Sentenza 29 settembre 2021
Accoglimento
Sentenza 31 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Inammissibile
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31/03/2025, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02631/2025REG.PROV.COLL.
N. 03125/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3125 del 2024, proposto da IT IO e De MA TI, dichiaratisi già soci della società semplice agricola AU, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Pafundi e Antonio Prade, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, via Tagliamento n. 14;
contro
EP-Agenzia Veneta per i pagamenti e Regione Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Antonella Cusin, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi, sito in Roma, via Alberico II n. 33;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n.1004 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EP-Agenzia Veneta per i pagamenti e della Regione Veneto;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 13 febbraio 2025, per le parti, gli avvocati Gabriele Pafundi e Gaia Stivali, quest’ultima in sostituzione dell’avv. Antonella Cusin;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I fatti che hanno condotto al ricorso in revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1004 del 2024 (ex art. 106 c.p.a. e art. 395, n. 4, c.p.c.) e per la conferma – previo rigetto dell’appello, in via rescissoria – della sentenza T.a.r. per il Veneto, sez. III, n. 1145 del 2021, possono essere così compendiati.
A) quanto alla vicenda procedimentale ricostruita in prime cure, al ricorso e alla sentenza di primo grado :
1.1.- La Società semplice agricola AU, esercente attività di allevamento di bovini in Canale D’Agordo (Belluno), presentava ad EP le domande per i premi PAC (Politica Agricola Comunitaria), previsti dai Regolamenti n. 73/2009/CE e n. 1698/2005/CE.
1.2.- In data 9 gennaio 2015 perveniva ad EP il verbale di contestazione della Guardia di finanza, redatto nei confronti della predetta società, alla quale era contestata l’utilizzazione di dichiarazioni false per indurre in errore l’Agenzia in merito ad una non veritiera consistenza di terreni, al fine di procurare a sé un ingiusto profitto consistente nella concessione di ingenti somme.
1.3.- Il 3 maggio 2017 EP inoltrava comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dai premi riconosciuti, con conseguente accertamento del debito.
1.4.- Con provvedimento prot. n. 148735/2017 del 4 settembre 2017, EP dichiarava la decadenza parziale della soc. AU dai benefici ottenuti per le domande presentate, per l’importo complessivo di € 107.502,91 – di cui € 36.027,15 a titolo di irregolarità e € 71.475,76 a titolo di sanzione – per gli scostamenti accertati in applicazione a quanto previsto dagli artt. 16 del regolamento n. 65/2011/CE e 58 del regolamento n. 1122/2009/CE.
1.5.- All’esito dell’impugnazione proposta in prime cure dalla società, il T.a.r. per il Veneto, sez. III, con sentenza n. 1145 del 2021, accoglieva il ricorso « per le ragioni e nei limiti » nella stessa sentenza esplicitati. Argomentava il T.a.r. nel senso che: « dalla documentazione in atti, ma ancor prima dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato, emerge, in primo luogo, come, al momento dell’adozione del provvedimento medesimo, non vi fossero elementi di prova sufficienti a far ritenere comprovata l’esistenza del titolo di conduzione, da parte della società ricorrente, relativi a tutti i terreni oggetto di causa, poiché, a fronte dell’asserzione dell’avvenuta stipula di alcuni contratti verbali tra quest’ultima e i proprietari degli stessi, non risultano agli atti degli accertamenti giudiziali, non solo passati in giudicato, ma quantomeno sufficientemente pregnanti al fine di escludere un provvedimento di decadenza, né emergono elementi probatori sufficientemente univoci per ritenere, comunque, sulla scorta di una valutazione autonoma da parte della P.a., esistenti i titoli di conduzione affermati.
Per contro, non emergono nemmeno elementi documentali dai quali evincere, in modo completo, preciso e puntuale, la prova di un dissenso/opposizione espresso “formalmente” da parte di tutti i proprietari/titolari dei terreni dichiarati da parte ricorrente, considerato, peraltro, che, ai fini dell’applicazione dell’art. 9, d.m. n. 1922 del 2015, all’opposizione/dissenso richiesto dalla norma medesima non è assimilabile la mera declaratoria di assenza di contratto, ma occorre, per le ragioni sopra esposte, una manifestazione esplicita e chiara in senso oppositivo, di tutti i singoli proprietari, alla conduzione “di fatto” dei terreni da parte dell’impresa agricola.
