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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8889/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. HAZAN MAURIZIO, dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
OL CO e dell'Avv. MARTINI FILIPPO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOGNI ANDREA e CP_1 C.F._1 dell'avv. REGGIANINI LORENZO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.11.25, ovverosia:
- Parte attrice, come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (“Voglia il Tribunale di Bologna, previe le pronunzie e declaratorie del caso: I. IN VIA PREGIUDIZIALE - sospendere la provvisoria esecutività del decreto opposto, per le motivazioni in atti, dando altresì atto che ha già corrisposto la somma di € 63.440,00=. II. IN VIA PRELIMINARE - Parte_1 accertare e dichiarare che il credito di cui il Sig. ha chiesto il pagamento in via CP_1 monitoria è del tutto insussistente e, comunque, non provato per le ragioni in atti (non sono indicate le prestazioni svolte né vi è prova che il sig. abbia sostenuto delle spese di CP_1 resistenza in quanto non sono allegate al ricorso monitorio fatture dei legali, nonché dei consulenti che abbiano implicato un esborso a carico del Sig. ; - conseguentemente, CP_1 revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto per le ragioni di cui in atti
III. IN OGNI CASO, NEL MERITO IN VIA DI ECCEZIONE E DI DOMANDA
RICONVENZIONALE Accertare e dichiarare che: - il diritto di credito azionato con il ricorso monitorio dal Sig. si fonda unicamente sul Lodo irrituale del 6 dicembre 2022, CP_1 reso sulla base della clausola compromissoria ex art. 29 dello statuto della società in CP_2 concordato preventivo;
- è del tutto estranea ai rapporti societari della società Pt_1 [...] in concordato preventivo e la predetta clausola non le è opponibile;
- il sig. ha CP_2 CP_1 chiesto di chiamare a partecipare all'arbitrato con memoria del 5 novembre Parte_1
2020 per chiedere di essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli per il solo caso di soccombenza derivanti dall'accoglimento delle domande pagina 1 di 14 proposte nei suoi confronti da in concordato preventivo e dai Soci della Società; - CP_2 è intervenuta nell'arbitrato con atto del 9 dicembre 2020, sulla base della chiamata del Pt_1
Sig. unicamente in relazione alla richiesta di manleva svolta per la soccombenza, e non CP_1 certo in relazione alla diversa domanda (non proposta) che riguarda le spese di resistenza;
- l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato dalla pretesa del terzo danneggiato e quella di rimborsargli le spese di resistenza sono obbligazioni oggettivamente distinte e il giudice non può liquidare d'ufficio le seconde in mancanza di espressa domanda (Cass. 4275-2024/Cass 6340-98); - il Sig. ha modificato la domanda nel corso dell'arbitrato chiedendo in ogni CP_1 caso (e non per la sola ipotesi di soccombenza) prima volta con la memoria del 6 marzo 2021 la condanna di al pagamento delle spese di resistenza;
- -con l'atto del 9 Pt_1 Pt_1 dicembre 2020- non ha conferito mandato agli arbitri di dirimere una controversia sulle spese di resistenza che derivano dall'arbitrato e, anche in mancanza di una clausola compromissoria scritta ex art. 808-ter c.p.c., ogni statuizione resa al riguardo del lodo-contratto del 6 dicembre
2022 dagli arbitri, è quindi nulla ex art. 1418 c.c. perché manca il consenso ex art. 1325 n. 1
c.c. e in ogni caso gli Arbitri hanno deciso la controversia in mancanza di un mandato e di una clausola compromissoria, né erano legittimati a decidere la controversia sulle spese di resistenza, per tutti i motivi di cui in atti anche per eccesso di mandato ex art. 1711 c.c.; - non esiste mandato scritto ex artt. 807 e 808 c.p.c. necessario, a pena di nullità, per dirimere una controversia sulle spese di resistenza;
- non ha approvato il conferimento del “Fondo Pt_1 comune” di cui all'udienza del 5.11.2020 del procedimento arbitrale, né le parti di tale procedimento hanno mai approvato la quantificazione delle spese di arbitrato così come liquidate dal Collegio arbitrale Per l'effetto - dichiarare la nullità del Lodo 6 dicembre 2022 posto alla base del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa, in relazione all'art. 808-ter, co. 2, c.p.c.; - revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 1549/2024 del 29 aprile 2024 e notificato in data 30 aprile 2024 emesso unicamente sulla base di un lodo inopponibile ad IV. IN OGNI CASO - Dare atto che ha offerto Parte_1 Pt_1 e pagato per le spese di resistenza l'importo pari a € 63.440,00=; - Rigettare ogni domanda di pagamento per le spese di resistenza, di consulenza e di arbitrato svolta anche in via riconvenzionale in questa sede perché le allegazioni del ricorso monitorio non ammettono allegazioni nuove o diverse e, conseguentemente, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
- dichiarare non dovuti gli interessi di mora come pretesi nel ricorso monitorio e indicati nel decreto ingiuntivo opposto (e in ogni caso sulla base di qualsiasi credito dovesse essere accertato in questa sede) in quanto le spese di lite liquidate in sede arbitrale non costituiscono somme oggetto di una transazione commerciale ai sensi del d.lgs.
231/2002, né rientrano nelle domande di merito promosse con la domanda arbitrale, ai sensi dell'art. 1284 commi 4 e 5 c.c. e non sono quindi dovuti. - Rigettare ogni eventuale domanda di pagamento per le spese di resistenza che dovesse essere svolta in questa sede perché le allegazioni del ricorso monitorio non ammettono allegazioni nuove o diverse e, conseguentemente, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
- rigettare in ogni caso qualsiasi domanda proposta nei confronti di da parte del Parte_1 sig. in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
- In CP_1 subordine alla esposta richiesta, e nel caso di esame di una eventuale domanda di pagamento per spese di resistenza, accertare e dichiarare che la richiesta di spese per oltre € 160.000,0= è inammissibile e comunque infondata, in quanto tale quantificazione sarebbe indice di spese avventate e che quindi non possono essere riconosciute ex art. 1914 c.c. per tutti i motivi di cui in atti;
- Determinare le spese di resistenza dovute sulla base di quanto il convenuto/opposto
(attore sostanziale) potrà provare in corso di causa e comunque nei limiti del DM 55/2014 e della normativa come meglio precisato in atti;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del Sig. per tutto quanto dedotto in atti;
- con CP_1
pagina 2 di 14 salvezza di spese, competenze ed onorari di causa oltre il rimborso forfettario e oneri di legge”).
- Parte convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 10.11.25 (“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, — nel merito, in via principale, respingere l'opposizione avversa per tutti i motivi esposti in atti e condannare al pagamento a favore del sig. a titolo di rimborso delle spese, Parte_1 CP_1 legali e di consulenza tecnica di parte, sostenute per resistere all'azione degli Attori nel proc. arb. e di in C.P. nel procedimento arbitrale per cui è causa e come liquidate nel Lodo CP_2 arbitrale, nonché di rimborso dei costi legali e tecnici di arbitrato, della somma complessiva di
€ 87.999,02, pari alla differenza tra la somma di € 151.439,02 portata dal decreto ingiuntivo opposto, Trib. Bologna n° 1549/2024 emesso il 29.4.2024, e quella di € 63.440,00 versata da al sig. in data 6.5.2024 dopo la pubblicazione e la notificazione Parte_1 CP_1 del decreto ingiuntivo opposto e che quest'ultimo ha trattenuto a titolo di acconto sul maggior importo dovuto, o di quella diversa somma maggiore o, salvo gravame, minore che risulterà equa e dovuta all'esito delle risultanze di causa, oltre agli interessi di mora al tasso legale ex art. 1284, comma I, c.p.c. sul credito iniziale di € 151.439,02 dal 7.12.2022 sino al 6.5.2024 e poi ex art. 1284, comma IV, c.p.c. sul credito residuo di € 87.999,02 dal 7.5.2024 sino al saldo effettivo;
al contempo accertare e dichiarare il diritto del sig. a trattenere CP_1 definitivamente la somma di € 63.440,00 versata da in data 6.5.2024; — in ogni Parte_1 caso, condannare a rimborsare al sig. le spese del procedimento Parte_1 CP_1 monitorio, nella misura già indicata e liquidata nel decreto ingiuntivo opposto, Trib. Bologna
n° 1549/2024 emesso il 29.4.2024, e poi nell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. dell'1/10/2025 o nella misura diversa, maggiore o, salvo gravame, minore, che risulterà equa e dovuta all'esito delle risultanze di causa;
— in via subordinata e in via riconvenzionale, per l'ipotesi di annullamento, anche in parte qua, del Lodo arbitrale, condannare al pagamento Parte_1
a favore del sig. a titolo di rimborso delle spese, legali e di consulenza tecnica CP_1 di parte, sostenute per resistere all'azione degli Attori nel proc. arb. e di in C.P. nel CP_2 procedimento arbitrale per cui è causa e come liquidate nel Lodo arbitrale, nonché di rimborso dei costi legali e tecnici di arbitrato, della somma di € 87.999,02, pari alla differenza tra la somma di € 151.439,02 e quella di € 63.440,00 versata da al sig. Parte_1 CP_1 in data 6.5.2024 e che il sig. ha trattenuto a titolo di acconto sul maggior CP_1 importo dovuto, o di quella diversa somma maggiore o, salvo gravame, minore che risulterà equa e dovuta all'esito delle risultanze di causa, oltre agli interessi di mora al tasso legale ex art. 1284, comma I, c.p.c. sul credito iniziale di € 151.439,02 dal 7.12.2022 sino al 6.5.2024 e poi ex art. 1284, comma IV, c.p.c. sul credito residuo di € 87.999,02 dal 7.5.2024 sino al saldo effettivo;
al contempo accertare e dichiarare il diritto del sig. a trattenere CP_1 definitivamente la somma di € 63.440,00 versata da in data 6.5.2024; — in ogni Parte_1 caso, con vittoria dei compensi e delle spese di causa, nonché della fase di mediazione, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge”).
