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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/04/2024, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 48/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Proia Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 48/2024 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 26 gennaio 2024 da:
( , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Avezzano (AQ), via Nazario Sauro, 106, presso lo studio dell'avv. Roberto Verdecchia che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso nonché
( ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Avezzano (AQ), via Nazario Sauro, 106, presso lo studio dell'avv. Roberto Verdecchia che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti chiedono dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dai coniugi e depositato in atti in data 26 gennaio 2024.
Tali condizioni prevedono:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori in via Per_1 condivisa, ma con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà di visite per il padre due (2) giorni a settimana (martedì e giovedì dalle 17:00 alle 21:00) un fine settimana alternato (dal venerdì sera dalle 19:00 alle 21:00 della domenica), il tutto salvaguardando il diritto allo studio del minore. Ad anni alterni il minore trascorrerà la sera della vigilia di natale (24 dicembre) o con la madre o con il padre, stessa cosa dicasi per il giorno di natale (25 dicembre) alternativamente o con il padre o con la madre e per il giorno di Santo
ST (26 dicembre), per la vigilia di Capodanno (31 dicembre) e per il giorno di San
LV (1 gennaio), alternanza prevista anche per l'epifania. Sempre in considerazione della modalità di visita settimanale, verranno trascorse con ciascuno dei genitori ad anni alterni, il giorno di pasqua o con la madre o con il padre e il lunedì dell'Angelo o con il padre o con la madre, alternativamente di anno in anno;
3) entrambi i coniugi contribuiranno, previo accordo, in misura del 50%, alle spese di istruzione del figlio minore, alle spese mediche e specialistiche non altrimenti mutuabili;
4) le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
5) il sig. in relazione al mantenimento del figlio minore e della moglie Parte_1
corrisponderà la somma di euro mille (1.000,00) di cui euro seicento (600,00) per il minore ed euro quattrocento (400,00) per la madre non autosufficiente;
6) attualmente è il sig. a percepire l'assegno unico per il figlio, ma si Parte_1
obbliga a versarlo interamente in favore della sig.ra ; Parte_2
2 7) sarà cura del sig. pagare il mutuo contratto con la Parte_1 Org_1
, intestato alla sig.ra in relazione all'unità immobiliare
[...] Parte_2
ubicata in Avezzano alla via Ignazio Silone n.52, oggi pari ad euro 437,00 circa che viene corrisposto in forma semestrale;
8) i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili in comune e dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
9) i coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26 gennaio 2024 i coniugi, e Parte_1 Parte_2
, deducendo di aver contratto matrimonio in data 28 agosto 2013 e che, da tale
[...]
unione, in data 8 novembre 2012, è nato il figlio hanno adito l'intestato Persona_2
Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del 3 aprile 2024 i coniugi, comparsi personalmente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
I coniugi hanno, altresì, fornito le seguenti precisazioni in merito alle condizioni del ricorso, contenute nel verbale di udienza: “Precisano che l'assegno unico universale ammonta ad € 143 mensili che viene percepito dal padre e poi riversato alla madre interamente.
Rappresentano che l'assegno è ulteriore ai 600 euro previsti per il mantenimento del figlio. Il sig.
è pensionato e percepisce una pensione di circa 2.600 euro. La sig.ra fa la Parte_1 Parte_2 pasticciera saltuariamente.
La casa coniugale viene assegnata alla madre e si trova in via Ignazio Silone n. 52.”.
Il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni riportandosi all'accordo e chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi stabilite.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
3 Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti e dal contegno delle stesse, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate (sopra riportate), come precisate in sede di udienza, siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose del superiore interesse dei figli della coppia, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA e DICHIARA la separazione personale tra (nato ad Parte_1
Avezzano (AQ), il 28 agosto 1959) e (nata a [...] – Romania - il 23 Parte_2 marzo 1979) alle condizioni sopra riprodotte.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Avezzano (atto n. 32 - parte II - Anno 2013)
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 3 aprile 2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
dott.ssa Maria Proia dott.ssa Francesca Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione della tirocinante ex art. 73 dott.ssa Francesca Errichelli.