A fronte di quanto sopra, pertanto, EP avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, d.m. 2015, ovvero avrebbe dovuto comunicare ai proprietari, anche mediante l’utilizzo delle registrazioni catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione; decorso tale termine senza che fossero pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati avrebbero dovuto essere considerati legittimamente richiesti e/o erogati; qualora, almeno uno degli aventi diritto avesse manifestato espressamente l’assenza di opposizione, dichiarando di agire in nome e per conto anche degli altri aventi diritto, il procedimento di cui al comma 2 si sarebbe concluso.
In caso di opposizione espressamente formulata, invece, avrebbe dovuto trovare applicazione il comma 5, in forza del quale, ove nell’ambito dei controlli che precedono si accertino irregolarità sui titoli di conduzione che conseguono ad occupazioni abusive o illegittime, alle domande di aiuto di cui trattasi si applicano le disposizioni previste dalla normativa europea in caso di dichiarazione eccessiva di superficie.
Poiché, quindi, non risulta provato documentalmente, in modo puntuale e analitico, che EP si sia conformata al dettato dell’art. 9, d.m. 1922 del 2015, che precede, con conseguente vizio istruttorio, il ricorso deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di cui sopra, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, ferma restando la riedizione del potere da parte di EP al seguito del completamento dell’istruttoria nei termini delineati ».
B) quanto al giudizio e alla sentenza d’appello .
1.6.- Avverso la predetta sentenza interponeva appello EP, la quale faceva valere plurime doglianze. L’appello veniva accolto con sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1004 del 2024 la quale, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava il ricorso di prime cure. La decisione del Consiglio di Stato era, per quanto qui di interesse, così motivata (§6.2.):
- l’art. 9 d.m. 20 marzo 2015 (recante « Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 », oggi abrogato), « non aveva lo scopo di favorire i beneficiari dei finanziamenti se non nei limitati casi in cui fosse difficile dimostrare l’esistenza di un contratto ma non vi fosse una illegittima apprensione del bene: diversamente nessun favor poteva riconoscersi in caso di abusiva occupazione dei terreni altrui. Il percorso era suggerito al fine di facilitare i controlli ma non a pena di invalidità del procedimento cosicché gli Organismi pagatori avrebbero potuto acquisire aliunde l’informazione sul mancato consenso .
DA documentazione acquisita al giudizio risulta che l’AVEPA aveva svolto una compiuta istruttoria proprio in merito alla esistenza o, meglio, non esistenza di atti di assenso dei proprietari, facendo proprie le risultanze delle dichiarazioni già rese da questi ultimi nell’ambito delle indagini di polizia giudiziaria. È stato provato che i terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano in realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione affermati dalla controparte »;
- « Nel fascicolo di primo grado sono riportate numerose dichiarazioni (che si possono dare per trascritte) di legittimi proprietari che affermavano di non aver mai concesso in affitto i propri terreni alla odierna appellata »;
- « Come ribadito da Cons. Stato, sez. I, n. 1847/2021, cit., titolare del diritto all'aiuto può essere solo chi possa vantare un legittimo titolo di conduzione delle superfici oggetto della domanda, non essendo sufficiente la sola materiale “coltivazione” sine titulo dei fondi agricoli. Qualora risulti, a seguito di verifiche, come nel caso in esame, l’illegittima acquisizione dei titoli, viene meno il diritto al relativo aiuto comunitario »;
- « Nella specie, non può affermarsi che AVEPA non avesse acquisito le prove necessarie visto che l’Agenzia aveva svolto una compiuta istruttoria alla non esistenza di atti di assenso dei proprietari. I terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano in realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione affermati dalla controparte. Contrariamente a quanto affermato dal Tar, non era pertanto necessario che il dissenso venisse espresso formalmente visto che nel caso in esame trova applicazione il comma 4, del citato art. 9, per il quale il procedimento di contraddittorio provocato dall’Amministrazione non trova applicazione “qualora almeno uno degli aventi diritto abbia già espresso formalmente il proprio dissenso nell’ambito delle verifiche condotte da organismi di controllo. Del pari non si fa luogo all'applicazione di tale procedura ove i controlli di cui al comma 1 abbiano già accertato l'assenza di indebite richieste od erogazioni di premi a superficie”. I formali intestatari delle particelle inserite nella domanda di aiuto avevano deposto, in sede di informativa della G.d.F., nel senso dell’inesistenza dei rapporti di conduzione attestati dall’azienda agricola, con ciò rendendo superfluo il procedimento di provocatio ad opponendum previsto dalla disposizione richiamata dal Tar. La mancata opposizione dei proprietari, quindi, quand’anche si fosse seguita la procedura formale, non avrebbe determinato la legittima conduzione dei fondi contenendo la disposizione solo un meccanismo semplificato di verifica del possesso dei titoli mediante presunzione juris tantum della loro conduzione tuttavia destinata sempre a cadere in caso di accertamenti specificamente condotti che acclarino una realtà diversa, quali ad esempio quelli svolti dalla polizia giudiziaria richiamati dallo stesso provvedimento impugnato ».
