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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 02/04/2024, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2/2022 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Cecilia Marino Presidente rel.
Dott.ssa Federica Lunari Giudice
Dott.ssa Antonia Palombella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII da Parte_1
a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.
[...] CP_1
); P.IVA_1
esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
rilevato che si è provveduto alla convocazione della società debitrice;
rilevato che la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione,
ritenuta la propria competenza avendo la società sede legale ed effettiva entro il Circondario del
Tribunale adito;
ritenuta la legittimazione del ricorrente, attestata la documentata esistenza di un credito di euro
56.482,62, quale risultante da plurimi decreti ingiuntivi;
1 dato atto che parte convenuta ha affermato di non avere i requisiti per la liquidazione giudiziale ma che
Cont sono risultati dalla documentazione inviata da ebiti tributari per euro 686.890,90;
considerato che parte convenuta ha affermato di essere stata ammessa alla definizione agevolata ma non ha dato dimostrazione di avere pagato le rate, ragione per cui il debito verso lo stato deve considerarsi nella sua interezza integrando quindi i requisiti per la declaratoria di liquidazione giudiziale;
rilevato altresì che l'ammontare dei debiti è superiore alla soglia di euro 30.000,00 di cui di cui al CCI,
come risulta da quanto sopra affermato;
ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza in quanto la società risulta inadempiente a plurime obbligazioni;
ritenuto che, stante la sospensione dei pagamenti e la presumibile mancanza di attivo, nei confronti della società debitrice deve essere aperta la procedura di liquidazione giudiziale;
ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII deve essere nominato curatore il professionista sotto indicato;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di (C.F. ) con sede legale in Olbia (SS 07026), al Viale CP_1 P.IVA_1
Aldo Moro n. 365, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore
NOMINA
Giudice Delegato il giudice tabellarmente competente;
NOMINA
Curatore il Dott. con studio in Sassari;
Persona_1
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei
2 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA
al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore/la curatrice dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA
il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA
il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni;
AVVISA
il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA
il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011,
3 n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché
coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità
previste nell'art. 358, comma 2, CCIIL
ORDINA
al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non
è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può
raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́
l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
4 al Curatore entro trenta giorni, di presentare alla giudice delegata un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201
CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
il domicilio digitale della procedura;
FISSA
5 la data del 5 luglio 2024 ore 12 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti alla già menzionata Giudice delegata, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito;
dispone che l'udienza si tenga attraverso il collegamento alla piattaforma Teams al seguente link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MWM5M2MyNTMtZmZjMi00NzY3LTgxMTQtYmFiODhkMDhlZTBm%40thr
ead.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_1
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è
formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere.
L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero
6 l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è
aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA
alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:
entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero
e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l' dove Organizzazione_1
l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Tempio Pausania, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Autorizza la prenotazione a debito ex art.146 del D.P.R. 30.5.2002 n.115.
Così deciso in Tempio il 27/03/2024
Il Presidente estens.
Dott. Cecilia Marino
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