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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/06/2025, n. 3469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3469 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3888/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1384/2021 del Tribunale di Torre Annunziata
TRA
(P.IVA ), (VAT number: GB 243852262), Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in 1 Churchill Place, London E14 5HP, Regno Unito, in persona del procuratore speciale, Avv. Gabriele Galeano, rappresentata e difesa, in virtù di procura su foglio separato, dagli Avv.ti Fabio Civale e Manuela Pelosio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Manuela Pelosio in Napoli viale privato Comola Ricci n. 10.
APPELLANTE
E
(C.f. Controparte_1 C.F._1
(C.f. ) Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, in virtù di procure in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Marco Tortorella ( ), C.F._3 con studio in Roma alla via Domenico Chelini n.5, presso il quale sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
CONCLUSIONI
Con le note ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.3.2018 e Controparte_1 CP_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Parte_1 esponevano che:
- in data 29.6.2007 stipulavano con la contratto di mutuo Rep. Parte_1
n. 186.794 per un importo di €. 85.000,00 che prevedeva le seguenti condizioni: durata: anni 15; numero di rate in ammortamento: 180; periodicità ammortamento: mensile;
tasso di interesse pre-ammortamento: pari allo zero virgola quattocentonovantanove per cento (0,499%) mensile, pari a un dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo del cinque virgola novecentonovanta per cento (5,990%); tasso di interesse ammortamento: pari al
5,990%, fisso per tutta la durata del mutuo;
I.S.C. dichiarato: 6,280%; Tasso soglia antiusura per la categoria “mutuo a tasso fisso” per il trimestre 01/04/2007
– 30/06/2007: 8,58%
-dall'analisi del contratto era emersa una differenza tra l'ISC indicato in contratto
(pari al 6,280%) e l'ISC nello stesso applicato (pari al 6,318%) e che, pertanto non erano stati messi nelle condizioni di conoscere il costo complessivo ed effettivo del credito, al fine di valutarne la convenienza rispetto ad altre offerte presenti sul mercato e raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito;
-che il contratto di mutuo era stato estinto anticipatamente in data 1 dicembre
2016.
Tanto premesso, chiedevano: “- accertare e dichiarare… che la intimata ha dichiarato nel contratto di mutuo di cui in premessa sottoscritto con gli attori un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;
- accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, dichiarare la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
- condannare ai sensi dell'art. 117, comma 7 del T.U.B. la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento in favore degli attori dell'importo di €. 17.001,83 – pari alla differenza tra la quota di interessi corrisposta fino al 01/12/2016 (data di estinzione anticipata del mutuo) e gli interessi calcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto – o della maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali maturati dalle singole spettanze al saldo. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale antistatario.”
Si costituiva la che in via preliminare eccepiva l'avvenuta Parte_1 prescrizione dell'azione di ripetizione degli interessi non dovuti;
nel merito contestava la domanda perché priva di ogni fondamento in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione, espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.1384/2021 pubblicata in data 23.6.2021 e notificata in data 21.7. 2021 il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva: “accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara che i sigg. Controparte_1
e hanno corrisposto in relazione al contratto di mutuo fondiario Controparte_2 interessi in esubero pari ad euro 17.832,24; condanna parte convenuta alla rifusione delle spese del presente procedimento pari ad euro 3.559,40, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU”.
Con atto notificato in data 17.9.2021 proponeva appello la Parte_1 sostenendo l'erroneità della sentenza sulla base dei seguenti motivi così rubricati
1) “Dell'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione
e degli interessi”; 2) “Della corretta indicazione dell'isc”.
Chiedeva dunque “in via preliminare: sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata n. 1384/2021, per i motivi esposti in narrativa;
in via principale: - riformare la sentenza n. 1384/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in persona del
Giudice Dott.ssa Angela Ranieri, a definizione del procedimento di primo grado rubricato con RG n. 1913/2018 e pertanto: - respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso - accogliere le domande già proposte da
nel giudizio di primo grado e di seguito riportate: “in via preliminare - Pt_1 accertare e dichiarare l'assoluta irritualità della memoria ex art. 183, comma 6, n.
1 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto espungerla dal presente giudizio;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente al contratto di cui è causa con riferimento a tutti i corrispettivi versati dagli odierni attori a , sino al 22 marzo 2008, per intervenuta prescrizione della stessa Pt_1 ex art. 2935 c.c. e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente al contratto di cui è causa con riferimento a tutte le somme versate a titolo di interessi dagli attori a , Pt_1 sino al 22 marzo 2013, per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e
2948 comma 1 n. 4 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
in via principale - respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata - nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di illegittimità e/o nullità degli addebiti compiuti dalla in relazione al rapporto CP_3 oggetto di mutuo di cui causa, accertare e dichiarare i rispettivi debiti e crediti tra Par le parti secondo quanto rilevato in narrativa, applicando, l , gli oneri e le condizioni indicati nel contratto oggetto di causa;
- in ogni caso compensare le somme a rispettivo credito e debito tra le parti”.
Si costituivano e che contestavano Controparte_1 Controparte_2
l'appello perché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto e ne chiedevano il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del grado. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rimessa in decisione con i termini di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di appello, rubricato “Dell'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione e degli interessi”; l'appellante lamenta il vizio di omessa pronuncia in ordine alla eccezione di prescrizione, formulata sin dalla tempestiva costituzione nel giudizio di primo grado e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, ove eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione avanzata dagli attori con riguardo a tutti i corrispettivi versati alla sino al 22.3.2008, per l'intervenuto decorso di oltre dieci anni CP_3 tra la data dei pagamenti delle singole rate di mutuo e la data di notifica dell'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio (22.3.2018), nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme pretese a titolo di interessi sino al
22.3.2013 per l'intervenuto decorso di oltre cinque anni dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (22.3.2018).
La doglianza è fondata quanto alla contestata omissione di pronuncia, non avendo il giudice di prime cure esaminato l'eccezione di prescrizione ritualmente e tempestivamente proposta, ma è infondata nel merito.
Giova al riguardo ricordare che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre,
l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass.14/07/1994 n.1110;
30/08/2002 n.12707; 8/8/2013 n. 18915).
Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass.06/02/2004 n. 2301;
10/09/2010 n. 19291; 30/08/2011 n. 17798).
L'obbligazione è unica e rimane tale e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, sicchè il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata
(Cass.2301/2004) e la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.(Cass.17798/2011)
Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965, n.
1546, Cass. Ord. 4232/2023).
Il secondo motivo di appello, rubricato “Della corretta indicazione dell'isc” è invece meritevole di accoglimento.
In primo luogo l'appellante sostiene l'erroneità della metodologia di calcolo con il quale il C.T.U. ha rideterminato l'ammontare del TAEG concretamente applicato, ritenendo che il premio relativo alla polizza “ ”, trattandosi di una Controparte_4 copertura assicurativa contro il rischio di incendio del bene ipotecato dalla CP_3 vada certamente escluso dal calcolo dal T.A.E.G./I.S.C. del contratto di cui è causa, atteso che la normativa di riferimento, vigente all'epoca di sottoscrizione del contratto (i.e. l'art. 2 del D.M. 8 luglio 1992), disponeva espressamente che sono esclusi dal calcolo del TAEG le spese per assicurazioni riferite all'immobile.
In secondo luogo l'appellante si duole della statuizione del giudice di prime cure Par che, constatata l'inesatta indicazione dell quale indicatore del costo complessivo del mutuo, ha dichiarato la nullità della relativa clausola per violazione dell'art.116 TUB ed applicato i tassi di interesse di cui all'art.117 TUB. Sul punto sostiene che la non corretta determinazione del TAEG non può condurre alla nullità della clausola determinativa degli interessi, non essendo applicabile al caso di specie l'art. 117 TUB.; in altri termini, anche a voler ritenere che il TAEG ricalcolato non riproduca il TAEG contrattualmente previsto, la discrasia che viene in rilievo non invera un'ipotesi di nullità.