2.- Così ricostruita la vicenda procedimentale e contenziosa fino alla sentenza d’appello, i sigg.ri IT IO, e De MA TI, dichiaratisi già soci della società semplice agricola AU « sciolta senza messa in liquidazione in data 30.11.2020 e cancellata dal Registro delle Imprese in data 17.12.2020 », hanno proposto ricorso per la revocazione della sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1004 del 2024, in ragione della (asserita, in via rescindente) sussistenza di un doppio errore revocatorio:
a) quanto al profilo rescindente :
1) Errore di fatto ai sensi dell’art.106 c.p.a. e dell’art. 395, n.4, c.p.c.; erronea percezione dei fatti di causa. Sostengono i ricorrenti che:
- sussisterebbe la prova che la società AU, in forza di validi titoli di conduzione, disponesse legittimamente dei fondi inseriti nel fascicolo aziendale e, dunque, della superficie necessaria per il riconoscimento degli aiuti incassati;
- EP non avrebbe dimostrato l’inesistenza del titolo per tutti i terreni identificati nel provvedimento di decadenza originariamente impugnato dalla società AU ed annullato dal T.a.r., né tanto meno l’opposizione alla conduzione del fondo, essendosi limitata a dimettere nel giudizio di primo grado alcune dichiarazioni – delle quali soltanto due avrebbero recato un contenuto negativo circa la sussistenza di un titolo di conduzione – raccolte dalla Guardia di finanza;
- le particelle riportate a pag.4/8 del decreto di parziale decadenza assunto da EP in data 4.9.2017, impugnato con il ricorso originario, sarebbero state tutte nella disponibilità della società AU, in forza di un valido titolo;
- le predette dichiarazioni riguarderebbero un valore esiguo e quindi insignificante a fronte del numero complessivo delle particelle condotte in forza di un valido titolo e della loro superficie, pari ad oltre 84 ettari; esse sarebbero di per sé inidonee e/o insufficienti a provare il « dissenso » e a ritenere che non fosse necessario procedere secondo la previsione di cui all’art.9, commi 2 e 3, d.m. 15 marzo 2015.
In altre parole, emergerebbe l’erroneità – in fatto – delle affermazioni contenute nell’impugnata sentenza d’appello allorché essa ha dato conto che: a) « E’ stato provato che i terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano in realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione affermati dalla controparte »; b) « sono state riportate numerose dichiarazioni (che si possono dare per trascritte) di legittimi proprietari che affermavano di non avere mai concesso in affitto i propri terreni all’odierna appellata ».
