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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
NN. 3996/2015 e 201/2021 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 3996/2015 e 201/2021 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce dell'atto di Parte_1 citazione, dall'Avv. Eduardo GIULIANI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE nella causa n. 3996/2015 R.G.A.C. in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura allegata all'atto di Parte_1 citazione, dall'Avv. Eduardo GIULIANI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE nella causa n. 201/2021 R.G.A.C.
E in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della CP_1 comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Antonio MOLINARI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA nella causa n. 3996/2015 R.G.A.C. in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura nel procedimento CP_1 monitorio, dall'Avv. Antonio MOLINARI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA nella causa n. 201/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: appalto privato
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso ingiungesse alla CP_1 di pagare, alla medesima ricorrente, la somma di euro 13.897,60, oltre agli Parte_1 interessi al tasso di cui al d. lgs. 231/2002, e senza dilazione: somma portata dalla fattura n.
16/2014, detratto l'acconto già ricevuto, pari ad euro 20.000,00.
1 NN. 3996/2015 e 201/2021 R.G.A.C.
Si trattava di credito sorto per effetto «di esecuzione lavori edili di installazione n. 6
(sei) aerogeneratori, eseguiti su incarico della società per conto del Comune di Pt_1
NO […] ultimati in data 31/07/2014».
2. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda, mediante decreto ingiuntivo n.
952/2015, tuttavia non immediatamente esecutivo.
3. La i opponeva, così introducendo la causa n. 3996/2015 R.G.A.C. Parte_1
I lavori contabilizzati (si trattava del s.a.l. n. 6) e, «in particolare quelli relativi alla realizzazione di strade in terra a servizio dei generatori», erano stati eseguiti, in realtà, «in maniera difforme e comunque minore a quanto contrattualmente previsto».
Non solo doveva essere rigettata la domanda, proposta col ricorso monitorio, ma la controparte doveva essere condannata a pagare la differenza tra quanto già pagato in acconto e la somma effettivamente dovuta.
4. Resisteva la CP_1
5. Veniva acquisita una c.t.u.: il cui esito era che ad «€. 3.445,14» corrispondevano le
«somme percepite in più dalla . CP_1
6. La presentava altro ricorso monitorio, chiedendo al medesimo CP_1
Tribunale di ingiungere alla i pagare, alla ricorrente, senza dilazione, la somma Parte_1 di euro 20.512,97, dovuta in forza della fattura n. 8/2018: cui dovevano sommarsi gli interessi ex art. 5, d. lgs. 231/2002, e la rivalutazione monetaria.
Si trattava del rimborso della ritenuta per garanzia, del 5%, e della ritenuta per infortunio, pari allo 0,5% (oltre all'IVA al 10%), da calcolarsi sull'ammontare dei medesimi lavori edili, di cui al precedente ricorso per decreto ingiuntivo.
7. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda, attraverso il decreto ingiuntivo n.
867/2020, non immediatamente esecutivo, e col rigetto dell'istanza di rivalutazione del credito.
8. La si opponeva avverso tale decreto: la somma era stata calcolata su un Parte_1 importo non corrispondente all'effettivo valore dei lavori compiuti.
La , inoltre, doveva restituire la già menzionata somma di denaro. CP_1
Veniva, così, introdotta la causa n. 2012/2021.
9. Resisteva la CP_1
10. I due giudizi venivano riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La soluzione della controversia non può che dipendere:
a) dagli esiti dell'acquisita c.t.u.;
b) dall'assenza di una vera e specifica contestazione della pretesa della CP_1 dell'an della pretesa attinente alle ritenute.
Quanto al primo punto, l'ausiliario procedeva secondo criteri corretti, e senza incorrere in vizi giuridici, logici o tecnici.
Il consulente, inoltre, rispondeva puntualmente alle osservazioni, pervenute circa l'elaborato redatto.
2 NN. 3996/2015 e 201/2021 R.G.A.C.
All'esito dello sviluppo dei propri argomenti (da intendersi come qui condivisi e riportati), l'ausiliario affermava che «Il costo complessivo dei lavori effettivamente eseguiti dalla per conto della è stato quantificato in € 203.956,88 oltre IVA.». CP_1 Parte_1
L'importo dei lavori, insomma, come accertato, è pari ad euro 203.956,88: con l'IVA, si tratta di euro 224.352,57.