Procedendo nella disamina del motivo di appello così articolato, è evidente che il secondo profilo denunciato dall'appellante è logicamente preliminare alla censura attinente al merito dell'operazione di calcolo effettuata dal C.T.U..
La doglianza è fondata.
Deve osservarsi che l'ISC/TAEG costituisce una informativa precontrattuale relativa al costo complessivo dell'operazione, non è un tasso di interesse e, quindi, non è di per sé un elemento essenziale del contratto di mutuo, a differenza dell'indicazione del tasso di interesse e degli altri costi e condizioni.
Secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza il TAEG/ISC rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, rendendolo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Par Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”.
Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “l'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”(così Cass.18235/2024; 39169/2021).
In altri termini, deve considerarsi che il TAEG non costituisce una specifica condizione economica da applicare al finanziamento, ma, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, svolge una funzione meramente informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. La sua funzione è dunque quella di riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità, l'incidenza dell'interesse e di tutti i costi accessori.
Pertanto, l'erronea indicazione del TAEG non inficia la validità delle pattuizioni del contratto.
Del resto, sulla base dei principi generali, esclusivamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto (ossia quelle che riguardano la sua struttura e natura) determina la nullità, mentre la violazione di norme, sia pure imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti è fonte soltanto di responsabilità.
Si è, quindi, precisato con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, che la violazione dei doveri che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati di informare correttamente il cliente e eseguire le operazioni può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipula del contratto c.d. "quadro", laddove dà vita, invece, a responsabilità contrattuale - ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto - solo ove la violazione riguarda le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro. In ogni caso, cioè, va escluso che, in assenza di una precisa disposizione normativa, la violazione dei doveri di informazione e condotta possa determinare la nullità del c.d. 'contratto quadro' o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (Cassazione civile sez. III, 31/05/2021,
n.15099).
Gli effetti della violazione dell'obbligo informativo costituito dalla denunciata divergenza tra l indicato nel contratto e quello applicato devono ricondursi Par nell'ambito della responsabilità risarcitoria della e non nell'ambito della CP_3 nullità della clausola, a differenza di quanto invocato dagli attori e CP_1
. CP_2
Per completezza va ricordato che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell risulta prevista esclusivamente per il caso del Pt_3 credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6 TUB prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma
1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art.
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
Ne consegue che, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Par Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.
(Cass. Ord. 4597/2023).
Pertanto non integrando l'erronea indicazione dell' un'ipotesi di nullità Pt_3 non si giustifica il ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione del tasso
BOT ai sensi dell'art. 117 TUB.
Naturalmente è assorbita la questione afferente i criteri di determinazione del calcolo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello, va rigettata la domanda proposta da e con Controparte_1 Controparte_2 atto di citazione notificato in data 22 marzo 2018.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impongono di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013
n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559).
E' noto, infatti, che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Difatti, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (Cass. 05/04/2022 n. 10985).
In considerazione dell'esito della controversia le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico degli appellati e Controparte_1 CP_2
risultati soccombenti.
[...]
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233;
17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263).
La liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari medi di cui al richiamato
D.M., in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione per il secondo grado dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello.
Vanno poste infine in via definitiva a carico degli appellati soccombenti le spese della consulenza tecnica di ufficio liquidate in corso di causa e poste a carico di
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull' appello proposto in data 17.9.2021 da avverso la sentenza n. 1384/2021 del Parte_1 Tribunale di Napoli nei confronti di e così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma l'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da CP_1
e con atto di citazione notificato in data
[...] Controparte_2
22.3.2018;
b) condanna gli appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado
E.5.077,00 per compensi, e quanto al secondo grado in complessivi
E.4.203,00, di cui E.237,00 per esborsi ed E3.966,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) pone in via definitiva a carico degli appellati soccombenti le spese della consulenza tecnica di ufficio liquidate in primo grado e poste a carico di
. Parte_1
Così deciso in Napoli, addì 19.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3888/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1384/2021 del Tribunale di Torre Annunziata
TRA
(P.IVA ), (VAT number: GB 243852262), Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in 1 Churchill Place, London E14 5HP, Regno Unito, in persona del procuratore speciale, Avv. Gabriele Galeano, rappresentata e difesa, in virtù di procura su foglio separato, dagli Avv.ti Fabio Civale e Manuela Pelosio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Manuela Pelosio in Napoli viale privato Comola Ricci n. 10.
