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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RGAC 52752 ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 52752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19 novembre 2024, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Piazzale Clodio n. 56 presso lo studio dell'avv. Graziella Silvana Zarcone che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via Antonio Nibby n. 11 presso lo studio dell'avv. Massimo Biasioti
Mogliazza che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Nicola Sabato dell'Avvocatura
di , giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di CP_1
costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, Alessandro Poerio n. 88 presso lo studio dell'avv.
Marcello Marino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CHIAMATA IN CAUSA
E
(cf Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_3
in Roma, via Carlo Felice n. 63 presso lo studio dell'avv. Carola Chinappi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su fogli allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente.
CHIATA IN CAUSA
.A.
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 novembre 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio CP_1
al fine di veder accertare la responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 20 aprile 2021, verso le ore 10,30, mentre stava camminando lungo il marciapiede di via Monterotondo, giunta all'altezza del civico n. 14, era caduta a causa del dissesto del marciapiede e della buca pvi presente, e per vederla condannare al risarcimento del danno subito.
RGAC 52752 ANNO 2022 Pag. 2 di 14 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
A fondamento della domanda aveva indicato che il giorno 20 aprile 2021, verso le ore
10,30, mentre stava camminando lungo il marciapiede di via Monterotondo, giunta all'altezza del civico n. 14, era caduta a causa del dissesto del marciapiede e della buca vi presente.
Nella caduta aveva subito lesioni per le quali si era recata prima dal sanitario avente lo studio al civico 14 e poi si era recata al Pronto Soccorso ove le era stata diagnoisticata la frattura delle ossa nasali.
Il 27 luglio 2021 aveva richiesto a il risarcimento dei danni subiti e non CP_1
avendo avuto riscontro, previo tentativo di negoziazione assistita, ha introdotto il presente giudizio ritenendo sussistere la responsabilità di per omessa custodia e per CP_1
la esistenza di una insidia.
Si è costituita deducendo la mancata prova da parte della attrice del fatto CP_1
storico e del nesso di causalità, non essendo intervenuta la Polizia Municipale a seguito del fatto ed essendo stato segnalato il fatto solo con la richiesta di risarcimento del danno inviata tre mesi dopo non vi era prova del fatto e del nesso di causalità sia in relazione alla domanda proposta ai sensi dell'articolo 2051 sia per quella proposta a titolo di insidia in relazione alla quale ha dedotto la insussistenza della requisito della non visibilità come emergeva dalle fotografie depositate.
Ha dedotto la causa di esenzione della responsabilità conseguente alla mancata attenzione della attrice alle condizioni de marciapiede chiaramente visibili, che aveva determinato la caduta.
Ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la maniutenzione e
Controparte_ sorveglianza della strada era stata attribuita alla società in relazione alla quale ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa per la manleva.
.
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Ha contestato, infine, la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Controparte_ Si è costituita la società nella qualità di capogruppo dell'ATI costituita tra la società stessa e la società deducendo la insussistenza dell'inadempimento Controparte_4
non avendo contestato nulla al riguardo certificando la regolare esecuzione CP_1
dell'appalto ai fini del pagamento.
Ha dedotto, inoltre che l'appalto prevedeva interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento in conseguenza di segnalazioni provenienti da e dal proprio CP_1
servizio di sorveglianza che a suo avviso non poteva essere ritenuto un generale obbligo di vigilanza di tutti i luoghi ma una rilevazione generale della situazione in relazione alla quale doveva essere il direttore dei lavori ad indicare le priorità di interventro, cosa che non era avvenuta. Nel caso di specie il dissesto si era verificato dopo il contgrollo effettiato e, quindi nessun obbligo di segnalazione era posto in capo alla ditta.
Ha dedotto, inoltre, che l'appalto non esimeva di titolare del bene dal proprioo obbligo di sorveglianza che si aggiungeva a quello previsto contrattualmente.
Ha dedotto la mancata prova da parte della attrice del fatto storico e del nesso di causalità
e la sussistenza del caso fortuito in conseguenza della mancata attenzione da parte della attrice nel camminare in situazione di piena visibilità dei luoghi-
Ha contestato la misura del danno del quale era stato chiesto il risarcimento ed ha chiesto di poter chiamare in causa la Assicurazione che la garantiva.
Si è costituita la società deducendo la mancata prova della Controparte_3
responsabilità della propria assicurata, evidenziando come nei confronti della corretta esecuzione del contratto non era stata evidenziata alcuna contestazione da parte di
[...]
CP_1
Nel mertito ha dedotto che dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrrice emergeva che in corrispondenza del civico 14 dl via Monterotondo non erano presenti
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dissesti sul marciapiede, mentre sul marciapiede non all'altezza del civico 4 erano presesti dissesti e buche di dimensioni e caratteristiche tali da non poter non essere choiaramente visbili ed evitabili.
Di conseguenza, considerando che il tratto di marciapiede si trovava ad una distanza di circa 300 metri dalla casa della attrice, lo stato di dissesto era conosciuto dalla stessa. e quindi la caduta doveva essere attribuita alla sola disattenzione della attrice, situazione che integrava la prova liberatoria dalla responsabilità.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Raccolto l'interrogatorio formale della attrice ed escusso un teste, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 19 novembre 2024, ove la stessa è
stata decisa sulle conclusioni precisate come in atti con assegnazione di termine di giorno
60 per memorie conclusionali e giorni 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che la azione proposta dall'attrice è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta il giorno 20 aprile 2021, verso le ore 10,30, mentre stava camminando lungo il marciapiede di via Monterotondo, giunta all'altezza del civico n.
14, era caduta a causa del dissesto del marciapiede e della buca ivi presente, ponendo a base della domanda risarcitoria la responsabilità da custodia ex articolo 2051 cc e quella da insidia ex articolo 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto di parte attrice, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in
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senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione del marciapiede all'altezza del civico 14 al momento della caduta.
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La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
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luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio
2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III,
13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un
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corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione,
dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.,
per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
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sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla corte di cassazione che ha ritenuto che Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale,
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227,
comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es.
Cass. Sez. VI-III, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775) e successivamente riconfermato in quanto è stato ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini
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del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
(Cass. Sez. VI-III, 30 ottobre 2018, n. 27724).
D'altra parte in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass. Sez. VI-III, ord. 3 aprile 2019, n. 9315)
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatto oggetto del presente giudizio.
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Parte attrice ha indicato nell'atto di citazione che il giorno il giorno 20 aprile 2021, verso le ore 10,30, mentre stava camminando lungo il marciapiede di via Monterotondo, giunta all'altezza del civico n. 14, era caduta a causa del dissesto del marciapiede e della buca vi presente.
La attrice ha segnalato solo tre mesi dopo il fatto solo al momento della richiesta di risarcimento
Parte attrice ha allegato all'atto di citazione documentazione fotografica del tratto di marciapiede – via Monterondo in prossimità del civico 14, non avendo mai indicato che la caduta si fosse verificata dinanzi al portone del civico 14, ove non vi solo alterazione del parciapiede – danneggiato per un tratto abbastanza lungo con la presenza di più ounti in cui era assente l'asfalto e presenti buche, senza, però indicare precisamente il punto che avrebbe determinato la caduta.
Non vi è debbio che il tratto dissesto del marciapiede è chiaramente visibile, specie considerando che il fatto si è verificato di giorno, tenuto conto delle dimensioni e delle differenze di colore delle buche o alterazioni rispetto all'afaltogrigio chiaro della pavimentazione del marciapiede.
Nel corso del giudizio è stato raccolto l'interrogatorio formale della attrice la quale ha dichiarato che a caduta era avvenuta in prossimità con il civico 14 e che il punto che aveva determinato la sua caduta si trovava nella parte bassa della fotografia ove era visibile una piantina che fuoriusciva dal cemento spaccato in prossimità del margine del marciapiede in marmo.. Nei pressi del punto della caduta non erano presenti tombini. Ha indicato che le capitava di passare su qual marciapiede perché vicino alla sua abitazione ma il giorno della caduta le condizioni dello stesso erano peggiorate.
E' stato sentito il teste il quale ha riferito di aver parcheggiato la macchina Testimone_1
in via Monterotondo ed era diretto a piedi verso un'enoteca. La strada era in leggera
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
discesa e davanti a lui vi era una signora che camminava e che aveva visto cadere a faccia avanti. Si era avvicinato per aiutarla a rialzarsi ed aveva visto che nei pressi della signoraun asfalto fatiscente ed un tombino. Nelle toto mostrate aveva identificato il tombino sulla parte sinistra del marciapiede vicino alla strada visibili nella parte alta della fotografia che era stata mostrata.