Più precisamente, i ricorrenti, quanto alle n. 8 dichiarazioni rese alla Guardia di finanza da privati, hanno esposto che: a) non sarebbe stata contestata alla società AU l’intestazione di fondi appartenenti a terzi; b) i proprietari e/o comproprietari escussi a sommarie informazioni mai avrebbero riferito di essersi opposti al pascolo e/o all’utilizzo dei fondi ovvero di avere assunto una qualche iniziativa volta al recupero dei fondi medesimi; c) alcuni dei soggetti sentiti sarebbero stati soltanto comproprietari delle particelle specificate, secondo quanto emergerebbe dalle dichiarazioni contraddistinte ai nn. 2, 4, 6 e 7 (doc. n.14 produzione di prime cure); d) il contratto di locazione stipulato da un comproprietario in favore di un altro, in quanto riconducibile alla gestione d'affari altrui, sarebbe valido ed efficace nei confronti dei comproprietari non locatori che non si siano preventivamente opposti alla stipula; e) EP non avrebbe dimostrato il divieto, espresso o tacito, interposto dagli altri comproprietari alla gestione di fondi, in quanto i dichiaranti, a verbale, si sarebbero limitati ad affermare che gli altri comproprietari non hanno concesso in affitto i medesimi terreni; f) alcuni dei soggetti sentiti, pur negando la concessione in affitto ai ricorrenti dei terreni specificati, avrebbero riconosciuto di aver percepito un assegno che è stato incassato; g) altri soggetti avrebbero ammesso di avere incassato comunque un assegno, ancorché abbiano negato la concessione dei terreni in affitto;
- soltanto due degli otto verbali di escussione a sommarie informazioni avrebbero recato dichiarazioni di contenuto negativo circa la sussistenza di un titolo di conduzione;
- da un confronto tra i mappali elencati a pagina « 4/8 » del decreto EP prot. nr.148735/2017 del 4 settembre 2017 emergerebbe che: I) soltanto il sig. EZ IO avrebbe deciso di restituire l’assegno percepito; II) le particelle, di cui al foglio 20, mappale 3, foglio 49 mappale, siti nel Comune di Livinallongo, e foglio 2, mappale 5, sito nel Comune di Colle Santa Lucia non sarebbero state riportate nell’elenco di cui alla tabella di pagina 4/8 del citato decreto EP prot. nr.148735/2017 del 4.9.2017; III) la quarta particella, identificata al foglio 83, mappale 34, sita nel Comune di Livinallongo, sarebbe rientrata tra quelle per cui i ricorrenti avevano provveduto alla corresponsione dell’assegno alla sig.ra EZ RI IL che è uno dei comproprietari, secondo quanto risulta dalla dichiarazione dai contratti verbali di affitto intervenuti con i proprietari ed aventi ad oggetto le particelle; IV) la dichiarazione di cui al n.3 del documento n.14 di EP sarebbe in parte irrilevante; V) la particella di cui al foglio 70, mappale 24, sarebbe risultata inserita nell’elenco dei contratti di cui al « documento nr.13 di EP ». Hanno aggiunto i ricorrenti che:
- sarebbe confermato che le particelle riportate a pag.4/8 del decreto di parziale decadenza assunto da EP in data 4.9.2017, impugnato con il ricorso originario, sarebbero state tutte nella disponibilità della società AU, in forza di un valido titolo (ciò che emergerebbe dai contratti verbali di affitto intervenuti con i proprietari, dai verbali di altre sommarie informazioni; dagli assegni in copia; dalle dichiarazioni dei sig.ri ER IL, NR AU e DA DO FA);
2) Errore di fatto ai sensi dell’art.106 c.p.a. e dell’art.395, comma 1, n.4, c.p.c.; erronea percezione dei fatti di causa. Sostengono i ricorrenti l’erroneità dell’affermazione secondo cui « 6.3.4. Del pari non pertinenti appaiono le argomentazioni che fanno leva sull’esercizio effettivo dell’attività, trattandosi di questioni proposte per la prima volta in appello ». Ciò sul rilievo che, contrariamente a quanto riportato nella decisione di appello, la società avrebbe dedotto, con il ricorso introduttivo di prime cure, che: « L’importanza della gestione delle aree marginali è confermata anche dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 […] c he all’art. 12 recita “Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna […] i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole […] non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999”. Retroattività della norma sanzionatoria più favorevole, art. 2 punto 2, Reg. CE Euratom 2988/1995 “2. Nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto comunitario precedente all'irregolarità. In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose.” La normativa […] promuove e favorisce l’utilizzo di fatto dei terreni marginali di piccole dimensioni delle aree montane, indipendentemente dal titolo di conduzione. La ditta AU utilizzando mediante attività di pascolamento un’area a rischio di abbandono ha rispettato i dettami dei regolamenti comunitari, norme e regolamenti in materia. Eventuali contestazioni possono essere evidenziati in merito alla formalizzazione dell’atto rilasciato dall’amministrazione pubblica che non può inficiare la buona fede dell’azienda agricola AU »;
