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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/10/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1364/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ST ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1364/2019 tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Guido e Camilla Mannina come da mandato in atti, ATTRICE e già Controparte_1 Controparte_2
in persona del responsabile del servizio contenzioso ,
[...] CP_3 con il patrocinio degli Avv.ti Fabio Civale e Alberto Valenti come da mandato in atti;
CONVENUTA OGGETTO: “Contratti bancari”.
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Parma, disattesa ogni contraria domanda, difesa ed eccezione, espletati i necessari accertamenti istruttori nel contraddittorio delle parti circa gli addebiti illegittimi, nulli e non pattuiti, previo ricalcolo e riliquidazione, 1) accertare in € 302.031,57 il saldo attivo del conto corrente nr. 237724 in capo all'attrice alla data del 31/3/2018 o quella diversa che sarà ritenuta alla luce delle prospettazioni della CTU in atti, il tutto con interessi legali dalla costituzione in mora all'effettivo accredito della somma dovuta a favore dell'attrice, ovvero ricalcolare il c/c 237724 con la riliquidazione di quella diversa maggior o minor somma secondo giustizia, condannando per l'effetto la convenuta a rettificare i dati contabili del conto 237724 in capo all'attrice alla data del 31/3/2018 o a quella successiva data disponibile del corrispondente importo, in conformità alla statuizione giudiziale per poi procedere al ricalcolo del conto sino all'attualità. 2) Condannare la convenuta a pagare all'attrice a titolo di ripetizione d'indebito l'importo di € 71.503,69, percepito dalla convenuta a titolo di interessi, commissioni e oneri bancari con interessi legali dalla data del dovuto all'effettivo pagamento, il tutto in conseguenza della declaratoria di nullità parziale del contratto d'apertura di credito ipotecario, in relazione alle causali dedotte e pagina 1 di 9 deducibili in giudizio ovvero rilevabili in via officiosa dal Tribunale. Ovvero, condannare la convenuta a pagare all'attrice quella diversa maggior o minor somma secondo giustizia il tutto con interessi legali dalla data del dovuto all'effettivo pagamento. 3) Condannare la convenuta a pagare a favore dell'attrice a titolo di ripetizione d'indebito l'importo di € 33.937,00 a causa della nullità della clausola del contratto di mutuo per indeterminabilità circa la modalità di calcolo degli interessi convenzionali, con conseguente sostituzione con il tasso ex art 117 ovvero condannare la convenuta a pagare all'attrice, a titolo di ripetizione dell'indebito, € 24.095,68, incamerati dalla convenuta a titolo di interessi commissioni e oneri bancari, per effetto della declaratoria di nullità parziale derivante dal contratto di mutuo per le causali dedotte in causa o per le altre deducibili o rilevabili in via officiosa dal Tribunale o nel rispetto del contraddittorio, con interessi dalla data del dovuto all'effettivo pagamento. 4) Condannare la convenuta a risarcire all'attrice il danno emergente e il lucro cessante, come determinato in citazione in relazione alle condotte contestate, nella misura di € 160.000,00 ovvero condannando la convenuta a risarcire all'attrice quel maggior o minor minor importo equitativo determinato in base ai parametri economici offerti. 5) Vinte le spese di lite con distrazione a favore dello scrivente procuratore a favore dello scrivente procuratore.”. Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - espunga dal fascicolo d'ufficio la memoria avversaria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad agire in capo all'attrice PG e per l'effetto rigettare e/o dichiarare improcedibili, improponibili ed inammissibili le domande attoree relativa al contratto di apertura di credito su conto corrente n. 303141/88; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente ai presunti illegittimi addebiti sul conto corrente n. 2377/24, in quanto il conto è ancora attivo alla data di introduzione del presente giudizio;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente ai presunti illegittimi addebiti sui contratti di conto corrente n. 2377/24, n. 303141/88 e n. 306916 effettuati sino al 27 marzo 2009, per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2935 e 2946 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda di risarcimento di natura contrattuale per intervenuta prescrizione, per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di annullamento proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di illegittimità e/o nullità degli addebiti compiuti dalla in relazione ai rapporti di cui è causa, CP_4 accertare e dichiarare i rispettivi debiti e crediti tra le parti secondo quanto rilevato in narrativa, applicando, tempo per tempo, i criteri sostitutivi legali di cui all'art. 1284, c.c., alla legge 154/92 e all'art. 117, comma 7, del TUB. IN VIA ISTRUTTORIA - rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa. Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014”.
pagina 2 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 27.03.2019, la società Parte_2 Parte (a seguire solo ) conveniva in giudizio già
[...] Controparte_1 [...] Contr (nel prosieguo deducendo che: in data 12.07.1985 aveva Controparte_2 Contr concluso con un contratto di conto corrente bancario, identificato con il n. 237724; in pari data veniva stipulato, in forma orale, anche un contratto di conto anticipi su fatture commerciali n. 306916, accessorio, funzionalmente collegato al contratto principale ed estinto in data 25.08.2015; entrambi i contratti nominati erano privi delle condizioni economiche in quanto non pattuite (primo caso) o non perfezionate in forma scritta (secondo caso), con conseguente illegittimità degli interessi, commissioni e oneri applicati Parte dalla banca;
aveva altresì stipulato due distinti contratti con CAI al solo fine di ripianare le passività del conto originate da addebiti illegittimi, ossia il contratto di apertura di credito n. 303141/88 del 2008 e quello di mutuo ipotecario in data 06.08.2015, ritenuti entrambi nulli per mancanza di causa in quanto piegati dalle parti al raggiungimento di uno scopo oggettivo in realtà assente. Da ultimo, PG affermava l'esistenza di un danno subito Contr imputabile alle condotte illegittime di che avrebbero contribuito ad affossare l'impresa attrice con perdita di possibilità di guadagno rilevanti e pregiudizio alla sua immagine commerciale, nonché per ingiustificata applicazione di penali. In forza dei precedenti assunti, la società attrice rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe. Contr Con comparsa di costituzione depositata in data 12.06.2019, si costituiva chiedendo il rigetto delle domande avversarie, non risultando fondate le contestazioni sollevate dalla Parte stessa, né supportate dal contenuto degli estratti conto, periodicamente inviati a e mai Contr oggetto di contestazione da parte della società cliente. replicava al rilievo di nullità per difetto di forma scritta che, essendo i contratti stati stipulati nel lontano 1985, non sussistesse alcun obbligo in tale senso, introdotto successivamente dalla L. 154/1992. Da cui anche l'impossibilità per parte attrice di fornire la prova dell'applicazione di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto e altri oneri accessori: del pari indimostrata, a Contr detta di l'esistenza di una linea affidata sul conto corrente principale. Ulteriori rilievi della convenuta erano espressi in via preliminare e afferenti all'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità dell'azione di ripetizione sul conto 237724 in quanto ancora attivo alla data di introduzione del giudizio, alla intervenuta prescrizione per tutti gli addebiti antecedenti il 27 marzo 2009 ex artt. 2935 e 2946 c.c. e dell'azione contrattuale di risarcimento del danno. Con specifico riguardo al contratto di apertura di credito del Contr Parte 27.02.2008, era eccepito da il difetto di legittimazione di , poiché stipulato detto contratto tra la banca e persona fisica e non legittimante la proposizione Parte_1 delle azioni di nullità proposte dall'attrice l'intervenuta cessione del credito da a Pt_1 Parte Contr favore di del 19.03.2019, notificata a Nel merito, la banca chiedeva il rigetto delle domande, reputando non assolto l'onere dimostrativo da parte dell'attrice e, al più, dovuti alla stessa gli importi derivanti dall'applicazione, tempo per tempo, dei criteri sostitutivi legali ex art. 1284 cod. civ., L. 154/92 e 117 TUB.
pagina 3 di 9 Contr Nel corso del processo, on formulava istanze istruttorie, mentre quelle di parte attrice ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto gli estratti conto del c/c n. 237724, per testimoni e CTU contabile erano accolte dai precedenti Magistrati titolari del fascicolo. Quando già fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa perveniva a questo Giudice, che la poneva in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** In primo luogo, merita accoglimento l'eccezione di improcedibilità della domanda Contr restitutoria attorea sollevata da fondata sul rilievo che alla restituzione di somme indebitamente percepite dalla banca osterebbe la perdurante apertura del contratto di conto corrente bancario n. 237724, situazione che non permetterebbe di configurare l'esistenza di un "pagamento", come tale ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. se indebito, come già affermato da tempo dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 798 de15.01.2013 e ribadito da successive conformi pronunce, tra le quali, la recente Cass. civ. sez I del 16.05.2024 n. 13586, la cui massima si riporta a seguire: “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate. Non risulta neppure, nel caso in esame, che a seguito dell'eccezione preliminare di Contr inammissibilità/improcedibilità di la società attrice abbia provveduto a chiudere il conto corrente menzionato durante il processo, pertanto non può qui operare l'ulteriore principio nel senso della esaminabilità e decidibilità della domanda di ripetizione nel caso in cui il conto corrente sia chiuso in corso di causa, facendo meno l'originaria improcedibilità della domanda di ripetizione di indebito in quanto;
è sufficiente che la condizione dell'azione sussista al momento della decisione poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi" (cfr. Cass., sez. VI, n. 15797 del 15.06.2018 e così già Cass. civ. 18.12.2014, n. 26769). In forza dei precedenti rilievi, potranno essere esaminate e decise soltanto le domande di Parte accertamento avanzate da e quella di natura risarcitoria. Ebbene, la domanda di accertamento della nullità per difetto di forma scritta va respinta, poiché il conto anticipi risale, così come il conto corrente ordinario, al 1985, epoca in cui ancora non era sancito l'obbligo legale, introdotto dalla L. 154/1992 poi trasfuso nell'art. 117 Tub che sancisce: “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano pagina 4 di 9 essere stipulati in altra forma. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”. Pacifica l'irretroattività dell'obbligo formale, dunque, il contratto stipulato conformemente alla disciplina 'ratione temporis' applicabile non può essere considerato nullo 'ex post' invocando l'efficacia retroattiva dell'art. 117 t.u.b., posto che la conformità del contratto all'ordinamento va valutata con riferimento al momento perfezionativo dell'accordo. La validità dei contratti conclusi oralmente, non legittima(va) certo l'applicazione da parte dell'istituto bancario di commissioni, oneri e spese non concordati e tali accessori, ove applicati, debbono essere ricondotti a legge o decurtati dalle movimentazioni di conto. Nel caso in esame, non vi è prova che dopo l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria – per la quale ogni modifica delle condizioni contrattuale doveva avvenire per iscritto – sia stato raggiunto tra le parti, né vi è traccia documentale anteriore comprovante specifiche condizioni di contratto applicabili: il conto corrente n. 237724 è privo di clausole determinate per gli accessori del credito, riferiti genericamente all'uso su piazza dall'art. 7 quanto agli interessi, né vi è alcun richiamo o previsione per spese, oneri e commissione di massimo scoperto;
della convenzione avente ad oggetto il conto anticipi, come già scritto, non vi è minimo principio di prova scritta che permetta di verificarne le clausole. Contr i è difesa sostenendo che in mancanza di forma scritta non era possibile a parte attrice fornire la prova dell'applicazione di interessi ultra-legali, commissione di massimo scoperto o altri accessori, né di una linea affidata sul conto corrente principale n. 237724. Vi è, in realtà, ampia prova dell'applicazione di clausole non concordate ed anche dell'esistenza di una linea affidata sul c/c n. 237724 già confermata dall'attività svolta dal CTP di parte di sia, successivamente, per il tramite delle risultanze della CTU. Parte_1
Secondo il CTU, infatti, “gli estratti scalari trimestrali del conto 237724, al momento della comunicazione di messa in mora inviata da PG, quindi al I° trimestre 2007, espongono la presenza di una linea affidata, esplicitata giornalmente sulla base del riassunto scalare del trimestre”; ancora, “il documento riporta per ogni saldo giornaliero conteggiato dalla Banca ai fini della liquidazione degli interessi, la presenza di una linea denominata appunto “fido di c/c” dell'importo di euro 110.000,00, esplicitata per ogni giorno valuta preso in considerazione” (pag. 16 relazione CTU), e ciò fin da data anteriore alla apertura di credito ipotecaria del 27.02.2008. Dagli stessi estratti e prospetti riepilogativi allegati dal CTU emerge l'applicazione di commissione di massimo scoperto, priva di specifica pattuizione e criteri di determinazione: il CTu ha appurato l'addebito alla correntista Contr di competenze a vario titolo da parte di nel periodo 1991-2018 per complessivi 305.581,39 Euro, di cui Euro 5.638,05 per spese fido e altri affidamenti e 18.561,86 Euro per tutti gli oneri, non pattuiti e perciò non dovuti, maturati sul conto anticipi, trimestralmente girocontati sul c/c ordinario È corretta la prospettazione difensiva di parte attrice secondo cui la presenza delle commissioni di massimo scoperto è essa stessa prova dell'esistenza di una linea affidata. Infatti, il fatto stesso di aver addebitato CMS conferma la volontà della banca di ottenere una remunerazione per una messa a disposizione dei fondi. Secondo la CTU, le commissioni di massimo scoperto sono state addebitate tra il primo trimestre 1991 e il secondo trimestre 2009 sull'importo massimo di esposizione. (pag. 17)
pagina 5 di 9 Sulla CMS e sulle altre tipologie di clausole che l'hanno sostituita a partire dalla l. 102/09 si può rilevare che la forma scritta fosse strettamente necessaria, pena nullità della clausola per mancanza di causa o per indeterminatezza dell'importo (nullità dell'oggetto 1346, 1349 cod. civ.): nulla vi è di scritto su tali clausole, da cui l'illegittimità di commissioni, interessi ed oneri e anche il successivo contratto di apertura di credito – del 27.02.2008 - rimanda agli “usi su piazza” per gli interessi, senza contenere alcun richiamo a spese, commissioni di massimo scoperto, altri oneri. Contr La lacuna non è colmata dal documento di sintesi prodotto da a corredo della propria comparsa di costituzione, poiché privo di sottoscrizione. In ragione di quanto sopra, il CTU ha correttamente operato il ricalcolo dell'esatto dare/avere utilizzando il tasso legale per tutta la durata del rapporto, adottando pari periodicità trimestrale di capitalizzazione interessi attivi e passivi, non ha applicato la CMS. Quanto all'apertura di credito del 27.02.2008, contratto stipulato da in Parte_1 proprio, vi è piena prova documentale che il relativo importo, il giorno successivo, sia stato girato per 290.000,00 Euro sul conto corrente principale di alla data del Parte_1
28.02.2008 avente saldo debitorio di – 159.114,09. Le successive imputazioni a titolo di CMS da parte di CAI, per il conto corrente più volte nominato, sono anch'esse avvenute sulla base di dati numerici e criteri non pattuiti con la società cliente, pertanto illegittimamente così come già fatto da CAI nel periodo anteriore al 2008 per gli affidamenti concessi sul c/c. Di tali indebite poste debitorie il CTU ha tenuto conto, operando il ricalcolo del saldo di conto, doverosamente depurato dagli addebito a titolo di CMS. Ciò permette di superare il rilievo di nullità parziale della stessa apertura di credito, fatto Parte valere da quale cessionaria del credito potenziale (cessione del 2019) derivante da tale contratto, poiché sufficiente ai fini della decisione sulla domanda di accertamento e ricalcolo del saldo di conto al 2018 l'espunzione delle poste illegittimamente applicate e loro importi, non dovendosi provvedere sulla domanda di condanna alla restituzione delle somme richieste nelle conclusioni (sub 2) per la ragione esposta in premessa. Analoga considerazione deve valere per la domanda di condanna attorea per € 24.095,68 (sub 3), fondata sulla asserita nullità della clausola del contratto di mutuo per indeterminabilità circa la modalità di calcolo degli interessi convenzionali o nullità per difetto di causa, pur potendosi verificare e incidentalmente rilevare che, alla data della stipula del contratto di mutuo ipotecario il 06.08.2015, il saldo del conto corrente n. 237724 – Contr contrariamente a quanto risultante degli estratti di c/c messi a disposizione da - era effettivamente a credito del cliente per 258,43 Euro come rideterminato dal CTU in conformità al quesito giudiziale e a legge;
era perciò inesistente il manifestato scopo delle premesse negoziali di finanziare altri finanziamenti. L'ampia relazione tecnica elaborata dal perito d'ufficio presenta molteplici scenari di calcolo differenti, al fine di verificare la consistenza del saldo depurato dalle commissioni, costi ed oneri illegittimi e tenuto conto dei criteri di determinazione dei tassi d'interesse previsti dalla legge di volta in volta vigente.
pagina 6 di 9 La CTU è stata peraltro integrata da una nuova relazione disposta dal precedente Giudice a seguito della decisione n. 9141/2020 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha chiarito la modalità di calcolo per la verifica della natura solutoria o ripristinatoria di un versamento in conto corrente bancario. In particolare, la sentenza afferma che “al fine di verificare se un versamento abbia natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio”. In tutti e quattro gli scenari presi in esame dalla CTU, il saldo del conto contente di PG sarebbe stato di segno positivo per tutte le date prese in considerazione, pur tenendo conto delle competenze ormai prescritte. Si condivide e fa proprio lo schema di calcolo proposto dal CTU e identificato nella relazione integrativa come ipotesi 3B, nel quale la misura dell'affidamento risulta individuata sulla base di quanto effettivamente desumibile dagli estratti conto in fascicolo con la dicitura
“fido di c/c” e con saldo ricalcolato che include gli interessi maturati soltanto dal momento della loro esigibilità. Sono state verificate le rimesse “solutorie” effettuate, individuando rimesse prescritte per complessivi euro 43.992,56 e si è proceduto a rideterminare il saldo con differenziale da ricalcolo in favore del correntista di euro 244.344,11 alla data del 31.12.2018. Tale ipotesi ricostruttiva convince pienamente poiché adotta il criterio della esigibilità e non della liquidità per il calcolo degli interessi maturati, per la valida ragione espressa dallo stesso CTU nel senso che con questo calcolo “gli interessi maturati quotidianamente a fine giornata sul c/c non entrano a far parte, giorno per giorno, del saldo rettificato, ma soltanto al momento della loro esigibilità e quindi dell'effettiva capitalizzazione sul c/c” (pag. 7 integrazione CTU). Essa è conforme ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza succitata e quello della sentenza n. 24418/2010 per il quale, “costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non
“scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, e non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento”: di conseguenza, le rimesse prescritte vengono individuate sulla base delle differenti nature dei rimesse: delle competenze estinte per prescrizione il CTU ha tenuto conto nella operata rideterminazione di conto. Il saldo del conto corrente ordinario n. 237724 intestato a alla data del Parte_1
31.12.2018 era pari a 244.344,11 Euro, già detratti da tale importo quello di 43.992,56 Euro relativo a competenza prescritte. Passando ad esaminare la domanda attorea di risarcimento danni, va premesso, sulla componente del danno emergente, che il credito di 7000,00 Euro relativo a penali e costi per pagina 7 di 9 mancato pagamento di assegni non è prescritto, in quanto riferito ad assegni emessi dal 09.12.2011 in poi e instaurata la lite entro il decennio (2019). La domanda è altresì parzialmente fondata poiché alla data di emissione dei titoli il conto Parte corrente di portava effettivo saldo attivo, pertanto non sussistevano i presupposti per l'addebito della penale motivata dalla dichiarata mancanza di fondi. Parte Sebbene prodotte da le matrici degli assegni bancari, meglio individuati a pag. 30 dell'atto di citazione, tuttavia, dagli estratti conto è verificabile soltanto l'addebito all'attrice di spese notarili per 97,90 Euro e penale di 801,10 Euro riferibili all'assegno di 8.002,18 Euro emesso a favore di , non altro. Parte_3
La somma totale di 899,00 Euro va riconosciuta PG e la convenuta è condannata a pagarla, oltre rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dal 07.12.2010 alla presente sentenza, oltre infine agli interessi legali dalla sentenza al saldo. Il danno da lucro cessante affermato da PG per perdita di possibilità di guadagno rilevanti a causa del pregiudizio alla propria immagine commerciale non è provato. Le testimonianze raccolte hanno smentito che sia stata scalfita la serietà della società agli occhi degli abituali intermediari commerciali e ribadito che la fiducia verso l'impresa è rimasta invariata. Si veda la testimonianza resa all'udienza del 13 dicembre 2022 di Tes_1
, il quale così risponde “in realtà non abbiamo mai messo in dubbio come azienda la buona fede e
[...] la lealtà del sig. tanto che abbiamo continuato i rapporti commerciali con la PG”. Pt_1 Parte Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di sul valore della domanda di accertamento accolta e su quelli medi di scaglione per ciascuna fase processuale espletata secondo i criteri del DM 55/2014 testo vigente. Quelle della CTU, già liquidate, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in misura paritaria del 50%, stante l'indispensabilità dell'accertamento contabile ai fini della decisione da assumere.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
già ogni ulteriore domanda ed eccezione respinte,
[...] Controparte_2 così decide:
- dichiara che alla data del 31.12.2018 il saldo del conto corrente ordinario n. 237724 intestato a era di 244.344,11 Euro a credito della Parte_2 società correntista;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] dell'importo 899,00 Euro, rivalutato di anno in anno dal Parte_2
07.12.2010 alla pubblicazione della sentenza, su cui spettano anche gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
- condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_2 le spese processuali liquidate in 14.103,00 Euro per compenso professionale e 1.241,00
[...]
Euro per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 8 di 9 - pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di entrambe le parti in eguale misura.