APPELLANTE
E
(C.f. Controparte_1 C.F._1
(C.f. ) Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, in virtù di procure in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Marco Tortorella ( ), C.F._3 con studio in Roma alla via Domenico Chelini n.5, presso il quale sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
CONCLUSIONI
Con le note ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.3.2018 e Controparte_1 CP_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Parte_1 esponevano che:
- in data 29.6.2007 stipulavano con la contratto di mutuo Rep. Parte_1
n. 186.794 per un importo di €. 85.000,00 che prevedeva le seguenti condizioni: durata: anni 15; numero di rate in ammortamento: 180; periodicità ammortamento: mensile;
tasso di interesse pre-ammortamento: pari allo zero virgola quattocentonovantanove per cento (0,499%) mensile, pari a un dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo del cinque virgola novecentonovanta per cento (5,990%); tasso di interesse ammortamento: pari al
5,990%, fisso per tutta la durata del mutuo;
I.S.C. dichiarato: 6,280%; Tasso soglia antiusura per la categoria “mutuo a tasso fisso” per il trimestre 01/04/2007
– 30/06/2007: 8,58%
-dall'analisi del contratto era emersa una differenza tra l'ISC indicato in contratto
(pari al 6,280%) e l'ISC nello stesso applicato (pari al 6,318%) e che, pertanto non erano stati messi nelle condizioni di conoscere il costo complessivo ed effettivo del credito, al fine di valutarne la convenienza rispetto ad altre offerte presenti sul mercato e raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito;
-che il contratto di mutuo era stato estinto anticipatamente in data 1 dicembre
2016.
Tanto premesso, chiedevano: “- accertare e dichiarare… che la intimata ha dichiarato nel contratto di mutuo di cui in premessa sottoscritto con gli attori un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;
- accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, dichiarare la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
- condannare ai sensi dell'art. 117, comma 7 del T.U.B. la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento in favore degli attori dell'importo di €. 17.001,83 – pari alla differenza tra la quota di interessi corrisposta fino al 01/12/2016 (data di estinzione anticipata del mutuo) e gli interessi calcolati sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto – o della maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali maturati dalle singole spettanze al saldo. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale antistatario.”
Si costituiva la che in via preliminare eccepiva l'avvenuta Parte_1 prescrizione dell'azione di ripetizione degli interessi non dovuti;
nel merito contestava la domanda perché priva di ogni fondamento in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione, espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.1384/2021 pubblicata in data 23.6.2021 e notificata in data 21.7. 2021 il Tribunale di Torre Annunziata così provvedeva: “accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara che i sigg. Controparte_1
e hanno corrisposto in relazione al contratto di mutuo fondiario Controparte_2 interessi in esubero pari ad euro 17.832,24; condanna parte convenuta alla rifusione delle spese del presente procedimento pari ad euro 3.559,40, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU”.
Con atto notificato in data 17.9.2021 proponeva appello la Parte_1 sostenendo l'erroneità della sentenza sulla base dei seguenti motivi così rubricati
1) “Dell'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione
e degli interessi”; 2) “Della corretta indicazione dell'isc”.
Chiedeva dunque “in via preliminare: sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata n. 1384/2021, per i motivi esposti in narrativa;
in via principale: - riformare la sentenza n. 1384/2021 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in persona del
Giudice Dott.ssa Angela Ranieri, a definizione del procedimento di primo grado rubricato con RG n. 1913/2018 e pertanto: - respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso - accogliere le domande già proposte da
nel giudizio di primo grado e di seguito riportate: “in via preliminare - Pt_1 accertare e dichiarare l'assoluta irritualità della memoria ex art. 183, comma 6, n.