Applicando l'aliquota complessiva del 5,5%, si perviene ad euro 12.339,39, dovuti dalla lla data della fattura, ossia al 28 Dicembre 2018. Parte_1
A detrarre, l'importo di euro 3.445,14: con gli interessi legali dal 30 Dicembre 2014
(data della prima fattura, quella oggetto del decreto ingiuntivo n. 952/2015) al 28 Dicembre
2018, che ammontano ad euro 37,93, si giunge ad euro 3.483,07.
La differenza fra quanto dovuto dalla e quanto da essa deve riceversi, Parte_1 quale differenza tra il valore dei lavori del parzialmente pagati, ascende, allora ad Parte_2 euro 8.856,32, alla data del 28 Dicembre 2018.
Deve precisarsi che mancano elementi più specifici per determinare il dies a quo degli interessi ex d. lgs. 231/2002: sicché si adopererà, quale termine di decorrenza, la data della fattura.
2. In conclusione, i decreti ingiuntivi debbono ambo essere revocati, e la Parte_1 dev'essere condannata a pagare alla la somma indicata, oltre agli interessi CP_1 successivi alla data del 28 Dicembre 2018, sino al soddisfo, al tasso di cui all'art. 5, d. lgs.
231/2002.
3. Le spese di lite, in ragione della soccombenza della nella causa CP_1 anteriore, e della ella successiva, e della particolare complessità delle questioni Parte_1 di fatto, possono compensarsi fra le parti: similmente, le spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti medesime, rimarranno a carico di ciascuna, per metà.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nelle cause riunite iscritte ai nn. 3996/2015 e 201/2021
R.G.A.C., promosse dalla in persona del l.r. p.t., contro la in Parte_1 CP_1 persona del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. revoca i decreti ingiuntivi nn. 952/2015 e 867/2020, emessi dal Tribunale di Potenza;
2. condanna la pagare alla a somma di euro 8.856,32, oltre Parte_1 CP_1 agli interessi al saggio di cui all'art. 5, d. lgs. 231/2002, dal 28 Dicembre 2018 al soddisfo;
3. compensa le spese di lite tra le parti: spese di c.t.u., nel rapporto tra le parti, a carico delle medesime, per metà ciascuna,
Potenza, 2 Dicembre 2025
3 NN. 3996/2015 e 201/2021 R.G.A.C.
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
4
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 3996/2015 e 201/2021 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce dell'atto di Parte_1 citazione, dall'Avv. Eduardo GIULIANI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE nella causa n. 3996/2015 R.G.A.C. in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura allegata all'atto di Parte_1 citazione, dall'Avv. Eduardo GIULIANI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE nella causa n. 201/2021 R.G.A.C.
E in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della CP_1 comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Antonio MOLINARI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA nella causa n. 3996/2015 R.G.A.C. in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta procura nel procedimento CP_1 monitorio, dall'Avv. Antonio MOLINARI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA nella causa n. 201/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto: appalto privato
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso ingiungesse alla CP_1 di pagare, alla medesima ricorrente, la somma di euro 13.897,60, oltre agli Parte_1 interessi al tasso di cui al d. lgs. 231/2002, e senza dilazione: somma portata dalla fattura n.
16/2014, detratto l'acconto già ricevuto, pari ad euro 20.000,00.
1 NN. 3996/2015 e 201/2021 R.G.A.C.
Si trattava di credito sorto per effetto «di esecuzione lavori edili di installazione n. 6
(sei) aerogeneratori, eseguiti su incarico della società per conto del Comune di Pt_1
NO […] ultimati in data 31/07/2014».
2. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda, mediante decreto ingiuntivo n.
952/2015, tuttavia non immediatamente esecutivo.
3. La i opponeva, così introducendo la causa n. 3996/2015 R.G.A.C. Parte_1
I lavori contabilizzati (si trattava del s.a.l. n. 6) e, «in particolare quelli relativi alla realizzazione di strade in terra a servizio dei generatori», erano stati eseguiti, in realtà, «in maniera difforme e comunque minore a quanto contrattualmente previsto».
Non solo doveva essere rigettata la domanda, proposta col ricorso monitorio, ma la controparte doveva essere condannata a pagare la differenza tra quanto già pagato in acconto e la somma effettivamente dovuta.
4. Resisteva la CP_1
5. Veniva acquisita una c.t.u.: il cui esito era che ad «€. 3.445,14» corrispondevano le
«somme percepite in più dalla . CP_1
6. La presentava altro ricorso monitorio, chiedendo al medesimo CP_1
Tribunale di ingiungere alla i pagare, alla ricorrente, senza dilazione, la somma Parte_1 di euro 20.512,97, dovuta in forza della fattura n. 8/2018: cui dovevano sommarsi gli interessi ex art. 5, d. lgs. 231/2002, e la rivalutazione monetaria.
