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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1122/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ) nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Deidda Matteo del Foro di Cagliari
PARTE ATTRICE
contro
(c.f. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
La sola parte attrice ha concluso come segue:
− Accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzarli a vivere separati.
− Assegnare e/o disporre l'esclusiva disponibilità dell'immobile destinato a casa familiare in comproprietà tra i coniugi, sito in 15033 - Casale Monferrato – Fraz. Terranova (AL) nella via
Maestra, 214, articolato su due livelli censito al catasto fabbricati di Casale Monferrato al Foglio 13, particella 242, sub 2 e 3, categoria C/2 classe 2, in favore del sig. che vi Controparte_1 risiederà col figlio . Per_1
− Dichiarare che il figlio risiederà prevalentemente presso la casa coniugale con il padre. Nel Per_1 caso in cui il figlio sia ancora economicamente non autonomo e permanga presso la madre per un periodo superiore ai 30 giorni, il sig. verserà alla signora la somma di euro 150,00 ciascun CP_1 mese di permanenza. Le spese extra del figlio , sino alla sua indipendenza economica, saranno Per_1 poste al 50% tra i genitori come da Protocollo del tribunale di Vercelli. La signora Parte_1 rinuncia alla quota di assegno unico in proprio favore.
− Disporre che l'assegno unico familiare venga assegnato integralmente nella misura del 100% al sig. , il quale provvederà autonomamente a formalizzarne la richiesta presso l'ente preposto. CP_1
− Porre a carico di entrambi i coniugi il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il comune figlio , purché previamente concordate e debitamente documentate, secondo le line Per_1 guida del CNF.
Il PM ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cella Parte_1 Controparte_1
Monte (AL), il giorno 25.07.1998, successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune all'atto n. 1, Parte I, Anno 1998.
Dall'unione coniugale nascevano i figli e , oggi entrambi maggiorenni, solo il primo Per_2 Per_1
attualmente economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato in data 12.09.2024 la sig.ra presentava domanda di separazione dal Parte_1 marito, formulando domande ad essa connesse quali l'assegnazione della casa familiare al marito e il mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Alla prima udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. celebratasi in data 11.12.2024, il Giudice Relatore, dopo aver dato atto della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia di parte convenuta.
Il Presidente Relatore sottolineava all'avvocato di parte attrice l'incongruenza delle conclusioni in punto contributo al mantenimento del figlio “nei periodi di permanenza” presso la madre, poiché non veniva indicata la frequenza né la durata;
l'avv. Coppo precisava tale conclusione modificandola nel seguente modo “Il figlio risiederà prevalentemente presso la casa coniugale con il padre. Nel Per_1
pagina 2 di 5 caso in cui il figlio sia ancora economicamente non autonomo e permanga presso la madre per un periodo superiore ai 30 giorni, il sig. verserà alla signora la somma di euro 150,00 ciascun CP_1
mese di permanenza. Le spese extra del figlio , sino alla sua indipendenza economica, saranno Per_1
poste al 50% tra i genitori come da Protocollo del tribunale di Vercelli. La signora Parte_1 rinuncia alla quota di assegno unico in proprio favore”; precisava infine di rinunciare alla conclusione afferente alla volturazione dell'auto.
Il Presidente evidenziava altresì l'inammissibilità della conclusione afferente alla previsione del pagamento della rata di mutuo integralmente a carico del marito, rilevando come questa non potesse che essere su accordo delle parti;
l'avvocato si rimetteva alle valutazioni del Tribunale sul punto.
Il Presidente, dato atto, fissava infine udienza per la precisazione delle conclusioni -con modalità scritta ex art. 127ter cpc-, al 26.03.2025, concedendo i termini ex art. 473bis.28 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
Nelle conclusioni depositate in data 21.01.2025, l'avv. Coppo dichiarava di rinunciare alla conclusione inerente alla previsione del pagamento della rata del mutuo cointestato ai coniugi, integralmente a carico del marito.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base delle prospettazioni della parte attrice, oltre che dalla contumacia del convenuto, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Il figlio , seppur ancora non economicamente autosufficiente, è maggiorenne e di conseguenza Per_1
nulla deve essere disposto in merito a dove dovrà risiedere: si dà atto che, comunque, dovrebbe al momento vivere insieme al padre nella casa familiare.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
La casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, sita in 15033 - Casale Monferrato - Fraz. Terranova
(AL) nella via Maestra, 214, articolata su due livelli e censita al catasto fabbricati di Casale
Monferrato al Foglio 13, particella 242, sub 2 e 3, categoria C/2 classe 2, rimarrà nella disponibilità del sig. che vi dovrebbe risiedere col figlio potendosi procedere ad Controparte_1 Per_3
assegnazione in assenza di domanda da parte del soggetto interessato.
pagina 3 di 5 OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Dato atto che il figlio dovrebbe risiedere prevalentemente presso la casa coniugale insieme al Per_1
padre, nel caso in cui egli non sia ancora economicamente autonomo e permanga presso la madre per un periodo superiore ai 30 giorni, il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 150,00 CP_1 Parte_1
per ciascun mese di permanenza.