Così deciso in Parma il 24 ottobre 2025
Il Giudice
ST ER
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ST ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1364/2019 tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Guido e Camilla Mannina come da mandato in atti, ATTRICE e già Controparte_1 Controparte_2
in persona del responsabile del servizio contenzioso ,
[...] CP_3 con il patrocinio degli Avv.ti Fabio Civale e Alberto Valenti come da mandato in atti;
CONVENUTA OGGETTO: “Contratti bancari”.
Conclusioni per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Parma, disattesa ogni contraria domanda, difesa ed eccezione, espletati i necessari accertamenti istruttori nel contraddittorio delle parti circa gli addebiti illegittimi, nulli e non pattuiti, previo ricalcolo e riliquidazione, 1) accertare in € 302.031,57 il saldo attivo del conto corrente nr. 237724 in capo all'attrice alla data del 31/3/2018 o quella diversa che sarà ritenuta alla luce delle prospettazioni della CTU in atti, il tutto con interessi legali dalla costituzione in mora all'effettivo accredito della somma dovuta a favore dell'attrice, ovvero ricalcolare il c/c 237724 con la riliquidazione di quella diversa maggior o minor somma secondo giustizia, condannando per l'effetto la convenuta a rettificare i dati contabili del conto 237724 in capo all'attrice alla data del 31/3/2018 o a quella successiva data disponibile del corrispondente importo, in conformità alla statuizione giudiziale per poi procedere al ricalcolo del conto sino all'attualità. 2) Condannare la convenuta a pagare all'attrice a titolo di ripetizione d'indebito l'importo di € 71.503,69, percepito dalla convenuta a titolo di interessi, commissioni e oneri bancari con interessi legali dalla data del dovuto all'effettivo pagamento, il tutto in conseguenza della declaratoria di nullità parziale del contratto d'apertura di credito ipotecario, in relazione alle causali dedotte e pagina 1 di 9 deducibili in giudizio ovvero rilevabili in via officiosa dal Tribunale. Ovvero, condannare la convenuta a pagare all'attrice quella diversa maggior o minor somma secondo giustizia il tutto con interessi legali dalla data del dovuto all'effettivo pagamento. 3) Condannare la convenuta a pagare a favore dell'attrice a titolo di ripetizione d'indebito l'importo di € 33.937,00 a causa della nullità della clausola del contratto di mutuo per indeterminabilità circa la modalità di calcolo degli interessi convenzionali, con conseguente sostituzione con il tasso ex art 117 ovvero condannare la convenuta a pagare all'attrice, a titolo di ripetizione dell'indebito, € 24.095,68, incamerati dalla convenuta a titolo di interessi commissioni e oneri bancari, per effetto della declaratoria di nullità parziale derivante dal contratto di mutuo per le causali dedotte in causa o per le altre deducibili o rilevabili in via officiosa dal Tribunale o nel rispetto del contraddittorio, con interessi dalla data del dovuto all'effettivo pagamento. 4) Condannare la convenuta a risarcire all'attrice il danno emergente e il lucro cessante, come determinato in citazione in relazione alle condotte contestate, nella misura di € 160.000,00 ovvero condannando la convenuta a risarcire all'attrice quel maggior o minor minor importo equitativo determinato in base ai parametri economici offerti. 5) Vinte le spese di lite con distrazione a favore dello scrivente procuratore a favore dello scrivente procuratore.”. Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - espunga dal fascicolo d'ufficio la memoria avversaria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva ad agire in capo all'attrice PG e per l'effetto rigettare e/o dichiarare improcedibili, improponibili ed inammissibili le domande attoree relativa al contratto di apertura di credito su conto corrente n. 303141/88; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente ai presunti illegittimi addebiti sul conto corrente n. 2377/24, in quanto il conto è ancora attivo alla data di introduzione del presente giudizio;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente ai presunti illegittimi addebiti sui contratti di conto corrente n. 2377/24, n. 303141/88 e n. 306916 effettuati sino al 27 marzo 2009, per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2935 e 2946 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda di risarcimento di natura contrattuale per intervenuta prescrizione, per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di annullamento proposta da parte attrice per intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di illegittimità e/o nullità degli addebiti compiuti dalla in relazione ai rapporti di cui è causa, CP_4 accertare e dichiarare i rispettivi debiti e crediti tra le parti secondo quanto rilevato in narrativa, applicando, tempo per tempo, i criteri sostitutivi legali di cui all'art. 1284, c.c., alla legge 154/92 e all'art. 117, comma 7, del TUB. IN VIA ISTRUTTORIA - rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa. Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014”.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 27.03.2019, la società Parte_2 Parte (a seguire solo ) conveniva in giudizio già
[...] Controparte_1 [...] Contr (nel prosieguo deducendo che: in data 12.07.1985 aveva Controparte_2 Contr concluso con un contratto di conto corrente bancario, identificato con il n. 237724; in pari data veniva stipulato, in forma orale, anche un contratto di conto anticipi su fatture commerciali n. 306916, accessorio, funzionalmente collegato al contratto principale ed estinto in data 25.08.2015; entrambi i contratti nominati erano privi delle condizioni economiche in quanto non pattuite (primo caso) o non perfezionate in forma scritta (secondo caso), con conseguente illegittimità degli interessi, commissioni e oneri applicati Parte dalla banca;
