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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5030 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Uroni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/02/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Atzori, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 31/08/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villasor, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati, con libertà di stabilire la propria residenza ove meglio credono.
2. La casa coniugale sita in Cagliari in Via Anna Magnani n. 12, viene assegnata alla IG.ra , presso la quale continuerà a vivere il figlio , Parte_1 Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Tale assegnazione perdurerà fintanto che il figlio continuerà a Persona_2 convivere con la madre, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, L. 898/1970.
3. Il IG. si impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento per Controparte_1 il figlio , la somma mensile di € 800,00 (euro ottocento/00), pari al 10% Per_1 delle quote societarie a lui cedute.
Qualora, per ragioni economiche contingenti, l'importo derivante da dette quote dovesse risultare inferiore, il IG. si impegna a corrispondere la CP_1 differenza fino alla concorrenza degli € 800,00 mensili.
Tale importo, comprensivo delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio secondo il protocollo del CNF, sarà versato entro il giorno 5 di ogni
Pag. 2 di 3 mese mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla IG.ra ; sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. Pt_1
4. Il IG. si farà carico del pagamento delle rate del mutuo acceso per CP_1
l'acquisto della casa coniugale fino a concorrenza del debito.
La IG.ra si farà carico dei restanti oneri di mantenimento dell'immobile, Pt_1 delle tasse e delle imposte.
5. I coniugi danno atto di aver già definito concordemente tra loro le questioni patrimoniali relative alle quote societarie e con il presente accordo di separazione ogni questione relativa al predetto immobile coniugale e di non avere, pertanto, nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento o restitutivo.
In merito alla casa coniugale, lo scioglimento della comunione legale avverrà secondo le ordinarie regole civilistiche, come previsto dall'art. 191 c.c.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5030 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Uroni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/02/1972, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Atzori, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 31/08/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villasor, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati, con libertà di stabilire la propria residenza ove meglio credono.
2. La casa coniugale sita in Cagliari in Via Anna Magnani n. 12, viene assegnata alla IG.ra , presso la quale continuerà a vivere il figlio , Parte_1 Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Tale assegnazione perdurerà fintanto che il figlio continuerà a Persona_2 convivere con la madre, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, L. 898/1970.
3. Il IG. si impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento per Controparte_1 il figlio , la somma mensile di € 800,00 (euro ottocento/00), pari al 10% Per_1 delle quote societarie a lui cedute.
Qualora, per ragioni economiche contingenti, l'importo derivante da dette quote dovesse risultare inferiore, il IG. si impegna a corrispondere la CP_1 differenza fino alla concorrenza degli € 800,00 mensili.
Tale importo, comprensivo delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio secondo il protocollo del CNF, sarà versato entro il giorno 5 di ogni
Pag. 2 di 3 mese mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla IG.ra ; sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT. Pt_1
4. Il IG. si farà carico del pagamento delle rate del mutuo acceso per CP_1
l'acquisto della casa coniugale fino a concorrenza del debito.
La IG.ra si farà carico dei restanti oneri di mantenimento dell'immobile, Pt_1 delle tasse e delle imposte.
5. I coniugi danno atto di aver già definito concordemente tra loro le questioni patrimoniali relative alle quote societarie e con il presente accordo di separazione ogni questione relativa al predetto immobile coniugale e di non avere, pertanto, nulla da chiedere e/o pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, neppure a titolo di mantenimento o restitutivo.
In merito alla casa coniugale, lo scioglimento della comunione legale avverrà secondo le ordinarie regole civilistiche, come previsto dall'art. 191 c.c.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 18/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3