Articolo 14 della Legge 29 giugno 1951, n. 489
Articolo 13Articolo 15
Versione
22 luglio 1951
Art. 14.
Al personale trasferito spetta una indennita' di prima sistemazione nella misura:
di lire 75.000 per il personale di grado 4° o superiori, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;
di lire 60.000 per il personale dei gradi 5°, 6° e 7°, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;
di lire 50.000 per il personale dei gradi 8°, 9°, 10° e 11°, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;
di lire 40.000 per il personale dei gradi inferiori all'11° e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria e per il restante personale civile e militare di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati.
La suddetta indennita' e' ridotta alla meta' per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico.
Al personale che non abbia trasferito nella nuova sede la famiglia ed il mobilio e' corrisposta la meta' dell'indennita' di prima sistemazione, salva la corresponsione dell'altra meta' dopo il trasferimento del mobilio e delle persone di famiglia, purche' questo sia compiuto entro un biennio dalla data di decorrenza dell'ordine di trasferimento.
L'indennita' medesima e' ridotta ad un terzo - da computarsi sull'indennita' in misura intera o sulla misura gia' ridotta ai termini del precedente comma - per il personale che fruisca, nella nuova sede, di alloggio gratuito o, se trattasi di personale ferroviario, delle agevolazioni di cui alla tabella allegata all'articolo 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie.
L'indennita' di prima sistemazione e' attribuita nella misura corrispondente al grado rivestito alla data in cui il dipendente raggiunge la nuova sede di servizio.
Non spetta l'indennita' di prima sistemazione agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, ne' ai sottufficiali e militari di truppa che non siano in carriera continuativa o raffermati o vincolati a ferma speciale.
Entrata in vigore il 22 luglio 1951