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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/11/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n.7550-2021 RG (ex ruolo Zanna),
tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Padalino - Parte_1
opponente;
e
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Antonio Rapanà - Controparte_1
opposto;
avente ad oggetto: “opposizione all'esecuzione immobiliare-merito”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 4 novembre 2025) il giudizio
è stato definito ex art.281-sexies cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
debitrice esecutata nella procedura esecutiva immobiliare n.352- Parte_1
2019, ha proposto opposizione all'esecuzione ex art.615 secondo comma cpc,
sollevando contestazioni sulle modalità di svolgimento dell'asta telematica prolungata.
1 Ha dedotto che:
-in data 16.04.2021, è stata depositata l'ordinanza di vendita all'asta del compendio pignorato, contenente le modalità di svolgimento dell'asta con esplicita disciplina degli eventuali prolungamenti oltre le ore 16.00 del 6 luglio 2021 e con previsione di uno scarto massimo di 15 minuti;
-tra le offerte di cui al verbale di aggiudicazione intercorrono intervalli ben superiori ai 15 minuti;
-l'esponente, dal maggio 2021, ha sempre manifestato al difensore del creditore procedente la sua volontà di definire la pendenza saldando il totale dell'importo precettato oltre le spese;
-alla luce delle trattative pendenti, non è stato mai eseguito l'ordine di liberazione dell'immobile;
-per un credito inferiore ad €65.000,00, l'esponente subisce una espropriazione forzata per un compendio di valore molto più elevato, che implica la necessità di una riduzione di estensione del pignoramento.
Ha chiesto la sospensione dell'esecuzione (in attesa di deposito del decreto di trasferimento) e, nel merito, la declaratoria di “inesistenza-inopponibilità dell'asta
telematica viziata da sforamento dei termini di prolungamento”, nonché la revoca dell'aggiudicazione.
nella posizione di opposto-creditore procedente, ha eccepito la Controparte_1
sua carenza di legittimazione passiva ed anche l'inammissibilità dell'opposizione
2 all'esecuzione ex art.615 secondo comma cpc posto che l'istante ha espresso doglianze sull'attività del Professionista Delegato.
L'opposto ha, poi, svolto difese tese a confutare la fondatezza dell'opposizione.
*** ** ***
Il GE, con ordinanza del 26.10.2021, ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare qualificando inammissibile l'opposizione della in quanto diretta a contestare le attività compiute dal Professionista Parte_1
Delegato, per le quali è previsto lo strumento del reclamo ex art.591-ter cpc oppure l'opposizione agli atti esecutivi.
*** ** ***
La dopo la pronuncia di rigetto del GE, ha introdotto il giudizio di merito. Parte_1
L'opposizione è inammissibile.
3 Nella formulazione vigente ratione temporis, l'art. 591-ter cpc, rubricato “ricorso al giudice dell'esecuzione”, dispone che “quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto;
le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza;
il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice,
concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione;
contro il provvedimento del giudice e' ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies cpc”.
La norma consente un “controllo preventivo” da parte del Giudice dell'esecuzione avente la forma del decreto;
infatti, – a fronte di una difficoltà insorta nel corso delle operazioni di vendita –il professionista delegato può rivolgersi al GE al fine di risolvere “una difficoltà” e di ottenere istruzioni per il prosieguo delle operazioni.
Il “controllo successivo” si attua con un provvedimento del giudice dell'esecuzione avente la forma dell'ordinanza; al riguardo, il secondo periodo dell'art. 591-ter cpc prevede che le parti o comunque gli interessati possano proporre reclamo al giudice dell'esecuzione avverso il decreto con il quale il medesimo giudice abbia statuito sull'istanza del professionista delegato per la soluzione delle difficoltà oppure avverso un atto posto in essere direttamente dal professionista. La decisione adottata dal giudice dell'esecuzione con tale ulteriore provvedimento (ovvero, l'ordinanza di risoluzione del reclamo) è soggetta ad ulteriore controllo.
4 La riforma del 2015, in un'ottica acceleratoria, ha previsto che il controllo sul provvedimento del GE di decisione del reclamo non passa attraverso lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, ma deve essere devoluto al
Collegio in sede di reclamo ex art.669-terdecies cpc.
Il controllo del Collegio “costituisce un controllo su un'attività ordinatoria” posta in essere dal GE “e ne mutua tale natura”, con la conseguenza che le “eventuali nullità
verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al giudice dell'esecuzione, i quali soltanto potranno essere impugnati con l'opposizione agli atti esecutivi, facendo valere la nullità derivata dall'errore commesso dal professionista delegato nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 617 cpc” (cfr. Cass. 9 maggio 2019 n. 12238, in motivazione).
“L'ordinanza collegiale non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è
suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.” (cfr.
Cass. 9 maggio 2019, n. 12238; Cass. 21 luglio 2020, n. 15441).
Ciò premesso, nel caso di specie la debitrice esecutata, al fine di contestare le modalità di svolgimento dell'asta telematica, ha scelto lo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art.615 secondo comma cpc, sicchè, è incorsa in un duplice profilo di inammissibilità:
5 -il primo, dato dal fatto che l'istanza di tutela, nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, è stata proposta dopo la disposizione di vendita del compendio pignorato e per questioni non contemplate dal disposto dell'art.615 cpc;
-il secondo, dato dal fatto che le censure all'attività del PD avrebbero dovuto assumere la forma del reclamo rivolto al Giudice dell'Esecuzione e, dopo,
eventualmente, quella del reclamo al Collegio ex art.669-terdecies cpc, nei confronti di tutte le parti legittimate a contraddire.
Inoltre, per mera completezza, va osservato che la richiesta di revoca dell'aggiudicazione, involgendo l'accertamento di regolarità della sequenza espropriativa, si sarebbe dovuta connettere ad una opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc.
La condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.7550-2021 RG, fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-dichiara l'opposizione inammissibile;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in favore di nell'importo di €7.620,00 a titolo di compenso professionale Controparte_1
oltre rimborso forfettario spese generali, cap, iva con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
6 Così deciso il 4 novembre 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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