Le spese extra per il figlio, sino alla sua indipendenza economica, saranno poste al 50% tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
la sig.ra ha rinunciato alla quota di assegno Parte_1
unico in proprio favore, che sarà quindi integralmente richiedibile dal sig. CP_1
SULLE SPESE PROCESSUALI
Non sussistendo opposizione da parte del convenuto, ed alla luce del contenuto delle domande - nonché in particolare considerando che il figlio risulta permanere presso il padre- si ravvisano giuste ragioni per non procedere a condanna alle spese a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 1122/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cella Monte (AL), il CP_1
giorno 25.07.1998, successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune all'atto n. 1, Parte I, Anno 1998;
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE che la casa famigliare, in comproprietà tra i coniugi, sita in 15033 - Casale Monferrato
- Fraz. Terranova (AL) nella via Maestra, 214, articolata su due livelli e censita al catasto fabbricati di Casale Monferrato al Foglio 13, particella 242, sub 2 e 3, categoria C/2 classe 2, rimanga nella disponibilità del sig. che vi dovrebbe risiedere col figlio;
Controparte_1 Per_1
4. in punto residenza del figlio , il quale seppur non ancora economicamente CP_2 Per_1
autosufficiente, è già maggiorenne;
5. DISPONE che nel caso in cui figlio non sia ancora economicamente autonomo e permanga Per_1
presso la madre per un periodo superiore ai 30 giorni, il sig. versi alla sig.ra la CP_1 Parte_1
pagina 4 di 5 somma di euro 150,00 per ciascun mese di permanenza;
le spese extra per il figlio, previamente concordate e debitamente documentate, saranno poste al 50% tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Vercelli sino alla sua indipendenza economica;
6. AUTORIZZA il sig. a richiedere interamente l'assegno unico familiare;
CP_1
7. Nulla in punto spese.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 07.04.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1122/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ) nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Deidda Matteo del Foro di Cagliari
PARTE ATTRICE
contro
(c.f. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
La sola parte attrice ha concluso come segue:
− Accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzarli a vivere separati.
− Assegnare e/o disporre l'esclusiva disponibilità dell'immobile destinato a casa familiare in comproprietà tra i coniugi, sito in 15033 - Casale Monferrato – Fraz. Terranova (AL) nella via
Maestra, 214, articolato su due livelli censito al catasto fabbricati di Casale Monferrato al Foglio 13, particella 242, sub 2 e 3, categoria C/2 classe 2, in favore del sig. che vi Controparte_1 risiederà col figlio . Per_1
− Dichiarare che il figlio risiederà prevalentemente presso la casa coniugale con il padre. Nel Per_1 caso in cui il figlio sia ancora economicamente non autonomo e permanga presso la madre per un periodo superiore ai 30 giorni, il sig. verserà alla signora la somma di euro 150,00 ciascun CP_1 mese di permanenza. Le spese extra del figlio , sino alla sua indipendenza economica, saranno Per_1 poste al 50% tra i genitori come da Protocollo del tribunale di Vercelli. La signora Parte_1 rinuncia alla quota di assegno unico in proprio favore.
− Disporre che l'assegno unico familiare venga assegnato integralmente nella misura del 100% al sig. , il quale provvederà autonomamente a formalizzarne la richiesta presso l'ente preposto. CP_1
− Porre a carico di entrambi i coniugi il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il comune figlio , purché previamente concordate e debitamente documentate, secondo le line Per_1 guida del CNF.
Il PM ha concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cella Parte_1 Controparte_1
Monte (AL), il giorno 25.07.1998, successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune all'atto n. 1, Parte I, Anno 1998.
Dall'unione coniugale nascevano i figli e , oggi entrambi maggiorenni, solo il primo Per_2 Per_1
attualmente economicamente autosufficiente.
Con ricorso depositato in data 12.09.2024 la sig.ra presentava domanda di separazione dal Parte_1 marito, formulando domande ad essa connesse quali l'assegnazione della casa familiare al marito e il mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Alla prima udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. celebratasi in data 11.12.2024, il Giudice Relatore, dopo aver dato atto della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia di parte convenuta.
