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Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2023, n. 17241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17241 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17241 Anno 2023 Presidente: PAOLITTO LIBERATO Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 15/06/2023 rigettava il ricorso per cassazione proposto da IG, MI, ON, LA ed RM AS, volto a conseguire l’annullamento della sentenza n. 23/4/2017 della Commissione tributaria regionale del Veneto, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avanzato contro la sentenza n. 754/6/2015 della Commissione tributaria provinciale di Venezia, reputando legittimo l’avviso di accertamento n. 13/1T/005583/000, notificato il 10 ottobre 2014, con cui l’Ufficio aveva liquidato, in relazione al predetto atto, le imposte ipotecarie e catastali, negando le agevolazioni connesse all’acquisto della prima casa. 2.1. Per quanto occupa in relazione ai motivi di revocazione, la Corte è giunta alla suindicata decisione, affermando che: - «l’acquisto della proprietà è un effetto legale della rinuncia da parte del comproprietario ed ha carattere derivativo in quanto presuppone la precedente titolarità del diritto in capo al rinunciante […]»; - IG, MI, ON ed LA AS, quali coeredi, «dapprima […] hanno accettato l’eredità testamentaria divenendo comproprietari dell’immobile e, poi, hanno rinunciato alla proprietà, determinandosi con ciò l’effetto traslativo del loro diritto parziario, per modo che si è avuto l’accrescimento in capo a AS RM;
- «[…] il fenomeno dell’espansione del diritto di proprietà per effetto della rinuncia ai diritti che lo comprimono, lungi da porsi in antitesi con l’effetto traslativo della rinuncia, è la diretta conseguenza di esso. Va dunque escluso che la rinuncia per cui è causa, in quanto non determinativa della traslazione del diritto, vada esente dall’imposta di registro» - non poteva trovare applicazione l’art. 69, comma, 3, della legge 21 novembre 2000 (ndr., non 1990 come indicato nell’ordinanza), n. 342 (secondo cui «Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della 4 di 11 proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»), in quanto «[…] a tacer del fatto che le norme sulle agevolazioni sono di stretta interpretazione, dirimente è il fatto che la rinuncia abdicativa di che trattasi non costituisce donazione indiretta poiché dall’atto a rogito notaio Nazari di Padova, rep. 1267 e racc. 872 (ndr. da intendere rep. 1266 e racc. 871) del 30 aprile 2013 si evince le parti hanno dichiarato che la rinuncia avveniva a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità, laddove, invece, lo spirito di liberalità è connaturato anche alla donazione, anche indiretta (cfr. Cass. n. 19400 del 18/07/2019 […])». 3. Con ricorso notificato tramite servizio postale in data 27 novembre 2021, i suindicati ricorrenti proponevano ricorso per revocazione, successivamente illustrato con la memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ. 4. L’Agenzia delle Entrate, nel dar atto di non essersi costituita nei termini, si è riservata il diritto di partecipare alla discussione della causa. LE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Gli istanti assumono che l’ordinanza sopra illustrata risulterebbe viziata da un duplice errore revocatorio. 1.1. Il primo di essi emergerebbe dal fatto che, a più riprese, il provvedimento contestato ha fatto riferimento all’imposta di registro, laddove la controversia aveva pacificamente ad oggetto l’imposta di successioni e donazioni, come prevista dal d.l. 3 ottobre 5 di 11 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e come prevista dal d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e comunque dalle norme ad esse collegate, nonché le imposte ipotecarie catastali di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 applicate in relazione alla disciplina del Testo Unico delle successioni e donazioni. Tale dedotto errore percettivo-sensoriale nella lettura dell’atto, ritenuto cadere su di un punto non controverso tra le parti, avrebbe avuto – a dire dei ricorrenti – incidenza decisiva, in quanto la Corte avrebbe ritenuto che la rinuncia abdicativa oggetto di causa non fosse esente dall’imposta di registro. 