aveva altresì stipulato due distinti contratti con CAI al solo fine di ripianare le passività del conto originate da addebiti illegittimi, ossia il contratto di apertura di credito n. 303141/88 del 2008 e quello di mutuo ipotecario in data 06.08.2015, ritenuti entrambi nulli per mancanza di causa in quanto piegati dalle parti al raggiungimento di uno scopo oggettivo in realtà assente. Da ultimo, PG affermava l'esistenza di un danno subito Contr imputabile alle condotte illegittime di che avrebbero contribuito ad affossare l'impresa attrice con perdita di possibilità di guadagno rilevanti e pregiudizio alla sua immagine commerciale, nonché per ingiustificata applicazione di penali. In forza dei precedenti assunti, la società attrice rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe. Contr Con comparsa di costituzione depositata in data 12.06.2019, si costituiva chiedendo il rigetto delle domande avversarie, non risultando fondate le contestazioni sollevate dalla Parte stessa, né supportate dal contenuto degli estratti conto, periodicamente inviati a e mai Contr oggetto di contestazione da parte della società cliente. replicava al rilievo di nullità per difetto di forma scritta che, essendo i contratti stati stipulati nel lontano 1985, non sussistesse alcun obbligo in tale senso, introdotto successivamente dalla L. 154/1992. Da cui anche l'impossibilità per parte attrice di fornire la prova dell'applicazione di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto e altri oneri accessori: del pari indimostrata, a Contr detta di l'esistenza di una linea affidata sul conto corrente principale. Ulteriori rilievi della convenuta erano espressi in via preliminare e afferenti all'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità dell'azione di ripetizione sul conto 237724 in quanto ancora attivo alla data di introduzione del giudizio, alla intervenuta prescrizione per tutti gli addebiti antecedenti il 27 marzo 2009 ex artt. 2935 e 2946 c.c. e dell'azione contrattuale di risarcimento del danno. Con specifico riguardo al contratto di apertura di credito del Contr Parte 27.02.2008, era eccepito da il difetto di legittimazione di , poiché stipulato detto contratto tra la banca e persona fisica e non legittimante la proposizione Parte_1 delle azioni di nullità proposte dall'attrice l'intervenuta cessione del credito da a Pt_1 Parte Contr favore di del 19.03.2019, notificata a Nel merito, la banca chiedeva il rigetto delle domande, reputando non assolto l'onere dimostrativo da parte dell'attrice e, al più, dovuti alla stessa gli importi derivanti dall'applicazione, tempo per tempo, dei criteri sostitutivi legali ex art. 1284 cod. civ., L. 154/92 e 117 TUB.
pagina 3 di 9 Contr Nel corso del processo, on formulava istanze istruttorie, mentre quelle di parte attrice ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto gli estratti conto del c/c n. 237724, per testimoni e CTU contabile erano accolte dai precedenti Magistrati titolari del fascicolo. Quando già fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, la causa perveniva a questo Giudice, che la poneva in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
*** In primo luogo, merita accoglimento l'eccezione di improcedibilità della domanda Contr restitutoria attorea sollevata da fondata sul rilievo che alla restituzione di somme indebitamente percepite dalla banca osterebbe la perdurante apertura del contratto di conto corrente bancario n. 237724, situazione che non permetterebbe di configurare l'esistenza di un "pagamento", come tale ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. se indebito, come già affermato da tempo dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 798 de15.01.2013 e ribadito da successive conformi pronunce, tra le quali, la recente Cass. civ. sez I del 16.05.2024 n. 13586, la cui massima si riporta a seguire: “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate. Non risulta neppure, nel caso in esame, che a seguito dell'eccezione preliminare di Contr inammissibilità/improcedibilità di la società attrice abbia provveduto a chiudere il conto corrente menzionato durante il processo, pertanto non può qui operare l'ulteriore principio nel senso della esaminabilità e decidibilità della domanda di ripetizione nel caso in cui il conto corrente sia chiuso in corso di causa, facendo meno l'originaria improcedibilità della domanda di ripetizione di indebito in quanto;
è sufficiente che la condizione dell'azione sussista al momento della decisione poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi" (cfr. Cass., sez. VI, n. 15797 del 15.06.2018 e così già Cass. civ. 18.12.2014, n. 26769). In forza dei precedenti rilievi, potranno essere esaminate e decise soltanto le domande di Parte accertamento avanzate da e quella di natura risarcitoria. Ebbene, la domanda di accertamento della nullità per difetto di forma scritta va respinta, poiché il conto anticipi risale, così come il conto corrente ordinario, al 1985, epoca in cui ancora non era sancito l'obbligo legale, introdotto dalla L. 154/1992 poi trasfuso nell'art. 117 Tub che sancisce: “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano pagina 4 di 9 essere stipulati in altra forma. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”. Pacifica l'irretroattività dell'obbligo formale, dunque, il contratto stipulato conformemente alla disciplina 'ratione temporis' applicabile non può essere considerato nullo 'ex post' invocando l'efficacia retroattiva dell'art. 117 t.u.b., posto che la conformità del contratto all'ordinamento va valutata con riferimento al momento perfezionativo dell'accordo. La validità dei contratti conclusi oralmente, non legittima(va) certo l'applicazione da parte dell'istituto bancario di commissioni, oneri e spese non concordati e tali accessori, ove applicati, debbono essere ricondotti a legge o decurtati dalle movimentazioni di conto. Nel caso in esame, non vi è prova che dopo l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria – per la quale ogni modifica delle condizioni contrattuale doveva avvenire per iscritto – sia stato raggiunto tra le parti, né vi è traccia documentale anteriore comprovante specifiche condizioni di contratto applicabili: il conto corrente n. 237724 è privo di clausole determinate per gli accessori del credito, riferiti genericamente all'uso su piazza dall'art. 7 quanto agli interessi, né vi è alcun richiamo o previsione per spese, oneri e commissione di massimo scoperto;