Il Presidente Relatore sottolineava all'avvocato di parte attrice l'incongruenza delle conclusioni in punto contributo al mantenimento del figlio “nei periodi di permanenza” presso la madre, poiché non veniva indicata la frequenza né la durata;
l'avv. Coppo precisava tale conclusione modificandola nel seguente modo “Il figlio risiederà prevalentemente presso la casa coniugale con il padre. Nel Per_1
pagina 2 di 5 caso in cui il figlio sia ancora economicamente non autonomo e permanga presso la madre per un periodo superiore ai 30 giorni, il sig. verserà alla signora la somma di euro 150,00 ciascun CP_1
mese di permanenza. Le spese extra del figlio , sino alla sua indipendenza economica, saranno Per_1
poste al 50% tra i genitori come da Protocollo del tribunale di Vercelli. La signora Parte_1 rinuncia alla quota di assegno unico in proprio favore”; precisava infine di rinunciare alla conclusione afferente alla volturazione dell'auto.
Il Presidente evidenziava altresì l'inammissibilità della conclusione afferente alla previsione del pagamento della rata di mutuo integralmente a carico del marito, rilevando come questa non potesse che essere su accordo delle parti;
l'avvocato si rimetteva alle valutazioni del Tribunale sul punto.
Il Presidente, dato atto, fissava infine udienza per la precisazione delle conclusioni -con modalità scritta ex art. 127ter cpc-, al 26.03.2025, concedendo i termini ex art. 473bis.28 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
Nelle conclusioni depositate in data 21.01.2025, l'avv. Coppo dichiarava di rinunciare alla conclusione inerente alla previsione del pagamento della rata del mutuo cointestato ai coniugi, integralmente a carico del marito.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base delle prospettazioni della parte attrice, oltre che dalla contumacia del convenuto, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
Il figlio , seppur ancora non economicamente autosufficiente, è maggiorenne e di conseguenza Per_1
nulla deve essere disposto in merito a dove dovrà risiedere: si dà atto che, comunque, dovrebbe al momento vivere insieme al padre nella casa familiare.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
La casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, sita in 15033 - Casale Monferrato - Fraz. Terranova
(AL) nella via Maestra, 214, articolata su due livelli e censita al catasto fabbricati di Casale
Monferrato al Foglio 13, particella 242, sub 2 e 3, categoria C/2 classe 2, rimarrà nella disponibilità del sig. che vi dovrebbe risiedere col figlio potendosi procedere ad Controparte_1 Per_3
assegnazione in assenza di domanda da parte del soggetto interessato.
pagina 3 di 5 OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Dato atto che il figlio dovrebbe risiedere prevalentemente presso la casa coniugale insieme al Per_1
padre, nel caso in cui egli non sia ancora economicamente autonomo e permanga presso la madre per un periodo superiore ai 30 giorni, il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 150,00 CP_1 Parte_1
per ciascun mese di permanenza.
Le spese extra per il figlio, sino alla sua indipendenza economica, saranno poste al 50% tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Vercelli;
la sig.ra ha rinunciato alla quota di assegno Parte_1
unico in proprio favore, che sarà quindi integralmente richiedibile dal sig. CP_1
SULLE SPESE PROCESSUALI
Non sussistendo opposizione da parte del convenuto, ed alla luce del contenuto delle domande - nonché in particolare considerando che il figlio risulta permanere presso il padre- si ravvisano giuste ragioni per non procedere a condanna alle spese a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 1122/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cella Monte (AL), il CP_1
giorno 25.07.1998, successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune all'atto n. 1, Parte I, Anno 1998;
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE che la casa famigliare, in comproprietà tra i coniugi, sita in 15033 - Casale Monferrato
- Fraz. Terranova (AL) nella via Maestra, 214, articolata su due livelli e censita al catasto fabbricati di Casale Monferrato al Foglio 13, particella 242, sub 2 e 3, categoria C/2 classe 2, rimanga nella disponibilità del sig. che vi dovrebbe risiedere col figlio;
Controparte_1 Per_1
4. in punto residenza del figlio , il quale seppur non ancora economicamente CP_2 Per_1
autosufficiente, è già maggiorenne;
5. DISPONE che nel caso in cui figlio non sia ancora economicamente autonomo e permanga Per_1
presso la madre per un periodo superiore ai 30 giorni, il sig. versi alla sig.ra la CP_1 Parte_1
pagina 4 di 5 somma di euro 150,00 per ciascun mese di permanenza;
le spese extra per il figlio, previamente concordate e debitamente documentate, saranno poste al 50% tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Vercelli sino alla sua indipendenza economica;
6. AUTORIZZA il sig. a richiedere interamente l'assegno unico familiare;
CP_1
7. Nulla in punto spese.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 07.04.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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