- tali « censure » sarebbero state espressamente richiamate e ulteriormente trattate al paragrafo III.4 della memoria di replica di data 30.7.2021 versata nel giudizio di primo grado, ove sarebbe stato dedotto che « Alla vertenza in esame trova applicazione il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 […] il quale all’art. 1–bis, comma 12 recita “Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell’elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 […], i soggetti iscritti all’anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo 26 aziendale di cui all’articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999”. In sostanza la disciplina in esame promuove e favorisce l’utilizzo di fatto dei terreni marginali di piccole dimensioni delle aree montane, indipendentemente dal titolo di conduzione. Nella disponibilità dei terreni utilizzati dalla ditta AU oggetto di contestazione sono oggetto di emissione ed incasso di assegni bancari corrispondenti al corrispettivo del canone di affitto, così come analiticamente richiamati ed allegati nei motivi che precedono. Quanto sopra rappresenta una evidente presa d'atto della complessità e farraginosità del sistema, che va ad inserirsi in un contesto, quello montano degli alpeggi, connotato da frammentazione, consolidamento consuetudinario, assenza di patti scritti, indeterminatezza dei confini catastali delle aree di pascolo, dinamicità dell'attività di pascolo, mancanza di confini recintati. La direttiva appare ora di assoluta semplificazione, permanendo un unico dato rilevante, ossia l'utilizzo concreto ed effettivo del terreno per un'attività agricola che ne favorisca il mantenimento in buone condizioni. E ciò viene confermato anche dalla stessa AVEPA nei proprî atti regolamentari »;
- non potrebbe ravvisarsi una reiezione implicita della censura;
b) quanto al profilo rescissorio :
- le dichiarazioni non avrebbero costituito « numerose dichiarazioni » e non proverebbero che « I terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano in realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione affermati dalla controparte »;
- le dichiarazioni non proverebbero nemmeno che sia stata espressa formale opposizione alla conduzione.
3.- I ricorrenti hanno, altresì, avanzato istanza istruttoria volta ad acquisire: a) la consulenza tecnica d’ufficio disposta dal G.I.P. nel procedimento penale e, in particolare, delle integrazioni di data 28.6.2019 e 27.11.2019 e dei relativi allegati, nelle parti specificatamente riguardanti la società AU; b) la sentenza n.94/2020, pronunciata dal GIP del Tribunale di Belluno.
4.- Si è costituita in giudizio, con atto di stile, la Regione Veneto.
5.1.- Si è, altresì, costituita in giudizio EP la quale ha contrastato le pretese di parte ricorrente così articolando, in sintesi, le proprie difese nel senso dell’inammissibilità del ricorso in revocazione:
- sarebbero state introdotte, con il ricorso in revocazione, domande volte a far rivedere, inammissibilmente, i canoni ermeneutici sulla base dei quali la controversia è stata risolta: la richiesta di rilettura delle dichiarazioni dei proprietari dei terreni tenendo conto, come pretenderebbe controparte, di norme giuridiche quali ad esempio quelle sul contratto di locazione di cosa comune o sulla pretesa legittimazione della occupazione di mero fatto degli stessi, e quindi abusiva, comporterebbe una rivalutazione di mero diritto delle risultanze istruttorie e, quindi, non sarebbe ammissibile;
- EP avrebbe, in tesi, già considerato il contenuto delle dichiarazioni atteso che, come si ricaverebbe dal provvedimento impugnato, aveva deliberato una decadenza parziale dal contributo tenendo conto degli scostamenti derivati dall’istruttoria e quindi anche di quelle dichiarazioni che attestavano la concessione dei terreni ma da data successiva rispetto a quella prevista dal bando;
- non corrisponderebbe al vero quanto affermato dai ricorrenti in ordine alle dichiarazioni rese dai proprietari, che, in realtà, hanno negato di avere dato il consenso all’utilizzo dei loro terreni, terreni che o erano incolti da tempo, o rispetto ai quali provvedevano direttamente a sfalciare o con l’aiuto di altri ma non della società AU. A tale conclusione la controparte perverrebbe solo applicando alle dichiarazioni una diversa interpretazione delle norme del bando, con asserita disapplicazione dei consolidati principi in materia di titoli di conduzione;