pagina 3 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi per brevità anche solo “ ”), con atto di citazione in opposizione Parte_1 Pt_1
a decreto ingiuntivo n. 1549/2024 – R.G. 4656/2024 e domanda riconvenzionale di annullamento del Lodo irrituale, ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, al CP_1 fine di vedere accolte nei confronti di quest'ultimo le seguenti conclusioni: <voglia il tribunale di bologna, previe le pronunzie e declaratorie del caso: i. in via pregiudiziale
- sospendere la provvisoria esecutività del decreto opposto, per le motivazioni in atti, dando altresì atto che ha già corrisposto la somma di € 63.440,00=. II. IN VIA Parte_1
PRELIMINARE - accertare e dichiarare che il credito di cui il Sig. ha chiesto il CP_1 pagamento in via monitoria è del tutto insussistente e, comunque, non provato per le ragioni in atti (non sono indicate le prestazioni svolte né vi è prova che il sig. abbia sostenuto delle CP_1 spese di resistenza in quanto non sono allegate al ricorso monitorio fatture dei legali, nonché dei consulenti che abbiano implicato un esborso a carico del Sig. ; - conseguentemente, CP_1 revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto per le ragioni di cui in atti
III. IN OGNI CASO, NEL MERITO IN VIA DI ECCEZIONE E DI DOMANDA
RICONVENZIONALE Accertare e dichiarare che: - il diritto di credito azionato con il ricorso monitorio dal Sig. si fonda unicamente sul Lodo irrituale del 6 dicembre 2022, CP_1 reso sulla base della clausola compromissoria ex art. 29 dello statuto della società in CP_2 concordato preventivo;
- è del tutto estranea ai rapporti societari della società Pt_1 [...] in concordato preventivo e la predetta clausola non le è opponibile;
- il sig. ha CP_2 CP_1 chiesto di chiamare a partecipare all'arbitrato con memoria del 5 novembre Parte_1
2020 per chiedere di essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli per il solo caso di soccombenza derivanti dall'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti da in concordato preventivo e dai Soci della Società; - CP_2
è intervenuta nell'arbitrato con atto del 9 dicembre 2020, sulla base della chiamata del Pt_1
Sig. unicamente in relazione alla richiesta di manleva svolta per la soccombenza, e non CP_1 certo in relazione alla diversa domanda (non proposta) che riguarda le spese di resistenza;
- l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato dalla pretesa del terzo danneggiato e quella di rimborsargli le spese di resistenza sono obbligazioni oggettivamente distinte e il giudice non può liquidare d'ufficio le seconde in mancanza di espressa domanda (Cass. 4275-2024/Cass 6340-98); - il Sig. ha modificato la domanda nel corso dell'arbitrato chiedendo in ogni CP_1 caso (e non per la sola ipotesi di soccombenza) prima volta con la memoria del 6 marzo 2021 la condanna di al pagamento delle spese di resistenza;
- -con l'atto del 9 Pt_1 Pt_1 dicembre 2020- non ha conferito mandato agli arbitri di dirimere una controversia sulle spese di resistenza che derivano dall'arbitrato e, anche in mancanza di una clausola compromissoria scritta ex art. 808-ter c.p.c., ogni statuizione resa al riguardo del lodo-contratto del 6 dicembre
2022 dagli arbitri, è quindi nulla ex art. 1418 c.c. perché manca il consenso ex art. 1325 n. 1 c.c. e in ogni caso gli Arbitri hanno deciso la controversia in mancanza di un mandato e di una clausola compromissoria, né erano legittimati a decidere la controversia sulle spese di resistenza, per tutti i motivi di cui in atti anche per eccesso di mandato ex art. 1711 c.c.; - non esiste mandato scritto ex artt. 807 e 808 c.p.c. necessario, a pena di nullità, per dirimere una controversia sulle spese di resistenza;
- non ha approvato il conferimento del “Fondo Pt_1 comune” di cui all'udienza del 5.11.2020 del procedimento arbitrale, né le parti di tale procedimento hanno mai approvato la quantificazione delle spese di arbitrato così come liquidate dal Collegio arbitrale Per l'effetto - dichiarare la nullità del Lodo 6 dicembre 2022 posto alla base del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa, in relazione all'art. 808-ter, co. 2, c.p.c.; - revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 1549/2024 del 29 aprile 2024 e notificato in data 30 aprile 2024 emesso unicamente sulla base pagina 4 di 14 di un lodo inopponibile ad IV. IN OGNI CASO - Dare atto che ha offerto Parte_1 Pt_1 e pagato per le spese di resistenza l'importo pari a € 63.440,00=; - dichiarare non dovuti gli interessi di mora come pretesi nel ricorso monitorio e indicati nel decreto ingiuntivo opposto (e in ogni caso sulla base di qualsiasi credito dovesse essere accertato in questa sede) in quanto le spese di lite liquidate in sede arbitrale non costituiscono somme oggetto di una transazione commerciale ai sensi del d.lgs. 231/2002, né rientrano nelle domande di merito promosse con la domanda arbitrale, ai sensi dell'art. 1284 commi 4 e 5 c.c. e non sono quindi dovuti. - Rigettare ogni eventuale domanda di pagamento per le spese di resistenza che dovesse essere svolta in questa sede perché le allegazioni del ricorso monitorio non ammettono allegazioni nuove o diverse e, conseguentemente, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
- rigettare in ogni caso qualsiasi domanda proposta nei confronti di da parte del sig. in quanto infondata in fatto e in diritto per i Parte_1 CP_1 motivi di cui in atti;
-In subordine alla esposta richiesta, e nel caso di esame di una eventuale domanda di pagamento per spese di resistenza, accertare e dichiarare che la richiesta di spese per oltre € 160.000,0= è inammissibile e comunque infondata, in quanto tale quantificazione sarebbe indice di spese avventate e che quindi non possono essere riconosciute ex art. 1914 c.c. per tutti i motivi di cui in atti;
- Determinare le spese di resistenza dovute sulla base di quanto il convenuto/opposto (attore sostanziale) potrà provare in corso di causa e comunque nei limiti del DM 55/2014 e della normativa come meglio precisato in atti;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del Sig. per tutto quanto dedotto in CP_1 atti;
- con salvezza di spese, competenze ed onorari di causa oltre il rimborso forfettario e oneri di legge>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta che:
- con istanza di avvio di arbitrato e nomina degli arbitri del 18.8.2020 e notificata al Consiglio dell'Ordine dei Notai di Bologna in data 24.8.2020, Controparte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
ed i sig.ri e , e
[...] Controparte_10 Pt_2 Parte_3 Pt_4 Pt_5
in qualità di soci (d'ora in avanti anche soltanto “Soci”) di in concordato
[...] CP_2 preventivo (d'ora in avanti anche soltanto ”), chiedevano al presidente del Consiglio CP_11 dell'Ordine dei Notai di Bologna la nomina di un collegio arbitrale;
- in particolare, i Soci contestavano agli Amministratori delle società di cui al punto precedente, tra i quali di aver posto in essere un «incauto e negligente agire… e [un] CP_1 censurabile silenzio omissivo…» per un serie di fatti meglio specificati nell'istanza di avvio dell'arbitrato, che avrebbe determinato una responsabilità di tali soggetti;
- tutti i convenuti si costituivano nell'Arbitrato mediante memorie di costituzione e comparivano all'udienza del 5.11.2020, chiedendo di essere autorizzati alla chiamata in causa della propria OM assicuratrice Parte_1
- interveniva nella procedura arbitrale con atto del 9 dicembre 2020, precisando di aver Pt_1 CP_ aderito all'arbitrato unicamente per opporsi alla pretesa creditoria di , nonché alla richiesta di manleva per la RC degli assicurati;
- previo inutile esperimento di tentativo di conciliazione ed espletata, quindi, CTU contabile, l'arbitrato si concludeva con il deposito del lodo, che avveniva in data 06.12.2022 e che stabiliva, per la parte che interessa nel presente giudizio, quanto segue: “condanna Pt_1
a tenere indenni e manlevare le parti come sopra indicate per le spese legali e tecniche
[...] nei confronti dei convenuti Signori CP_12 CP_13 CP_1
, , Controparte_14 Controparte_15 CP_16 Controparte_17 pagina 5 di 14 e come segue: il Collegio, visto lo scaglione di valore di CP_18 CP_19 riferimento, tenuto conto dell'importanza, della natura, della difficoltà, del numero delle udienze e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, liquida in Euro 80.000
(ottantamila/00) per ciascuna difesa singola o collegiale, quanto a compensi professionali oltre al 15% per spese forfettarie, cassa avvocati IVA, oltre alle sole spese vive per i bolli come documentate;
liquida altresì le spese di Consulenza Tecnica di Parte, che vengono ridotte in via equitativa, anche rispetto alle note spese esibite, ad Euro 25.000,00 (venticinquamila/00 euro) a favore di ciascun CTP oltre agli accessori di legge dovuti ai professionisti incaricati, a seconda dell'ordine professionale di appartenenza”;
- sulla base del adempiva la prestazione assicurativa nei termini previsti Parte_1 Pt_6 dall'art. 1917 comma 2 cod. civ., negoziando con in concordato preventivo un accordo CP_2 che prevedeva la definitiva liberazione degli assicurati da ogni pretesa economica che potesse derivare agli stessi dal ovvero da tutte le pretese risarcitorie poste a fondamento Pt_6 dell'azione risarcitoria ex art. 2476 c.c.; a seguito del pagamento dell'importo da parte di in C.P. rilasciava a tutti i convenuti quietanza liberatoria;
Parte_1 CP_2
- con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 30.03.2024, il Sig. chiedeva la CP_1 condanna di al pagamento dell'importo di € 151.439,02, “oltre interessi di mora (al tasso Pt_1 legale) a far data dal 7.12.2022, ovvero dal giorno successivo al deposito del Lodo arbitrale”, ponendo in esecuzione quanto stabilito dal lodo per spese legali, di consulenza tecnica e anticipazioni sostenute dal ricorrente;
- il decreto ingiuntivo, portante n. 1549/2024 del Tribunale di Bologna, veniva emesso in data
29.04.2024;
- in data 06.05.2024, corrispondeva in favore del Sig. l'importo di € Parte_1 CP_1
63.440,00, che l'odierno opposto tratteneva in acconto sul maggiore avere e di cui dava conto nell'atto di pignoramento presso terzi introduttivo della procedura di espropriazione forzata promossa nei confronti della OM dinanzi al Tribunale di Milano;
ha proposto quindi opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1549/2024 del Parte_1
29/4/2024 del Tribunale di Bologna deducendo che:
- in via preliminare, il credito di cui il Sig. chiede il pagamento in via monitoria è CP_1 del tutto insussistente e, in ogni caso, non provato, posto che non sono indicate le prestazioni professionali svolte né esiste prova che il sig. abbia sostenuto delle spese di resistenza, in CP_1 quanto le fatture dei legali e dei consulenti non sono allegate al ricorso per decreto ingiuntivo;
- il diritto di credito azionato con il ricorso monitorio dal Sig. si fonda CP_1 unicamente sul Lodo irrituale del 6 dicembre 2022, reso sulla base della clausola compromissoria, che non è opponibile ad;
Pt_1
- il sig. aveva chiesto di chiamare a partecipare all'arbitrato per essere CP_1 Parte_1 dalla stessa manlevata e tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli per il solo caso di soccombenza, derivanti dall'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti da
[...] in concordato preventivo e dai Soci della Società; CP_2
- la OM non aveva conferito, nella procedura arbitrale de qua, alcun mandato agli
Arbitri di dirimere una controversia relativa alle spese di resistenza, posto che la comune intenzione era quella di resistere alla pretesa risarcitoria perseguita dai Soci e da CP_2
(condividendo il medesimo interesse) e, in ragione della domanda di manleva assicurativa, di accertare in buona fede uno dei presupposti di operatività della garanzia (ovvero che la Società non si trovasse in stato di insolvenza);
pagina 6 di 14 - il Sig. aveva modificato la domanda nel corso dell'arbitrato chiedendo per la prima CP_1 volta, con la memoria del 6 marzo 2021, la condanna di al pagamento delle spese di Pt_1 resistenza;
- , dunque, non aveva conferito mandato agli arbitri di dirimere una controversia sulle Pt_1 spese di resistenza derivanti dall'arbitrato e, anche in mancanza di una clausola compromissoria scritta ex art. 808-ter c.p.c., ogni statuizione resa al riguardo del lodo-contratto del 6 dicembre
2022 dagli arbitri è, quindi, nulla ex art. 1418 c.c. perché manca il consenso ex art. 1325 n. 1 c.c. e, in ogni caso, che gli Arbitri avevano deciso la controversia in mancanza di un mandato e di una clausola compromissoria per dirimere una controversia sulle spese di resistenza;
- non aveva approvato il conferimento del “Fondo comune” del procedimento arbitrale, Pt_1 né le parti di tale procedimento avevano mai approvato la quantificazione delle spese di arbitrato così come liquidate dal Collegio arbitrale;
- chiede, pertanto: Parte_1
1) dichiararsi la nullità del Lodo 6 dicembre 2022 posto alla base del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi suddetti, in relazione all'art. 808-ter, co. 2, c.p.c.;
2) la revoca e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 1549/2024, emesso unicamente sulla base di un lodo inopponibile ad dando atto che ha offerto e pagato per le Parte_1 Pt_1 spese di resistenza l'importo pari a € 63.440,00;
3) dichiararsi non dovuti gli interessi di mora come pretesi nel ricorso monitorio e indicati nel decreto ingiuntivo opposto, in quanto le spese di lite liquidate in sede arbitrale non costituiscono somme oggetto di una transazione commerciale ai sensi del d.lgs. 231/2002, né rientrano fra le domande di merito promosse con la domanda arbitrale, ai sensi dell'art. 1284 commi 4 e 5 c.c., per cui gli stessi non sono dovuti;
4) il rigetto di ogni eventuale domanda di pagamento per le spese di resistenza svolte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che le allegazioni del ricorso monitorio non ammettono allegazioni nuove o diverse;
5) il rigetto in ogni caso di qualsiasi domanda proposta nei confronti di da parte Parte_1 del sig. in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
CP_1
6) in via di subordine, accertarsi e dichiararsi che la richiesta di spese per oltre € 160.000,00 è inammissibile e comunque infondata, in quanto la stessa è indice di spese avventate che, quindi, non possono essere riconosciute ex art. 1914 c.c. per tutti i motivi di cui in atti;
7) la determinazione delle spese di resistenza dovute sulla base di quanto il convenuto/opposto provi in corso di causa e, comunque, nei limiti del DM 55/2014 e della normativa, accertando e dichiarando la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del Sig. per tutto quanto CP_1 dedotto in atti e con salvezza di spese, competenze ed onorari di causa oltre il rimborso forfettario e oneri di legge.