1.2. Con la seconda ragione di impugnazione, i contribuenti hanno, invece, lamentato l’omessa pronuncia sul motivo “III” di cui alle pagine 23/25 del ricorso (che riportano), concernente la dedotta «Equiparazione delle rinunzie a diritti reali a titolo gratuito prive di spirito di liberalità ai “trasferimenti di beni e diritti per donazione od altra liberalità”. Mancata equiparazione alle donazioni – ai fini della spettanza delle agevolazioni prima casa – degli atti a titolo gratuito privi di spirito di liberalità. Violazioni dell’art. 1, commi 1 e 2, D.Lvo 1990 n. 346 e dell’art. 69, commi 3 e 4, della L. 342/00 (art. 360 n. 3 c.p.c.)» (v. pagina n. 20 del ricorso). 2. Il ricorso non può ricevere seguito. 3. Come sopra esposto, la prima censura pone in evidenza che la decisione ha riguardato un’imposta diversa (quella di registro, in luogo di quella sulle successioni e donazioni), ritenendo che tale errore percettivo abbia avuto una rilevanza decisiva, in quanto la Corte avrebbe escluso che la rinuncia in oggetto potesse andare esente dall’imposta di registro. 3.1. Senonchè, per quanto effettivamente nell’ordinanza impugnata risulti il suddetto passaggio motivazionale («Va dunque escluso che la rinuncia per cui è causa, in quanto non determinativa della traslazione del diritto, vada esente dall’imposta di registro») 6 di 11 (v. pagina n. 3 dell’ordinanza impugnata), così come non sia discutibile che nella prima pagina della motivazione della pronuncia emerga che si sia fatto riferimento alla liquidazione delle «imposte di registro, ipotecarie catastali», non par proprio dubbio che il suddetto errore, ragionevolmente ascrivibile ad un mero lapus calami, non abbia in alcun modo inciso sulla decisione. 3.2. La statuizione della Corte, difatti, rigettando il ricorso per cassazione ha stabilizzato la decisione del giudice dell’appello, che ha riguardato l’atto impugnato concernente l’imposta sulle successioni e donazioni e nessuna delle ragioni poste a base dell’ordinanza impugnata ha risentito del predetto errore, dovendo riconoscersi che la predetta valutazione circa la debenza dell’imposizione, per quanto nei suddetti passaggi motivazionali risulti riferita (anche) all’imposta di registro, abbia, nella sua concretezza, esaminato (proprio) la fattispecie controversa e cioè la ridetta rinuncia abdicativa ed i suoi contestati effetti, esaminando e definendo la questione relativa alla spettanza dell’agevolazione, rilevando che, ai sensi dell’art. 69, comma 3, cit., veniva in rilievo un atto a titolo gratuito, ma non anche (per difetto di liberalità) una donazione indiretta, negando, quindi, l’agevolazione perché essa presupponeva un atto di donazione, diretta o indiretta. 3.3. Il citato errore, quindi, si palesa, del tutto irrilevante perchè la decisione non sarebbe stata diversa se nell’ordinanza fosse stato indicato puntualmente che oggetto di lite era l’imposta di donazione, per cui il dedotto sbaglio non integra l’invocato errore revocatorio, il quale ricorre solo se ha carattere decisivo. Soccorre sul punto il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nella fase rescindente del giudizio di revocazione il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale in base al quale, sostituita mentalmente 7 di 11 l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa. Per errore di fatto decisivo, avente come tale carattere revocatorio, deve intendersi quello che si pone in nesso di causalità con la decisione resa, nesso, questo, a sua volta rilevante in senso logico-giuridico, dovendosi stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità, appunto, logico-giuridica (v. Cass., 5 novembre 2021, n. 32034; Cass., 23 aprile 2020, n. 8051; Cass., 29 marzo 2016, n. 6038; Cass., 24 marzo 2014, n. 6881; Cass., 18 febbraio 2009, n. 3935; Cass. Sez. U., 23 gennaio 1999, n. 1666).; 4. La seconda doglianza evidenzia un vizio revocatorio di omessa pronuncia, che non sussiste. 4.1. Va dato conto che con il terzo motivo del ricorso per cassazione gli istanti avevano sostenuto l’equiparazione delle rinunce a diritti reali a titolo gratuito, prive di spirito di liberalità, ai trasferimenti di beni e diritti per donazione od altra liberalità ai fini della spettanza delle agevolazioni prima casa, lamentando che il mancato riconoscimento della dedotta equiparazione aveva comportato la violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 349 e dell’art. 