- in ricorso (pagg. 16-17) i ricorrenti avrebbero richiamato mappali non considerati da EP;
- l’affermazione della sentenza di primo grado secondo cui non vi fossero elementi di prova sufficienti a far ritenere comprovata l’esistenza del titolo di conduzione, da parte della società ricorrente, relativi a tutti i terreni oggetto di causa, poiché, a fronte dell’asserzione dell’avvenuta stipula di alcuni contratti verbali tra quest’ultima e i proprietari degli stessi», non risulterebbe aver costituito oggetto di appello incidentale;
- solo con la memoria di replica nel giudizio in appello avanti codesto Consiglio di Stato la ricorrente avrebbe sviluppato l’ulteriore e (in tesi) nuova – rispetto al ricorso introduttivo di prime cure – questione relativa alla effettività dell’attività agricola e della pretesa cedevolezza o non preminenza del titolo di conduzione rispetto a quest’ultima: aspetto che non avrebbe costituito oggetto di deduzione e men che meno motivo di impugnazione nel ricorso di primo grado, diversamente da quanto rappresentato da controparte.
5.2.- EP ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza istruttoria ed ha rappresentato che avverso la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 1004 del 2024 è stato proposto anche ricorso per cassazione, allo stato pendente.
6.- All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025, presenti i procuratori delle parti i quali si sono riportati alle già rassegnate domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso in revocazione, alla stregua di quanto si dirà, è inammissibile.
8.1.- Nel disegno del codice di procedura civile – al quale, sul tema, l’art. 106 c.p.a. rinvia (artt. 395 e 396 c.p.c.) – la revocazione si configura come rimedio concepito per contrastare una serie, pur circoscritta, di vizi che sono assunti come indici rivelatori della probabile ingiustizia della decisione, giustificando la rimozione della sentenza e la restituzione delle parti nello stato anteriore alla sua pronuncia.
« Con specifico riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 395, numero 4), c.p.c., la ratio dell’impugnazione revocatoria per errore di fatto va identificata nell’esigenza di riaprire il processo in ragione di una falsa percezione della realtà processuale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che ha indotto il giudice ad affermare o soltanto a supporre, purché attraverso un’enunciazione espressa nella motivazione, l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti ovvero l’inesistenza di un fatto, parimenti decisivo, che, sempre ex actis , risulti, invece, positivamente accertato.
La nozione di errore di fatto va, dunque, circoscritta – come affermato da questa Corte, in coerenza con la ricostruzione innanzi richiamata – all’ “errore […] meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa” dell’organo giudicante (sentenza n. 36 del 1991).
[…] La ratio dell’impugnazione revocatoria per errore percettivo riposa sull’assunto che l’accertamento tendenzialmente attendibile e razionalmente controllabile della verità dei fatti identifichi una delle condizioni indefettibili della giustizia del provvedimento giurisdizionale.
E poiché l’attendibilità dell’enunciazione giudiziale dei fatti dedotti a fondamento della domanda di tutela giurisdizionale costituisce estrinsecazione del principio costituzionale del giusto processo , la revocazione assurge a strumento di tutela primario tutte le volte che dalla statuizione deviata dall’errore di fatto, così come definito dalla norma censurata, derivino per la parte conseguenze pregiudizievoli sul piano dell’effettivo soddisfacimento di specifici bisogni di tutela » (Corte cost., n. 89 del 2021).
8.2.- L’ipotesi di revocazione per errore di fatto inerisce « ad una circostanza pacifica, che inoppugnabilmente emerga o meno dagli atti processuali » (Corte cost. n. 36 del 1991).
8.3.- La giurisprudenza amministrativa ha chiarito quali sono i presupposti perché possa rinvenirsi l’errore di fatto « revocatorio », distinguendolo dall’errore di diritto che, come tale, non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione ( ex multis , tra le pronunce più recenti, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 406 del 2022; n. 923 del 2021 e, Cons. Stato, sez. VI, n. 6422 del 2023; III, n. 5477 del 2023; VI, n. 3321 del 2021; IV, n. 6621 del 2020; n. 2952 del 2020; n. 2024 del 2019; n. 6914 del 2018; n. 6280 del 2018).