3. Si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, — in limine, rigettare l'istanza per la sospensione della provvisoria esecuzione del D.Ing. n° 1549/2024 Trib. Bologna;
— nel merito, in via principale, respingere l'opposizione avversa per tutti i motivi esposti in narrativa e condannare al pagamento a favore del sig. Parte_1 CP_1
a titolo di rimborso delle spese, legali e di consulenza tecnica di parte, sostenute per resistere all'azione degli Attori nel proc. arb. e di in C.P. nel procedimento arbitrale per cui è CP_2 causa e come liquidate nel Lodo arbitrale, nonché di rimborso dei costi legali e tecnici di pagina 7 di 14 arbitrato, della somma complessiva di € 87.999,02, pari alla differenza tra la somma di € 151.439,02 portata dal decreto ingiuntivo opposto, Trib. Bologna n° 1549/2024 emesso il 29.4.2024, e quella di € 63.440,00 versata da al sig. in data Parte_1 CP_1
6.5.2024 dopo la pubblicazione e la notificazione del decreto ingiuntivo opposto e che quest'ultimo ha trattenuto a titolo di acconto sul maggior importo dovuto, o di quella diversa somma maggiore o, salvo gravame, minore che risulterà equa e dovuta all'esito delle risultanze di causa, oltre agli interessi di mora al tasso legale sul credito iniziale di € 151.439,02 dal
7.12.2022 sino al 6.5.2024 e poi sul credito residuo di € 87.999,02 dal 7.5.2024 sino al saldo effettivo;
al contempo accertare e dichiarare il diritto del sig. a trattenere CP_1 definitivamente la somma di € 63.440,00 versata da in data 6.5.2024; — in ogni Parte_1 caso, condannare a rimborsare al sig. le spese del procedimento Parte_1 CP_1 monitorio, nella misura già indicata e liquidata nel decreto ingiuntivo opposto, Trib. Bologna n° 1549/2024 emesso il 29.4.2024, o nella misura diversa, maggiore o, salvo gravame, minore, che risulterà equa e dovuta all'esito delle risultanze di causa;
— in via subordinata e in via riconvenzionale, per l'ipotesi di annullamento, anche in parte qua, del Lodo arbitrale, condannare al pagamento a favore del sig. a titolo di rimborso Parte_1 CP_1 delle spese, legali e di consulenza tecnica di parte, sostenute per resistere all'azione degli Attori nel proc. arb. e di in C.P. nel procedimento arbitrale per cui è causa e come CP_2 liquidate nel Lodo arbitrale, nonché di rimborso dei costi legali e tecnici di arbitrato, della somma di € 87.999,02, pari alla differenza tra la somma di € 151.439,02 e quella di € 63.440,00 versata da al sig. in data 6.5.2024 e che il sig. Parte_1 CP_1 CP_1 ha trattenuto a titolo di acconto sul maggior importo dovuto, o di quella diversa somma
[...] maggiore o, salvo gravame, minore che risulterà equa e dovuta all'esito delle risultanze di causa, oltre agli interessi di mora al tasso legale sul credito iniziale di € 151.439,02 dal 7.12.2022 sino al 6.5.2024 e poi sul credito residuo di € 87.999,02 dal 7.5.2024 sino al saldo effettivo;
al contempo accertare e dichiarare il diritto del sig. a trattenere CP_1 definitivamente la somma di € 63.440,00 versata da in data 6.5.2024; — in ogni Parte_1 caso, con vittoria dei compensi e delle spese di causa, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge>>.
4. In particolare, parte opposta deduce quanto segue:
- l'intervento di nel procedimento arbitrale è avvenuto ritualmente, entro la prima Pt_1 udienza di trattazione, con l'accordo di tutte le altre parti e il consenso degli arbitri. Attraverso lo scambio di memorie all'interno del procedimento arbitrale, veniva posta in essere una nuova convenzione arbitrale più ampia di quella prevista all'art. 29 dello statuto di e avente a CP_2 oggetto la lite già in atto, estesa anche alle domande formulate dai convenuti, e tra questi dal sig. nei confronti della OM e da quest'ultima nei confronti di tutte le altre parti;
CP_1
- il Lodo arbitrale è «espressione della volontà» di tutte le parti che hanno partecipato al procedimento arbitrale e, dunque, anche di che, al pari di tutte le altre parti, è obbligata Pt_1 eseguire le statuizioni in esso contenute, ivi inclusa la condanna al pagamento a favore del sig. delle spese di resistenza, legali e di c.t.p., e al rimborso dei costi legali e tecnici di CP_1 arbitrato;
- il sig. fin dalla prima memoria del 5.11.2020 nel procedimento arbitrale, oltre alla CP_1 domanda di manleva, chiedeva espressamente che fosse condannata alla rifusione delle Pt_1 spese di resistenza;
- la difesa di non aveva sollevato l'eccezione relativa alla non debenza delle spese di Pt_1 resistenza in nessuna memoria all'interno della procedura di arbitrato, né a verbale di udienza, né negli scritti conclusivi, per cui si tratta di eccezione, oltreché infondata, anche inammissibile;
pagina 8 di 14 - l'infondatezza dell'eccezione di nullità del Lodo arbitrale per asserita violazione del contraddittorio, dal momento che il Collegio arbitrale, nel disporre la condanna di al Pt_1 pagamento a favore del sig. delle spese di resistenza, non era incorso in alcun errore, CP_1 avendo provveduto su domanda formulata dal sin dalla prima memoria del 5.11.2020 e CP_1 precisata in quella del 08.03.2021 e in quelle successive;
- l'accordo fra e non produceva affatto la caducazione del lodo, perché non Pt_1 CP_2 riguardava le statuizioni di condanna di contenute nel Lodo arbitrale e oggetto del Pt_1 procedimento monitorio, ma soltanto la statuizione di condanna dei convenuti al pagamento a favore di e la malleva di relativa alla suddetta statuizione;
CP_2 Pt_1
- la liquidazione operata dagli arbitri nel Lodo arbitrale, sia per spese legali, sia per spese di consulenza, costituisce espressione della volontà delle parti non sindacabile da parte dell'Autorità giudiziaria, davanti alla quale il Lodo arbitrale è impugnabile solo per le ragioni indicate all'art.808-ter c.p.c.;
- l'art. 1917 co. III c.c. stabilisce che le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata;
- nel Lodo arbitrale è stata condannata a pagare, tra gli altri, al sig. «i costi legali Pt_1 CP_1
e tecnici di arbitrato (il compenso degli arbitri, del segretario, del CTU e le spese vive)» (v. pag. 71, doc. 28), cosicché la OM è tenuta a rifondere al sig. gli importi da costui CP_1 versati agli arbitri, al segretario dell'arbitrato e al c.t.u. designato dal Collegio arbitrale a titolo di compenso e di spese.
5. All'udienza del 09.01.2025, previa ampia discussione fra le parti, l'efficacia del decreto ingiuntivo è stata sospesa in ragione della sopravvenuta parziale estinzione del credito.
6. Con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. dell'1.10.25 [ritenuta ammissibile per ragioni di economia processuale (recepite e positivizzate ex multis anche dal nuovo istituto ex art. 183 ter c.p.c. e visto il comma 4 dell'art.186 ter c.p.c., con conseguente contenimento di costi e tempi di lite) per un importo minore di quello oggetto di ingiunzione ex art. 633 ss c.p.c., anche in caso di previa concessione della richiesta sospensione del decreto ingiuntivo a fronte di un parziale pagamento successivo all'emissione di quest'ultimo, in quanto giustificata dalla tutela del duplice interesse a recepire, sin dalla fase di cognizione (e non solo in sede esecutiva), l'entità attuale del credito monitoriamente azionato, da un lato, e, dall'altro, a non scotomizzare il titolo con una sospensione parziale (peraltro, il paventato rischio di duplicazione dei titoli esecutivi dipende unicamente dall'inerzia e negligenza del debitore stesso e sarebbe ovviabile in sede esecutiva, v. T. Napoli 16.12.13, in www.expartecreditoris.it)] lo scrivente magistrato ha ingiunto ad in persona del l.r.p.t., di pagare immediatamente in favore di Parte_1 [...]
la somma di complessiva di € 87.999,02, oltre agli interessi di mora al tasso legale ex CP_1 art. 1284 c.1 c.c. sul credito iniziale di € 151.439,02 dal 13.12.2022 sino al 6.5.2024 e, successivamente, ex art. 1284 c.4 c.c., sul credito residuo di € 87.999,02 dal 7.5.2024 sino al saldo effettivo ed oltre le spese, liquidate in € 406,50 per spese e € 1.735,00 per compensi, oltre a spese generali forfettarie nella misura del 15% dei compensi, C.P.A. e IVA se dovuta, per la fase monitoria, € 12.874,00 per compensi, compresa la fase di mediazione, oltre a spese generali forfettarie nella misura del 15% dei compensi, C.P.A. e IVA se ed in quanto dovuta.
7. All'udienza dell'11.11.25 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
8. Le statuizioni provvisorie contenute nella suddetta ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. devono essere confermate nella presente sede (salvo per quanto attiene alla condanna alle spese di lite, che deve essere aggiornata con l'attività processuale successivamente svolta), per i motivi che seguono. pagina 9 di 14 La giurisprudenza di legittimità ha affermato che nell'arbitrato irrituale, quale è quello demandato dalle parti al Collegio arbitrale, le parti intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (v., ex multis, Cass.
Sez. I, 07/03/2024, (ud. 12/12/2023, dep. 07/03/2024), n. 6140). La S.C. ha, altresì, chiarito che <l'arbitrato irrituale, pur avendo natura negoziale, costituisce fonte di regolamentazione eteronoma degli interessi in conflitto, sicché la diligenza arbitri deve essere valutata riferimento all'oggetto dell'incarico conferito, che non consiste nella composizione della controversia modo necessariamente transattivo ed appagante per tutte le parti causa, ma pronuncia una decisione, secondo diritto o equità e nel rispetto del principio contraddittorio, al termine un procedimento cui, previa definizione "thema decidendum", sia stato consentito a ciascuna delle lo svolgimento attività allegazione, eccezione prova su piano parità>> (Cass. civ. n. 16164/2014).