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Nello specifico, i ricorrenti avevano contestato al giudice dell’appello di aver seguito una stretta interpretazione dell’art. 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 per negare all’atto di rinuncia abdicativa a titolo gratuito e priva di spirito di liberalità le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, assumendo che, in tal modo e di fatto, aveva esteso analogicamente il secondo comma dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (secondo cui «Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni»), senza però avvedersi che la distinzione tra atti di donazione ed atti a titolo gratuito applicata in 8 di 11 tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa doveva essere riconosciuta anche per interpretare la suddetta disposizione (1, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346/), con la conseguenza che «se quella distinzione “fa scattare” il divieto di estensione analogica di agevolazioni tributarie, a fortiori quella distinzione deve far scattare il divieto di creazione fattispecie impositive non previste dalla legge» (così alle pagina 24/25 dell’originario ricorso per cassazione, in termini ripresi a pagina n. 22 del ricorso in esame). 4.2. Ciò posto, giova premettere, sul piano dei principi, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. U. n. 31032 del 27/11/2019)» (così Cass., Sez. III, 17 novembre 2022, n. 33941 e nello stesso senso, Cass., Sez. III, 28 novembre 2022, n. 34900). Il menzionato arresto delle Sezioni Unite della Corte ha, difatti, ribadito che «E', quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto 9 di 11 (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante, Cass. n. 2425/2006, , Cass. n. 16003/2011, Cass. n. 4605/2013, Cass. n. 25560/16, Cass. n. 3760/2018, Cass. n. 10184/2018)» (così, Cass., Sez. U., 27 novembre 2019, n. 31032). 4.3. Ebbene, nel caso di specie, la censura di omessa pronuncia non trova corrispondenza nella sentenza impugnata. Difatti, il profilo della dedotta violazione di legge in relazione al quale si denuncia l'omessa pronuncia risulta, in realtà, essere stato implicitamente esaminato dall’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ravvisato nella suddetta rinuncia abdicativa del diritto di comproprietà un effetto traslativo in capo al comproprietario superstite (RM AS, non rinunciante), come stabilito dall’art. 1, co. 2, d.lgs. 31 dicembre 1990, n. 346, negando tuttavia l’agevolazione di cui all’art. 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non solo e non tanto in ragione del rilievo secondo il quale le norme agevolative sono di stretta interpretazione (in tali termini dovendo intendersi il passaggio argomentativo «a tacer del fatto che le norme sulle agevolazioni sono di stretta interpretazione»), quanto per la diversa natura della rinuncia in rassegna, siccome formulata a titolo gratuito e non a titolo di liberalità, ipotesi quest’ultima per la quale il beneficio è normativamente previsto. In tale giuridica valutazione – non suscettibile di formare oggetto di revocazione - fondata sul distinguo tra i due atti di natura abdicativa, è restata così compresa la risposta (negativa) alla dedotta possibilità di equiparare le due rinunce ai fini dell’agevolazione, dando l’ordinanza in questione per scontato, in quanto coerente con la logica della pronuncia, che la previsione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1990, n. 346, nel riconoscere l’effetto traslativo alla rinuncia tout court del diritto reale, non abbia operato le distinzioni previste, invece, dall’art. 69, 10 di 11 commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ai fini delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. In tali termini, dunque, la decisione si è basata sull’implicita, quanto chiara, ragione secondo la quale la previsione dell’art. 1, co. 2, d.lgs. 31 dicembre 1990, n. 346 e quindi l’assoggettamento della rinuncia (senza distingui) all’imposta non ha comportato, per derivazione o simmetria impositiva, il diritto all’agevolazione se non sorretta dallo spirito di liberalità. Non ricorre, pertanto, alcuna omissione di esame e di pronuncia, in quanto la Corte ha espressamente esaminato i dati normativi della fattispecie di agevolazione reclamata, escludendone l’applicabilità ad un atto gratuito non connotato da spirito di liberalità, appena aggiungendo a tal proposito che l’omesso esame non può identificarsi con una pronuncia che non dia conto degli specifici argomenti in diritto spesi dalla parte quando la soluzione giuridica prescelta, così come nella fattispecie, si riveli antinomica rispetto a quegli argomenti, così implicitamente disattesi (cfr. sul principio, ex multis, anche da ultimo, Cass., Sez. III, 8 maggio 2023, n. 12131). 5. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Non occorre liquidare le spese di giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto difese. 7. Nondimeno, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra di 11 di 11 loro, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione dell’impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° febbraio 2023.
- «[…] il fenomeno dell’espansione del diritto di proprietà per effetto della rinuncia ai diritti che lo comprimono, lungi da porsi in antitesi con l’effetto traslativo della rinuncia, è la diretta conseguenza di esso. Va dunque escluso che la rinuncia per cui è causa, in quanto non determinativa della traslazione del diritto, vada esente dall’imposta di registro» - non poteva trovare applicazione l’art. 69, comma, 3, della legge 21 novembre 2000 (ndr., non 1990 come indicato nell’ordinanza), n. 342 (secondo cui «Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della 4 di 11 proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»), in quanto «[…] a tacer del fatto che le norme sulle agevolazioni sono di stretta interpretazione, dirimente è il fatto che la rinuncia abdicativa di che trattasi non costituisce donazione indiretta poiché dall’atto a rogito notaio Nazari di Padova, rep. 1267 e racc. 872 (ndr. da intendere rep. 1266 e racc. 871) del 30 aprile 2013 si evince le parti hanno dichiarato che la rinuncia avveniva a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità, laddove, invece, lo spirito di liberalità è connaturato anche alla donazione, anche indiretta (cfr. Cass. n. 19400 del 18/07/2019 […])». 3. Con ricorso notificato tramite servizio postale in data 27 novembre 2021, i suindicati ricorrenti proponevano ricorso per revocazione, successivamente illustrato con la memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ. 4. L’Agenzia delle Entrate, nel dar atto di non essersi costituita nei termini, si è riservata il diritto di partecipare alla discussione della causa. LE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Gli istanti assumono che l’ordinanza sopra illustrata risulterebbe viziata da un duplice errore revocatorio. 1.1. Il primo di essi emergerebbe dal fatto che, a più riprese, il provvedimento contestato ha fatto riferimento all’imposta di registro, laddove la controversia aveva pacificamente ad oggetto l’imposta di successioni e donazioni, come prevista dal d.l. 3 ottobre 5 di 11 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e come prevista dal d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e comunque dalle norme ad esse collegate, nonché le imposte ipotecarie catastali di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 applicate in relazione alla disciplina del Testo Unico delle successioni e donazioni. Tale dedotto errore percettivo-sensoriale nella lettura dell’atto, ritenuto cadere su di un punto non controverso tra le parti, avrebbe avuto – a dire dei ricorrenti – incidenza decisiva, in quanto la Corte avrebbe ritenuto che la rinuncia abdicativa oggetto di causa non fosse esente dall’imposta di registro. 1.2. Con la seconda ragione di impugnazione, i contribuenti hanno, invece, lamentato l’omessa pronuncia sul motivo “III” di cui alle pagine 23/25 del ricorso (che riportano), concernente la dedotta «Equiparazione delle rinunzie a diritti reali a titolo gratuito prive di spirito di liberalità ai “trasferimenti di beni e diritti per donazione od altra liberalità”. Mancata equiparazione alle donazioni – ai fini della spettanza delle agevolazioni prima casa – degli atti a titolo gratuito privi di spirito di liberalità. Violazioni dell’art. 1, commi 1 e 2, D.Lvo 1990 n. 346 e dell’art. 69, commi 3 e 4, della L. 342/00 (art. 360 n. 3 c.p.c.)» (v. pagina n. 20 del ricorso). 2. Il ricorso non può ricevere seguito. 3. Come sopra esposto, la prima censura pone in evidenza che la decisione ha riguardato un’imposta diversa (quella di registro, in luogo di quella sulle successioni e donazioni), ritenendo che tale errore percettivo abbia avuto una rilevanza decisiva, in quanto la Corte avrebbe escluso che la rinuncia in oggetto potesse andare esente dall’imposta di registro. 