Articolo 1 della Legge 12 febbraio 1974, n. 35
Articolo 2
Versione
20 marzo 1974
Art. 1.
I rimborsi e le indennita' spettanti, ai sensi del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289 , modificato con regio decreto 3 giugno 1938, n. 850 , e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina per gli spostamenti delle rispettive famiglie durante il periodo d'imbarco, competono anche in caso di imbarco consecutivo su altra nave di diversa sede di assegnazione e nel caso di assegnazione ad altra sede della nave su cui l'ufficiale o il sottufficiale e' imbarcato.
Entrata in vigore il 20 marzo 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente