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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/05/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 8.5.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4377/2023 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Gennaro Crispo, con la Parte_1 quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Pepe CP_1
Gianfranco, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa del 13.5.2021. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Disposta l'integrazione della consulenza tecnica, all'udienza odierna, tratta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esplicati.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
1 di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito la parte, riportandosi alle considerazioni del ctp, censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario lamentando, in particolare, che l'esperto sia incorso in un insufficiente approfondimento diagnostico perché avrebbe erroneamente considerato l'incidenza sulla sua capacità lavorativa generica della spondilodiscoartrosi.
Sicché, proposta opposizione e valutata l'opportunità, anche alla luce della documentazione medica successiva prodotta, è stata disposta la rinnovazione delle attività peritali, per le quali è stato conferito incarico alla ctu dott.ssa
. Per_1
L'esperta, all'esito del nuovo esame peritale del 19.2.2025, ha riferito di un soggetto in buone condizioni generali di nutrizione e di sanguificazione, collaborante e in stato d'ansia con polarizzazione delle idee sulle patologie sofferte e sulle problematiche personali.
Sulla base dei dati clinici e documentali ha diagnosticato all'istante: «cardiopatia ischemica già trattata con by pass aorto-coronarico e angioplastica con applicazione di STENT in discreto compenso emodinamico;
sindrome depressiva endoreattiva di grado medio;
spondiloartrosi in esiti di frattura post traumatica di D12; morbo di BA» e ha concluso che le infermità accertate integrano una percentuale di invalidità del 74%, ritenendo integrati i presupposti per il riconoscimento del beneficio in oggetto a partire dal novembre 2024.
Sotto l'aspetto valutativo, a tali determinazioni è giunta confermando gli esiti del precedente esame peritale con riguardo alla cardiopatia ischemica e alla sindrome depressiva, e osservando con riferimento alla spondiloartrosi in esiti di frattura post traumatica di D12 che «tenuto conto dei processi artrosici presenti anche a livello del rachide cervicale, può essere valutata con criterio analogico equiparandola ad una spondilolistesi e, quindi, con un 12% come previsto dalla voce 7008», aggiungendo, altresì, che il morbo di BA «può essere valutato con un ulteriore 15% applicando, sempre con criterio analogico qualitativo, la voce tabellare 7102 relativa all'acromegalia senza rilevanti ripercussioni funzionale ma maggiorandola di qualche punto tenuto conto delle ripercussioni dell'ipertiroidismo sulla patologia cardiaca».
Rispetto alla decorrenza del beneficio, ha osservato che: «va innanzitutto ribadito che alcune delle patologie (artrosi vertebrale) sono sicuramente ad evoluzione peggiorativa e che attualmente siamo ai limiti dei requisiti minimi richiesti per il riconoscimento del beneficio in discussione. Sulla scorta di tali elementi credo possa ritenersi sufficientemente ragionato retrodatare il
2 maturare dei requisiti sanitari richiesti per l'assegno di invalidità a non oltre 4 mesi dalla mia visita e, quindi, al novembre 2024».
Le argomentazioni della ctu appaiono convincenti e prive di contraddizioni.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta, riconoscendo in capo all'opponente le condizioni sanitarie per la concessione del diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71 a far data dal 1° novembre 2024.
Quanto al regime delle spese, il riconoscimento per un periodo successivo anche al deposito del ricorso di opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. CP_ Spese di ctu di entrambe le fasi processuali a carico dell' , stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità ex L. 118/71 con decorrenza dal novembre 2024;
- Compensa le spese di lite;
CP_
- Spese di ctu di entrambe le fasi processuali a carico dell' , liquidate come da separato decreto.
Nola, 8.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesco Fucci
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