Di conseguenza se è certo che la caduta è avvenuta, l'attrice ed il convenuto divergono in ordine al punto in cui la attrice sarebbe caduta dal momento che il teste colloca il punto abbastanza più avanti rispetto a quanto dedotto dalla attrice, più vicino al civico 14.
Il teste non ha visto la ragione della caduta della attrice avendo visto solo che la stessa era caduta a faccia in avanti.
Inoltre accanto al tombino appare visibile una alterazione rispetto al restante marciapiede,
dal momento che vi è una parte abbastanza ampia, notevolmente più scura rispetto al grigio chiaro della restante pavimentazione, ma senza evidenziare particolare buche o alterazioni.
In ogni caso le alterazioni presenti sull'asfalto del marciapiede imponevano una particolare attenzione nel camminare. Essendo le stesse non solo visibili ma anche conosciute dalla attrice la quale ha indicato che le stesse sarebbero peggiorate ma che erano già presenti e conosciute perché si trovavano nei pressi di casa sua.
Ritiene il giudicante che non sia stata fornita la prova che la caduta sia avvenuta a causa della dedotta alterazione della pavimentazione.
Ritiene il giudicante che debbano essere compensate tra le parti le spese del presente giudizio essendo comunque emersa la presenza di una alterazione della pavimentazione che, seppure non sia stato provato che abbia costituito causa della caduta, comunque denota una notevole carenza di manutenzione da parte di e della ditta CP_1
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incaricata della manutenzione stradale che non risulta essere intervenuta neppure dopo la richiesta di risarcimento come risulta dalla immagini successive presenti su gogle maps.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di Parte_2 CP_1
Controparte_ nonché da parte di quest'ultima nei confronti delle società e da questa nei confronti della società . Controparte_3 Controparte_3
[...]
* rigetta la domanda dell'attrice;
* compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il giorno 14 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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Roberto Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 52752 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19 novembre 2024, e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Piazzale Clodio n. 56 presso lo studio dell'avv. Graziella Silvana Zarcone che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato all'atto di citazione depositato telematicamente
ATTRICE
E
(cf ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, via Antonio Nibby n. 11 presso lo studio dell'avv. Massimo Biasioti
Mogliazza che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Nicola Sabato dell'Avvocatura
di , giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di CP_1
costituzione e risposta depositata telematicamente
CONVENUTA
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, Alessandro Poerio n. 88 presso lo studio dell'avv.
Marcello Marino che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
CHIAMATA IN CAUSA
E
(cf Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_3
in Roma, via Carlo Felice n. 63 presso lo studio dell'avv. Carola Chinappi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su fogli allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente.
CHIATA IN CAUSA
.A.
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 cc.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 novembre 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice ha convenuto in giudizio CP_1
al fine di veder accertare la responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 20 aprile 2021, verso le ore 10,30, mentre stava camminando lungo il marciapiede di via Monterotondo, giunta all'altezza del civico n. 14, era caduta a causa del dissesto del marciapiede e della buca pvi presente, e per vederla condannare al risarcimento del danno subito.
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A fondamento della domanda aveva indicato che il giorno 20 aprile 2021, verso le ore
10,30, mentre stava camminando lungo il marciapiede di via Monterotondo, giunta all'altezza del civico n. 14, era caduta a causa del dissesto del marciapiede e della buca vi presente.
Nella caduta aveva subito lesioni per le quali si era recata prima dal sanitario avente lo studio al civico 14 e poi si era recata al Pronto Soccorso ove le era stata diagnoisticata la frattura delle ossa nasali.
Il 27 luglio 2021 aveva richiesto a il risarcimento dei danni subiti e non CP_1
avendo avuto riscontro, previo tentativo di negoziazione assistita, ha introdotto il presente giudizio ritenendo sussistere la responsabilità di per omessa custodia e per CP_1
la esistenza di una insidia.
Si è costituita deducendo la mancata prova da parte della attrice del fatto CP_1
storico e del nesso di causalità, non essendo intervenuta la Polizia Municipale a seguito del fatto ed essendo stato segnalato il fatto solo con la richiesta di risarcimento del danno inviata tre mesi dopo non vi era prova del fatto e del nesso di causalità sia in relazione alla domanda proposta ai sensi dell'articolo 2051 sia per quella proposta a titolo di insidia in relazione alla quale ha dedotto la insussistenza della requisito della non visibilità come emergeva dalle fotografie depositate.
Ha dedotto la causa di esenzione della responsabilità conseguente alla mancata attenzione della attrice alle condizioni de marciapiede chiaramente visibili, che aveva determinato la caduta.
Ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la maniutenzione e
Controparte_ sorveglianza della strada era stata attribuita alla società in relazione alla quale ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa per la manleva.
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Ha contestato, infine, la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Controparte_ Si è costituita la società nella qualità di capogruppo dell'ATI costituita tra la società stessa e la società deducendo la insussistenza dell'inadempimento Controparte_4
non avendo contestato nulla al riguardo certificando la regolare esecuzione CP_1
dell'appalto ai fini del pagamento.
Ha dedotto, inoltre che l'appalto prevedeva interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento in conseguenza di segnalazioni provenienti da e dal proprio CP_1
servizio di sorveglianza che a suo avviso non poteva essere ritenuto un generale obbligo di vigilanza di tutti i luoghi ma una rilevazione generale della situazione in relazione alla quale doveva essere il direttore dei lavori ad indicare le priorità di interventro, cosa che non era avvenuta. Nel caso di specie il dissesto si era verificato dopo il contgrollo effettiato e, quindi nessun obbligo di segnalazione era posto in capo alla ditta.
Ha dedotto, inoltre, che l'appalto non esimeva di titolare del bene dal proprioo obbligo di sorveglianza che si aggiungeva a quello previsto contrattualmente.
Ha dedotto la mancata prova da parte della attrice del fatto storico e del nesso di causalità
e la sussistenza del caso fortuito in conseguenza della mancata attenzione da parte della attrice nel camminare in situazione di piena visibilità dei luoghi-
Ha contestato la misura del danno del quale era stato chiesto il risarcimento ed ha chiesto di poter chiamare in causa la Assicurazione che la garantiva.
Si è costituita la società deducendo la mancata prova della Controparte_3
responsabilità della propria assicurata, evidenziando come nei confronti della corretta esecuzione del contratto non era stata evidenziata alcuna contestazione da parte di
[...]
CP_1
Nel mertito ha dedotto che dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrrice emergeva che in corrispondenza del civico 14 dl via Monterotondo non erano presenti
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dissesti sul marciapiede, mentre sul marciapiede non all'altezza del civico 4 erano presesti dissesti e buche di dimensioni e caratteristiche tali da non poter non essere choiaramente visbili ed evitabili.
Di conseguenza, considerando che il tratto di marciapiede si trovava ad una distanza di circa 300 metri dalla casa della attrice, lo stato di dissesto era conosciuto dalla stessa. e quindi la caduta doveva essere attribuita alla sola disattenzione della attrice, situazione che integrava la prova liberatoria dalla responsabilità.
Ha contestato la misura del danno del quale era stato richiesto il risarcimento.
Raccolto l'interrogatorio formale della attrice ed escusso un teste, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 19 novembre 2024, ove la stessa è
stata decisa sulle conclusioni precisate come in atti con assegnazione di termine di giorno
60 per memorie conclusionali e giorni 20 per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che la azione proposta dall'attrice è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta il giorno 20 aprile 2021, verso le ore 10,30, mentre stava camminando lungo il marciapiede di via Monterotondo, giunta all'altezza del civico n.
14, era caduta a causa del dissesto del marciapiede e della buca ivi presente, ponendo a base della domanda risarcitoria la responsabilità da custodia ex articolo 2051 cc e quella da insidia ex articolo 2043 cc.
Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto di parte attrice, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode,
soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in
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senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa,
nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016,
n. 12895)
Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione del marciapiede all'altezza del civico 14 al momento della caduta.
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La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione delle strade affidate alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto.
Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, come nel caso di specie, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è
configurabile il caso fortuito quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21
settembre 2012, n. 16057).
Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo
2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatto cadere o qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. Sez. VI-III,
ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15
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luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n.
20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio
2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III,
13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un
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corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione,
dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità.
Detto principio è stato confermato anche dalla giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia. Secondo tale orientamento l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.,
per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n.
11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato,
deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17
ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
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sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla corte di cassazione che ha ritenuto che Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale,
esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227,
comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es.
Cass. Sez. VI-III, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775) e successivamente riconfermato in quanto è stato ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini
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del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).
(Cass. Sez. VI-III, 30 ottobre 2018, n. 27724).
D'altra parte in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.,
sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno,
fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità
causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass. Sez. VI-III, ord. 3 aprile 2019, n. 9315)
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatto oggetto del presente giudizio.
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Parte attrice ha indicato nell'atto di citazione che il giorno il giorno 20 aprile 2021, verso le ore 10,30, mentre stava camminando lungo il marciapiede di via Monterotondo, giunta all'altezza del civico n. 14, era caduta a causa del dissesto del marciapiede e della buca vi presente.
La attrice ha segnalato solo tre mesi dopo il fatto solo al momento della richiesta di risarcimento
Parte attrice ha allegato all'atto di citazione documentazione fotografica del tratto di marciapiede – via Monterondo in prossimità del civico 14, non avendo mai indicato che la caduta si fosse verificata dinanzi al portone del civico 14, ove non vi solo alterazione del parciapiede – danneggiato per un tratto abbastanza lungo con la presenza di più ounti in cui era assente l'asfalto e presenti buche, senza, però indicare precisamente il punto che avrebbe determinato la caduta.
Non vi è debbio che il tratto dissesto del marciapiede è chiaramente visibile, specie considerando che il fatto si è verificato di giorno, tenuto conto delle dimensioni e delle differenze di colore delle buche o alterazioni rispetto all'afaltogrigio chiaro della pavimentazione del marciapiede.
Nel corso del giudizio è stato raccolto l'interrogatorio formale della attrice la quale ha dichiarato che a caduta era avvenuta in prossimità con il civico 14 e che il punto che aveva determinato la sua caduta si trovava nella parte bassa della fotografia ove era visibile una piantina che fuoriusciva dal cemento spaccato in prossimità del margine del marciapiede in marmo.. Nei pressi del punto della caduta non erano presenti tombini. Ha indicato che le capitava di passare su qual marciapiede perché vicino alla sua abitazione ma il giorno della caduta le condizioni dello stesso erano peggiorate.
E' stato sentito il teste il quale ha riferito di aver parcheggiato la macchina Testimone_1
in via Monterotondo ed era diretto a piedi verso un'enoteca. La strada era in leggera
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discesa e davanti a lui vi era una signora che camminava e che aveva visto cadere a faccia avanti. Si era avvicinato per aiutarla a rialzarsi ed aveva visto che nei pressi della signoraun asfalto fatiscente ed un tombino. Nelle toto mostrate aveva identificato il tombino sulla parte sinistra del marciapiede vicino alla strada visibili nella parte alta della fotografia che era stata mostrata.
Di conseguenza se è certo che la caduta è avvenuta, l'attrice ed il convenuto divergono in ordine al punto in cui la attrice sarebbe caduta dal momento che il teste colloca il punto abbastanza più avanti rispetto a quanto dedotto dalla attrice, più vicino al civico 14.
Il teste non ha visto la ragione della caduta della attrice avendo visto solo che la stessa era caduta a faccia in avanti.
Inoltre accanto al tombino appare visibile una alterazione rispetto al restante marciapiede,
dal momento che vi è una parte abbastanza ampia, notevolmente più scura rispetto al grigio chiaro della restante pavimentazione, ma senza evidenziare particolare buche o alterazioni.
In ogni caso le alterazioni presenti sull'asfalto del marciapiede imponevano una particolare attenzione nel camminare. Essendo le stesse non solo visibili ma anche conosciute dalla attrice la quale ha indicato che le stesse sarebbero peggiorate ma che erano già presenti e conosciute perché si trovavano nei pressi di casa sua.
Ritiene il giudicante che non sia stata fornita la prova che la caduta sia avvenuta a causa della dedotta alterazione della pavimentazione.
Ritiene il giudicante che debbano essere compensate tra le parti le spese del presente giudizio essendo comunque emersa la presenza di una alterazione della pavimentazione che, seppure non sia stato provato che abbia costituito causa della caduta, comunque denota una notevole carenza di manutenzione da parte di e della ditta CP_1
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incaricata della manutenzione stradale che non risulta essere intervenuta neppure dopo la richiesta di risarcimento come risulta dalla immagini successive presenti su gogle maps.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di Parte_2 CP_1
Controparte_ nonché da parte di quest'ultima nei confronti delle società e da questa nei confronti della società . Controparte_3 Controparte_3
[...]
* rigetta la domanda dell'attrice;
* compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il giorno 14 febbraio 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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