Il Lodo arbitrale de quo è espressione della volontà di tutte le parti che hanno partecipato al procedimento arbitrale e, dunque, anche di che, al pari di tutte le altre parti, era ed è Pt_1 obbligata a eseguire le statuizioni in esso contenute. In ossequio all'art. 816 quinquies c.p.c.,
ha aderito alla chiamata in causa. Lungi dal manifestare un rifiuto di/mancata adesione Pt_1 alla domanda di condanna alle spese di resistenza de quibus, nella memoria di cui al doc. 3, invocata da parte attrice, si è limitata ad asserire che tale domanda sarebbe stata formulata dagli assicurati <soltanto con la proposizione della seconda memoria (con termine al 15.2.2021)… avanzando in forza di alcune polizze assicurative (la polizza rc n. 253155125 e altri anche tutela legale 253704926) una richiesta manleva per tutti gli importi che stessi sarebbero stati condannati a pagare dell'azione promossa dagli attori>> (v. pag. 5, punto 8) dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio): tale formulazione non è idonea a manifestare alcuna mancata accettazione del contraddittorio/difetto di adesione al lodo irrituale, come comprovato anche da quanto successivamente, nella medesima memoria di di cui al doc.3 cit, si legge a pagg.6 ss., ovverosia: <<…A fronte di ciò, la OM Pt_1 può finalmente prendere posizione sull'effettivo thema decidendum e sul conseguente thema probaundum dell'odierna controversia, anche con riferimento alle domande di protezione avanzate dai pretesi assicurati…>>.
L'art. 808 ter c.p.c. stabilisce, al comma 2, quanto segue: “Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825”.
Con riferimento al primo punto del succitato comma 2 ed esaminando le eccezioni sollevate da parte opponente, non è ravvisabile nell'arbitrato in questione una invalidità della convenzione derivante da vizi intrinseci e formali della convenzione ovverosia da violenza, dolo, errore e incapacità delle parti: la clausola è, infatti, contenuta nello statuto di all'art. 29. CP_2
Neppure è individuabile un vizio di ultrapetizione/eccesso di mandato con riferimento alle spese di resistenza, essendo le stesse state richieste dalla difesa di in sede di prima CP_1
pagina 10 di 14 memoria e l'istanza non è stata tempestivamente contestata dalla OM (v. art. 808 ter c.2
n.1 c.p.c.).
- sui punti 2, 3 e 4 non mette conto di analizzare l'iter dell'arbitrato, in quanto la difesa di non ha svolto difese in tal senso. Con riferimento, da ultimo, alla violazione del Pt_1 principio del contraddittorio di cui al punto 5, si rileva che tale principio trova esplicito riconoscimento anche nell'arbitrato irrituale, in ossequio all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale formatasi nel tempo. Nell'arbitrato oggetto di esame, il contraddittorio risulta essere stato garantito su ogni punto della controversia, compreso il momento della ricostruzione dei dati di fatto rilevanti ai fini della decisione. In ossequio a tale principio gli arbitri hanno reso conoscibili alle parti i risultati dell'istruttoria, tanto che è stata fissata una udienza per la richiesta di chiarimenti al CTU [peraltro, per giurisprudenza costante nell'arbitrato irrituale il contraddittorio non si articola necessariamente in forme rigorose ed è sufficiente che l'attività assertiva e deduttiva delle parti si sia potuta esplicare in rapporto agli elementi utilizzati dall'arbitro per la sua pronuncia, dando alle parti la possibilità di intervenire e di conoscere i risultati dell'attività istruttoria espletata (v. ex multis Cass. 18049/2004)]: emerge dai documenti prodotti nel fascicolo monitorio che ha ritualmente partecipato al procedimento Parte_1 arbitrale e accettato il contraddittorio su tutte le domande formulate dalle parti e in particolare dal sig. nei suoi confronti, senza mai dolersi di violazioni del contraddittorio e/o del CP_1 diritto di difesa.
9. Alla luce delle superiori considerazioni, l'eccezione di nullità/annullamento del lodo sollevata, sotto i suddetti molteplici profili, da parte opponente, non risulta sufficientemente provata.
10. Neppure può ritenersi che l'accordo tra e in C.P., negoziato successivamente al Pt_1 CP_2
Lodo de quo, lo abbia caducato in parte qua con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di resistenza in esame a favore (tra gli altri) dell'odierno opposto, in quanto quest'ultimo
è rimasto estraneo a tale successivo accordo (v. art. 1372 c.c.).
11. Si condividono, inoltre, gli assunti di parte opposta, in applicazione del D.M. 55/2014 richiamato dal Collegio arbitrale e del valore della controversia applicato per la determinazione delle spese, pari a € 6.433.577,68 (v. Cass. 11668/24, secondo cui <<…La Corte di Appello ha correttamente fatto riferimento alla somma richiesta. Ha richiamato il principio enunciato da questa Corte nella sentenza 1666/2017 secondo cui “Ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell'avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione”. Più di recente la Corte con ordinanza n. 6487 del 03/03/2023 ha affermato “Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento (art.10 cod. proc. civ.); identico parametro deve essere applicato nei gradi di impugnazione, con la conseguenza che nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti limitato per dettato normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire. La
Corte di Appello non ha trascurato il citato secondo comma dell'art. 6 del d.m. 127 del 2004, ma ha correttamente precisato che, nel caso di specie, il valore della domanda non era presunto a norma del codice di procedura civile ma era stato precisamente indicato nella domanda (Cass. 27305/2020, in motivazione;
Cass. Su 5615/98; Cass. 3383/1968 relativo pagina 11 di 14 all'art. 6 del d.m.28 febbraio 1958, omologo all'art. 6 del d.m. 127/2004. Più di recente Cass. n. 322265 del 02/11/2022) ed ha altresì e del pari correttamente osservato che il potere-dovere di adeguare l'ammontare del valore base ai fini della liquidazione dei compensi al concreto importo oggetto della decisione “è posto a tutela ed è funzionale ad evitare la proposizione di pretese economicamente sproporzionate rispetto al valore effettivo della lite al solo fine di aumentare il compenso professionale, ipotesi che pacificamente non ricorre allorché la pare come nel caso in esame sia convenuta e chiamata …a difendersi)…>>), come individuato in sede di costituzione del Collegio arbitrale [v., in particolare, l'art. 6, secondo cui: “Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro
1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro
2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00 (...)”].
La liquidazione effettuata nell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. cit. deve, pertanto, essere confermata, ritenendo che sia congrua la liquidazione contenuta nell'arbitrato de quo e ivi motivata, secondo il seguente schema:
i. compenso per l'avvocato che assiste la parte in arbitrato (applicando la tabella 2, come previsto dall'art. 10 comma 2 D.M. Cit.): € 22.457,00 al valore medio;
ii. maggiorazione del suddetto importo con gli aumenti progressivi percentuali del 30% fino allo scaglione di riferimento (da 4 a 8 milioni di euro): € 64.139,43;
iii. aumento del suddetto importo in ragione della “importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate” fino al 50%: € 96.209,16 quale importo massimo liquidabile;
In base alle superiori ipotesi di calcolo, la liquidazione delle spese di resistenza, quantificata in
€ 80.000,00, è, quindi, esente da errori.
12. Parimenti, con riferimento alle spese di consulenza tecnica (si legge nel lodo che le stesse sono state liquidate diminuendo in via equitativa le pretese avanzate dai rispettivi tecnici con il deposito delle proprie note spese) non si rinviene nella liquidazione de quo, alcun errore essenziale che possa dare ingresso ad una riforma della decisione adottata dal Collegio arbitrale, in adesione a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità con la seguente pronuncia:
“Nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da una alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame
(c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri;
né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante. Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni pagina 12 di 14 manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso” (Cass. civ. sez. I, ord., (ud. 16-03-2021) 18-05-2021, n. 13522). Ipotizzando un error in iudicando, che nello specifico non è comunque ravvisabile, lo stesso non potrebbe costituire motivo legittimo per l'impugnazione del lodo.
13. Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto opposto deve essere revocato, visto il suddetto parziale pagamento, ma, in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opposta, ed a conferma dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. cit., deve essere Parte_1 condannata al pagamento in favore di della somma complessiva di € 87.999,02 - CP_1 pari alla differenza fra l'importo di € 151.439,02, credito monitoriamente azionato col decreto ingiuntivo originario opposto (Trib. Bologna n° 1549/2024 emesso il 29.4.2024), e quella di €
63.440,00 versata da al Sig. , in data 06.05.2024- oltre interessi ex Parte_1 CP_1 art. 1284 c.1 c.c., in ragione del ritardo nel pagamento maturato da gli stessi Parte_1 devono essere calcolati sull'originario credito di euro 151.439,02 e decorrono dalla richiesta di pagamento del 13.12.2022 (doc. 30 del fascicolo monitorio n. 4656/2024) sino alla data del suddetto pagamento parziale (6.5.24); dal 7.5.24 devono applicarsi gli interessi ex art. 1284 c.4
c.c. sul predetto differenziale pari a euro 87.999,02, come richiesti dall'opposto, sino al saldo effettivo;
al contempo deve essere confermato il diritto del sig. a trattenere CP_1 definitivamente la somma di € 63.440,00 versata da in data 6.5.2024. Parte_1
14. Rilevato infine che:
- in sede monitoria risultano liquidate le spese del procedimento nei seguenti termini: “€ 406,50 per spese e € 1.735,00 per compensi, oltre a spese generali forfettarie nella misura del 15% dei compensi, C.P.A. e IVA se dovuta, oltre alle successive occorrende” e che la parziale estinzione del credito è successiva all'emissione del decreto ingiuntivo;
- in sede di emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. sono state liquidate le spese ex DM
55/14 ss.mm. per la fase di studio, introduttiva, di trattazione e di mediazione, secondo compensi medi per cause di valore tra euro 52.000,01 e 260.000,00; nella presente fase devono liquidarsi, secondo il principio della soccombenza, a carico di parte opponente, come da dispositivo, gli ulteriori compensi relativi alla fase decisoria (tenuto conto della compressione della stessa, ridotte al minimo rispetto ai predetti parametri), oltre che le relative spese generali ex DM 55%14 ss.mm..
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o, comunque, assorbita, visto il pagamento parziale sopravvenuto, di cui alla parte motiva che precede, revoca il decreto ingiuntivo n.1549/24, emesso dall'intestato Tribunale, ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , conferma la condanna/ingiunzione, di cui CP_1 all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. dell'1.10.25, di in persona del l.r.p.t., al Parte_1 pagamento a favore di della somma complessiva di € 87.999,02, oltre agli CP_1 interessi di mora al tasso legale ex art. 1284 c.1 c.c. sul credito iniziale di € 151.439,02 dal 13.12.2022 sino al 6.5.2024 e, successivamente, ex art. 1284 c.4 c.c., sul credito residuo di € 87.999,02 dal 7.5.2024 sino al saldo effettivo, oltre che delle spese, liquidate in € 406,50 per anticipazioni e € 1.735,00 per compensi, oltre a spese generali forfettarie nella misura del 15% dei compensi, C.P.A. e IVA se ed in quanto dovute, per la fase monitoria;
€ 12.874,00
(=3.024,00+2.552,00+1628,00+5.670,00) per compensi, comprensivi delle fasi di mediazione,
pagina 13 di 14 studio, introduttiva, istruttoria e/o trattazione del presente giudizio sino all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. dell'1.10.25, oltre a relative spese generali forfettarie nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA se ed in quanto dovute;
conferma il diritto del sig. a trattenere definitivamente la somma di € 63.440,00 CP_1 versata da in data 6.5.2024; Parte_1
condanna, altresì, in persona del l.r.p.t., a rifondere a le Parte_1 CP_1 anticipazioni sostenute per il procedimento di mediazione pari a euro 273,28, nonché quelle sostenute nel presente giudizio pari a euro 379,50, oltre ai compensi per la fase decisoria del presente procedimento che liquida in euro 2.126,50, oltre alle residue spese generali forfettarie nella misura del 15% di tali ultimi compensi, oltre C.P.A. e IVA se ed in quanto dovute.
