TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2118/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2118/2025 V.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, posta in decisione all'esito dell'udienza del 18/12/2025; promossa congiuntamente da
(c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Marotta, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Coletta Dinaro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 3 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 16/07/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 13/09/1995.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 13/09/1995 in Comune di
OL AL;
- che dall'unione nascevano i figli (il 28/7/1996) e l'8/4/1998); Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con verbale del 15/9/2016, omologato con decreto n.
382/2016 emesso da questo Tribunale in data 4/10/2016 (v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori condizioni di natura economica, essendo sia le parti che i figli della coppia economicamente indipendenti.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in OL AL il 13/09/1995 (Anno 1995 – n. 33 – Parte II- Serie A).
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
13/09/1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
OL AL dell'anno 1995 (Atto n. 33 - Parte II – Serie A); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di OL AL di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
23/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2118/2025 V.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, posta in decisione all'esito dell'udienza del 18/12/2025; promossa congiuntamente da
(c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Marotta, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Coletta Dinaro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 3 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 16/07/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 13/09/1995.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 13/09/1995 in Comune di
OL AL;
- che dall'unione nascevano i figli (il 28/7/1996) e l'8/4/1998); Per_1 Per_2
- di essersi separati consensualmente con verbale del 15/9/2016, omologato con decreto n.
382/2016 emesso da questo Tribunale in data 4/10/2016 (v. documenti in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori condizioni di natura economica, essendo sia le parti che i figli della coppia economicamente indipendenti.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in OL AL il 13/09/1995 (Anno 1995 – n. 33 – Parte II- Serie A).
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
13/09/1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
OL AL dell'anno 1995 (Atto n. 33 - Parte II – Serie A); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di OL AL di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
23/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3