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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. RA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 3138/2024 R.G.A.C.
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SO CI;
ricorrente e
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con sede in Roma, difeso dall' avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2 resistente nonché
, con sede legale a Roma, Via Giuseppe Grezar n. Controparte_2
14 (C.F. e P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. RA P.IVA_3
Bavasso; resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, a seguito di intimazione di pagamento n. 03020249007506032/000, che l'
[...]
le ha notificato il 05.11.2024, ha proposto opposizione avverso tale atto, nonché Controparte_2
i presupposti avvisi di addebito, di seguito elencati, inerenti al recupero di contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2015 e 2016 e relative sanzioni civili: avviso di addebito n. 330201600000146843000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 1.911,23
a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per il 1° e 2° TRIM. 2015 e relative sanzioni civili, notificato a mezzo PEC il 03.04.2016; avviso di addebito n. 33020160001576215000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 1.916,18 a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per il 3° e 4° TRIM. 2015 e relative sanzioni civili, notificato a mezzo
PEC il 25.10.2016; avviso di addebito n. 33020170000675815000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 3.945,69 a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per il 1°, 2°, 3° e 4° TRIM. 2016 e relative sanzioni civili, notificato a mezzo PEC il 04.10.2017. Ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali vantati dall' . CP_1
Si sono costituiti in giudizio l' e l' eccependo CP_3 Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda.
L'opposizione va respinta.
L' ha fornito la prova della ritualità della notifica (comunque non oggetto di contestazione) a CP_3 parte ricorrente degli avvisi di addebito sottesi all'impugnato atto di intimazione (cfr. all. nn. da 2 a
4.2 fascicolo ), sicché, essendo stata l'opposizione proposta con ricorso depositato in data CP_3
10.12.2024, risulta preclusa l'opposizione agli atti esecutivi afferente ai vizi di regolarità formale dei titoli e della loro notificazione, regolata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c. (per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 46 del 1999), poiché è trascorso il termine perentorio di giorni venti, di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla notifica dei suddetti titoli, avvenuta tra il 2016 ed il 2017. In ragione di tanto, è preclusa ogni questione nel presente giudizio sulla ritualità formale del procedimento di emissione degli avvisi di addebito e sulla esistenza di vizi afferenti alla loro notifica che, dunque, deve reputarsi ritualmente eseguita, con conseguente produzione dell'effetto sostanziale di costituzione in mora di parte opponente e di interruzione della prescrizione del credito contributivo.
Non solo.
Come osserva correttamente l' , risulta altresì preclusa la delibazione sul merito della pretesa CP_1 oggetto di riscossione, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dei suindicati titoli, previsto dall'art 24, quinto comma, D. Lgs. 46/1999,
e la mancata opposizione all'avviso di addebito ritualmente notificato determina l'incontrovertibilità degli avvisi di addebito e l'irretrattabilità delle pretese creditorie, con conseguente impossibilità di eccepire fatti modificativi e/o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo stesso, sicché non possono essere proposte questioni superate dall'esistenza del titolo ed in contrasto con l'accertamento contenuto nel giudicato il quale, a norma dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti.
L'unica opposizione valutabile proposta nell'odierno giudizio è quella all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., volta a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come l'estinzione per prescrizione quinquennale del credito previdenziale azionato.
Ma, contrariamente a quanto assume parte attrice, nessuna prescrizione risulta maturata, atteso che vi
è prova in atti che il concessionario le ha notificato, con riguardo agli avvisi di addebito in questione, i seguenti atti di intimazione di pagamento che hanno interrotto il decorso del termine prescrizionale: relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160000146843000 e n. 33020160001576215000, sono stati notificate le intimazioni di pagamento n. 03020189002107892000 in data 16.05.2018, n.
03020229002074765000 in data 08.06.2022 e n. 03020239004466666000 in data 18.09.2023 relativamente all'avviso di addebito n. 33020170000675815000, sono state notificate le intimazioni di pagamento n. 03020229002074765000 in data 08.06.2022 e n. 03020239004466666000 in data
18.09.2023 (cfr. all. nn. da 2 a 15 fascicolo . CP_4
I suddetti atti emessi al concessionario hanno determinato l'interruzione del termine prescrizionale dei crediti previdenziali per cui è causa;
successivamente, l'agente della riscossione, prima del decorso di un ulteriore quinquennio, ha notificato a parte ricorrente, in data 05.11.2024, l'intimazione di pagamento n. 03020249007506032000, contro cui la stessa ha reagito nel presente giudizio.
Pertanto, i crediti vantati dall' , per come riportati negli impugnati avvisi di addebito, devono CP_3 ritenersi accertati quanto ad esistenza ed esigibilità.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione, quanto ad , in favore del suo procuratore distrattario. Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente a rifondere all' e all' le spese del CP_3 Controparte_2 giudizio che liquida, per ciascuna, in € 1.000,00, oltre accessori come per legge, con distrazione, quanto ad , in favore del suo procuratore distrattario. Controparte_2
Catanzaro, 20.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
RA AR
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. RA AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 3138/2024 R.G.A.C.