Bologna, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8889/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. HAZAN MAURIZIO, dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
OL CO e dell'Avv. MARTINI FILIPPO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOGNI ANDREA e CP_1 C.F._1 dell'avv. REGGIANINI LORENZO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.11.25, ovverosia:
- Parte attrice, come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. (“Voglia il Tribunale di Bologna, previe le pronunzie e declaratorie del caso: I. IN VIA PREGIUDIZIALE - sospendere la provvisoria esecutività del decreto opposto, per le motivazioni in atti, dando altresì atto che ha già corrisposto la somma di € 63.440,00=. II. IN VIA PRELIMINARE - Parte_1 accertare e dichiarare che il credito di cui il Sig. ha chiesto il pagamento in via CP_1 monitoria è del tutto insussistente e, comunque, non provato per le ragioni in atti (non sono indicate le prestazioni svolte né vi è prova che il sig. abbia sostenuto delle spese di CP_1 resistenza in quanto non sono allegate al ricorso monitorio fatture dei legali, nonché dei consulenti che abbiano implicato un esborso a carico del Sig. ; - conseguentemente, CP_1 revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto per le ragioni di cui in atti
III. IN OGNI CASO, NEL MERITO IN VIA DI ECCEZIONE E DI DOMANDA
RICONVENZIONALE Accertare e dichiarare che: - il diritto di credito azionato con il ricorso monitorio dal Sig. si fonda unicamente sul Lodo irrituale del 6 dicembre 2022, CP_1 reso sulla base della clausola compromissoria ex art. 29 dello statuto della società in CP_2 concordato preventivo;
- è del tutto estranea ai rapporti societari della società Pt_1 [...] in concordato preventivo e la predetta clausola non le è opponibile;
- il sig. ha CP_2 CP_1 chiesto di chiamare a partecipare all'arbitrato con memoria del 5 novembre Parte_1
2020 per chiedere di essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli per il solo caso di soccombenza derivanti dall'accoglimento delle domande pagina 1 di 14 proposte nei suoi confronti da in concordato preventivo e dai Soci della Società; - CP_2 è intervenuta nell'arbitrato con atto del 9 dicembre 2020, sulla base della chiamata del Pt_1
Sig. unicamente in relazione alla richiesta di manleva svolta per la soccombenza, e non CP_1 certo in relazione alla diversa domanda (non proposta) che riguarda le spese di resistenza;
- l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato dalla pretesa del terzo danneggiato e quella di rimborsargli le spese di resistenza sono obbligazioni oggettivamente distinte e il giudice non può liquidare d'ufficio le seconde in mancanza di espressa domanda (Cass. 4275-2024/Cass 6340-98); - il Sig. ha modificato la domanda nel corso dell'arbitrato chiedendo in ogni CP_1 caso (e non per la sola ipotesi di soccombenza) prima volta con la memoria del 6 marzo 2021 la condanna di al pagamento delle spese di resistenza;
- -con l'atto del 9 Pt_1 Pt_1 dicembre 2020- non ha conferito mandato agli arbitri di dirimere una controversia sulle spese di resistenza che derivano dall'arbitrato e, anche in mancanza di una clausola compromissoria scritta ex art. 808-ter c.p.c., ogni statuizione resa al riguardo del lodo-contratto del 6 dicembre
2022 dagli arbitri, è quindi nulla ex art. 1418 c.c. perché manca il consenso ex art. 1325 n. 1
c.c. e in ogni caso gli Arbitri hanno deciso la controversia in mancanza di un mandato e di una clausola compromissoria, né erano legittimati a decidere la controversia sulle spese di resistenza, per tutti i motivi di cui in atti anche per eccesso di mandato ex art. 1711 c.c.; - non esiste mandato scritto ex artt. 807 e 808 c.p.c. necessario, a pena di nullità, per dirimere una controversia sulle spese di resistenza;
- non ha approvato il conferimento del “Fondo Pt_1 comune” di cui all'udienza del 5.11.2020 del procedimento arbitrale, né le parti di tale procedimento hanno mai approvato la quantificazione delle spese di arbitrato così come liquidate dal Collegio arbitrale Per l'effetto - dichiarare la nullità del Lodo 6 dicembre 2022 posto alla base del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa, in relazione all'art. 808-ter, co. 2, c.p.c.; - revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 1549/2024 del 29 aprile 2024 e notificato in data 30 aprile 2024 emesso unicamente sulla base di un lodo inopponibile ad IV. IN OGNI CASO - Dare atto che ha offerto Parte_1 Pt_1 e pagato per le spese di resistenza l'importo pari a € 63.440,00=; - Rigettare ogni domanda di pagamento per le spese di resistenza, di consulenza e di arbitrato svolta anche in via riconvenzionale in questa sede perché le allegazioni del ricorso monitorio non ammettono allegazioni nuove o diverse e, conseguentemente, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
- dichiarare non dovuti gli interessi di mora come pretesi nel ricorso monitorio e indicati nel decreto ingiuntivo opposto (e in ogni caso sulla base di qualsiasi credito dovesse essere accertato in questa sede) in quanto le spese di lite liquidate in sede arbitrale non costituiscono somme oggetto di una transazione commerciale ai sensi del d.lgs.
231/2002, né rientrano nelle domande di merito promosse con la domanda arbitrale, ai sensi dell'art. 1284 commi 4 e 5 c.c. e non sono quindi dovuti. - Rigettare ogni eventuale domanda di pagamento per le spese di resistenza che dovesse essere svolta in questa sede perché le allegazioni del ricorso monitorio non ammettono allegazioni nuove o diverse e, conseguentemente, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
- rigettare in ogni caso qualsiasi domanda proposta nei confronti di da parte del Parte_1 sig. in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
- In CP_1 subordine alla esposta richiesta, e nel caso di esame di una eventuale domanda di pagamento per spese di resistenza, accertare e dichiarare che la richiesta di spese per oltre € 160.000,0= è inammissibile e comunque infondata, in quanto tale quantificazione sarebbe indice di spese avventate e che quindi non possono essere riconosciute ex art. 1914 c.c. per tutti i motivi di cui in atti;
- Determinare le spese di resistenza dovute sulla base di quanto il convenuto/opposto
(attore sostanziale) potrà provare in corso di causa e comunque nei limiti del DM 55/2014 e della normativa come meglio precisato in atti;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del Sig. per tutto quanto dedotto in atti;
- con CP_1
pagina 2 di 14 salvezza di spese, competenze ed onorari di causa oltre il rimborso forfettario e oneri di legge”).
- Parte convenuta, come da foglio di precisazione delle conclusioni del 10.11.25 (“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, — nel merito, in via principale, respingere l'opposizione avversa per tutti i motivi esposti in atti e condannare al pagamento a favore del sig. a titolo di rimborso delle spese, Parte_1 CP_1 legali e di consulenza tecnica di parte, sostenute per resistere all'azione degli Attori nel proc. arb. e di in C.P. nel procedimento arbitrale per cui è causa e come liquidate nel Lodo CP_2 arbitrale, nonché di rimborso dei costi legali e tecnici di arbitrato, della somma complessiva di
€ 87.999,02, pari alla differenza tra la somma di € 151.439,02 portata dal decreto ingiuntivo opposto, Trib. Bologna n° 1549/2024 emesso il 29.4.2024, e quella di € 63.440,00 versata da al sig. in data 6.5.2024 dopo la pubblicazione e la notificazione Parte_1 CP_1 del decreto ingiuntivo opposto e che quest'ultimo ha trattenuto a titolo di acconto sul maggior importo dovuto, o di quella diversa somma maggiore o, salvo gravame, minore che risulterà equa e dovuta all'esito delle risultanze di causa, oltre agli interessi di mora al tasso legale ex art. 1284, comma I, c.p.c. sul credito iniziale di € 151.439,02 dal 7.12.2022 sino al 6.5.2024 e poi ex art. 1284, comma IV, c.p.c. sul credito residuo di € 87.999,02 dal 7.5.2024 sino al saldo effettivo;
al contempo accertare e dichiarare il diritto del sig. a trattenere CP_1 definitivamente la somma di € 63.440,00 versata da in data 6.5.2024; — in ogni Parte_1 caso, condannare a rimborsare al sig. le spese del procedimento Parte_1 CP_1 monitorio, nella misura già indicata e liquidata nel decreto ingiuntivo opposto, Trib. Bologna
n° 1549/2024 emesso il 29.4.2024, e poi nell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. dell'1/10/2025 o nella misura diversa, maggiore o, salvo gravame, minore, che risulterà equa e dovuta all'esito delle risultanze di causa;
— in via subordinata e in via riconvenzionale, per l'ipotesi di annullamento, anche in parte qua, del Lodo arbitrale, condannare al pagamento Parte_1
a favore del sig. a titolo di rimborso delle spese, legali e di consulenza tecnica CP_1 di parte, sostenute per resistere all'azione degli Attori nel proc. arb. e di in C.P. nel CP_2 procedimento arbitrale per cui è causa e come liquidate nel Lodo arbitrale, nonché di rimborso dei costi legali e tecnici di arbitrato, della somma di € 87.999,02, pari alla differenza tra la somma di € 151.439,02 e quella di € 63.440,00 versata da al sig. Parte_1 CP_1 in data 6.5.2024 e che il sig. ha trattenuto a titolo di acconto sul maggior CP_1 importo dovuto, o di quella diversa somma maggiore o, salvo gravame, minore che risulterà equa e dovuta all'esito delle risultanze di causa, oltre agli interessi di mora al tasso legale ex art. 1284, comma I, c.p.c. sul credito iniziale di € 151.439,02 dal 7.12.2022 sino al 6.5.2024 e poi ex art. 1284, comma IV, c.p.c. sul credito residuo di € 87.999,02 dal 7.5.2024 sino al saldo effettivo;
al contempo accertare e dichiarare il diritto del sig. a trattenere CP_1 definitivamente la somma di € 63.440,00 versata da in data 6.5.2024; — in ogni Parte_1 caso, con vittoria dei compensi e delle spese di causa, nonché della fase di mediazione, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge”).
pagina 3 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi per brevità anche solo “ ”), con atto di citazione in opposizione Parte_1 Pt_1
a decreto ingiuntivo n. 1549/2024 – R.G. 4656/2024 e domanda riconvenzionale di annullamento del Lodo irrituale, ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, al CP_1 fine di vedere accolte nei confronti di quest'ultimo le seguenti conclusioni: <voglia il tribunale di bologna, previe le pronunzie e declaratorie del caso: i. in via pregiudiziale
- sospendere la provvisoria esecutività del decreto opposto, per le motivazioni in atti, dando altresì atto che ha già corrisposto la somma di € 63.440,00=. II. IN VIA Parte_1
PRELIMINARE - accertare e dichiarare che il credito di cui il Sig. ha chiesto il CP_1 pagamento in via monitoria è del tutto insussistente e, comunque, non provato per le ragioni in atti (non sono indicate le prestazioni svolte né vi è prova che il sig. abbia sostenuto delle CP_1 spese di resistenza in quanto non sono allegate al ricorso monitorio fatture dei legali, nonché dei consulenti che abbiano implicato un esborso a carico del Sig. ; - conseguentemente, CP_1 revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto per le ragioni di cui in atti
III. IN OGNI CASO, NEL MERITO IN VIA DI ECCEZIONE E DI DOMANDA
RICONVENZIONALE Accertare e dichiarare che: - il diritto di credito azionato con il ricorso monitorio dal Sig. si fonda unicamente sul Lodo irrituale del 6 dicembre 2022, CP_1 reso sulla base della clausola compromissoria ex art. 29 dello statuto della società in CP_2 concordato preventivo;
- è del tutto estranea ai rapporti societari della società Pt_1 [...] in concordato preventivo e la predetta clausola non le è opponibile;
- il sig. ha CP_2 CP_1 chiesto di chiamare a partecipare all'arbitrato con memoria del 5 novembre Parte_1
2020 per chiedere di essere dalla stessa manlevata e tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli per il solo caso di soccombenza derivanti dall'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti da in concordato preventivo e dai Soci della Società; - CP_2
è intervenuta nell'arbitrato con atto del 9 dicembre 2020, sulla base della chiamata del Pt_1
Sig. unicamente in relazione alla richiesta di manleva svolta per la soccombenza, e non CP_1 certo in relazione alla diversa domanda (non proposta) che riguarda le spese di resistenza;
- l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato dalla pretesa del terzo danneggiato e quella di rimborsargli le spese di resistenza sono obbligazioni oggettivamente distinte e il giudice non può liquidare d'ufficio le seconde in mancanza di espressa domanda (Cass. 4275-2024/Cass 6340-98); - il Sig. ha modificato la domanda nel corso dell'arbitrato chiedendo in ogni CP_1 caso (e non per la sola ipotesi di soccombenza) prima volta con la memoria del 6 marzo 2021 la condanna di al pagamento delle spese di resistenza;
- -con l'atto del 9 Pt_1 Pt_1 dicembre 2020- non ha conferito mandato agli arbitri di dirimere una controversia sulle spese di resistenza che derivano dall'arbitrato e, anche in mancanza di una clausola compromissoria scritta ex art. 808-ter c.p.c., ogni statuizione resa al riguardo del lodo-contratto del 6 dicembre
2022 dagli arbitri, è quindi nulla ex art. 1418 c.c. perché manca il consenso ex art. 1325 n. 1 c.c. e in ogni caso gli Arbitri hanno deciso la controversia in mancanza di un mandato e di una clausola compromissoria, né erano legittimati a decidere la controversia sulle spese di resistenza, per tutti i motivi di cui in atti anche per eccesso di mandato ex art. 1711 c.c.; - non esiste mandato scritto ex artt. 807 e 808 c.p.c. necessario, a pena di nullità, per dirimere una controversia sulle spese di resistenza;
- non ha approvato il conferimento del “Fondo Pt_1 comune” di cui all'udienza del 5.11.2020 del procedimento arbitrale, né le parti di tale procedimento hanno mai approvato la quantificazione delle spese di arbitrato così come liquidate dal Collegio arbitrale Per l'effetto - dichiarare la nullità del Lodo 6 dicembre 2022 posto alla base del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa, in relazione all'art. 808-ter, co. 2, c.p.c.; - revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 1549/2024 del 29 aprile 2024 e notificato in data 30 aprile 2024 emesso unicamente sulla base pagina 4 di 14 di un lodo inopponibile ad IV. IN OGNI CASO - Dare atto che ha offerto Parte_1 Pt_1 e pagato per le spese di resistenza l'importo pari a € 63.440,00=; - dichiarare non dovuti gli interessi di mora come pretesi nel ricorso monitorio e indicati nel decreto ingiuntivo opposto (e in ogni caso sulla base di qualsiasi credito dovesse essere accertato in questa sede) in quanto le spese di lite liquidate in sede arbitrale non costituiscono somme oggetto di una transazione commerciale ai sensi del d.lgs. 231/2002, né rientrano nelle domande di merito promosse con la domanda arbitrale, ai sensi dell'art. 1284 commi 4 e 5 c.c. e non sono quindi dovuti. - Rigettare ogni eventuale domanda di pagamento per le spese di resistenza che dovesse essere svolta in questa sede perché le allegazioni del ricorso monitorio non ammettono allegazioni nuove o diverse e, conseguentemente, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
- rigettare in ogni caso qualsiasi domanda proposta nei confronti di da parte del sig. in quanto infondata in fatto e in diritto per i Parte_1 CP_1 motivi di cui in atti;
-In subordine alla esposta richiesta, e nel caso di esame di una eventuale domanda di pagamento per spese di resistenza, accertare e dichiarare che la richiesta di spese per oltre € 160.000,0= è inammissibile e comunque infondata, in quanto tale quantificazione sarebbe indice di spese avventate e che quindi non possono essere riconosciute ex art. 1914 c.c. per tutti i motivi di cui in atti;
- Determinare le spese di resistenza dovute sulla base di quanto il convenuto/opposto (attore sostanziale) potrà provare in corso di causa e comunque nei limiti del DM 55/2014 e della normativa come meglio precisato in atti;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del Sig. per tutto quanto dedotto in CP_1 atti;
- con salvezza di spese, competenze ed onorari di causa oltre il rimborso forfettario e oneri di legge>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta che:
- con istanza di avvio di arbitrato e nomina degli arbitri del 18.8.2020 e notificata al Consiglio dell'Ordine dei Notai di Bologna in data 24.8.2020, Controparte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
ed i sig.ri e , e
[...] Controparte_10 Pt_2 Parte_3 Pt_4 Pt_5
in qualità di soci (d'ora in avanti anche soltanto “Soci”) di in concordato
[...] CP_2 preventivo (d'ora in avanti anche soltanto ”), chiedevano al presidente del Consiglio CP_11 dell'Ordine dei Notai di Bologna la nomina di un collegio arbitrale;
- in particolare, i Soci contestavano agli Amministratori delle società di cui al punto precedente, tra i quali di aver posto in essere un «incauto e negligente agire… e [un] CP_1 censurabile silenzio omissivo…» per un serie di fatti meglio specificati nell'istanza di avvio dell'arbitrato, che avrebbe determinato una responsabilità di tali soggetti;
- tutti i convenuti si costituivano nell'Arbitrato mediante memorie di costituzione e comparivano all'udienza del 5.11.2020, chiedendo di essere autorizzati alla chiamata in causa della propria OM assicuratrice Parte_1
- interveniva nella procedura arbitrale con atto del 9 dicembre 2020, precisando di aver Pt_1 CP_ aderito all'arbitrato unicamente per opporsi alla pretesa creditoria di , nonché alla richiesta di manleva per la RC degli assicurati;
- previo inutile esperimento di tentativo di conciliazione ed espletata, quindi, CTU contabile, l'arbitrato si concludeva con il deposito del lodo, che avveniva in data 06.12.2022 e che stabiliva, per la parte che interessa nel presente giudizio, quanto segue: “condanna Pt_1
a tenere indenni e manlevare le parti come sopra indicate per le spese legali e tecniche
[...] nei confronti dei convenuti Signori CP_12 CP_13 CP_1
, , Controparte_14 Controparte_15 CP_16 Controparte_17 pagina 5 di 14 e come segue: il Collegio, visto lo scaglione di valore di CP_18 CP_19 riferimento, tenuto conto dell'importanza, della natura, della difficoltà, del numero delle udienze e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, liquida in Euro 80.000
(ottantamila/00) per ciascuna difesa singola o collegiale, quanto a compensi professionali oltre al 15% per spese forfettarie, cassa avvocati IVA, oltre alle sole spese vive per i bolli come documentate;
liquida altresì le spese di Consulenza Tecnica di Parte, che vengono ridotte in via equitativa, anche rispetto alle note spese esibite, ad Euro 25.000,00 (venticinquamila/00 euro) a favore di ciascun CTP oltre agli accessori di legge dovuti ai professionisti incaricati, a seconda dell'ordine professionale di appartenenza”;
- sulla base del adempiva la prestazione assicurativa nei termini previsti Parte_1 Pt_6 dall'art. 1917 comma 2 cod. civ., negoziando con in concordato preventivo un accordo CP_2 che prevedeva la definitiva liberazione degli assicurati da ogni pretesa economica che potesse derivare agli stessi dal ovvero da tutte le pretese risarcitorie poste a fondamento Pt_6 dell'azione risarcitoria ex art. 2476 c.c.; a seguito del pagamento dell'importo da parte di in C.P. rilasciava a tutti i convenuti quietanza liberatoria;
Parte_1 CP_2
- con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 30.03.2024, il Sig. chiedeva la CP_1 condanna di al pagamento dell'importo di € 151.439,02, “oltre interessi di mora (al tasso Pt_1 legale) a far data dal 7.12.2022, ovvero dal giorno successivo al deposito del Lodo arbitrale”, ponendo in esecuzione quanto stabilito dal lodo per spese legali, di consulenza tecnica e anticipazioni sostenute dal ricorrente;
- il decreto ingiuntivo, portante n. 1549/2024 del Tribunale di Bologna, veniva emesso in data
29.04.2024;
- in data 06.05.2024, corrispondeva in favore del Sig. l'importo di € Parte_1 CP_1
63.440,00, che l'odierno opposto tratteneva in acconto sul maggiore avere e di cui dava conto nell'atto di pignoramento presso terzi introduttivo della procedura di espropriazione forzata promossa nei confronti della OM dinanzi al Tribunale di Milano;
ha proposto quindi opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1549/2024 del Parte_1
29/4/2024 del Tribunale di Bologna deducendo che:
- in via preliminare, il credito di cui il Sig. chiede il pagamento in via monitoria è CP_1 del tutto insussistente e, in ogni caso, non provato, posto che non sono indicate le prestazioni professionali svolte né esiste prova che il sig. abbia sostenuto delle spese di resistenza, in CP_1 quanto le fatture dei legali e dei consulenti non sono allegate al ricorso per decreto ingiuntivo;
- il diritto di credito azionato con il ricorso monitorio dal Sig. si fonda CP_1 unicamente sul Lodo irrituale del 6 dicembre 2022, reso sulla base della clausola compromissoria, che non è opponibile ad;
Pt_1
- il sig. aveva chiesto di chiamare a partecipare all'arbitrato per essere CP_1 Parte_1 dalla stessa manlevata e tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli per il solo caso di soccombenza, derivanti dall'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti da
[...] in concordato preventivo e dai Soci della Società; CP_2
- la OM non aveva conferito, nella procedura arbitrale de qua, alcun mandato agli
Arbitri di dirimere una controversia relativa alle spese di resistenza, posto che la comune intenzione era quella di resistere alla pretesa risarcitoria perseguita dai Soci e da CP_2
(condividendo il medesimo interesse) e, in ragione della domanda di manleva assicurativa, di accertare in buona fede uno dei presupposti di operatività della garanzia (ovvero che la Società non si trovasse in stato di insolvenza);
pagina 6 di 14 - il Sig. aveva modificato la domanda nel corso dell'arbitrato chiedendo per la prima CP_1 volta, con la memoria del 6 marzo 2021, la condanna di al pagamento delle spese di Pt_1 resistenza;
- , dunque, non aveva conferito mandato agli arbitri di dirimere una controversia sulle Pt_1 spese di resistenza derivanti dall'arbitrato e, anche in mancanza di una clausola compromissoria scritta ex art. 808-ter c.p.c., ogni statuizione resa al riguardo del lodo-contratto del 6 dicembre
2022 dagli arbitri è, quindi, nulla ex art. 1418 c.c. perché manca il consenso ex art. 1325 n. 1 c.c. e, in ogni caso, che gli Arbitri avevano deciso la controversia in mancanza di un mandato e di una clausola compromissoria per dirimere una controversia sulle spese di resistenza;
- non aveva approvato il conferimento del “Fondo comune” del procedimento arbitrale, Pt_1 né le parti di tale procedimento avevano mai approvato la quantificazione delle spese di arbitrato così come liquidate dal Collegio arbitrale;
- chiede, pertanto: Parte_1
1) dichiararsi la nullità del Lodo 6 dicembre 2022 posto alla base del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi suddetti, in relazione all'art. 808-ter, co. 2, c.p.c.;
2) la revoca e/o la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 1549/2024, emesso unicamente sulla base di un lodo inopponibile ad dando atto che ha offerto e pagato per le Parte_1 Pt_1 spese di resistenza l'importo pari a € 63.440,00;
3) dichiararsi non dovuti gli interessi di mora come pretesi nel ricorso monitorio e indicati nel decreto ingiuntivo opposto, in quanto le spese di lite liquidate in sede arbitrale non costituiscono somme oggetto di una transazione commerciale ai sensi del d.lgs. 231/2002, né rientrano fra le domande di merito promosse con la domanda arbitrale, ai sensi dell'art. 1284 commi 4 e 5 c.c., per cui gli stessi non sono dovuti;
4) il rigetto di ogni eventuale domanda di pagamento per le spese di resistenza svolte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che le allegazioni del ricorso monitorio non ammettono allegazioni nuove o diverse;
5) il rigetto in ogni caso di qualsiasi domanda proposta nei confronti di da parte Parte_1 del sig. in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
CP_1
6) in via di subordine, accertarsi e dichiararsi che la richiesta di spese per oltre € 160.000,00 è inammissibile e comunque infondata, in quanto la stessa è indice di spese avventate che, quindi, non possono essere riconosciute ex art. 1914 c.c. per tutti i motivi di cui in atti;
7) la determinazione delle spese di resistenza dovute sulla base di quanto il convenuto/opposto provi in corso di causa e, comunque, nei limiti del DM 55/2014 e della normativa, accertando e dichiarando la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del Sig. per tutto quanto CP_1 dedotto in atti e con salvezza di spese, competenze ed onorari di causa oltre il rimborso forfettario e oneri di legge.