della convenzione avente ad oggetto il conto anticipi, come già scritto, non vi è minimo principio di prova scritta che permetta di verificarne le clausole. Contr i è difesa sostenendo che in mancanza di forma scritta non era possibile a parte attrice fornire la prova dell'applicazione di interessi ultra-legali, commissione di massimo scoperto o altri accessori, né di una linea affidata sul conto corrente principale n. 237724. Vi è, in realtà, ampia prova dell'applicazione di clausole non concordate ed anche dell'esistenza di una linea affidata sul c/c n. 237724 già confermata dall'attività svolta dal CTP di parte di sia, successivamente, per il tramite delle risultanze della CTU. Parte_1
Secondo il CTU, infatti, “gli estratti scalari trimestrali del conto 237724, al momento della comunicazione di messa in mora inviata da PG, quindi al I° trimestre 2007, espongono la presenza di una linea affidata, esplicitata giornalmente sulla base del riassunto scalare del trimestre”; ancora, “il documento riporta per ogni saldo giornaliero conteggiato dalla Banca ai fini della liquidazione degli interessi, la presenza di una linea denominata appunto “fido di c/c” dell'importo di euro 110.000,00, esplicitata per ogni giorno valuta preso in considerazione” (pag. 16 relazione CTU), e ciò fin da data anteriore alla apertura di credito ipotecaria del 27.02.2008. Dagli stessi estratti e prospetti riepilogativi allegati dal CTU emerge l'applicazione di commissione di massimo scoperto, priva di specifica pattuizione e criteri di determinazione: il CTu ha appurato l'addebito alla correntista Contr di competenze a vario titolo da parte di nel periodo 1991-2018 per complessivi 305.581,39 Euro, di cui Euro 5.638,05 per spese fido e altri affidamenti e 18.561,86 Euro per tutti gli oneri, non pattuiti e perciò non dovuti, maturati sul conto anticipi, trimestralmente girocontati sul c/c ordinario È corretta la prospettazione difensiva di parte attrice secondo cui la presenza delle commissioni di massimo scoperto è essa stessa prova dell'esistenza di una linea affidata. Infatti, il fatto stesso di aver addebitato CMS conferma la volontà della banca di ottenere una remunerazione per una messa a disposizione dei fondi. Secondo la CTU, le commissioni di massimo scoperto sono state addebitate tra il primo trimestre 1991 e il secondo trimestre 2009 sull'importo massimo di esposizione. (pag. 17)
pagina 5 di 9 Sulla CMS e sulle altre tipologie di clausole che l'hanno sostituita a partire dalla l. 102/09 si può rilevare che la forma scritta fosse strettamente necessaria, pena nullità della clausola per mancanza di causa o per indeterminatezza dell'importo (nullità dell'oggetto 1346, 1349 cod. civ.): nulla vi è di scritto su tali clausole, da cui l'illegittimità di commissioni, interessi ed oneri e anche il successivo contratto di apertura di credito – del 27.02.2008 - rimanda agli “usi su piazza” per gli interessi, senza contenere alcun richiamo a spese, commissioni di massimo scoperto, altri oneri. Contr La lacuna non è colmata dal documento di sintesi prodotto da a corredo della propria comparsa di costituzione, poiché privo di sottoscrizione. In ragione di quanto sopra, il CTU ha correttamente operato il ricalcolo dell'esatto dare/avere utilizzando il tasso legale per tutta la durata del rapporto, adottando pari periodicità trimestrale di capitalizzazione interessi attivi e passivi, non ha applicato la CMS. Quanto all'apertura di credito del 27.02.2008, contratto stipulato da in Parte_1 proprio, vi è piena prova documentale che il relativo importo, il giorno successivo, sia stato girato per 290.000,00 Euro sul conto corrente principale di alla data del Parte_1
28.02.2008 avente saldo debitorio di – 159.114,09. Le successive imputazioni a titolo di CMS da parte di CAI, per il conto corrente più volte nominato, sono anch'esse avvenute sulla base di dati numerici e criteri non pattuiti con la società cliente, pertanto illegittimamente così come già fatto da CAI nel periodo anteriore al 2008 per gli affidamenti concessi sul c/c. Di tali indebite poste debitorie il CTU ha tenuto conto, operando il ricalcolo del saldo di conto, doverosamente depurato dagli addebito a titolo di CMS. Ciò permette di superare il rilievo di nullità parziale della stessa apertura di credito, fatto Parte valere da quale cessionaria del credito potenziale (cessione del 2019) derivante da tale contratto, poiché sufficiente ai fini della decisione sulla domanda di accertamento e ricalcolo del saldo di conto al 2018 l'espunzione delle poste illegittimamente applicate e loro importi, non dovendosi provvedere sulla domanda di condanna alla restituzione delle somme richieste nelle conclusioni (sub 2) per la ragione esposta in premessa. Analoga considerazione deve valere per la domanda di condanna attorea per € 24.095,68 (sub 3), fondata sulla asserita nullità della clausola del contratto di mutuo per indeterminabilità circa la modalità di calcolo degli interessi convenzionali o nullità per difetto di causa, pur potendosi verificare e incidentalmente rilevare che, alla data della stipula del contratto di mutuo ipotecario il 06.08.2015, il saldo del conto corrente n. 237724 – Contr contrariamente a quanto risultante degli estratti di c/c messi a disposizione da - era effettivamente a credito del cliente per 258,43 Euro come rideterminato dal CTU in conformità al quesito giudiziale e a legge;
era perciò inesistente il manifestato scopo delle premesse negoziali di finanziare altri finanziamenti. L'ampia relazione tecnica elaborata dal perito d'ufficio presenta molteplici scenari di calcolo differenti, al fine di verificare la consistenza del saldo depurato dalle commissioni, costi ed oneri illegittimi e tenuto conto dei criteri di determinazione dei tassi d'interesse previsti dalla legge di volta in volta vigente.
