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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 4871 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 12/03/2025, a seguito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliato in Latina, Via Giustiniano n. 7, presso lo studio dell'avvocato
Cesare Gallinelli (c.f. ) che lo rappresenta e difende per procura C.F._2
in atti - APPELLANTE -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
Elettivamente domiciliato in Aprilia (Lt), Via Piemonte n. 3, presso lo studio dell'avvocato Ilaria Cavallin (c.f. che lo rappresenta e difende C.F._4
per procura in atti - APPELLATO-
OGGETTO: appello di , nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Latina, resa in data 25.06.2024, a definizione del giudizio recante n° R.G. 1732/2024 promosso da nei Controparte_1 confronti di ai sensi dell'art. 663 c.p.c. - oggetto: locazione uso Parte_1
diverso, affitto di azienda -
CONCLUSIONI: come in atti r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione, notificato il 09.04.2024, chiede di convalidare la licenza per finita locazione e condannare Controparte_1
al rilascio dell'immobile locatogli, con fissazione della data per Parte_1
l'esecuzione del provvedimento di convalida.
Proprietario di un terreno agricolo in Aprilia, via Carano 66, allega che tale terreno, per contratto di affitto di fondo rustico a imprenditore agricolo, ai sensi della legge 203/82 art. 45, è detenuto da e che detto contratto, registrato il 05.03.2008, Parte_1
avendo decorrenza dal 01.05.2008, è scaduto, per legge, il 30.04.2023.
All'udienza del 25.06.2024 nessuno compare per l'intimato . Parte_1
Il giudice, valutata rituale la notifica della intimazione ad;
dato atto Parte_1
anche della persistenza di una morosità, convalida lo sfratto per finita locazione, fissando, per l'esecuzione, la data del 23.07.2024.
Con l'atto di appello, , rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<<affinch l corte d di roma fissata udienza comparizione delle parti>
voglia accogliere il presente appello ed a totale riforma del provvedimento impugnato, del 25.06.2024 del Tribunale di Latina emesso nel procedimento rg 1732/2024 dichiarare nullo lo stesso ed in ogni caso respingere l'originaria domanda in quanto proposta a giudice incompetente, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto>>.
Con comparsa depositata in data 10.01.2025, si costituisce resiste Controparte_1 all'impugnazione e rassegna le seguenti conclusioni:
<1) Rigetto del reclamo proposto, con conferma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina, a firma Giudice Piccialli Alfonso, in data 25.06.2024; 2) Condanna alle
spese di lite a carico del sig. , con distrazione in favore del Parte_1
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, per il doppio grado di giudizio. 3)
Condanna dello stesso ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà della lite>>.
propone quattro motivi di appello. Parte_1
1) Rubricato: “Contraddittorietà ed illogicità della motivazione – Nullità”.
L'appellante censura di omessa motivazione la ordinanza, nella parte in cui accerta la persistenza di una morosità a proprio carico.
2) Rubricato: “Incompetenza del giudice adito”. L'appellante solleva questione di incompetenza del tribunale ad emettere la decisione impugnata, vertendosi in r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 ipotesi di controversia in materia di rapporti agrari, di competenza della sezione specializzata agraria.
3) Rubricato: “Improcedibilità del ricorso”. L'appellate censura la ordinanza per mancato rilievo della improcedibilità della domanda per mancato svolgimento del preventivo del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 Legge 3 maggio
1983 n. 203.
4) Rubricato: “Infondatezza della domanda”. L'appellante censura la decisione nel merito, allegando che il contratto, medio tempore, si è rinnovato, in mancanza di regolare disdetta.
L'appello è inammissibile.
Il mezzo di impugnazione dell'appello, avverso l'ordinanza di convalida del 25 giugno 2024 è inammissibile.
Il rilievo di inammissibilità precede anche la valutazione della questione sollevata in punto di competenza della sezione specializzata di agraria del Tribunale.
Secondo la stessa prospettazione dell'appellante, e come emerge dalla copia dell'ordinanza in atti, il provvedimento impugnato definisce il giudizio recante numero 24 1732/2024, introdotto con intimazione ritualmente notificata al conduttore, accertamento non oggetto di censura.
Dall'ordinanza emerge che alle 11:00 nessuno è comparso per l'intimato e che il difensore presente per la parte intimante dichiara che il contratto è scaduto il
30.04.2024, insistendo per la convalida dello sfratto intimato per finita locazione.
Il giudice, preso atto della rituale notifica dell'intimazione con contestuale citazione per la convalida e della mancata comparizione della parte conduttrice, convalida lo sfratto per finita locazione e fissa la data per l'esecuzione dello sfratto,
regolamentando il liquidando le spese del procedimento.
Trattasi dunque di ordinanza di convalida della licenza per finita locazione emessa ai sensi dell'articolo 663 del codice di rito, impugnabile solo con l'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 668 del codice di rito e soggetta al normale rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge.
Tali presupposti sono costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza e , quindi, al di fuori dello schema processuale ad esso relativo, essendo, solo in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza, anche ai fini dell'impugnazione ( cfr. Cass. 12979/2010).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Nella specie entrambi i menzionati presupposti sussistevano e pertanto l'appello è inammissibile.
Quanto alla istanza risarcitoria ex art. 96 c.p.c. dell'appellato.
Non ne ricorrono i presupposti.
La favorevole valutazione della domanda di risarcimento da responsabilità
processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., con riguardo alla quale pure deve darsi atto del fatto che reca in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni che nel concreto difetta che nel concreto difetta in mancanza di una adeguata indicazione di profili di danno che non possano ritenersi adeguatamente compensati dalla regolamentazione delle spese di lite.
La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, che pure non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, impone il necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
Nel concreto, la pur ritenuta inammissibilità della impugnazione, di per sé non è sufficiente all'accoglimento della domanda in esame non configurando, tout- court, prova della pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria.
Spese di lite.
Giova precisare in diritto che il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura una ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017;
Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: fino a euro 5.200,00; compensi medi;
esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata).
Sanzione processuale.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
, nei confronti di avverso l'ordinanza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale Ordinario di Latina, resa in data 25.06.2024, a definizione del giudizio recante n° R.G. 1732/2024 promosso da nei confronti di Controparte_1 [...]
ai sensi dell'art. 663 c.p.c., ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Parte_1
- Dichiara inammissibile l'appello.
- Condanna l'appellante a rifondere, all'appellato, le spese di lite che liquida, in euro 1.923,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e distrae in favore dell'avv. Ilaria Cavallin, difensore dichiaratosi antistatario.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 12.03.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo»
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