3. Si è costituito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, — in limine, rigettare l'istanza per la sospensione della provvisoria esecuzione del D.Ing. n° 1549/2024 Trib. Bologna;
— nel merito, in via principale, respingere l'opposizione avversa per tutti i motivi esposti in narrativa e condannare al pagamento a favore del sig. Parte_1 CP_1
a titolo di rimborso delle spese, legali e di consulenza tecnica di parte, sostenute per resistere all'azione degli Attori nel proc. arb. e di in C.P. nel procedimento arbitrale per cui è CP_2 causa e come liquidate nel Lodo arbitrale, nonché di rimborso dei costi legali e tecnici di pagina 7 di 14 arbitrato, della somma complessiva di € 87.999,02, pari alla differenza tra la somma di € 151.439,02 portata dal decreto ingiuntivo opposto, Trib. Bologna n° 1549/2024 emesso il 29.4.2024, e quella di € 63.440,00 versata da al sig. in data Parte_1 CP_1
6.5.2024 dopo la pubblicazione e la notificazione del decreto ingiuntivo opposto e che quest'ultimo ha trattenuto a titolo di acconto sul maggior importo dovuto, o di quella diversa somma maggiore o, salvo gravame, minore che risulterà equa e dovuta all'esito delle risultanze di causa, oltre agli interessi di mora al tasso legale sul credito iniziale di € 151.439,02 dal
7.12.2022 sino al 6.5.2024 e poi sul credito residuo di € 87.999,02 dal 7.5.2024 sino al saldo effettivo;
al contempo accertare e dichiarare il diritto del sig. a trattenere CP_1 definitivamente la somma di € 63.440,00 versata da in data 6.5.2024; — in ogni Parte_1 caso, condannare a rimborsare al sig. le spese del procedimento Parte_1 CP_1 monitorio, nella misura già indicata e liquidata nel decreto ingiuntivo opposto, Trib. Bologna n° 1549/2024 emesso il 29.4.2024, o nella misura diversa, maggiore o, salvo gravame, minore, che risulterà equa e dovuta all'esito delle risultanze di causa;
— in via subordinata e in via riconvenzionale, per l'ipotesi di annullamento, anche in parte qua, del Lodo arbitrale, condannare al pagamento a favore del sig. a titolo di rimborso Parte_1 CP_1 delle spese, legali e di consulenza tecnica di parte, sostenute per resistere all'azione degli Attori nel proc. arb. e di in C.P. nel procedimento arbitrale per cui è causa e come CP_2 liquidate nel Lodo arbitrale, nonché di rimborso dei costi legali e tecnici di arbitrato, della somma di € 87.999,02, pari alla differenza tra la somma di € 151.439,02 e quella di € 63.440,00 versata da al sig. in data 6.5.2024 e che il sig. Parte_1 CP_1 CP_1 ha trattenuto a titolo di acconto sul maggior importo dovuto, o di quella diversa somma
[...] maggiore o, salvo gravame, minore che risulterà equa e dovuta all'esito delle risultanze di causa, oltre agli interessi di mora al tasso legale sul credito iniziale di € 151.439,02 dal 7.12.2022 sino al 6.5.2024 e poi sul credito residuo di € 87.999,02 dal 7.5.2024 sino al saldo effettivo;
al contempo accertare e dichiarare il diritto del sig. a trattenere CP_1 definitivamente la somma di € 63.440,00 versata da in data 6.5.2024; — in ogni Parte_1 caso, con vittoria dei compensi e delle spese di causa, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge>>.
4. In particolare, parte opposta deduce quanto segue:
- l'intervento di nel procedimento arbitrale è avvenuto ritualmente, entro la prima Pt_1 udienza di trattazione, con l'accordo di tutte le altre parti e il consenso degli arbitri. Attraverso lo scambio di memorie all'interno del procedimento arbitrale, veniva posta in essere una nuova convenzione arbitrale più ampia di quella prevista all'art. 29 dello statuto di e avente a CP_2 oggetto la lite già in atto, estesa anche alle domande formulate dai convenuti, e tra questi dal sig. nei confronti della OM e da quest'ultima nei confronti di tutte le altre parti;
CP_1
- il Lodo arbitrale è «espressione della volontà» di tutte le parti che hanno partecipato al procedimento arbitrale e, dunque, anche di che, al pari di tutte le altre parti, è obbligata Pt_1 eseguire le statuizioni in esso contenute, ivi inclusa la condanna al pagamento a favore del sig. delle spese di resistenza, legali e di c.t.p., e al rimborso dei costi legali e tecnici di CP_1 arbitrato;
- il sig. fin dalla prima memoria del 5.11.2020 nel procedimento arbitrale, oltre alla CP_1 domanda di manleva, chiedeva espressamente che fosse condannata alla rifusione delle Pt_1 spese di resistenza;
- la difesa di non aveva sollevato l'eccezione relativa alla non debenza delle spese di Pt_1 resistenza in nessuna memoria all'interno della procedura di arbitrato, né a verbale di udienza, né negli scritti conclusivi, per cui si tratta di eccezione, oltreché infondata, anche inammissibile;
pagina 8 di 14 - l'infondatezza dell'eccezione di nullità del Lodo arbitrale per asserita violazione del contraddittorio, dal momento che il Collegio arbitrale, nel disporre la condanna di al Pt_1 pagamento a favore del sig. delle spese di resistenza, non era incorso in alcun errore, CP_1 avendo provveduto su domanda formulata dal sin dalla prima memoria del 5.11.2020 e CP_1 precisata in quella del 08.03.2021 e in quelle successive;
- l'accordo fra e non produceva affatto la caducazione del lodo, perché non Pt_1 CP_2 riguardava le statuizioni di condanna di contenute nel Lodo arbitrale e oggetto del Pt_1 procedimento monitorio, ma soltanto la statuizione di condanna dei convenuti al pagamento a favore di e la malleva di relativa alla suddetta statuizione;
CP_2 Pt_1
- la liquidazione operata dagli arbitri nel Lodo arbitrale, sia per spese legali, sia per spese di consulenza, costituisce espressione della volontà delle parti non sindacabile da parte dell'Autorità giudiziaria, davanti alla quale il Lodo arbitrale è impugnabile solo per le ragioni indicate all'art.808-ter c.p.c.;
- l'art. 1917 co. III c.c. stabilisce che le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata;
- nel Lodo arbitrale è stata condannata a pagare, tra gli altri, al sig. «i costi legali Pt_1 CP_1
e tecnici di arbitrato (il compenso degli arbitri, del segretario, del CTU e le spese vive)» (v. pag. 71, doc. 28), cosicché la OM è tenuta a rifondere al sig. gli importi da costui CP_1 versati agli arbitri, al segretario dell'arbitrato e al c.t.u. designato dal Collegio arbitrale a titolo di compenso e di spese.
5. All'udienza del 09.01.2025, previa ampia discussione fra le parti, l'efficacia del decreto ingiuntivo è stata sospesa in ragione della sopravvenuta parziale estinzione del credito.
6. Con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. dell'1.10.25 [ritenuta ammissibile per ragioni di economia processuale (recepite e positivizzate ex multis anche dal nuovo istituto ex art. 183 ter c.p.c. e visto il comma 4 dell'art.186 ter c.p.c., con conseguente contenimento di costi e tempi di lite) per un importo minore di quello oggetto di ingiunzione ex art. 633 ss c.p.c., anche in caso di previa concessione della richiesta sospensione del decreto ingiuntivo a fronte di un parziale pagamento successivo all'emissione di quest'ultimo, in quanto giustificata dalla tutela del duplice interesse a recepire, sin dalla fase di cognizione (e non solo in sede esecutiva), l'entità attuale del credito monitoriamente azionato, da un lato, e, dall'altro, a non scotomizzare il titolo con una sospensione parziale (peraltro, il paventato rischio di duplicazione dei titoli esecutivi dipende unicamente dall'inerzia e negligenza del debitore stesso e sarebbe ovviabile in sede esecutiva, v. T. Napoli 16.12.13, in www.expartecreditoris.it)] lo scrivente magistrato ha ingiunto ad in persona del l.r.p.t., di pagare immediatamente in favore di Parte_1 [...]
la somma di complessiva di € 87.999,02, oltre agli interessi di mora al tasso legale ex CP_1 art. 1284 c.1 c.c. sul credito iniziale di € 151.439,02 dal 13.12.2022 sino al 6.5.2024 e, successivamente, ex art. 1284 c.4 c.c., sul credito residuo di € 87.999,02 dal 7.5.2024 sino al saldo effettivo ed oltre le spese, liquidate in € 406,50 per spese e € 1.735,00 per compensi, oltre a spese generali forfettarie nella misura del 15% dei compensi, C.P.A. e IVA se dovuta, per la fase monitoria, € 12.874,00 per compensi, compresa la fase di mediazione, oltre a spese generali forfettarie nella misura del 15% dei compensi, C.P.A. e IVA se ed in quanto dovuta.
7. All'udienza dell'11.11.25 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
8. Le statuizioni provvisorie contenute nella suddetta ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. devono essere confermate nella presente sede (salvo per quanto attiene alla condanna alle spese di lite, che deve essere aggiornata con l'attività processuale successivamente svolta), per i motivi che seguono. pagina 9 di 14 La giurisprudenza di legittimità ha affermato che nell'arbitrato irrituale, quale è quello demandato dalle parti al Collegio arbitrale, le parti intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (v., ex multis, Cass.
Sez. I, 07/03/2024, (ud. 12/12/2023, dep. 07/03/2024), n. 6140). La S.C. ha, altresì, chiarito che <l'arbitrato irrituale, pur avendo natura negoziale, costituisce fonte di regolamentazione eteronoma degli interessi in conflitto, sicché la diligenza arbitri deve essere valutata riferimento all'oggetto dell'incarico conferito, che non consiste nella composizione della controversia modo necessariamente transattivo ed appagante per tutte le parti causa, ma pronuncia una decisione, secondo diritto o equità e nel rispetto del principio contraddittorio, al termine un procedimento cui, previa definizione "thema decidendum", sia stato consentito a ciascuna delle lo svolgimento attività allegazione, eccezione prova su piano parità>> (Cass. civ. n. 16164/2014).