3.1. Senonchè, per quanto effettivamente nell’ordinanza impugnata risulti il suddetto passaggio motivazionale («Va dunque escluso che la rinuncia per cui è causa, in quanto non determinativa della traslazione del diritto, vada esente dall’imposta di registro») 6 di 11 (v. pagina n. 3 dell’ordinanza impugnata), così come non sia discutibile che nella prima pagina della motivazione della pronuncia emerga che si sia fatto riferimento alla liquidazione delle «imposte di registro, ipotecarie catastali», non par proprio dubbio che il suddetto errore, ragionevolmente ascrivibile ad un mero lapus calami, non abbia in alcun modo inciso sulla decisione. 3.2. La statuizione della Corte, difatti, rigettando il ricorso per cassazione ha stabilizzato la decisione del giudice dell’appello, che ha riguardato l’atto impugnato concernente l’imposta sulle successioni e donazioni e nessuna delle ragioni poste a base dell’ordinanza impugnata ha risentito del predetto errore, dovendo riconoscersi che la predetta valutazione circa la debenza dell’imposizione, per quanto nei suddetti passaggi motivazionali risulti riferita (anche) all’imposta di registro, abbia, nella sua concretezza, esaminato (proprio) la fattispecie controversa e cioè la ridetta rinuncia abdicativa ed i suoi contestati effetti, esaminando e definendo la questione relativa alla spettanza dell’agevolazione, rilevando che, ai sensi dell’art. 69, comma 3, cit., veniva in rilievo un atto a titolo gratuito, ma non anche (per difetto di liberalità) una donazione indiretta, negando, quindi, l’agevolazione perché essa presupponeva un atto di donazione, diretta o indiretta. 3.3. Il citato errore, quindi, si palesa, del tutto irrilevante perchè la decisione non sarebbe stata diversa se nell’ordinanza fosse stato indicato puntualmente che oggetto di lite era l’imposta di donazione, per cui il dedotto sbaglio non integra l’invocato errore revocatorio, il quale ricorre solo se ha carattere decisivo. Soccorre sul punto il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui nella fase rescindente del giudizio di revocazione il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale in base al quale, sostituita mentalmente 7 di 11 l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa. Per errore di fatto decisivo, avente come tale carattere revocatorio, deve intendersi quello che si pone in nesso di causalità con la decisione resa, nesso, questo, a sua volta rilevante in senso logico-giuridico, dovendosi stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità, appunto, logico-giuridica (v. Cass., 5 novembre 2021, n. 32034; Cass., 23 aprile 2020, n. 8051; Cass., 29 marzo 2016, n. 6038; Cass., 24 marzo 2014, n. 6881; Cass., 18 febbraio 2009, n. 3935; Cass. Sez. U., 23 gennaio 1999, n. 1666).; 4. La seconda doglianza evidenzia un vizio revocatorio di omessa pronuncia, che non sussiste. 4.1. Va dato conto che con il terzo motivo del ricorso per cassazione gli istanti avevano sostenuto l’equiparazione delle rinunce a diritti reali a titolo gratuito, prive di spirito di liberalità, ai trasferimenti di beni e diritti per donazione od altra liberalità ai fini della spettanza delle agevolazioni prima casa, lamentando che il mancato riconoscimento della dedotta equiparazione aveva comportato la violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 349 e dell’art. 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Nello specifico, i ricorrenti avevano contestato al giudice dell’appello di aver seguito una stretta interpretazione dell’art. 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 per negare all’atto di rinuncia abdicativa a titolo gratuito e priva di spirito di liberalità le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, assumendo che, in tal modo e di fatto, aveva esteso analogicamente il secondo comma dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (secondo cui «Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni»), senza però avvedersi che la distinzione tra atti di donazione ed atti a titolo gratuito applicata in 8 di 11 tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa doveva essere riconosciuta anche per interpretare la suddetta disposizione (1, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346/), con la conseguenza che «se quella distinzione “fa scattare” il divieto di estensione analogica di agevolazioni tributarie, a fortiori quella distinzione deve far scattare il divieto di creazione fattispecie impositive non previste dalla legge» (così alle pagina 24/25 dell’originario ricorso per cassazione, in termini ripresi a pagina n. 22 del ricorso in esame). 