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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/11/2024, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova - Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 601 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
Parte 1 (c.f. C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. Consuelo Capra, presso cui elettivamente domicilia, alla via Carlo Pisacane n. 1/A, in Mantova (MN)
RICORRENTE
E
Controparte_1 (c.f. C.F. 2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.10.2024 il difensore di parte ricorrente ha concluso nel seguente modo: “1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale sullo status"
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni della parte in data 20.03.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso di aver Con ricorso ritualmente notificato, Parte 1
'contratto matrimonio con rito civile in Mantova il 19.09.2016, con Controparte_1 come risulta dagli estratti del Comune di Mantova atto n. 75, Parte I, anno 2016, e che da tale matrimonio sono nati due figli, Persona 1 e Controparte_2 entrambi nati a Borgo Mantovano il
,
17.02.2022, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con affidamento esclusivo dei figli e previsione di un onere di corresponsione in capo al resistente in favore della moglie e dei figli.
Non si è costituto in giudizio Controparte_1 nonostante la ritualità della notifica, e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 29.10.2024 parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di pronunciasse parzialmente, con riguardo al solo status, precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'impossibilità di ricostituire l'unione familiare ed un contesto di condivisione ed armonia che rappresenta il principale presupposto per la vita familiare.
La crisi del rapporto coniugale e il conseguente clima di tensione determinatosi emergono in modo chiaro tanto dalle deduzioni del ricorrente, quanto dalle risultanze processuali dalle quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulle ulteriori domande verrà disposto con separata ordinanza.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, stante la natura della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare non ripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizza gli stessi a vivere separati;
2) spese di lite non ripetibili;
3) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova per l'annotazione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 (atto n. 75, P. I, anno 2016);
4) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 7.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio Bertola Dott.ssa Valeria Monti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova - Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 601 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
Parte 1 (c.f. C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. Consuelo Capra, presso cui elettivamente domicilia, alla via Carlo Pisacane n. 1/A, in Mantova (MN)
RICORRENTE
E
Controparte_1 (c.f. C.F. 2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.10.2024 il difensore di parte ricorrente ha concluso nel seguente modo: “1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale sullo status"
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni della parte in data 20.03.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, premesso di aver Con ricorso ritualmente notificato, Parte 1
'contratto matrimonio con rito civile in Mantova il 19.09.2016, con Controparte_1 come risulta dagli estratti del Comune di Mantova atto n. 75, Parte I, anno 2016, e che da tale matrimonio sono nati due figli, Persona 1 e Controparte_2 entrambi nati a Borgo Mantovano il
,
17.02.2022, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con affidamento esclusivo dei figli e previsione di un onere di corresponsione in capo al resistente in favore della moglie e dei figli.
Non si è costituto in giudizio Controparte_1 nonostante la ritualità della notifica, e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 29.10.2024 parte ricorrente chiedeva che il Tribunale di pronunciasse parzialmente, con riguardo al solo status, precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'impossibilità di ricostituire l'unione familiare ed un contesto di condivisione ed armonia che rappresenta il principale presupposto per la vita familiare.
La crisi del rapporto coniugale e il conseguente clima di tensione determinatosi emergono in modo chiaro tanto dalle deduzioni del ricorrente, quanto dalle risultanze processuali dalle quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulle ulteriori domande verrà disposto con separata ordinanza.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, stante la natura della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare non ripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, parzialmente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizza gli stessi a vivere separati;
2) spese di lite non ripetibili;
3) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mantova per l'annotazione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 (atto n. 75, P. I, anno 2016);
4) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 7.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio Bertola Dott.ssa Valeria Monti