TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza sostituita
N. 10832/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024 da 1) Parte_1
Nata a Milano il 24.03.1963 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Anna Sprio del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nato a Palermo il 23.05.1958 cittadino: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Anna Sprio del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Palermo in data 12.6.1993, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio (Atto n. 71 Parte 2, Serie A, anno 1993)
separati con sentenza n. 2313/24 V.G. in data 28.11.24, registrata in data 13.12.2024, passata in giudicato il 31.12.2024 (V. sentenza in atti) con i seguenti figli:
nato in data [...] - cittadinanza italiana Parte_5 nata in data [...] -cittadinanza italiana CP_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 ottobre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare: A - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e in data 22 giugno 1993 e trascritto nei Registri dello stato civile del
[...] Parte_3
Comune di Palermo dell'anno 1993 al n 71 parte II serie A alle seguenti condizioni :
1) La signora continuerà ad abitare nella casa familiare di via Orio Vergani 12, di sua Parte_1 proprietà, unitamente ai figli, casa che resta assegnata in godimento a lei con quanto la arreda. Le parti danno atto che il sig. ha reperito altra sistemazione temporanea che vede Parte_3 la corresponsione di un mero concorso spese di € 500,00 mensili oltre al pagamento delle utenze e sta cercando una soluzione più idonea, in linea con la sua situazione economica.
2) Il sig. corrisponderà alla signora , con decorrenza dal mese successivo al Parte_3 Parte_1 deposito del ricorso, la somma mensile di € 300,00 a figlio, e così in totale € 600,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli se / fino a quando gli stessi saranno conviventi con la madre;
tale contributo di mantenimento verrà corrisposto nella misura concordata anche qualora il sig. dovesse reperire altro alloggio a costo maggiore. Parte_3
La predetta somma andrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a partire dall'anno e dal mese successivo alla data di deposito delle note scritte. 3) Le spese condominiali ordinarie arretrate sino alla data del 31.12.2023 saranno divise al 50% tra i coniugi;
quelle successivamente maturate saranno ad esclusivo carico della sig.ra
[...]
. Le parti convengono che eventuali richieste degli enti locali per tasse e tributi non Pt_1 pagati (ad esempio, Tari) nonché eventuali arretrati relativi alle utenze, da sempre a carico del sig. per effetto di ripartizione tra i coniugi, rimarranno a suo esclusivo carico se Parte_3 relative la periodo sino al 31.12.23 e il sig. si impegna a provvedere al pagamento Parte_3 che dovesse essere richiesto 4) Il sig. corrisponderà altresì, ad integrazione del contributo per il mantenimento dei Parte_3 figli, il 50% dei 2/3 delle spese per le utenze di luce e gas della casa familiare nel termine di giorni 10 dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte della signora . La Parte_1 signora provvederà a volturare le utenze a suo nome. Parte_1
5) Le spese di carattere straordinario relative ai figli verranno sostenute secondo accordi tra le parti e con i figli
6) I coniugi rinunciano a reciproche richieste di assegno divorzile. B- Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
7) Le parti danno atto che la casa coniugale è stata acquistata di comune accordo nell'ottica di costruire un patrimonio per i figli e pertanto, al fine di mantenere tale investimento, concordano quanto segue: allorquando la somma mensile di € 600,00 di cui al punto 2) dovesse ridursi o annullarsi per effetto dell'uscita di casa di uno o entrambi i figli, le parti esamineranno la situazione per verificare se sia necessario che il sig. continui a Parte_3 contribuire con il versamento nella misura di € 600,00 mensili totali, o altra minor somma da concordare, in favore della moglie a titolo di contributo per il pagamento del mutuo per consentire il mantenimento della proprietà nell'interesse dei figli;
ove la signora Parte_1 non sia in grado di fare fronte con le sue entrate al pagamento del mutuo in considerazione di tutte le spese necessarie per vivere, parametrate a quelle attuali escluse quelle per i figli, il sig. si impegna a continuare a corrispondere la predetta somma, o la minor somma Parte_3 concordata, senza diritto di regresso nei confronti della moglie, al fine di preservare tale patrimonio.
8) La signora si impegna a comunicare senza indugio al marito, nel caso questi stia Parte_1 corrispondendo il contributo per il mutuo, l'eventuale estinzione del prestito per effetto di provvista derivante dalla cessione di beni di proprietà delle società di famiglia, allorquando tale cessione diverrà possibile. In tal caso il sig. sarà esonerato automaticamente Parte_3 dal pagamento del contributo per il mutuo dalla scadenza successiva a tale comunicazione. In caso di mera riduzione della rata per effetto di versamenti in conto capitale, il contributo potrà essere diminuito secondo accordi direttamente presi tra le parti.
