Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
II TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione sesta civile
SENTENZA DI OMOLOGA
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Il Giudice dott.ssa Maurizia Giusta,
letto il Ricorso per la ristrutturazione dei debiti del Consumatore presentato dalla sig.ra
Parte 1
premesso che il Piano proposto dalla sig.ra Pt 1 originariamente prevedeva: il pagamento della somma complessiva di euro 17.000,00 (di cui € 800,00 versati dalla ricorrente a titolo di acconto sulle spese in prededuzione;
€ 1200,00 che saranno corrisposti dalla ricorrente mediante sei rate mensili dell'importo di 200,00 euro ciascuna a partire dall'avvenuta interruzione delle trattenute sulla busta paga;
€ 15.000,00 mediante l'erogazione da parte di una banca convenzionata di un finanziamento a favore della ricorrente, che sarà garantito al 100% dalla Fondazione antiusura La Scialuppa
Onlus, importo che verrà erogato solo in caso di omologa della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e subordinatamente al versamento dei sei ratei mensili di cui sopra);
con tale somma, la ricorrente proponeva il pagamento integrale delle spese di procedura quantificate in euro 3.507,77 per il compenso ai gestori della crisi ed € 350,00 per costi;
il pagamento di tutti i creditori privilegiati nella misura del 100,00% (per € 4401,12) e per il residuo di € 8741,11 in favore dei creditori chirografari nella misura del 19,669%.
Nell'informativa depositata ai sensi dell'art. 70, c.6 CC.II. l'OCC in persona del gestore della crisi Avv. Controparte 1 ha dato atto e comprovato l'avvenuta pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Torino in data 02/01/2025; l'avvenuta comunicazione della proposta e del piano ai creditori ex art. 70, co.1 del
Il Gestore della crisi dava inoltre atto dell'assenza di formulazione di “osservazioni” da parte dei creditori e della volontà di non proporre alcuna variazione o modifica al piano predisposto, dopo aver sentito la ricorrente.
L'OCC precisava, conclusivamente, la valutazione positiva di fattibilità della proposta così come formulata del ricorso ex artt. 67 e ss. CCII e insisteva per l'omologazione.
Tutto ciò premesso e rilevato che: il procedimento ha avuto regolare svolgimento e sono state realizzate le pubblicazioni e comunicazioni previste dall'art. 70 CC.II.;
l'OCC ha sentito il debitore e ha riferito al Giudice, ex art. 70, c.6 CC.II., non proponendo alcuna modifica al piano e dichiarando che non risultano esser state formulate contestazioni nè osservazioni relativamente alle posizioni creditorie;
si deve conseguentemente affermare l' ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, in assenza di contrarie risultanze.
Discende dalle svolte considerazioni che deve provvedersi come da dispositivo
P.Q.M.
omologa il Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dalla sig. ra
Parte 1
dispone che la debitrice effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;
dispone che la presente Sentenza, unitamente al Piano del consumatore, sia pubblicato a cura dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Torino e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori ex art. 70, co.1 C.C.I.I.; dispone la chiusura della procedura ex art. 70, co. 7 C.C.I.I.
Si comunichi ai creditori.
Torino, 27 gennaio 2025
Il Giudice: Dott.ssa Maurizia Giusta