4.2. Ciò posto, giova premettere, sul piano dei principi, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, «è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. Sez. U. n. 31032 del 27/11/2019)» (così Cass., Sez. III, 17 novembre 2022, n. 33941 e nello stesso senso, Cass., Sez. III, 28 novembre 2022, n. 34900). Il menzionato arresto delle Sezioni Unite della Corte ha, difatti, ribadito che «E', quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto 9 di 11 (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante, Cass. n. 2425/2006, , Cass. n. 16003/2011, Cass. n. 4605/2013, Cass. n. 25560/16, Cass. n. 3760/2018, Cass. n. 10184/2018)» (così, Cass., Sez. U., 27 novembre 2019, n. 31032). 4.3. Ebbene, nel caso di specie, la censura di omessa pronuncia non trova corrispondenza nella sentenza impugnata. Difatti, il profilo della dedotta violazione di legge in relazione al quale si denuncia l'omessa pronuncia risulta, in realtà, essere stato implicitamente esaminato dall’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ravvisato nella suddetta rinuncia abdicativa del diritto di comproprietà un effetto traslativo in capo al comproprietario superstite (RM AS, non rinunciante), come stabilito dall’art. 1, co. 2, d.lgs. 31 dicembre 1990, n. 346, negando tuttavia l’agevolazione di cui all’art. 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, non solo e non tanto in ragione del rilievo secondo il quale le norme agevolative sono di stretta interpretazione (in tali termini dovendo intendersi il passaggio argomentativo «a tacer del fatto che le norme sulle agevolazioni sono di stretta interpretazione»), quanto per la diversa natura della rinuncia in rassegna, siccome formulata a titolo gratuito e non a titolo di liberalità, ipotesi quest’ultima per la quale il beneficio è normativamente previsto. In tale giuridica valutazione – non suscettibile di formare oggetto di revocazione - fondata sul distinguo tra i due atti di natura abdicativa, è restata così compresa la risposta (negativa) alla dedotta possibilità di equiparare le due rinunce ai fini dell’agevolazione, dando l’ordinanza in questione per scontato, in quanto coerente con la logica della pronuncia, che la previsione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1990, n. 346, nel riconoscere l’effetto traslativo alla rinuncia tout court del diritto reale, non abbia operato le distinzioni previste, invece, dall’art. 69, 10 di 11 commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ai fini delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. In tali termini, dunque, la decisione si è basata sull’implicita, quanto chiara, ragione secondo la quale la previsione dell’art. 1, co. 2, d.lgs. 31 dicembre 1990, n. 346 e quindi l’assoggettamento della rinuncia (senza distingui) all’imposta non ha comportato, per derivazione o simmetria impositiva, il diritto all’agevolazione se non sorretta dallo spirito di liberalità. Non ricorre, pertanto, alcuna omissione di esame e di pronuncia, in quanto la Corte ha espressamente esaminato i dati normativi della fattispecie di agevolazione reclamata, escludendone l’applicabilità ad un atto gratuito non connotato da spirito di liberalità, appena aggiungendo a tal proposito che l’omesso esame non può identificarsi con una pronuncia che non dia conto degli specifici argomenti in diritto spesi dalla parte quando la soluzione giuridica prescelta, così come nella fattispecie, si riveli antinomica rispetto a quegli argomenti, così implicitamente disattesi (cfr. sul principio, ex multis, anche da ultimo, Cass., Sez. III, 8 maggio 2023, n. 12131). 5. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Non occorre liquidare le spese di giudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto difese. 7. Nondimeno, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra di 11 di 11 loro, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione dell’impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° febbraio 2023.