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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/09/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 716/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AGAZZI FABIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
separati consensualmente con verbale del 20/05/2021, omologato con decreto
Cron. n. 11592/2021 del 16/06/2021 – R.G. 4048/2019 – Tribunale Ordinario di
Treviso;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e a Controparte_1 Parte_1
1 Zero Branco il giorno 19.09.2015, trascritto al Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Zero Branco, anno 2015, Numero 9, Parte 1, serie Ufficio 1,
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle successive e necessarie annotazioni”;
e come da verbale dell'udienza del 21/07/2025 e cioè “L'Avv. Agazzi chiede l'accoglimento della domanda. Chiede la condanna alle spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09/04/2025, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Zero
Branco (TV), in data 19/09/2015, con;
ha dedotto Controparte_1
di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata con decreto Cron. n. 11592/2021 del 16/06/2021 – R.G.
4048/2019 – Tribunale Ordinario di Treviso, che dalla loro unione non erano nati figli e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
All'udienza fissata davanti al Giudice relatore è comparsa soltanto la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice,
preliminarmente, vista la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della convenuta e, infine, letto e applicato l'art. 473 bis.22 c.p.c., ha confermato i provvedimenti della separazione sino alla pronuncia della sentenza divorzile e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b),
numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto di omologa Cron. n. 11592/2021 del 16/06/2021 – R.G. 4048/2019 –
Tribunale Ordinario di Treviso;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente
2 separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La domanda del ricorrente di condanna spese deve essere accolta, tenuto conto della condotta extraprocessuale e processuale della convenuta, che ha costretto l'attore a intraprendere il presente giudizio, e della mancata comparizione della stessa, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 473-
bis.21, secondo comma, c.p.c.; sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa),
dell'attività effettivamente svolta, valori minimi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Zero branco (TV), in data 19/09/2015;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZERO BRANCO (TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto n. 9, parte I) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
condanna al pagamento, a favore di Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro Parte_1
2.906,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 09/09/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 716/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AGAZZI FABIO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
separati consensualmente con verbale del 20/05/2021, omologato con decreto
Cron. n. 11592/2021 del 16/06/2021 – R.G. 4048/2019 – Tribunale Ordinario di
Treviso;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e a Controparte_1 Parte_1
1 Zero Branco il giorno 19.09.2015, trascritto al Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Zero Branco, anno 2015, Numero 9, Parte 1, serie Ufficio 1,
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alle successive e necessarie annotazioni”;
e come da verbale dell'udienza del 21/07/2025 e cioè “L'Avv. Agazzi chiede l'accoglimento della domanda. Chiede la condanna alle spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09/04/2025, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Zero
Branco (TV), in data 19/09/2015, con;
ha dedotto Controparte_1
di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata con decreto Cron. n. 11592/2021 del 16/06/2021 – R.G.
4048/2019 – Tribunale Ordinario di Treviso, che dalla loro unione non erano nati figli e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
All'udienza fissata davanti al Giudice relatore è comparsa soltanto la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice,
preliminarmente, vista la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia della convenuta e, infine, letto e applicato l'art. 473 bis.22 c.p.c., ha confermato i provvedimenti della separazione sino alla pronuncia della sentenza divorzile e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b),
numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto di omologa Cron. n. 11592/2021 del 16/06/2021 – R.G. 4048/2019 –
Tribunale Ordinario di Treviso;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente
2 separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La domanda del ricorrente di condanna spese deve essere accolta, tenuto conto della condotta extraprocessuale e processuale della convenuta, che ha costretto l'attore a intraprendere il presente giudizio, e della mancata comparizione della stessa, senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 473-
bis.21, secondo comma, c.p.c.; sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa),
dell'attività effettivamente svolta, valori minimi, ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Zero branco (TV), in data 19/09/2015;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZERO BRANCO (TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015, atto n. 9, parte I) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
condanna al pagamento, a favore di Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro Parte_1
2.906,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 09/09/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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