TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/02/2026, n. 3398
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e del principio di partecipazione al procedimento

    Il ricorso principale è stato rigettato in quanto infondato.

  • Rigettato
    Violazione dei principi sulla trasparenza e conoscibilità dei dati

    Il ricorso principale è stato rigettato in quanto infondato.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 7

    Il ricorso principale è stato rigettato in quanto infondato.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, e altre disposizioni, per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle disposizioni sul ripiano per violazione degli artt. 3 e 23 Cost. e del principio della riserva di legge

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale delle disposizioni sul ripiano per violazione dell’art. 3 Cost. e del principio della ragionevolezza

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi.

  • Rigettato
    Contrasto della normativa sul pay back con gli artt. 3, 42 e 117 Cost. e con la CEDU e la Carta dei diritti fondamentali UE

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi.

  • Rigettato
    Illegittimità dei provvedimenti impugnati per contrasto con il principio di neutralità IVA

    Il ricorso principale è stato rigettato in quanto infondato.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019

    Il ricorso principale è stato rigettato in quanto infondato.

  • Rigettato
    Illegittimità dei decreti ministeriali e dell'accordo del 2019

    Il ricorso principale è stato rigettato in quanto infondato.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il ricorso principale è stato rigettato in quanto infondato.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali sono considerati espressione di un'attività vincolata e non autoritativa, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, pertanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 24/02/2026, n. 3398
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3398
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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