9) Il sig. al fine di consentire alla moglie di godere della provvista necessaria al Parte_3 pagamento di tutti gli oneri a suo carico e di essere in tal modo autosufficiente, anche nell'interesse dei figli, si impegna a gestire senza corrispettivo per conto ed in favore della moglie, l'immobile sito in Terrasini (PA) via Ciucca 3 da remoto e congiuntamente con la sig.ra nonché direttamente quello sito in Milano, via Melchiorre Gioia 82, Parte_1 reperendo i conduttori, gestendo la piattaforma Airbnb e provvedendo alla cura dell'appartamento sito in Milano affinchè sia idoneo alle locazioni, nonché provvedendo alle operazioni di check in/out degli ospiti. Le spese per materiali di consumo, debitamente documentate, saranno rimborsate dalla signora nel termine di giorni dieci dalla Parte_1 presentazione dei relativi giustificativi di spesa. I canoni verranno versati direttamente sul c/c della signora da parte dei conduttori. Parte_1
10) Il sig. si impegna a garantire un tasso di occupazione minimo pari al 75% mensile Parte_3 richiedendo il massimo prezzo di mercato possibile, finalizzato a pervenire, se possibile, ad un rendimento minimo di € 1.500,00 mensili al netto di imposte e utenze. Ove non sia oggettivamente possibile il raggiungimento di tale importo, le parti pattuiscono un minimo di
€ 1300,00 al netto delle imposte, somma che le parti dichiarano essere attualmente già percepita e che il sig. si impegna, sino alla scadenza del secondo anno successivo Parte_3 alla sentenza di divorzio, a conguagliare con provvista propria ove il ricavato sia inferiore;
in caso di eventi eccezionali, le parti prenderanno opportuni accordi. Successivamente alla scadenza le parti prenderanno opportuni accordi ove necessario.
11) Il calcolo verrà fatto su base annuale, con verifica trimestrale dell'andamento degli affitti con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno: l'eventuale importo da corrispondere a conguaglio sarà versato entro il 7 gennaio dell'anno successivo, salvo diversi accordi tra le parti.
12) Le parti concordano che, ove il sig. reperisca un'occupazione lavorativa le parti Parte_3 prenderanno ulteriori accordi alla luce della tipologia della nuova occupazione così da consentire l'eventuale integrazione al minimo di €1500,00 da parte del sig. del Parte_3 reddito che verrà percepito dalla locazione del predetto immobile, al netto di tasse e utenze. Del pari, le condizioni di cui al presente accordo saranno tra le parti ridiscusse in caso di modifica peggiorativa dei redditi lavorativi della RA . Parte_1 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Palermo in data 12.06.1993 tra la RA e il Signor Parte_1 Parte_3
e trascritto al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo al n. 71,
[...]
Parte 2, SerieA, Anno 1993
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 2.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
N. 10832/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3 ottobre 2024 da 1) Parte_1
Nata a Milano il 24.03.1963 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Anna Sprio del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nato a Palermo il 23.05.1958 cittadino: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Anna Sprio del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel Comune di Palermo in data 12.6.1993, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio (Atto n. 71 Parte 2, Serie A, anno 1993)
separati con sentenza n. 2313/24 V.G. in data 28.11.24, registrata in data 13.12.2024, passata in giudicato il 31.12.2024 (V. sentenza in atti) con i seguenti figli:
nato in data [...] - cittadinanza italiana Parte_5 nata in data [...] -cittadinanza italiana CP_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 ottobre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio: Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare: A - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e in data 22 giugno 1993 e trascritto nei Registri dello stato civile del
[...] Parte_3
Comune di Palermo dell'anno 1993 al n 71 parte II serie A alle seguenti condizioni :
1) La signora continuerà ad abitare nella casa familiare di via Orio Vergani 12, di sua Parte_1 proprietà, unitamente ai figli, casa che resta assegnata in godimento a lei con quanto la arreda. Le parti danno atto che il sig. ha reperito altra sistemazione temporanea che vede Parte_3 la corresponsione di un mero concorso spese di € 500,00 mensili oltre al pagamento delle utenze e sta cercando una soluzione più idonea, in linea con la sua situazione economica.
2) Il sig. corrisponderà alla signora , con decorrenza dal mese successivo al Parte_3 Parte_1 deposito del ricorso, la somma mensile di € 300,00 a figlio, e così in totale € 600,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli se / fino a quando gli stessi saranno conviventi con la madre;
tale contributo di mantenimento verrà corrisposto nella misura concordata anche qualora il sig. dovesse reperire altro alloggio a costo maggiore. Parte_3
La predetta somma andrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a partire dall'anno e dal mese successivo alla data di deposito delle note scritte. 3) Le spese condominiali ordinarie arretrate sino alla data del 31.12.2023 saranno divise al 50% tra i coniugi;
quelle successivamente maturate saranno ad esclusivo carico della sig.ra
[...]