1 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto espungerla dal presente giudizio;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente al contratto di cui è causa con riferimento a tutti i corrispettivi versati dagli odierni attori a , sino al 22 marzo 2008, per intervenuta prescrizione della stessa Pt_1 ex art. 2935 c.c. e 2946 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente al contratto di cui è causa con riferimento a tutte le somme versate a titolo di interessi dagli attori a , Pt_1 sino al 22 marzo 2013, per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 2935 e
2948 comma 1 n. 4 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
in via principale - respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata - nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di illegittimità e/o nullità degli addebiti compiuti dalla in relazione al rapporto CP_3 oggetto di mutuo di cui causa, accertare e dichiarare i rispettivi debiti e crediti tra Par le parti secondo quanto rilevato in narrativa, applicando, l , gli oneri e le condizioni indicati nel contratto oggetto di causa;
- in ogni caso compensare le somme a rispettivo credito e debito tra le parti”.
Si costituivano e che contestavano Controparte_1 Controparte_2
l'appello perché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto e ne chiedevano il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del grado. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rimessa in decisione con i termini di sessanta giorni e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di appello, rubricato “Dell'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione e degli interessi”; l'appellante lamenta il vizio di omessa pronuncia in ordine alla eccezione di prescrizione, formulata sin dalla tempestiva costituzione nel giudizio di primo grado e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, ove eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione avanzata dagli attori con riguardo a tutti i corrispettivi versati alla sino al 22.3.2008, per l'intervenuto decorso di oltre dieci anni CP_3 tra la data dei pagamenti delle singole rate di mutuo e la data di notifica dell'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio (22.3.2018), nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme pretese a titolo di interessi sino al
22.3.2013 per l'intervenuto decorso di oltre cinque anni dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (22.3.2018).
La doglianza è fondata quanto alla contestata omissione di pronuncia, non avendo il giudice di prime cure esaminato l'eccezione di prescrizione ritualmente e tempestivamente proposta, ma è infondata nel merito.
Giova al riguardo ricordare che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Inoltre,
l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, cosicché non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass.14/07/1994 n.1110;
30/08/2002 n.12707; 8/8/2013 n. 18915).
Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo (Cass.06/02/2004 n. 2301;
10/09/2010 n. 19291; 30/08/2011 n. 17798).
L'obbligazione è unica e rimane tale e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, sicchè il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata
(Cass.2301/2004) e la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata.(Cass.17798/2011)
Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cass., sez. 1, 15/07/1965, n.
1546, Cass. Ord. 4232/2023).
Il secondo motivo di appello, rubricato “Della corretta indicazione dell'isc” è invece meritevole di accoglimento.
In primo luogo l'appellante sostiene l'erroneità della metodologia di calcolo con il quale il C.T.U. ha rideterminato l'ammontare del TAEG concretamente applicato, ritenendo che il premio relativo alla polizza “ ”, trattandosi di una Controparte_4 copertura assicurativa contro il rischio di incendio del bene ipotecato dalla CP_3 vada certamente escluso dal calcolo dal T.A.E.G./I.S.C. del contratto di cui è causa, atteso che la normativa di riferimento, vigente all'epoca di sottoscrizione del contratto (i.e. l'art. 2 del D.M. 8 luglio 1992), disponeva espressamente che sono esclusi dal calcolo del TAEG le spese per assicurazioni riferite all'immobile.
In secondo luogo l'appellante si duole della statuizione del giudice di prime cure Par che, constatata l'inesatta indicazione dell quale indicatore del costo complessivo del mutuo, ha dichiarato la nullità della relativa clausola per violazione dell'art.116 TUB ed applicato i tassi di interesse di cui all'art.117 TUB. Sul punto sostiene che la non corretta determinazione del TAEG non può condurre alla nullità della clausola determinativa degli interessi, non essendo applicabile al caso di specie l'art. 117 TUB.; in altri termini, anche a voler ritenere che il TAEG ricalcolato non riproduca il TAEG contrattualmente previsto, la discrasia che viene in rilievo non invera un'ipotesi di nullità.
Procedendo nella disamina del motivo di appello così articolato, è evidente che il secondo profilo denunciato dall'appellante è logicamente preliminare alla censura attinente al merito dell'operazione di calcolo effettuata dal C.T.U..
La doglianza è fondata.
Deve osservarsi che l'ISC/TAEG costituisce una informativa precontrattuale relativa al costo complessivo dell'operazione, non è un tasso di interesse e, quindi, non è di per sé un elemento essenziale del contratto di mutuo, a differenza dell'indicazione del tasso di interesse e degli altri costi e condizioni.
Secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza il TAEG/ISC rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, rendendolo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Par Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”.
Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “l'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”(così Cass.18235/2024; 39169/2021).
In altri termini, deve considerarsi che il TAEG non costituisce una specifica condizione economica da applicare al finanziamento, ma, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, svolge una funzione meramente informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. La sua funzione è dunque quella di riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità, l'incidenza dell'interesse e di tutti i costi accessori.
Pertanto, l'erronea indicazione del TAEG non inficia la validità delle pattuizioni del contratto.
Del resto, sulla base dei principi generali, esclusivamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto (ossia quelle che riguardano la sua struttura e natura) determina la nullità, mentre la violazione di norme, sia pure imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti è fonte soltanto di responsabilità.
Si è, quindi, precisato con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, che la violazione dei doveri che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati di informare correttamente il cliente e eseguire le operazioni può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipula del contratto c.d. "quadro", laddove dà vita, invece, a responsabilità contrattuale - ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto - solo ove la violazione riguarda le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro. In ogni caso, cioè, va escluso che, in assenza di una precisa disposizione normativa, la violazione dei doveri di informazione e condotta possa determinare la nullità del c.d. 'contratto quadro' o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (Cassazione civile sez. III, 31/05/2021,
n.15099).
Gli effetti della violazione dell'obbligo informativo costituito dalla denunciata divergenza tra l indicato nel contratto e quello applicato devono ricondursi Par nell'ambito della responsabilità risarcitoria della e non nell'ambito della CP_3 nullità della clausola, a differenza di quanto invocato dagli attori e CP_1
. CP_2
Per completezza va ricordato che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell risulta prevista esclusivamente per il caso del Pt_3 credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6 TUB prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma
1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art.
124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
Ne consegue che, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Par Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.
(Cass. Ord. 4597/2023).
Pertanto non integrando l'erronea indicazione dell' un'ipotesi di nullità Pt_3 non si giustifica il ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione del tasso
BOT ai sensi dell'art. 117 TUB.
Naturalmente è assorbita la questione afferente i criteri di determinazione del calcolo.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello, va rigettata la domanda proposta da e con Controparte_1 Controparte_2 atto di citazione notificato in data 22 marzo 2018.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impongono di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013
n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559).
E' noto, infatti, che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Difatti, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (Cass. 05/04/2022 n. 10985).
In considerazione dell'esito della controversia le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico degli appellati e Controparte_1 CP_2
risultati soccombenti.
[...]
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233;
17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263).
La liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari medi di cui al richiamato
D.M., in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione per il secondo grado dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello.
Vanno poste infine in via definitiva a carico degli appellati soccombenti le spese della consulenza tecnica di ufficio liquidate in corso di causa e poste a carico di
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull' appello proposto in data 17.9.2021 da avverso la sentenza n. 1384/2021 del Parte_1 Tribunale di Napoli nei confronti di e così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma l'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da CP_1
e con atto di citazione notificato in data
[...] Controparte_2
22.3.2018;
b) condanna gli appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado
E.5.077,00 per compensi, e quanto al secondo grado in complessivi
E.4.203,00, di cui E.237,00 per esborsi ed E3.966,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) pone in via definitiva a carico degli appellati soccombenti le spese della consulenza tecnica di ufficio liquidate in primo grado e poste a carico di
. Parte_1
Così deciso in Napoli, addì 19.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio