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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/07/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa
n.1130/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv. Carmine Di Parte_1
Risio -Avv. ) contro il Parte_2 Controparte_1
(ex art. 417 bis c.p.c.), avente ad oggetto: risarcimento del danno, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 29.10.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, iscritta per la Provincia di Chieti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia per la classe di concorso A028 (Matematica e Scienze per le scuole medie) con punteggio 67 e posizione in graduatoria n°50, premesso di aver presentato la domanda di aggiornamento delle predette graduatorie GPS anche allegando le relative preferenze delle 150 sedi per l'assegnazione delle supplenze, lamentava che con la pubblicazione delle nomine per le supplenze a tempo determinato, divulgate a partire dalla fine del mese di agosto 2024, erano emerse “diverse anomalie”, meglio descritte in ricorso. Agiva in questa sede chiedendo di “1) Accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa Parte_1
all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale nella
[...]
classe di concorso A028 con decorrenza dal 01.09.2024 e sino al 30.06.2025, con il riconoscimento della retribuzione e del relativo punteggio annuale;
2) Per
l'effetto, condannare il in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno subito dalla ricorrente, in misura pari alle retribuzioni perse dal giorno 01.09.2024 al 30.06.2025, detratte le retribuzioni percepite durante l'a.s. 2024/2025 per i contratti di supplenza conclusi nello stesso periodo, pari ad €. 13.322,10, ovvero la maggiore o minore somma rirenuta equa di giustizia, con il riconoscimento della contrbuzione dovuta per legge e del relativo punteggio annuale nelle graduatorie;
3) Condannare il in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, con distrazione a favore dei difensori antistatari” .
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l'amministrazione resistente si costituiva in giudizio, deducendo in ordine alla infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con documenti, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
-2-
Il ricorso appare fondato su ragioni tali da consentirne l'accoglimento.
In via generale appare utile premettere che, ai sensi dell'art 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 (“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”) è demandato ad un regolamento “la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”, tra cui l'utilizzo in via prioritaria, per le supplenze annuali e le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, delle “graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico”
(“6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis”) e che il principio secondo il quale gli incarichi del pubblico impiego vadano assegnati nel rispetto dell'ordine della graduatoria costituisce un principio generale e una regola di carattere inderogabile, trattandosi di “precetto posto a tutela dell'interesse pubblico di cui all'art.
97 della Costituzione e a tutela di tutti gli iscritti alla graduatoria” (Cassazione Civile
Sent. Sez. L Num. 11380/2022).
Pag. 2 di 8 Sempre in via generale, deve osservarsi come l'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 prevede che attraverso la procedura informatizzata tutti gli aspiranti possono esprimere una preferenza in relazione a tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto e al punto 4 specifica che costituisce “rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”; il successivo comma 5 stabilisce che gli uffici scolastici territorialmente competenti “assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato, tenendo conto “delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria”, a ciò conseguendo che “qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”, secondo quanto stabilito dal precedente punto 4.
In fatto, non è contestato che la ricorrente, iscritta per la classe di concorso A028
(Matematica e Scienze per le scuole medie) con punteggio 67, si trovasse nella cinquantesima posizione della Graduatoria Definitiva pubblicata dall' Controparte_3 in data 30/08/24 con Prot. n°20723 (All. 1), né tantomeno che “nel primo bollettino di nomine, pubblicato dall' in data 30/08/24 con Prot. n°20908 la Controparte_4
docente è risultata quale ultima assegnataria di contratto a Persona_1
TD per la classe di concorso A028, presso I.C. Quadri, con posizione 56 e punti 65”.
Tale ultima circostanza, però, come pure dedotto da parte ricorrente, trova la sua giustificazione nel fatto che quest'ultima, nella domanda presentata in via informatica
(doc. n. 2 di parte ricorrente), tra le preferenze, non aveva indicato una preferenza per un eventuale spezzone orario per l'I.C. di Quadri, bensì solo “come cattedra piena, considerando la distanza e la scarsa convenienza di un contratto per poche ore” (così testualmente a pag. 6 del ricorso).
Pag. 3 di 8 Diversamente, quanto al secondo bollettino di nomine, pubblicato dall'
[...]
in data 14/09/24 con Prot. n°23057 – in cui sono risultati CP_3
assegnatari di contratto a tempo determinato (con posizione 58 Persona_2
e punteggio 58) presso la sede di Fara Filiorum Petri, (con Persona_3
posizione 60 e 57,5 punti) presso il Centro Territoriale Permanente di Vasto
(espressa come 38^ preferenza da mentre la Prof.ssa Persona_3 Parte_1
come 5^ preferenza), (con posizione 65 e
[...] Parte_3
punteggio 49) presso la sede di Castiglione SS Marino (espressa come 30^ preferenza da mentre la Prof.ssa Parte_3 Parte_1
come 27^ preferenza) e (con posizione 72 e
[...] Parte_4
punteggio 42) presso 2 (espressa come 64^ preferenza da Controparte_5
mentre la Prof.ssa come 2^ Parte_4 Parte_1
preferenza) – la deduzione di parte ricorrente secondo cui il avrebbe CP_1
“dovuto includerla tra i destinatari di una proposta contrattuale e assegnarla alla cattedra annuale presso la scuola di Vasto in quanto indicata come CP_5 seconda preferenza” è fondata.
Il resistente, infatti, ha dedotto che nel successivo turno di nomina del CP_1
14/09/24 nell'assegnazione degli incarichi il sistema aveva seguito l'ordine partendo dalla posizione n. 57 e superando la posizione 50 della ricorrente, che pure aveva indicato, come seconda preferenza, la scuola di Vasto. CP_5
Ciò in considerazione del fatto che la stessa avrebbe “rinunciato, mediante espressione della volontà per iscritto, alla proposta di incarico su spezzone orario presso l'I.C. di Quadri per la classe di concorso A028”, secondo un meccanismo in base al quale la ricorrente è stata considerata “rinunciataria” rispetto a una delle sedi che la stessa aveva comunque inserito tra le sue preferenze (la scuola di Vasto). CP_5
Come condivisibilmente affermato nella sentenza n. 1392/2023 del Tribunale di
Torino (doc. n. 7 di parte ricorrente), “l'interpretazione data dal CP_1
all'ordinanza che regola l'attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico. … il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto
Pag. 4 di 8 simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sede prescelte;
viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia;
il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza. Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate;
ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura” e “è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili. Tale interpretazione, sostenuta dal , è in chiaro contrasto CP_1 con la lettera della norma citata ove si afferma che “Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (art. 12, comma 4). Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;
l'interpretazione
Pag. 5 di 8 del , invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene CP_1 rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto”.
L'interpretazione offerta dal resistente secondo cui “l'azione CP_1 amministrativa del “ non rifacimento delle operazioni a seguito di rinuncia” è assolutamente ragionevole e conforme al principio di buon andamento in base al quale si tiene conto di tutti gli interessi coinvolti che devono essere bilanciato al fine di non creare danni per il raggiungimento dell'interesse pubblico del corretto avvio dell'anno scolastico” contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.
Come pure affermato nel precedente giurisprudenziale sopra citato “Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal come destinatari di CP_1
provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del convenuto. Al CP_1
contrario, gli aspiranti come il ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze” e “lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta Contrattuale”.
Applicando la predetta interpretazione al caso di specie – che, come premesso, trova conferma nella corretta interpretazione letterale e sistematica dei commi 4
e 10 dell'art. 12 dell'o.m. 112/2022- si ricava che il resistente avrebbe CP_1
dovuto correttamente considerare la ricorrente rinunciataria solo con riferimento alle sedi non indicate, rendendola destinataria, in occasione del secondo turno di nomina del 14/09/24, del conferimento dell'incarico per la cattedra annuale per la classe di concorso A028 presso l'IC Rossetti Vasto 2, sua seconda scelta.
Quale conseguenza della illegittimità della esclusione della ricorrente dal secondo turno di nomina per la classe di concorso in esame (e dell'assegnazione dell'incarico alla professoressa collocata in posizione Parte_4
Pag. 6 di 8 deteriore in graduatoria), può riconoscersi alla ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale subito, consistito nella perdita delle retribuzioni e del punteggio che avrebbe maturato ove fosse stata resa destinataria dell'incarico in questione.
Il resistente va, pertanto, condannato al risarcimento del danno, nella CP_1
misura delle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito dal 1.9.2024 al
30.6.2025 (oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al saldo) e con il riconoscimento del punteggio che la stessa avrebbe conseguito ove avesse prestato servizio per tale periodo.
Come correttamente dedotto in ricorso – e non contestato dal resistente CP_1
– “considerando che la retribuzione annua lorda risulta pari ad €. 24.741,04
(come risulta dal contratto sottoscritto all. 5), che rapportata alla durata contrattuale perduta per effetto della mancata nomina annuale, pari a dieci mensilità (dal 1° settembre 2024 al 30.06.2025) determina il diritto della ricorrente ad un risarcimento danni nella misura di €. 19.031,57 a lordo delle trattenute e ritenute dovute per legge” e detraendo “le somme percepite dalla lavoratrice per effetto dell'assegnazione di una supplenza breve, per la sostituzione di una collega assente da graduatorie di istituto, fino al 20 dicembre
2024 presso l'Istituto Comprensivo n. 4 di Chieti e, dunque, per complessive tre mensilità”, può, pertanto, concludersi che la ricorrente ha diritto al risarcimento nella misura pari a sette mensilità lorde, pari ad €. 13.322,10, nonchè all'attribuzione del relativo punteggio in graduatoria.
-3-
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., il resistente va infine CP_1
condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (in applicazione delle tariffe medie previste dal d.m. 55/2014 per il primo scaglione delle cause di valore compreso tra 5200,01 e 26.000,00 euro esclusa la fase istruttoria in considerazione del carattere meramente documentale), si liquidano in complessivi
Pag. 7 di 8 3397,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 118,50 per spese di CU, IVA e CPA, da distrarsi.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra pretesa, in accoglimento del ricorso, così provvede: dichiara che la ricorrente aveva diritto nell'anno scolastico 2024/2025 all'attribuzione dell'incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso A028 presso l'IC Rossetti Vasto 2 in occasione del secondo turno di nomina del 14/09/24, e, per l'effetto, condanna il resistente CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno subito dalla ricorrente, in misura pari €. 13.322,10 (oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al saldo) e a riconoscerle il punteggio che la stessa avrebbe conseguito ove avesse prestato servizio dal 1.9.2024 al
30.6.2025, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 3397,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 118,50 per spese di CU, IVA e CPA, da distrarsi
Chieti, lì 1 luglio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa
n.1130/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv. Carmine Di Parte_1
Risio -Avv. ) contro il Parte_2 Controparte_1
(ex art. 417 bis c.p.c.), avente ad oggetto: risarcimento del danno, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 29.10.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, iscritta per la Provincia di Chieti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia per la classe di concorso A028 (Matematica e Scienze per le scuole medie) con punteggio 67 e posizione in graduatoria n°50, premesso di aver presentato la domanda di aggiornamento delle predette graduatorie GPS anche allegando le relative preferenze delle 150 sedi per l'assegnazione delle supplenze, lamentava che con la pubblicazione delle nomine per le supplenze a tempo determinato, divulgate a partire dalla fine del mese di agosto 2024, erano emerse “diverse anomalie”, meglio descritte in ricorso. Agiva in questa sede chiedendo di “1) Accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa Parte_1
all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale nella
[...]
classe di concorso A028 con decorrenza dal 01.09.2024 e sino al 30.06.2025, con il riconoscimento della retribuzione e del relativo punteggio annuale;
2) Per
l'effetto, condannare il in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno subito dalla ricorrente, in misura pari alle retribuzioni perse dal giorno 01.09.2024 al 30.06.2025, detratte le retribuzioni percepite durante l'a.s. 2024/2025 per i contratti di supplenza conclusi nello stesso periodo, pari ad €. 13.322,10, ovvero la maggiore o minore somma rirenuta equa di giustizia, con il riconoscimento della contrbuzione dovuta per legge e del relativo punteggio annuale nelle graduatorie;
3) Condannare il in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, con distrazione a favore dei difensori antistatari” .
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l'amministrazione resistente si costituiva in giudizio, deducendo in ordine alla infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con documenti, veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c..
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Il ricorso appare fondato su ragioni tali da consentirne l'accoglimento.
In via generale appare utile premettere che, ai sensi dell'art 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 (“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”) è demandato ad un regolamento “la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”, tra cui l'utilizzo in via prioritaria, per le supplenze annuali e le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, delle “graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico”
(“6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis”) e che il principio secondo il quale gli incarichi del pubblico impiego vadano assegnati nel rispetto dell'ordine della graduatoria costituisce un principio generale e una regola di carattere inderogabile, trattandosi di “precetto posto a tutela dell'interesse pubblico di cui all'art.
97 della Costituzione e a tutela di tutti gli iscritti alla graduatoria” (Cassazione Civile
Sent. Sez. L Num. 11380/2022).
Pag. 2 di 8 Sempre in via generale, deve osservarsi come l'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 prevede che attraverso la procedura informatizzata tutti gli aspiranti possono esprimere una preferenza in relazione a tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto e al punto 4 specifica che costituisce “rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”; il successivo comma 5 stabilisce che gli uffici scolastici territorialmente competenti “assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato, tenendo conto “delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria”, a ciò conseguendo che “qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”, secondo quanto stabilito dal precedente punto 4.
In fatto, non è contestato che la ricorrente, iscritta per la classe di concorso A028
(Matematica e Scienze per le scuole medie) con punteggio 67, si trovasse nella cinquantesima posizione della Graduatoria Definitiva pubblicata dall' Controparte_3 in data 30/08/24 con Prot. n°20723 (All. 1), né tantomeno che “nel primo bollettino di nomine, pubblicato dall' in data 30/08/24 con Prot. n°20908 la Controparte_4
docente è risultata quale ultima assegnataria di contratto a Persona_1
TD per la classe di concorso A028, presso I.C. Quadri, con posizione 56 e punti 65”.
Tale ultima circostanza, però, come pure dedotto da parte ricorrente, trova la sua giustificazione nel fatto che quest'ultima, nella domanda presentata in via informatica
(doc. n. 2 di parte ricorrente), tra le preferenze, non aveva indicato una preferenza per un eventuale spezzone orario per l'I.C. di Quadri, bensì solo “come cattedra piena, considerando la distanza e la scarsa convenienza di un contratto per poche ore” (così testualmente a pag. 6 del ricorso).
Pag. 3 di 8 Diversamente, quanto al secondo bollettino di nomine, pubblicato dall'
[...]
in data 14/09/24 con Prot. n°23057 – in cui sono risultati CP_3
assegnatari di contratto a tempo determinato (con posizione 58 Persona_2
e punteggio 58) presso la sede di Fara Filiorum Petri, (con Persona_3
posizione 60 e 57,5 punti) presso il Centro Territoriale Permanente di Vasto
(espressa come 38^ preferenza da mentre la Prof.ssa Persona_3 Parte_1
come 5^ preferenza), (con posizione 65 e
[...] Parte_3
punteggio 49) presso la sede di Castiglione SS Marino (espressa come 30^ preferenza da mentre la Prof.ssa Parte_3 Parte_1
come 27^ preferenza) e (con posizione 72 e
[...] Parte_4
punteggio 42) presso 2 (espressa come 64^ preferenza da Controparte_5
mentre la Prof.ssa come 2^ Parte_4 Parte_1
preferenza) – la deduzione di parte ricorrente secondo cui il avrebbe CP_1
“dovuto includerla tra i destinatari di una proposta contrattuale e assegnarla alla cattedra annuale presso la scuola di Vasto in quanto indicata come CP_5 seconda preferenza” è fondata.
Il resistente, infatti, ha dedotto che nel successivo turno di nomina del CP_1
14/09/24 nell'assegnazione degli incarichi il sistema aveva seguito l'ordine partendo dalla posizione n. 57 e superando la posizione 50 della ricorrente, che pure aveva indicato, come seconda preferenza, la scuola di Vasto. CP_5
Ciò in considerazione del fatto che la stessa avrebbe “rinunciato, mediante espressione della volontà per iscritto, alla proposta di incarico su spezzone orario presso l'I.C. di Quadri per la classe di concorso A028”, secondo un meccanismo in base al quale la ricorrente è stata considerata “rinunciataria” rispetto a una delle sedi che la stessa aveva comunque inserito tra le sue preferenze (la scuola di Vasto). CP_5
Come condivisibilmente affermato nella sentenza n. 1392/2023 del Tribunale di
Torino (doc. n. 7 di parte ricorrente), “l'interpretazione data dal CP_1
all'ordinanza che regola l'attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico. … il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto
Pag. 4 di 8 simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sede prescelte;
viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia;
il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza. Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate;
ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura” e “è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili. Tale interpretazione, sostenuta dal , è in chiaro contrasto CP_1 con la lettera della norma citata ove si afferma che “Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (art. 12, comma 4). Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;
l'interpretazione
Pag. 5 di 8 del , invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene CP_1 rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto”.
L'interpretazione offerta dal resistente secondo cui “l'azione CP_1 amministrativa del “ non rifacimento delle operazioni a seguito di rinuncia” è assolutamente ragionevole e conforme al principio di buon andamento in base al quale si tiene conto di tutti gli interessi coinvolti che devono essere bilanciato al fine di non creare danni per il raggiungimento dell'interesse pubblico del corretto avvio dell'anno scolastico” contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.
Come pure affermato nel precedente giurisprudenziale sopra citato “Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal come destinatari di CP_1
provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del convenuto. Al CP_1
contrario, gli aspiranti come il ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze” e “lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta Contrattuale”.
Applicando la predetta interpretazione al caso di specie – che, come premesso, trova conferma nella corretta interpretazione letterale e sistematica dei commi 4
e 10 dell'art. 12 dell'o.m. 112/2022- si ricava che il resistente avrebbe CP_1
dovuto correttamente considerare la ricorrente rinunciataria solo con riferimento alle sedi non indicate, rendendola destinataria, in occasione del secondo turno di nomina del 14/09/24, del conferimento dell'incarico per la cattedra annuale per la classe di concorso A028 presso l'IC Rossetti Vasto 2, sua seconda scelta.
Quale conseguenza della illegittimità della esclusione della ricorrente dal secondo turno di nomina per la classe di concorso in esame (e dell'assegnazione dell'incarico alla professoressa collocata in posizione Parte_4
Pag. 6 di 8 deteriore in graduatoria), può riconoscersi alla ricorrente il risarcimento del danno patrimoniale subito, consistito nella perdita delle retribuzioni e del punteggio che avrebbe maturato ove fosse stata resa destinataria dell'incarico in questione.
Il resistente va, pertanto, condannato al risarcimento del danno, nella CP_1
misura delle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito dal 1.9.2024 al
30.6.2025 (oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al saldo) e con il riconoscimento del punteggio che la stessa avrebbe conseguito ove avesse prestato servizio per tale periodo.
Come correttamente dedotto in ricorso – e non contestato dal resistente CP_1
– “considerando che la retribuzione annua lorda risulta pari ad €. 24.741,04
(come risulta dal contratto sottoscritto all. 5), che rapportata alla durata contrattuale perduta per effetto della mancata nomina annuale, pari a dieci mensilità (dal 1° settembre 2024 al 30.06.2025) determina il diritto della ricorrente ad un risarcimento danni nella misura di €. 19.031,57 a lordo delle trattenute e ritenute dovute per legge” e detraendo “le somme percepite dalla lavoratrice per effetto dell'assegnazione di una supplenza breve, per la sostituzione di una collega assente da graduatorie di istituto, fino al 20 dicembre
2024 presso l'Istituto Comprensivo n. 4 di Chieti e, dunque, per complessive tre mensilità”, può, pertanto, concludersi che la ricorrente ha diritto al risarcimento nella misura pari a sette mensilità lorde, pari ad €. 13.322,10, nonchè all'attribuzione del relativo punteggio in graduatoria.
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In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., il resistente va infine CP_1
condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (in applicazione delle tariffe medie previste dal d.m. 55/2014 per il primo scaglione delle cause di valore compreso tra 5200,01 e 26.000,00 euro esclusa la fase istruttoria in considerazione del carattere meramente documentale), si liquidano in complessivi
Pag. 7 di 8 3397,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 118,50 per spese di CU, IVA e CPA, da distrarsi.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra pretesa, in accoglimento del ricorso, così provvede: dichiara che la ricorrente aveva diritto nell'anno scolastico 2024/2025 all'attribuzione dell'incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso A028 presso l'IC Rossetti Vasto 2 in occasione del secondo turno di nomina del 14/09/24, e, per l'effetto, condanna il resistente CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno subito dalla ricorrente, in misura pari €. 13.322,10 (oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al saldo) e a riconoscerle il punteggio che la stessa avrebbe conseguito ove avesse prestato servizio dal 1.9.2024 al
30.6.2025, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 3397,00 euro per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, euro 118,50 per spese di CU, IVA e CPA, da distrarsi
Chieti, lì 1 luglio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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