. Le parti convengono che eventuali richieste degli enti locali per tasse e tributi non Pt_1 pagati (ad esempio, Tari) nonché eventuali arretrati relativi alle utenze, da sempre a carico del sig. per effetto di ripartizione tra i coniugi, rimarranno a suo esclusivo carico se Parte_3 relative la periodo sino al 31.12.23 e il sig. si impegna a provvedere al pagamento Parte_3 che dovesse essere richiesto 4) Il sig. corrisponderà altresì, ad integrazione del contributo per il mantenimento dei Parte_3 figli, il 50% dei 2/3 delle spese per le utenze di luce e gas della casa familiare nel termine di giorni 10 dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte della signora . La Parte_1 signora provvederà a volturare le utenze a suo nome. Parte_1
5) Le spese di carattere straordinario relative ai figli verranno sostenute secondo accordi tra le parti e con i figli
6) I coniugi rinunciano a reciproche richieste di assegno divorzile. B- Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
7) Le parti danno atto che la casa coniugale è stata acquistata di comune accordo nell'ottica di costruire un patrimonio per i figli e pertanto, al fine di mantenere tale investimento, concordano quanto segue: allorquando la somma mensile di € 600,00 di cui al punto 2) dovesse ridursi o annullarsi per effetto dell'uscita di casa di uno o entrambi i figli, le parti esamineranno la situazione per verificare se sia necessario che il sig. continui a Parte_3 contribuire con il versamento nella misura di € 600,00 mensili totali, o altra minor somma da concordare, in favore della moglie a titolo di contributo per il pagamento del mutuo per consentire il mantenimento della proprietà nell'interesse dei figli;
ove la signora Parte_1 non sia in grado di fare fronte con le sue entrate al pagamento del mutuo in considerazione di tutte le spese necessarie per vivere, parametrate a quelle attuali escluse quelle per i figli, il sig. si impegna a continuare a corrispondere la predetta somma, o la minor somma Parte_3 concordata, senza diritto di regresso nei confronti della moglie, al fine di preservare tale patrimonio.
8) La signora si impegna a comunicare senza indugio al marito, nel caso questi stia Parte_1 corrispondendo il contributo per il mutuo, l'eventuale estinzione del prestito per effetto di provvista derivante dalla cessione di beni di proprietà delle società di famiglia, allorquando tale cessione diverrà possibile. In tal caso il sig. sarà esonerato automaticamente Parte_3 dal pagamento del contributo per il mutuo dalla scadenza successiva a tale comunicazione. In caso di mera riduzione della rata per effetto di versamenti in conto capitale, il contributo potrà essere diminuito secondo accordi direttamente presi tra le parti.
9) Il sig. al fine di consentire alla moglie di godere della provvista necessaria al Parte_3 pagamento di tutti gli oneri a suo carico e di essere in tal modo autosufficiente, anche nell'interesse dei figli, si impegna a gestire senza corrispettivo per conto ed in favore della moglie, l'immobile sito in Terrasini (PA) via Ciucca 3 da remoto e congiuntamente con la sig.ra nonché direttamente quello sito in Milano, via Melchiorre Gioia 82, Parte_1 reperendo i conduttori, gestendo la piattaforma Airbnb e provvedendo alla cura dell'appartamento sito in Milano affinchè sia idoneo alle locazioni, nonché provvedendo alle operazioni di check in/out degli ospiti. Le spese per materiali di consumo, debitamente documentate, saranno rimborsate dalla signora nel termine di giorni dieci dalla Parte_1 presentazione dei relativi giustificativi di spesa. I canoni verranno versati direttamente sul c/c della signora da parte dei conduttori. Parte_1
10) Il sig. si impegna a garantire un tasso di occupazione minimo pari al 75% mensile Parte_3 richiedendo il massimo prezzo di mercato possibile, finalizzato a pervenire, se possibile, ad un rendimento minimo di € 1.500,00 mensili al netto di imposte e utenze. Ove non sia oggettivamente possibile il raggiungimento di tale importo, le parti pattuiscono un minimo di
€ 1300,00 al netto delle imposte, somma che le parti dichiarano essere attualmente già percepita e che il sig. si impegna, sino alla scadenza del secondo anno successivo Parte_3 alla sentenza di divorzio, a conguagliare con provvista propria ove il ricavato sia inferiore;
in caso di eventi eccezionali, le parti prenderanno opportuni accordi. Successivamente alla scadenza le parti prenderanno opportuni accordi ove necessario.
11) Il calcolo verrà fatto su base annuale, con verifica trimestrale dell'andamento degli affitti con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno: l'eventuale importo da corrispondere a conguaglio sarà versato entro il 7 gennaio dell'anno successivo, salvo diversi accordi tra le parti.
12) Le parti concordano che, ove il sig. reperisca un'occupazione lavorativa le parti Parte_3 prenderanno ulteriori accordi alla luce della tipologia della nuova occupazione così da consentire l'eventuale integrazione al minimo di €1500,00 da parte del sig. del Parte_3 reddito che verrà percepito dalla locazione del predetto immobile, al netto di tasse e utenze. Del pari, le condizioni di cui al presente accordo saranno tra le parti ridiscusse in caso di modifica peggiorativa dei redditi lavorativi della RA . Parte_1 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Palermo in data 12.06.1993 tra la RA e il Signor Parte_1 Parte_3
e trascritto al competente Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo al n. 71,
[...]
Parte 2, SerieA, Anno 1993
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 2.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai