato: che prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamen- to del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
che sussiste per tutti i danni cagiona- ti dalla cosa sia per la sua intrinseca natura che per l'insorgenza di agenti dannosi essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento danno- so o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudi- zio;
che, pertanto, è più corretto parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) giacché la responsabilità in questione non esige una condotta colposa del custode;
che la norma ha la funzione di imputare la responsabilità a chi, traen- do profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni di doverne sopportare gli incom- moda e di controllarne i rischi, cosicché deve considerarsi custode chi di fatto chi ne governa le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il pro- prietario;
che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso for- tuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psico- logico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno imprevedibile ed inevitabile;
che al danneggiato compete provare, anche con pre- sunzioni, il verificarsi dell'evento dannoso ed il rapporto di causalità con il bene in custodia mentre spetta al custode di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale.
Tanto premesso, la domanda è infondata e va rigettata per le motivazioni che se- guono.
L'istruttoria espletata, esaminata congiuntamente a tutta la documentazione in at- ti, non è idonea a sostenere la fondatezza della avanzata pretesa.
4 Difetta, la prova della verificazione del sinistro secondo le modalità descritte dal- le attrici e non risulta possibile sostenere che le lesioni subite dal de cuius e il successivo decesso siano effettiva conseguenza del sinistro stesso.
Invero, nell'atto introduttivo si legge che “il de cuius nell'uscire dal portoncino di ingresso del cadeva al suolo a causa dello zerbino Controparte_2
posto all'esterno, che, non essendo ben fissato al pavimento scivolava sotto il piede del facendolo rovinare al suolo”. Controparte_4
Tale affermazione risulta infondata.
Dai filmati di videosorveglianza prodotti in giudizio dal convenuto CP_2
emerge che la caduta in questione è stata provocata esclusivamente dal cedimento del piede e della gamba di appoggio, non dal tappetino/zerbino che, nel mentre, è rimasto saldamente ancorato al suolo e non ha subito alcuno slittamento in avanti.
Tale ultima circostanza, in fase stragiudiziale, è stata accertata anche dal fiducia- rio della compagnia l'Ing. (cfr. perizia ing. ), che ha CP_3 Pt_2 Pt_2
avuto modo di constatare che “il tappetino in questione si è palesato in ottime condizioni e il materiale in PVC, con cui è realizzato, fa sì che lo stesso aderisca al suolo impedendo il benché minimo slittamento, mentre la struttura alveolare consente il drenaggio di qualsiasi eventuale sostanza possa cadere su di esso im- pedendo qualsiasi effetto di scivolo”.
Inoltre, come evidenziato dalla documentazione medica prodotta in atti, il sig.
[...]
, al momento dell'evento per cui è causa, versava in gravi Parte_3
condizioni di salute: lo stesso, infatti, era affetto da “sarcopenia cirrogena”, ovve- ro da una malattia che ne aveva determinato la completa privazione di massa e della forza muscolare e che lo costringeva ad un allettamento prolungato e, in quanto tale, era impossibilitato a deambulare autonomamente, se non a bordo di carrozzina e con al seguito la valigetta dell'ossigeno.
Dai predetti filmati, infatti, si evince che, dopo aver percorso il corridoio che col- lega la scala B con l'androne condominiale, in prossimità del portoncino
5 d'ingresso al , nel mentre si accingeva a scendere dal gradino esterno, CP_2
privo di qualsivoglia sostegno, perdeva improvvisamente l'equilibrio e la moglie stessa, finiva con il sospingerlo a terra, nel vano tentativo di sorreggerlo.
In definitiva, sulla base di quanto detto, la domanda risarcitoria proposta dalle at- trici deve essere rigettata in quanto infondata, atteso che la caduta in questione si
è verificata per esclusiva responsabilità e negligenza del sig. Controparte_5
[...
e, altresì, stante l'inesistenza di qualsivoglia nesso di causalità tra la caduta in questione e l'evento morte, avvenuto a causa delle gravi pregresse condizioni di salute in cui versava il de cuius.
Ogni ulteriore questione resta assorbita da tutto quanto sinora osservato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del disposto del D.M. n. 55 del 2014, secondo i parametri minimi per tutte le fasi e previa riduzione del 30% stante l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provve- de:
a) Rigetta la domanda attorea in quanto infondata;
b) Condanna le attrici al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore del in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., liquidate in euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge con attribuzione agli avvocati antistatari;
c) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore di in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., liquidate in euro 1.200,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
Manda la cancelleria.
6 Nocera Inferiore, 18/3/2025
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