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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 516/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato DE VECCHI Parte_1 C.F._1
PAOLA DANIELA
e da rappresentato e difeso dall'Avvocato DE VECCHI Parte_2 C.F._2
PAOLA DANIELA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2
depositato in data 25/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 • dichiarare lo scioglimento del matrimonio con rito civile tra di loro contratto in data
26.05.2012 in Merlino (LO) con atto iscritto al Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Merlino (Lo) all'anno 2012, numero 2, parte 1, Ufficio 1
• ordinare al Comune di Merlino (Lo) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
contestualmente OMOLOGARE le seguenti condizioni Per_ 1. Le figlie minori e rimangono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre in Zelo Buon Persico (Lo), viale Repubblica n. 7;
2. In merito alla frequentazione tra i genitori e le figlie, nel rispetto dell'importanza di poter trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, anche in considerazione dell'attività lavorativa del padre che si svolge su turnazione settimanale, i sigg.ri e Pt_1 Pt_2
convengono che:
a. Quando il padre svolgerà il primo turno e la notte, le minori staranno con il padre dal termine del rispettivo orario scolastico, avendo cura il sig. di recuperarle all'uscita Pt_2
scolastica, sino alle ore 19.00 quando verranno riaccompagnate alla casa materna;
b. Quando il padre svolgerà il secondo turno, il sig. si impegna, nel limite del possibile, Pt_2 ad accompagnare le minori alle rispettive scuole in tempo utile per l'inizio delle lezioni;
c. Week end alternati dal sabato mattina alle 10 o alle 12, a seconda del turno lavorativo del padre, sino alla domenica sera alle ore 19,00, avendole già fatto svolgere tutti i compiti e le lezioni assegnate e con accompagnamento a casa della madre;
d. La Vigilia di Natale e il giorno di Natale verrà trascorso ad anni alterni presso un genitore
e l'altro, così il giorno di S. Stefano, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
e. L'alternanza del periodo delle vacanze natalizie, pasquali nonché delle altre festività religiose e civili, dei compleanni e degli onomastici dei figli, verrà concordata di anno in anno tra le parti;
f. Nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno una settimana con ciascun genitore nel mese di Agosto, da scegliersi tra le due settimane centrali del mese di Agosto e da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
3. il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di mantenimento delle figlie minori, la Pt_2 Pt_1 somma di € 500,00, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.;
4. I coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie concordate e documentate, come da protocollo della Corte di Appello di Milano.
pagina 2 di 4
5. La somma sostenuta da parte di un genitore per la spesa straordinaria, dovrà essere corrisposta all'altro genitore immediatamente previa esibizione del relativo giustificativo di spesa;
6. le parti prestano sin da ora il proprio assenso per la richiesta e/o rinnovo di documenti validi
Per_ per l'espatrio anche con estensione alle figlie e;
Persona_1
7. La sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico per le due figlie. Al 50% le detrazioni Pt_1
fiscali relative alle figlie;
8. i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano ad ogni forma di richiesta economica di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
9. le parti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente nient'altro
da pretendere l'una verso l'altra per qualsiasi ragione o causa, salvo le condizioni contenute nel presente accordo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire liudienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Melino (LO) in data Parte_1 Parte_2
26.05.2012 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 2, parte I, Ufficio 1, anno Per_ 2012) e dalla loro unione sono nate due figlie il 21.07.2008 e il 12.07.2015. Persona_1
Con Convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Lodi in data 07.03.2019 i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni dagli stessi concordate.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Melino Parte_1 Parte_2
(LO) in data 26.05.2012 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 2, parte I,
Ufficio 1, anno 2012);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Merlino (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 14/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato DE VECCHI Parte_1 C.F._1
PAOLA DANIELA
e da rappresentato e difeso dall'Avvocato DE VECCHI Parte_2 C.F._2
PAOLA DANIELA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e , con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2
depositato in data 25/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 • dichiarare lo scioglimento del matrimonio con rito civile tra di loro contratto in data
26.05.2012 in Merlino (LO) con atto iscritto al Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Merlino (Lo) all'anno 2012, numero 2, parte 1, Ufficio 1
• ordinare al Comune di Merlino (Lo) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
contestualmente OMOLOGARE le seguenti condizioni Per_ 1. Le figlie minori e rimangono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1
con collocamento prevalente presso la madre in Zelo Buon Persico (Lo), viale Repubblica n. 7;
2. In merito alla frequentazione tra i genitori e le figlie, nel rispetto dell'importanza di poter trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, anche in considerazione dell'attività lavorativa del padre che si svolge su turnazione settimanale, i sigg.ri e Pt_1 Pt_2
convengono che:
a. Quando il padre svolgerà il primo turno e la notte, le minori staranno con il padre dal termine del rispettivo orario scolastico, avendo cura il sig. di recuperarle all'uscita Pt_2
scolastica, sino alle ore 19.00 quando verranno riaccompagnate alla casa materna;
b. Quando il padre svolgerà il secondo turno, il sig. si impegna, nel limite del possibile, Pt_2 ad accompagnare le minori alle rispettive scuole in tempo utile per l'inizio delle lezioni;
c. Week end alternati dal sabato mattina alle 10 o alle 12, a seconda del turno lavorativo del padre, sino alla domenica sera alle ore 19,00, avendole già fatto svolgere tutti i compiti e le lezioni assegnate e con accompagnamento a casa della madre;
d. La Vigilia di Natale e il giorno di Natale verrà trascorso ad anni alterni presso un genitore
e l'altro, così il giorno di S. Stefano, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
e. L'alternanza del periodo delle vacanze natalizie, pasquali nonché delle altre festività religiose e civili, dei compleanni e degli onomastici dei figli, verrà concordata di anno in anno tra le parti;
f. Nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno una settimana con ciascun genitore nel mese di Agosto, da scegliersi tra le due settimane centrali del mese di Agosto e da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
3. il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo di mantenimento delle figlie minori, la Pt_2 Pt_1 somma di € 500,00, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.;
4. I coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie concordate e documentate, come da protocollo della Corte di Appello di Milano.
pagina 2 di 4
5. La somma sostenuta da parte di un genitore per la spesa straordinaria, dovrà essere corrisposta all'altro genitore immediatamente previa esibizione del relativo giustificativo di spesa;
6. le parti prestano sin da ora il proprio assenso per la richiesta e/o rinnovo di documenti validi
Per_ per l'espatrio anche con estensione alle figlie e;
Persona_1
7. La sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico per le due figlie. Al 50% le detrazioni Pt_1
fiscali relative alle figlie;
8. i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano ad ogni forma di richiesta economica di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
9. le parti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente nient'altro
da pretendere l'una verso l'altra per qualsiasi ragione o causa, salvo le condizioni contenute nel presente accordo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire liudienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Melino (LO) in data Parte_1 Parte_2
26.05.2012 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 2, parte I, Ufficio 1, anno Per_ 2012) e dalla loro unione sono nate due figlie il 21.07.2008 e il 12.07.2015. Persona_1
Con Convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Lodi in data 07.03.2019 i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni dagli stessi concordate.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4. Nulla sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Melino Parte_1 Parte_2
(LO) in data 26.05.2012 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 2, parte I,
Ufficio 1, anno 2012);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Merlino (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 14/03/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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