pagina 6 di 9 La CTU è stata peraltro integrata da una nuova relazione disposta dal precedente Giudice a seguito della decisione n. 9141/2020 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha chiarito la modalità di calcolo per la verifica della natura solutoria o ripristinatoria di un versamento in conto corrente bancario. In particolare, la sentenza afferma che “al fine di verificare se un versamento abbia natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio”. In tutti e quattro gli scenari presi in esame dalla CTU, il saldo del conto contente di PG sarebbe stato di segno positivo per tutte le date prese in considerazione, pur tenendo conto delle competenze ormai prescritte. Si condivide e fa proprio lo schema di calcolo proposto dal CTU e identificato nella relazione integrativa come ipotesi 3B, nel quale la misura dell'affidamento risulta individuata sulla base di quanto effettivamente desumibile dagli estratti conto in fascicolo con la dicitura
“fido di c/c” e con saldo ricalcolato che include gli interessi maturati soltanto dal momento della loro esigibilità. Sono state verificate le rimesse “solutorie” effettuate, individuando rimesse prescritte per complessivi euro 43.992,56 e si è proceduto a rideterminare il saldo con differenziale da ricalcolo in favore del correntista di euro 244.344,11 alla data del 31.12.2018. Tale ipotesi ricostruttiva convince pienamente poiché adotta il criterio della esigibilità e non della liquidità per il calcolo degli interessi maturati, per la valida ragione espressa dallo stesso CTU nel senso che con questo calcolo “gli interessi maturati quotidianamente a fine giornata sul c/c non entrano a far parte, giorno per giorno, del saldo rettificato, ma soltanto al momento della loro esigibilità e quindi dell'effettiva capitalizzazione sul c/c” (pag. 7 integrazione CTU). Essa è conforme ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza succitata e quello della sentenza n. 24418/2010 per il quale, “costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non
“scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, e non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento”: di conseguenza, le rimesse prescritte vengono individuate sulla base delle differenti nature dei rimesse: delle competenze estinte per prescrizione il CTU ha tenuto conto nella operata rideterminazione di conto. Il saldo del conto corrente ordinario n. 237724 intestato a alla data del Parte_1
31.12.2018 era pari a 244.344,11 Euro, già detratti da tale importo quello di 43.992,56 Euro relativo a competenza prescritte. Passando ad esaminare la domanda attorea di risarcimento danni, va premesso, sulla componente del danno emergente, che il credito di 7000,00 Euro relativo a penali e costi per pagina 7 di 9 mancato pagamento di assegni non è prescritto, in quanto riferito ad assegni emessi dal 09.12.2011 in poi e instaurata la lite entro il decennio (2019). La domanda è altresì parzialmente fondata poiché alla data di emissione dei titoli il conto Parte corrente di portava effettivo saldo attivo, pertanto non sussistevano i presupposti per l'addebito della penale motivata dalla dichiarata mancanza di fondi. Parte Sebbene prodotte da le matrici degli assegni bancari, meglio individuati a pag. 30 dell'atto di citazione, tuttavia, dagli estratti conto è verificabile soltanto l'addebito all'attrice di spese notarili per 97,90 Euro e penale di 801,10 Euro riferibili all'assegno di 8.002,18 Euro emesso a favore di , non altro. Parte_3
La somma totale di 899,00 Euro va riconosciuta PG e la convenuta è condannata a pagarla, oltre rivalutazione sulla somma annualmente rivalutata dal 07.12.2010 alla presente sentenza, oltre infine agli interessi legali dalla sentenza al saldo. Il danno da lucro cessante affermato da PG per perdita di possibilità di guadagno rilevanti a causa del pregiudizio alla propria immagine commerciale non è provato. Le testimonianze raccolte hanno smentito che sia stata scalfita la serietà della società agli occhi degli abituali intermediari commerciali e ribadito che la fiducia verso l'impresa è rimasta invariata. Si veda la testimonianza resa all'udienza del 13 dicembre 2022 di Tes_1
, il quale così risponde “in realtà non abbiamo mai messo in dubbio come azienda la buona fede e
[...] la lealtà del sig. tanto che abbiamo continuato i rapporti commerciali con la PG”. Pt_1 Parte Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di sul valore della domanda di accertamento accolta e su quelli medi di scaglione per ciascuna fase processuale espletata secondo i criteri del DM 55/2014 testo vigente. Quelle della CTU, già liquidate, sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in misura paritaria del 50%, stante l'indispensabilità dell'accertamento contabile ai fini della decisione da assumere.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_2 Controparte_1
già ogni ulteriore domanda ed eccezione respinte,
[...] Controparte_2 così decide:
- dichiara che alla data del 31.12.2018 il saldo del conto corrente ordinario n. 237724 intestato a era di 244.344,11 Euro a credito della Parte_2 società correntista;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] dell'importo 899,00 Euro, rivalutato di anno in anno dal Parte_2
07.12.2010 alla pubblicazione della sentenza, su cui spettano anche gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
- condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_2 le spese processuali liquidate in 14.103,00 Euro per compenso professionale e 1.241,00
[...]
Euro per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 8 di 9 - pone le spese di CTU, liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di entrambe le parti in eguale misura.
Così deciso in Parma il 24 ottobre 2025
Il Giudice
ST ER
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