4
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Proia Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 48/2024 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 26 gennaio 2024 da:
( , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Avezzano (AQ), via Nazario Sauro, 106, presso lo studio dell'avv. Roberto Verdecchia che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso nonché
( ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Avezzano (AQ), via Nazario Sauro, 106, presso lo studio dell'avv. Roberto Verdecchia che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti chiedono dichiararsi la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dai coniugi e depositato in atti in data 26 gennaio 2024.
Tali condizioni prevedono:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori in via Per_1 condivisa, ma con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà di visite per il padre due (2) giorni a settimana (martedì e giovedì dalle 17:00 alle 21:00) un fine settimana alternato (dal venerdì sera dalle 19:00 alle 21:00 della domenica), il tutto salvaguardando il diritto allo studio del minore. Ad anni alterni il minore trascorrerà la sera della vigilia di natale (24 dicembre) o con la madre o con il padre, stessa cosa dicasi per il giorno di natale (25 dicembre) alternativamente o con il padre o con la madre e per il giorno di Santo
ST (26 dicembre), per la vigilia di Capodanno (31 dicembre) e per il giorno di San
LV (1 gennaio), alternanza prevista anche per l'epifania. Sempre in considerazione della modalità di visita settimanale, verranno trascorse con ciascuno dei genitori ad anni alterni, il giorno di pasqua o con la madre o con il padre e il lunedì dell'Angelo o con il padre o con la madre, alternativamente di anno in anno;
3) entrambi i coniugi contribuiranno, previo accordo, in misura del 50%, alle spese di istruzione del figlio minore, alle spese mediche e specialistiche non altrimenti mutuabili;
4) le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
5) il sig. in relazione al mantenimento del figlio minore e della moglie Parte_1
corrisponderà la somma di euro mille (1.000,00) di cui euro seicento (600,00) per il minore ed euro quattrocento (400,00) per la madre non autosufficiente;
6) attualmente è il sig. a percepire l'assegno unico per il figlio, ma si Parte_1
obbliga a versarlo interamente in favore della sig.ra ; Parte_2
2 7) sarà cura del sig. pagare il mutuo contratto con la Parte_1 Org_1
, intestato alla sig.ra in relazione all'unità immobiliare
[...] Parte_2
ubicata in Avezzano alla via Ignazio Silone n.52, oggi pari ad euro 437,00 circa che viene corrisposto in forma semestrale;
8) i coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni mobili in comune e dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
9) i coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26 gennaio 2024 i coniugi, e Parte_1 Parte_2
, deducendo di aver contratto matrimonio in data 28 agosto 2013 e che, da tale
[...]
unione, in data 8 novembre 2012, è nato il figlio hanno adito l'intestato Persona_2
Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del 3 aprile 2024 i coniugi, comparsi personalmente, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
I coniugi hanno, altresì, fornito le seguenti precisazioni in merito alle condizioni del ricorso, contenute nel verbale di udienza: “Precisano che l'assegno unico universale ammonta ad € 143 mensili che viene percepito dal padre e poi riversato alla madre interamente.
Rappresentano che l'assegno è ulteriore ai 600 euro previsti per il mantenimento del figlio. Il sig.
è pensionato e percepisce una pensione di circa 2.600 euro. La sig.ra fa la Parte_1 Parte_2 pasticciera saltuariamente.
La casa coniugale viene assegnata alla madre e si trova in via Ignazio Silone n. 52.”.
Il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni riportandosi all'accordo e chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi stabilite.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
3 Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti e dal contegno delle stesse, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate (sopra riportate), come precisate in sede di udienza, siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose del superiore interesse dei figli della coppia, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA e DICHIARA la separazione personale tra (nato ad Parte_1
Avezzano (AQ), il 28 agosto 1959) e (nata a [...] – Romania - il 23 Parte_2 marzo 1979) alle condizioni sopra riprodotte.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Avezzano (atto n. 32 - parte II - Anno 2013)
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 3 aprile 2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
dott.ssa Maria Proia dott.ssa Francesca Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione della tirocinante ex art. 73 dott.ssa Francesca Errichelli.
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