Si trattava del rimborso della ritenuta per garanzia, del 5%, e della ritenuta per infortunio, pari allo 0,5% (oltre all'IVA al 10%), da calcolarsi sull'ammontare dei medesimi lavori edili, di cui al precedente ricorso per decreto ingiuntivo.
7. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda, attraverso il decreto ingiuntivo n.
867/2020, non immediatamente esecutivo, e col rigetto dell'istanza di rivalutazione del credito.
8. La si opponeva avverso tale decreto: la somma era stata calcolata su un Parte_1 importo non corrispondente all'effettivo valore dei lavori compiuti.
La , inoltre, doveva restituire la già menzionata somma di denaro. CP_1
Veniva, così, introdotta la causa n. 2012/2021.
9. Resisteva la CP_1
10. I due giudizi venivano riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La soluzione della controversia non può che dipendere:
a) dagli esiti dell'acquisita c.t.u.;
b) dall'assenza di una vera e specifica contestazione della pretesa della CP_1 dell'an della pretesa attinente alle ritenute.
Quanto al primo punto, l'ausiliario procedeva secondo criteri corretti, e senza incorrere in vizi giuridici, logici o tecnici.
Il consulente, inoltre, rispondeva puntualmente alle osservazioni, pervenute circa l'elaborato redatto.
2 NN. 3996/2015 e 201/2021 R.G.A.C.
All'esito dello sviluppo dei propri argomenti (da intendersi come qui condivisi e riportati), l'ausiliario affermava che «Il costo complessivo dei lavori effettivamente eseguiti dalla per conto della è stato quantificato in € 203.956,88 oltre IVA.». CP_1 Parte_1
L'importo dei lavori, insomma, come accertato, è pari ad euro 203.956,88: con l'IVA, si tratta di euro 224.352,57.
Applicando l'aliquota complessiva del 5,5%, si perviene ad euro 12.339,39, dovuti dalla lla data della fattura, ossia al 28 Dicembre 2018. Parte_1
A detrarre, l'importo di euro 3.445,14: con gli interessi legali dal 30 Dicembre 2014
(data della prima fattura, quella oggetto del decreto ingiuntivo n. 952/2015) al 28 Dicembre
2018, che ammontano ad euro 37,93, si giunge ad euro 3.483,07.
La differenza fra quanto dovuto dalla e quanto da essa deve riceversi, Parte_1 quale differenza tra il valore dei lavori del parzialmente pagati, ascende, allora ad Parte_2 euro 8.856,32, alla data del 28 Dicembre 2018.
Deve precisarsi che mancano elementi più specifici per determinare il dies a quo degli interessi ex d. lgs. 231/2002: sicché si adopererà, quale termine di decorrenza, la data della fattura.
2. In conclusione, i decreti ingiuntivi debbono ambo essere revocati, e la Parte_1 dev'essere condannata a pagare alla la somma indicata, oltre agli interessi CP_1 successivi alla data del 28 Dicembre 2018, sino al soddisfo, al tasso di cui all'art. 5, d. lgs.
231/2002.
3. Le spese di lite, in ragione della soccombenza della nella causa CP_1 anteriore, e della ella successiva, e della particolare complessità delle questioni Parte_1 di fatto, possono compensarsi fra le parti: similmente, le spese di c.t.u., nel rapporto fra le parti medesime, rimarranno a carico di ciascuna, per metà.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nelle cause riunite iscritte ai nn. 3996/2015 e 201/2021
R.G.A.C., promosse dalla in persona del l.r. p.t., contro la in Parte_1 CP_1 persona del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. revoca i decreti ingiuntivi nn. 952/2015 e 867/2020, emessi dal Tribunale di Potenza;
2. condanna la pagare alla a somma di euro 8.856,32, oltre Parte_1 CP_1 agli interessi al saggio di cui all'art. 5, d. lgs. 231/2002, dal 28 Dicembre 2018 al soddisfo;
3. compensa le spese di lite tra le parti: spese di c.t.u., nel rapporto tra le parti, a carico delle medesime, per metà ciascuna,
Potenza, 2 Dicembre 2025
3 NN. 3996/2015 e 201/2021 R.G.A.C.
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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