Il Lodo arbitrale de quo è espressione della volontà di tutte le parti che hanno partecipato al procedimento arbitrale e, dunque, anche di che, al pari di tutte le altre parti, era ed è Pt_1 obbligata a eseguire le statuizioni in esso contenute. In ossequio all'art. 816 quinquies c.p.c.,
ha aderito alla chiamata in causa. Lungi dal manifestare un rifiuto di/mancata adesione Pt_1 alla domanda di condanna alle spese di resistenza de quibus, nella memoria di cui al doc. 3, invocata da parte attrice, si è limitata ad asserire che tale domanda sarebbe stata formulata dagli assicurati <soltanto con la proposizione della seconda memoria (con termine al 15.2.2021)… avanzando in forza di alcune polizze assicurative (la polizza rc n. 253155125 e altri anche tutela legale 253704926) una richiesta manleva per tutti gli importi che stessi sarebbero stati condannati a pagare dell'azione promossa dagli attori>> (v. pag. 5, punto 8) dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio): tale formulazione non è idonea a manifestare alcuna mancata accettazione del contraddittorio/difetto di adesione al lodo irrituale, come comprovato anche da quanto successivamente, nella medesima memoria di di cui al doc.3 cit, si legge a pagg.6 ss., ovverosia: <<…A fronte di ciò, la OM Pt_1 può finalmente prendere posizione sull'effettivo thema decidendum e sul conseguente thema probaundum dell'odierna controversia, anche con riferimento alle domande di protezione avanzate dai pretesi assicurati…>>.
L'art. 808 ter c.p.c. stabilisce, al comma 2, quanto segue: “Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825”.
Con riferimento al primo punto del succitato comma 2 ed esaminando le eccezioni sollevate da parte opponente, non è ravvisabile nell'arbitrato in questione una invalidità della convenzione derivante da vizi intrinseci e formali della convenzione ovverosia da violenza, dolo, errore e incapacità delle parti: la clausola è, infatti, contenuta nello statuto di all'art. 29. CP_2
Neppure è individuabile un vizio di ultrapetizione/eccesso di mandato con riferimento alle spese di resistenza, essendo le stesse state richieste dalla difesa di in sede di prima CP_1
pagina 10 di 14 memoria e l'istanza non è stata tempestivamente contestata dalla OM (v. art. 808 ter c.2
n.1 c.p.c.).
- sui punti 2, 3 e 4 non mette conto di analizzare l'iter dell'arbitrato, in quanto la difesa di non ha svolto difese in tal senso. Con riferimento, da ultimo, alla violazione del Pt_1 principio del contraddittorio di cui al punto 5, si rileva che tale principio trova esplicito riconoscimento anche nell'arbitrato irrituale, in ossequio all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale formatasi nel tempo. Nell'arbitrato oggetto di esame, il contraddittorio risulta essere stato garantito su ogni punto della controversia, compreso il momento della ricostruzione dei dati di fatto rilevanti ai fini della decisione. In ossequio a tale principio gli arbitri hanno reso conoscibili alle parti i risultati dell'istruttoria, tanto che è stata fissata una udienza per la richiesta di chiarimenti al CTU [peraltro, per giurisprudenza costante nell'arbitrato irrituale il contraddittorio non si articola necessariamente in forme rigorose ed è sufficiente che l'attività assertiva e deduttiva delle parti si sia potuta esplicare in rapporto agli elementi utilizzati dall'arbitro per la sua pronuncia, dando alle parti la possibilità di intervenire e di conoscere i risultati dell'attività istruttoria espletata (v. ex multis Cass. 18049/2004)]: emerge dai documenti prodotti nel fascicolo monitorio che ha ritualmente partecipato al procedimento Parte_1 arbitrale e accettato il contraddittorio su tutte le domande formulate dalle parti e in particolare dal sig. nei suoi confronti, senza mai dolersi di violazioni del contraddittorio e/o del CP_1 diritto di difesa.
9. Alla luce delle superiori considerazioni, l'eccezione di nullità/annullamento del lodo sollevata, sotto i suddetti molteplici profili, da parte opponente, non risulta sufficientemente provata.
10. Neppure può ritenersi che l'accordo tra e in C.P., negoziato successivamente al Pt_1 CP_2
Lodo de quo, lo abbia caducato in parte qua con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di resistenza in esame a favore (tra gli altri) dell'odierno opposto, in quanto quest'ultimo
è rimasto estraneo a tale successivo accordo (v. art. 1372 c.c.).
11. Si condividono, inoltre, gli assunti di parte opposta, in applicazione del D.M. 55/2014 richiamato dal Collegio arbitrale e del valore della controversia applicato per la determinazione delle spese, pari a € 6.433.577,68 (v. Cass. 11668/24, secondo cui <<…La Corte di Appello ha correttamente fatto riferimento alla somma richiesta. Ha richiamato il principio enunciato da questa Corte nella sentenza 1666/2017 secondo cui “Ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell'avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione”. Più di recente la Corte con ordinanza n. 6487 del 03/03/2023 ha affermato “Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento (art.10 cod. proc. civ.); identico parametro deve essere applicato nei gradi di impugnazione, con la conseguenza che nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti limitato per dettato normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire. La
Corte di Appello non ha trascurato il citato secondo comma dell'art. 6 del d.m. 127 del 2004, ma ha correttamente precisato che, nel caso di specie, il valore della domanda non era presunto a norma del codice di procedura civile ma era stato precisamente indicato nella domanda (Cass. 27305/2020, in motivazione;
Cass. Su 5615/98; Cass. 3383/1968 relativo pagina 11 di 14 all'art. 6 del d.m.28 febbraio 1958, omologo all'art. 6 del d.m. 127/2004. Più di recente Cass. n. 322265 del 02/11/2022) ed ha altresì e del pari correttamente osservato che il potere-dovere di adeguare l'ammontare del valore base ai fini della liquidazione dei compensi al concreto importo oggetto della decisione “è posto a tutela ed è funzionale ad evitare la proposizione di pretese economicamente sproporzionate rispetto al valore effettivo della lite al solo fine di aumentare il compenso professionale, ipotesi che pacificamente non ricorre allorché la pare come nel caso in esame sia convenuta e chiamata …a difendersi)…>>), come individuato in sede di costituzione del Collegio arbitrale [v., in particolare, l'art. 6, secondo cui: “Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro
1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro
2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00 (...)”].
La liquidazione effettuata nell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. cit. deve, pertanto, essere confermata, ritenendo che sia congrua la liquidazione contenuta nell'arbitrato de quo e ivi motivata, secondo il seguente schema:
i. compenso per l'avvocato che assiste la parte in arbitrato (applicando la tabella 2, come previsto dall'art. 10 comma 2 D.M. Cit.): € 22.457,00 al valore medio;
ii. maggiorazione del suddetto importo con gli aumenti progressivi percentuali del 30% fino allo scaglione di riferimento (da 4 a 8 milioni di euro): € 64.139,43;
iii. aumento del suddetto importo in ragione della “importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate” fino al 50%: € 96.209,16 quale importo massimo liquidabile;
In base alle superiori ipotesi di calcolo, la liquidazione delle spese di resistenza, quantificata in
€ 80.000,00, è, quindi, esente da errori.
12. Parimenti, con riferimento alle spese di consulenza tecnica (si legge nel lodo che le stesse sono state liquidate diminuendo in via equitativa le pretese avanzate dai rispettivi tecnici con il deposito delle proprie note spese) non si rinviene nella liquidazione de quo, alcun errore essenziale che possa dare ingresso ad una riforma della decisione adottata dal Collegio arbitrale, in adesione a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità con la seguente pronuncia:
“Nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da una alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame
(c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri;
né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante. Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni pagina 12 di 14 manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso” (Cass. civ. sez. I, ord., (ud. 16-03-2021) 18-05-2021, n. 13522). Ipotizzando un error in iudicando, che nello specifico non è comunque ravvisabile, lo stesso non potrebbe costituire motivo legittimo per l'impugnazione del lodo.
13. Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto opposto deve essere revocato, visto il suddetto parziale pagamento, ma, in accoglimento della domanda riconvenzionale di parte opposta, ed a conferma dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. cit., deve essere Parte_1 condannata al pagamento in favore di della somma complessiva di € 87.999,02 - CP_1 pari alla differenza fra l'importo di € 151.439,02, credito monitoriamente azionato col decreto ingiuntivo originario opposto (Trib. Bologna n° 1549/2024 emesso il 29.4.2024), e quella di €
63.440,00 versata da al Sig. , in data 06.05.2024- oltre interessi ex Parte_1 CP_1 art. 1284 c.1 c.c., in ragione del ritardo nel pagamento maturato da gli stessi Parte_1 devono essere calcolati sull'originario credito di euro 151.439,02 e decorrono dalla richiesta di pagamento del 13.12.2022 (doc. 30 del fascicolo monitorio n. 4656/2024) sino alla data del suddetto pagamento parziale (6.5.24); dal 7.5.24 devono applicarsi gli interessi ex art. 1284 c.4
c.c. sul predetto differenziale pari a euro 87.999,02, come richiesti dall'opposto, sino al saldo effettivo;
al contempo deve essere confermato il diritto del sig. a trattenere CP_1 definitivamente la somma di € 63.440,00 versata da in data 6.5.2024. Parte_1
14. Rilevato infine che:
- in sede monitoria risultano liquidate le spese del procedimento nei seguenti termini: “€ 406,50 per spese e € 1.735,00 per compensi, oltre a spese generali forfettarie nella misura del 15% dei compensi, C.P.A. e IVA se dovuta, oltre alle successive occorrende” e che la parziale estinzione del credito è successiva all'emissione del decreto ingiuntivo;
- in sede di emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. sono state liquidate le spese ex DM
55/14 ss.mm. per la fase di studio, introduttiva, di trattazione e di mediazione, secondo compensi medi per cause di valore tra euro 52.000,01 e 260.000,00; nella presente fase devono liquidarsi, secondo il principio della soccombenza, a carico di parte opponente, come da dispositivo, gli ulteriori compensi relativi alla fase decisoria (tenuto conto della compressione della stessa, ridotte al minimo rispetto ai predetti parametri), oltre che le relative spese generali ex DM 55%14 ss.mm..
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o, comunque, assorbita, visto il pagamento parziale sopravvenuto, di cui alla parte motiva che precede, revoca il decreto ingiuntivo n.1549/24, emesso dall'intestato Tribunale, ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , conferma la condanna/ingiunzione, di cui CP_1 all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. dell'1.10.25, di in persona del l.r.p.t., al Parte_1 pagamento a favore di della somma complessiva di € 87.999,02, oltre agli CP_1 interessi di mora al tasso legale ex art. 1284 c.1 c.c. sul credito iniziale di € 151.439,02 dal 13.12.2022 sino al 6.5.2024 e, successivamente, ex art. 1284 c.4 c.c., sul credito residuo di € 87.999,02 dal 7.5.2024 sino al saldo effettivo, oltre che delle spese, liquidate in € 406,50 per anticipazioni e € 1.735,00 per compensi, oltre a spese generali forfettarie nella misura del 15% dei compensi, C.P.A. e IVA se ed in quanto dovute, per la fase monitoria;
€ 12.874,00
(=3.024,00+2.552,00+1628,00+5.670,00) per compensi, comprensivi delle fasi di mediazione,
pagina 13 di 14 studio, introduttiva, istruttoria e/o trattazione del presente giudizio sino all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. dell'1.10.25, oltre a relative spese generali forfettarie nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e IVA se ed in quanto dovute;
conferma il diritto del sig. a trattenere definitivamente la somma di € 63.440,00 CP_1 versata da in data 6.5.2024; Parte_1
condanna, altresì, in persona del l.r.p.t., a rifondere a le Parte_1 CP_1 anticipazioni sostenute per il procedimento di mediazione pari a euro 273,28, nonché quelle sostenute nel presente giudizio pari a euro 379,50, oltre ai compensi per la fase decisoria del presente procedimento che liquida in euro 2.126,50, oltre alle residue spese generali forfettarie nella misura del 15% di tali ultimi compensi, oltre C.P.A. e IVA se ed in quanto dovute.
Bologna, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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