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SO CI;
ricorrente e
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con sede in Roma, difeso dall' avv. Silvia Parisi;
P.IVA_2 resistente nonché
, con sede legale a Roma, Via Giuseppe Grezar n. Controparte_2
14 (C.F. e P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. RA P.IVA_3
Bavasso; resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, a seguito di intimazione di pagamento n. 03020249007506032/000, che l'
[...]
le ha notificato il 05.11.2024, ha proposto opposizione avverso tale atto, nonché Controparte_2
i presupposti avvisi di addebito, di seguito elencati, inerenti al recupero di contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2015 e 2016 e relative sanzioni civili: avviso di addebito n. 330201600000146843000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 1.911,23
a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per il 1° e 2° TRIM. 2015 e relative sanzioni civili, notificato a mezzo PEC il 03.04.2016; avviso di addebito n. 33020160001576215000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 1.916,18 a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per il 3° e 4° TRIM. 2015 e relative sanzioni civili, notificato a mezzo
PEC il 25.10.2016; avviso di addebito n. 33020170000675815000, contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 3.945,69 a titolo di contributi fissi IVS dovuti alla gestione commercianti per il 1°, 2°, 3° e 4° TRIM. 2016 e relative sanzioni civili, notificato a mezzo PEC il 04.10.2017. Ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali vantati dall' . CP_1
Si sono costituiti in giudizio l' e l' eccependo CP_3 Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, contestando la fondatezza della domanda.
L'opposizione va respinta.
L' ha fornito la prova della ritualità della notifica (comunque non oggetto di contestazione) a CP_3 parte ricorrente degli avvisi di addebito sottesi all'impugnato atto di intimazione (cfr. all. nn. da 2 a
4.2 fascicolo ), sicché, essendo stata l'opposizione proposta con ricorso depositato in data CP_3
10.12.2024, risulta preclusa l'opposizione agli atti esecutivi afferente ai vizi di regolarità formale dei titoli e della loro notificazione, regolata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c. (per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 46 del 1999), poiché è trascorso il termine perentorio di giorni venti, di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla notifica dei suddetti titoli, avvenuta tra il 2016 ed il 2017. In ragione di tanto, è preclusa ogni questione nel presente giudizio sulla ritualità formale del procedimento di emissione degli avvisi di addebito e sulla esistenza di vizi afferenti alla loro notifica che, dunque, deve reputarsi ritualmente eseguita, con conseguente produzione dell'effetto sostanziale di costituzione in mora di parte opponente e di interruzione della prescrizione del credito contributivo.
Non solo.
Come osserva correttamente l' , risulta altresì preclusa la delibazione sul merito della pretesa CP_1 oggetto di riscossione, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dei suindicati titoli, previsto dall'art 24, quinto comma, D. Lgs. 46/1999,
e la mancata opposizione all'avviso di addebito ritualmente notificato determina l'incontrovertibilità degli avvisi di addebito e l'irretrattabilità delle pretese creditorie, con conseguente impossibilità di eccepire fatti modificativi e/o estintivi del credito anteriori alla formazione del titolo stesso, sicché non possono essere proposte questioni superate dall'esistenza del titolo ed in contrasto con l'accertamento contenuto nel giudicato il quale, a norma dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti.
L'unica opposizione valutabile proposta nell'odierno giudizio è quella all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., volta a far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come l'estinzione per prescrizione quinquennale del credito previdenziale azionato.
Ma, contrariamente a quanto assume parte attrice, nessuna prescrizione risulta maturata, atteso che vi
è prova in atti che il concessionario le ha notificato, con riguardo agli avvisi di addebito in questione, i seguenti atti di intimazione di pagamento che hanno interrotto il decorso del termine prescrizionale: relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160000146843000 e n. 33020160001576215000, sono stati notificate le intimazioni di pagamento n. 03020189002107892000 in data 16.05.2018, n.
03020229002074765000 in data 08.06.2022 e n. 03020239004466666000 in data 18.09.2023 relativamente all'avviso di addebito n. 33020170000675815000, sono state notificate le intimazioni di pagamento n. 03020229002074765000 in data 08.06.2022 e n. 03020239004466666000 in data
18.09.2023 (cfr. all. nn. da 2 a 15 fascicolo . CP_4
I suddetti atti emessi al concessionario hanno determinato l'interruzione del termine prescrizionale dei crediti previdenziali per cui è causa;
successivamente, l'agente della riscossione, prima del decorso di un ulteriore quinquennio, ha notificato a parte ricorrente, in data 05.11.2024, l'intimazione di pagamento n. 03020249007506032000, contro cui la stessa ha reagito nel presente giudizio.
Pertanto, i crediti vantati dall' , per come riportati negli impugnati avvisi di addebito, devono CP_3 ritenersi accertati quanto ad esistenza ed esigibilità.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione, quanto ad , in favore del suo procuratore distrattario. Controparte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente a rifondere all' e all' le spese del CP_3 Controparte_2 giudizio che liquida, per ciascuna, in € 1.000,00, oltre accessori come per legge, con distrazione, quanto ad , in favore del suo procuratore distrattario. Controparte_2
Catanzaro, 20.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
RA AR