8.4.- In particolare, occorre considerare che l’istituto della revocazione è un rimedio eccezionale, che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio, per cui, come d’altra parte sancito dalla stessa lettera dell’art. 395 non sussiste il vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa – che si sostanzia nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita – ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.
8.5.- Pertanto, sono vizi logici e quindi errori di diritto quelli consistenti nella dedotta erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione ( ex multis : Cons. Stato, sez. III, n. 3471 del 2021; sez. IV, n. 1644 del 2021; n. 6621 del 2020; n. 2977 del 2020; sez. III, n. 6061 del 2018; sez. IV, n. 5347 del 2018; n. 35 del 2018; sez. V, n. 7599 del 2010).
8.6.- In particolare, l’errore di fatto – idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c. – deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Inoltre, l’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
8.7.- Infine, il rimedio revocatorio per errore di fatto risulta utilizzabile anche a fronte di un’omessa pronuncia su domande o eccezioni costituenti il thema decidendum ; tale condizione, tuttavia, perché possa ritenersi sussistente la fattispecie, deve conseguire all’esame della motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa è riferibile soltanto all’ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non a quella in cui, al contrario, la decisione sul motivo d’impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (cfr., sul punto, Cons. Stato, IV, 29 ottobre 2020, n. 6221; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2020 n. 225).
8.8.- In altri termini, affinché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato possa dar luogo ad un errore di fatto revocatorio, legittimando la parte a proporre la relativa domanda ai sensi del combinato disposto degli artt.106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è necessario che l’errore sia configurabile nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non può coinvolgere la successiva attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 2840 del 2021, che richiama un’ampia giurisprudenza).
9.- Così ricostruito, sul versante processuale, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie parte ricorrente ha sostanzialmente censurato, veicolandola attraverso asseriti elementi « in fatto » ritenuti rilevanti ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., l’erronea valutazione degli elementi volti a dimostrare che la società AU, in forza di validi titoli di conduzione, disponesse legittimamente dei fondi inseriti nel fascicolo aziendale e, dunque, della superficie necessaria per il riconoscimento degli aiuti incassati (e, per converso, l’erronea mancata considerazione dell’assenza di prova, da offrirsi da parte di EP, dell’inesistenza dei titoli per i terreni oggetto del provvedimento impugnato). Sotto altro profilo ha censurato la statuizione di inammissibilità delle doglianze poiché proposte per la prima volta in grado di appello (c.d. « nova »).
9.1.- Siffatti errori dedotti dalla parte privata ricorrente non sussistono.
9.2.- Deve esser ricordato che con l’impugnata sentenza il Consiglio di Stato ha dato atto che EP aveva svolto una compiuta istruttoria proprio in merito alla esistenza o, meglio, non esistenza di atti di assenso dei proprietari, facendo proprie le risultanze delle dichiarazioni già rese da questi ultimi nell’ambito delle indagini di polizia giudiziaria e che: a) « è stato provato che i terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano in realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione affermati dalla controparte »; b) « Nel fascicolo di primo grado sono riportate numerose dichiarazioni […] di legittimi proprietari che affermavano di non aver mai concesso in affitto i propri terreni alla odierna appellata »; c) « terreni di cui l’odierna appellata ha attestato di avere la disponibilità, erano in realtà intestati ad altri soggetti che hanno negato l’esistenza dei rapporti di conduzione »; d) non era « necessario che il dissenso venisse espresso formalmente »; e) i formali intestatari delle particelle inserite nella domanda di aiuto avevano deposto, in sede di informativa della Guardia di finanza « nel senso dell’inesistenza dei rapporti di conduzione attestati dall’azienda agricola »; f) la « mancata opposizione dei proprietari, quindi, quand’anche si fosse seguita la procedura formale, non avrebbe determinato la legittima conduzione dei fondi ».
Ora, è del tutto evidente che il Consiglio di Stato ha operato una valutazione globale, complessiva ed esplicita degli elementi documentali che hanno condotto all’esclusione della sussistenza di titoli (e, dunque della relativa prova , a carico dell’appellante) alla legittima conduzione dei terreni di cui trattasi, in modo compiuto e senza omissioni o travisamenti in fatto: una siffatta censura è, pertanto, da ricondursi al merito della decisione e non si colloca nell’alveo delle ipotesi di errore di fatto revocatorio previste dall’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
D’altronde, parte ricorrente tenta qui di rimettere in discussioni le valutazioni operate dal giudice d’appello (ravvisandosi negli elementi allegati un inammissibile tentativo di una riconsiderazione della loro portata), per un verso, senza prospettare elementi in fatto concretamente idonei a dar conto dell’errore in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato e, per altro verso, offrendo una lettura giuridica e interpretativa della valutazione del materiale offerto diversa da quella seguita dal giudice d’appello. Ciò che si rivela inammissibile, dovendosi ricordare la distinzione tra errore di fatto « revocatorio » ed errore di diritto e che quest’ultimo non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione ( ex multis , tra le pronunce più recenti, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 406 del 2022; n. 923 del 2021 e, Cons. Stato, sez. VI, n. 6422 del 2023; III, n. 5477 del 2023; VI, n. 3321 del 2021; IV, n. 6621 del 2020; n. 2952 del 2020; n. 2024 del 2019; n. 6914 del 2018; n. 6280 del 2018). Le argomentazioni giuridiche non costituiscono « fatti » ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. civ., sez. trib., 22 marzo 2005, n. 6198).
E’ stato ampiamente ribadito dalla giurisprudenza che la revocazione non può trasformarsi in un mezzo di riesame del convincimento del giudice circa la rilevanza, l’attendibilità o l’interpretazione del materiale probatorio, essendo essa esperibile unicamente in presenza di un errore obiettivamente e immediatamente percepibile, che si risolva nella falsa percezione della realtà processuale, e non nel difetto di apprezzamento di fatti comunque scrutinati nel giudizio. Elementi che, nel caso di specie, non è dato rinvenire, in una complessiva configurazione della vicenda in cui, del resto, nessun ulteriore elemento il fascicolo di merito presentava circa la legittima conduzione dei terreni di cui trattasi.
In altre parole, per un verso va detto che nessuna prova di legittima conduzione dei terreni, in punto di fatto, in atti sussiste, e che il ricorso in revocazione nel caso di specie non può costituire lo strumento di revisione del giudizio di inidoneità del materiale in atti a dimostrare la legittima conduzione dei terreni richiamati in ricorso e nella memoria di parte pubblica. Nel caso di specie, d’altronde, non ci si trova al cospetto del travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, ma, diversamente, al cospetto di una prospettazione della ricorrente volta ad ottenere una nuova verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, ciò che è estraneo al perimetro revocatorio e che volge verso un non previsto terzo grado di giudizio sull’intero compendio documentale.
In tal senso, tutte le considerazioni svolte dalla ricorrente sui singoli documenti attengono al « merito » della vicenda.
10.- Parimenti inammissibile è il secondo motivo proposto in via rescindente con cui i ricorrenti hanno censurato l’affermazione (cfr. § 6.3.4. sentenza impugnata) secondo cui « Del pari non pertinenti appaiono le argomentazioni che fanno leva sull’esercizio effettivo dell’attività, trattandosi di questioni proposte per la prima volta in appello ».
La doglianza di prime cure si limitava, a richiamare la disciplina che « promuove e favorisce l’utilizzo di fatto dei terreni marginali di piccole dimensioni delle aree montane » ma, pur richiamando a tratti la « disponibilità » dei terreni, nessuna specifica e articolata argomentazione su tal utilizzo effettivo contemplava.
11.- Conclusivamente, previo rigetto dell’istanza istruttoria in ragione della completezza del materiale documentale in atti, il ricorso in revocazione va dichiarato inammissibile.
12.- Le spese della presente fase del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), dichiara inammissibile il ricorso in revocazione in epigrafe.
Condanna i ricorrenti alla rifusione in favore di EP e della Regione Veneto, delle spese della presente fase di giudizio che si liquidano in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO